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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6362/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 10/07/2025 nella I Sezione Civile civile del Tribuna-le Ordi- nario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione Il Giudice, Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3174/2018 r.g.a.c.
1
TRA
(c.f.: , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liata in VIA RODOLFO PAINO N. 48 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(NA) presso lo studio dell'AVV. NUNZIA CUTOLO (c.f.:
) in virtù di procura in atti. C.F._2
- APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA NOLA N. 257, PALMA CAMPANIA (NA) presso lo stu- dio dell'Avv. PASQUALE BOSONE, (c.f.: ) dal quale C.F._3
è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3174/2018 del Giudice di Pace di
Nola
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
2
nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare, in ordine alla proponibilità e procedibilità dell'azione di primo grado, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, l'appellante ha assolto all'onere su di lei incombete ai sensi dell'art. 145 e
148 del D. Lgs. 209/2005, mediante la produzione, in atti, della comunicazio- ne inviata a mezzo raccomandata A/R alla compagnia convenuta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dai suddetti articoli
(cfr. Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912).
Nel merito, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato per le ra- gioni di seguito riportate, parimenti non merita accoglimento l'appello inci- dentale.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di citazione proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3174/2018 del Giudice di Pace di Nola con la quale quest'ultimo
3
accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni esercitata nei con- fronti della ritenendo sussistente un Controparte_3
concorso da parte dell'odierna appellante nella determinazione del sinistro di cui era rimasta vittima quale pedone in misura del 30% con il conducente del veicolo che l'aveva investita. L'azione di primo grado mirava a conseguire il ri- storo delle lesioni subite a seguito di un sinistro avvenuto in data 21.05.2015 alle ore 21:15 circa, in Ottaviano (NA) alla Via Durelli, allorquando l'odierna appellante, in qualità di pedone, veniva investita dal veicolo Fiat Punto tg.
CL065FK che, non avvedendosi della presenza dell'appellante, la scaraventava al suolo. A fondamento del presente gravame l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure, e pertanto, chie- deva la riforma della sentenza con il riconoscimento della responsabilità esclu- siva del conducente il veicolo Fiat Punto tg. CL065FK e per l'effetto condan- nare gli appellati al risarcimento della somma di €.7.124,00 oltre al pagamento integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e di secondo grado.
Si costituiva in giudizio la chie- Controparte_3
dendo il rigetto dell'appello principale e, spiegando a sua volta appello inci- dentale, chiedendo riformarsi la sentenza con rigetto integrale della domanda avanzata in prime cure per difetto di prova del verificarsi del fatto storico od in subordine ravvisando la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al pe- done.
Rimaneva, invece, nuovamente contumace il responsabile civile,
[...]
. CP_4
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa giungeva all'odierna
4
udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
Passando al merito, secondo ormai consolidato principio affermato in giurisprudenza, “nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del condu- cente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada
e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo in- vestitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbli- go di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedi- bilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stes- so, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro. (…) Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; (b) accer- tare in concreto la condotta del pedone;
c) ridurre progressivamente la percen- tuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circo- stanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (cfr. Cass. civ.
5
Sez. III, Sentenza n. 24472/2014). Inoltre, si è ritenuto che “ in tema di inve- stimento stradale, seppure il conducente del veicolo investitore non abbia for- nito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, pri- mo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'impru- denza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'arti- colo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente”
(Cass. civ. n. 17397 del 8 agosto 2007).
Venendo alla fattispecie che qui ci occupa, alla luce dei principi di dirit- to sopra esposti conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure deve ritenersi sussistente il concorso colposo dell'appellante nella determina- zione del sinistro di cui è rimasta vittima.
Innanzitutto, correttamente il giudice di prime cure ha preso le mosse dalla presunzione di responsabilità in capo al veicolo investitore, facendo cor- retta applicazione dei suesposti principi. Del resto, il responsabile civile nep- pure ha fornito la prova liberatoria, richiesta dall'art.2054, 1° co., c.c., in meri- to alla circostanza di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed anzi, il
CAI versato in atti, (cui fa riscontro come di qui a breve si dirà la testimonian- za resa) contiene una dichiarazione di responsabilità.
Per quanto scarna la testimonianza resa, corroborata dalla documenta- zione innanzi richiamata, non può seriamente far dubitare del verificarsi in sé del sinistro, cui consegue l'applicazione della suddetta presunzione.
Acclarato il verificarsi dell'evento, parimenti deve confermarsi la valuta- zione in ordine alla sussistenza di una condotta non consona da parte
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all'appellante principale nell'attraversamento della strada. Dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, infatti, non è emersa la presenza di stri- sce pedonali nella zona di attraversamento (più in particolare, il teste riferisce di non ricordarne la presenza), di tal che il pedone avrebbe dovuto utilizzare una particolare cautela nell'attraversamento cui non risulta essersi attenuto il pedone nel caso di specie, risultando congrua la misura di corresponsabilità indicata dal giudice di pace. Riguardo alla quantificazione del danno, infine, mette conto rilevare, per completezza espositiva, anch'essa appare congrua e commisurata, di tal che non potrà che confermarsi nel merito la valutazione delle prove e la decisione assunta dal giudice di prime cure
In ragione degli esposti motivi sia l'appello principale che incidentale devono essere rigettati entrambi con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di giudizio de- vono essere integralmente compensate tra le parti in virtù dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
di assicurazione così provvede:
[...]
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello principale e quello incidentale, con integrale conferma della impugnata sentenza;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
7
È verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 10/07/2025 nella I Sezione Civile civile del Tribuna-le Ordi- nario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione Il Giudice, Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3174/2018 r.g.a.c.
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TRA
(c.f.: , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liata in VIA RODOLFO PAINO N. 48 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(NA) presso lo studio dell'AVV. NUNZIA CUTOLO (c.f.:
) in virtù di procura in atti. C.F._2
- APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA NOLA N. 257, PALMA CAMPANIA (NA) presso lo stu- dio dell'Avv. PASQUALE BOSONE, (c.f.: ) dal quale C.F._3
è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3174/2018 del Giudice di Pace di
Nola
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
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nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare, in ordine alla proponibilità e procedibilità dell'azione di primo grado, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, l'appellante ha assolto all'onere su di lei incombete ai sensi dell'art. 145 e
148 del D. Lgs. 209/2005, mediante la produzione, in atti, della comunicazio- ne inviata a mezzo raccomandata A/R alla compagnia convenuta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dai suddetti articoli
(cfr. Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912).
Nel merito, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato per le ra- gioni di seguito riportate, parimenti non merita accoglimento l'appello inci- dentale.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di citazione proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3174/2018 del Giudice di Pace di Nola con la quale quest'ultimo
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accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni esercitata nei con- fronti della ritenendo sussistente un Controparte_3
concorso da parte dell'odierna appellante nella determinazione del sinistro di cui era rimasta vittima quale pedone in misura del 30% con il conducente del veicolo che l'aveva investita. L'azione di primo grado mirava a conseguire il ri- storo delle lesioni subite a seguito di un sinistro avvenuto in data 21.05.2015 alle ore 21:15 circa, in Ottaviano (NA) alla Via Durelli, allorquando l'odierna appellante, in qualità di pedone, veniva investita dal veicolo Fiat Punto tg.
CL065FK che, non avvedendosi della presenza dell'appellante, la scaraventava al suolo. A fondamento del presente gravame l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure, e pertanto, chie- deva la riforma della sentenza con il riconoscimento della responsabilità esclu- siva del conducente il veicolo Fiat Punto tg. CL065FK e per l'effetto condan- nare gli appellati al risarcimento della somma di €.7.124,00 oltre al pagamento integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e di secondo grado.
Si costituiva in giudizio la chie- Controparte_3
dendo il rigetto dell'appello principale e, spiegando a sua volta appello inci- dentale, chiedendo riformarsi la sentenza con rigetto integrale della domanda avanzata in prime cure per difetto di prova del verificarsi del fatto storico od in subordine ravvisando la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al pe- done.
Rimaneva, invece, nuovamente contumace il responsabile civile,
[...]
. CP_4
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa giungeva all'odierna
4
udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
Passando al merito, secondo ormai consolidato principio affermato in giurisprudenza, “nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del condu- cente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada
e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo in- vestitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbli- go di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedi- bilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stes- so, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro. (…) Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; (b) accer- tare in concreto la condotta del pedone;
c) ridurre progressivamente la percen- tuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circo- stanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (cfr. Cass. civ.
5
Sez. III, Sentenza n. 24472/2014). Inoltre, si è ritenuto che “ in tema di inve- stimento stradale, seppure il conducente del veicolo investitore non abbia for- nito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, pri- mo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'impru- denza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'arti- colo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente”
(Cass. civ. n. 17397 del 8 agosto 2007).
Venendo alla fattispecie che qui ci occupa, alla luce dei principi di dirit- to sopra esposti conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure deve ritenersi sussistente il concorso colposo dell'appellante nella determina- zione del sinistro di cui è rimasta vittima.
Innanzitutto, correttamente il giudice di prime cure ha preso le mosse dalla presunzione di responsabilità in capo al veicolo investitore, facendo cor- retta applicazione dei suesposti principi. Del resto, il responsabile civile nep- pure ha fornito la prova liberatoria, richiesta dall'art.2054, 1° co., c.c., in meri- to alla circostanza di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed anzi, il
CAI versato in atti, (cui fa riscontro come di qui a breve si dirà la testimonian- za resa) contiene una dichiarazione di responsabilità.
Per quanto scarna la testimonianza resa, corroborata dalla documenta- zione innanzi richiamata, non può seriamente far dubitare del verificarsi in sé del sinistro, cui consegue l'applicazione della suddetta presunzione.
Acclarato il verificarsi dell'evento, parimenti deve confermarsi la valuta- zione in ordine alla sussistenza di una condotta non consona da parte
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all'appellante principale nell'attraversamento della strada. Dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, infatti, non è emersa la presenza di stri- sce pedonali nella zona di attraversamento (più in particolare, il teste riferisce di non ricordarne la presenza), di tal che il pedone avrebbe dovuto utilizzare una particolare cautela nell'attraversamento cui non risulta essersi attenuto il pedone nel caso di specie, risultando congrua la misura di corresponsabilità indicata dal giudice di pace. Riguardo alla quantificazione del danno, infine, mette conto rilevare, per completezza espositiva, anch'essa appare congrua e commisurata, di tal che non potrà che confermarsi nel merito la valutazione delle prove e la decisione assunta dal giudice di prime cure
In ragione degli esposti motivi sia l'appello principale che incidentale devono essere rigettati entrambi con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di giudizio de- vono essere integralmente compensate tra le parti in virtù dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
di assicurazione così provvede:
[...]
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello principale e quello incidentale, con integrale conferma della impugnata sentenza;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
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È verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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