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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
Appello avverso sentenza Tribunale di Taranto n. 10 del 03/01/2025 Oggetto: carta docente - spese di lite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, iscritta al n. 172/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Michele Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
APPELLATO contumace
All'udienza del 28/05/2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/03/2025, ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati (aa. ss.
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022), con conseguente condanna del Controparte_1
Cont
(da ora in poi ) al pagamento della complessiva somma di euro 1.500,00 dovuta- aveva
[...] accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite “in ragione della complessità delle questioni affrontate, nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa (Cass. n. 29961/2023)”.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, sostenendo che i motivi addotti dal Tribunale non integravano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerando in particolare che sulla questione oggetto di giudizio era già intervenuta, in senso favorevole alla domanda, la sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842/2022), la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 e decisioni di merito.
Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del appellato CP_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione. Cont Il è rimasto contumace nel presente giudizio.
All'udienza del 28/05/2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie concreta le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo (19/10/2023) la questione risultava già oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16/03/2022, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18/05/2022 (in causa C-450/21) e della giurisprudenza di merito.
In tale contesto la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, solo pochi giorni dopo dall'istaurazione del procedimento de quo, confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente già affermato dalle pronunce suddette, non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.500,00)- nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della limitata attività processuale svolta, stante la mancanza di adempimenti istruttori.
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.
602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello;
il differenziale tra la somma attribuita a titolo di spese processuali dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia. Tale criterio, integrato dal criterio del "decisum" (cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), è quello che deve regolare la quantificazione delle ulteriori spese di lite riferite al secondo grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24/03/2025 da nei Parte_1 confronti del , avverso la sentenza del 3/01/2025 n. 10/2025 del Controparte_1
Tribunale di Taranto, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo De Michele.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in euro 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo De Michele.
Così deciso in Lecce il 28/05/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, iscritta al n. 172/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Michele Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
APPELLATO contumace
All'udienza del 28/05/2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/03/2025, ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati (aa. ss.
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022), con conseguente condanna del Controparte_1
Cont
(da ora in poi ) al pagamento della complessiva somma di euro 1.500,00 dovuta- aveva
[...] accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite “in ragione della complessità delle questioni affrontate, nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa (Cass. n. 29961/2023)”.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, sostenendo che i motivi addotti dal Tribunale non integravano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerando in particolare che sulla questione oggetto di giudizio era già intervenuta, in senso favorevole alla domanda, la sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842/2022), la sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 e decisioni di merito.
Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del appellato CP_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione. Cont Il è rimasto contumace nel presente giudizio.
All'udienza del 28/05/2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie concreta le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo (19/10/2023) la questione risultava già oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16/03/2022, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18/05/2022 (in causa C-450/21) e della giurisprudenza di merito.
In tale contesto la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, solo pochi giorni dopo dall'istaurazione del procedimento de quo, confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente già affermato dalle pronunce suddette, non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.500,00)- nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della limitata attività processuale svolta, stante la mancanza di adempimenti istruttori.
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.
602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello;
il differenziale tra la somma attribuita a titolo di spese processuali dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia. Tale criterio, integrato dal criterio del "decisum" (cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), è quello che deve regolare la quantificazione delle ulteriori spese di lite riferite al secondo grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24/03/2025 da nei Parte_1 confronti del , avverso la sentenza del 3/01/2025 n. 10/2025 del Controparte_1
Tribunale di Taranto, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo De Michele.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in euro 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo De Michele.
Così deciso in Lecce il 28/05/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Caterina Mainolfi