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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 16720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16720 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 34212 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
MA AN
-parte ricorrente-
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), entrambi in giudizio con l'avv. Claudio Giancola C.F._2
-parti convenute-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: -per parte ricorrente: “accertato il dedotto inadempimento contrattuale, voglia condannare la Sig.ra , in solido con il Sig. Controparte_1
, entrambi residenti in [...] snc, al pagamento in favore di dei seguenti importi: Parte_2
1) € 10.431,00 (8.550,00 + IVA) a titolo di penale macchinari;
2) € 17.969,98 per penale consumi (di cui € 9.620,02 per la MI OA = Kg.
1.788 non consumati x € 5,37 pari al 30%% del prezzo unitario al chilo di caffè - €
22,418 - scontato dell'ulteriore 20%; € 8.349,96 per la MI Amarulenta = Kg.
1
1.788 non consumati x € 4,67 pari al 30%% del prezzo unitario al chilo di caffè - €
19,451 - scontato dell'ulteriore 20%);
3) € 732,46 a saldo della fattura insoluta n. 1633 del 14.04.2021 (doc. 4),
e quindi complessivi € 29.133,44 oltre agli interessi sino al saldo, nonché le spese, anche generali, competenze ed onorari di questa procedura, oltre IVA e CPA.”
- per i convenuti: “
1. rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
2. Condannare sempre e comunque l'attore al ristoro di spese e competenze di giudizio, compresa la fase di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010”, con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di oggetto di causa sono in sintesi i seguenti.
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.8.2024 e poi ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. CP_2
Ha infatti esposto:
- che, in data 29.10.2019, la aveva stipulato con CP_1 Parte_1 un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura, per un periodo di sessanta mesi a far data dal 15.12.2019, di caffè tostato marca Gran Caffè Santos
“MI OA” e/o “MI Amarulenta”;
- che nel contratto era stato convenuto il prezzo al chilogrammo del caffè di euro
22,418 al chilogrammo per la MI OA e di 19.451 al chilogrammo per la
MI Amarulenta, nonché il quantitativo minimo di caffè, fissato in chilogrammi
60, che la era tenuta a ritirare mensilmente, per complessivi chilogrammi CP_1
3.600;
- che, in data 20.11.2019, la AR aveva anche chiesto a Parte_1 un prestito dell'importo di euro 15.000,00 per eseguire alcuni lavori di miglioria
[...] all'interno del proprio esercizio commerciale;
- che aveva erogato il predetto importo alla la Parte_1 CP_1 quale poi aveva provveduto a restituirlo con le modalità previste;
- che, sempre con il contratto di somministrazione del caffè, Parte_1 aveva inoltre concesso alla in comodato d'uso gratuito, una macchina
[...] Pt_3
2 espresso 3 Gruppi, un macinadosatore, un lavabicchieri e un macinadosatore per decaffeinato, come meglio identificati nel predetto contratto;
- che, in caso di inadempimento dell'obbligazione di ritiro del caffè nella quantità pattuita e comunque in caso di interruzione del contratto, l'art. 5 del contratto prevedeva per il cliente:
a) l'obbligo di acquistare al valore prestabilito di euro 8.550,00, oltre IVA
(qualora la cliente avesse consumato un quantitativo di caffè inferiore al 50% rispetto a quello pattuito), i beni concessi in comodato d'uso e di corrisponderne il prezzo su semplice richiesta di Parte_1
b) l'obbligo di pagare una penale pari al 30% del valore del quantitativo residuo di caffè da ritirare ai sensi dell'art.1 del contratto, al netto dello sconto concesso del 20%;
- che, ai sensi dell'art. 6 del contratto, tutte le obbligazioni assunte dalla CP_1 erano state garantite, in via diretta e paritetica, anche dall' senza alcuna CP_2 applicazione dei termini e delle modalità di cui agli artt. 1936 e ss. c.c.;
- che, contravvenendo agli obblighi assunti, la aveva acquistato da Pt_3 [...] soltanto Kg. 24 di caffè dei 3.600 Kg. previsti, di cui Kg. 12 di Parte_1
MI OA e Kg.12 di MI Amarulenta, rendendosi pertanto inadempiente dell'acquisto di Kg.
3.5756 di caffè;
- che, constatata detta interruzione, aveva messo in mora la Parte_1 cliente inadempiente, diffidandola ad adempiere e rappresentando, in caso di mancata ripresa dei consumi entro 15 giorni dal ricevimento della diffida, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto per grave inadempimento, con conseguente pieno diritto della società fornitrice di pretendere il pagamento delle penali previste nel contratto per i macchinari concessi in comodato d'uso e per i mancati consumi, oltre che della fattura rimasta insoluta.
1.2. I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio ed hanno concluso per l'integrale rigetto delle avverse domande.
Hanno infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che il contratto era stato stipulato quando l'attività commerciale della non CP_1 era ancora avviata, motivo per il quale la decorrenza della somministrazione era stata stabilita dal 15.12.2019;
3 - che, tuttavia, a causa di questioni di natura amministrativa e di ritardi nel completamento dei lavori di allestimento dei locali, l'apertura era stata rinviata al
2020;
- che il 30.1.2020 l'intero territorio nazionale era stato poi colpito dalla nota epidemia da Covid-19, che aveva costretto il Governo a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria;
- che, in tale contesto, l'avvio dell'attività commerciale era stato sospeso;
- che il contratto di somministrazione si era quindi risolto per mutuo consenso, posto che era stata esecuzione solo al distinto contratto di finanziamento, mentre la somministrazione del caffè non aveva mai avuto avvio, come dimostrato dal fatto che, per oltre tre anni e sino alla lettera inviata via PEC il 25.3.2023, la ricorrente, non ha mai avanzato contestazioni circa eventuali inadempimenti;
- che non era mai avvenuta neanche la consegna dei macchinari indicati nel contratto di somministrazione e che quindi la dichiarazione resa al riguardo nel contratto
(“Sottoscrivendo la presente scrittura, la cliente dichiara di aver ricevuto i suddetti beni, di averli trovati in ottimo stato, di suo gradimento e corredati della documentazione e delle certificazioni previste dalle vigenti normative in materia”) non era veritiera;
- che ciò era anche dimostrato dal documento di trasporto n. 500.287/COMM del
30.10.2019, reso disponibile dalla ricorrente in sede stragiudiziale, posto che il documento in questione recava unicamente la firma del conducente del mezzo di trasporto e non quella del “destinatario per ricevuta” e riportava una data alla quale i locali commerciali della non erano stati ancora realizzati perché in pieno CP_1 periodo Covid;
- che le sottoscrizioni (“firma conducente”, “firma destinatario merci per ricevuta merci”, “firma del destinatario per non avvenuto pagamento”) apposte sulla fattura accompagnatoria del 14.4.2021, prodotta dalla ricorrente per dare prova della fornitura del caffè, non erano riferibili ai convenuti ed erano pertanto dagli stessi disconosciute ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;
- che la ricorrente si era peraltro resa inadempiente alle obbligazioni assunte, non avendo mai eseguito la propria primaria obbligazione, ossia quella di consegnare il caffè;
4 - che, in ogni caso, le penali contrattuali dovevano essere ridotte ai sensi dell'art. 1384
c.c., tenuto conto che la mancata esecuzione del contratto, oltre che addebitabile alla ricorrente per i motivi già esposti, era stata determinata da circostanze oggettive ed imprevedibili, quali l'emergenza sanitaria da Covid-19 protrattasi fino al 5.5.2023.
1.3. Ammessi i mezzi di prova nei limiti indicati nell'ordinanza del 18.3.2025, la causa, istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale del legale rappresentante della ricorrente, è stata poi assunta in decisione alla odierna udienza, sulla base delle conclusioni sopra richiamate e previa discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
2. La domanda di parte ricorrente va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte
Cass. Civile, Sezioni Unite, n. 13533, 30 ottobre 2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
2.2. Parte ricorrente, a dimostrazione dell'esistenza del diritto di credito posto a base della domanda, ha richiamato il contratto di somministrazione stipulato con i convenuti, riportante anche la clausola penale qui invocata (v. art. 5 del contratto).
Il predetto contratto non è presente fra gli allegati al ricorso introduttivo (dall'esame del fascicolo elettronico si evince che l'allegato denominato “contratto” è in realtà la convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti), ma, in ogni caso, è stato poi versato in atti dai convenuti (doc. 2 del fascicolo di parte).
E' inoltre agli atti (v. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente) la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., inviata dalla ricorrente alla convenuta PO in data 25.3.2023.
Le predette produzioni documentali, alla luce del principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte in favore dell'attore in risoluzione, esauriscono l'incombente probatorio posto a carico della ricorrente, avendo la stessa dimostrato l'esistenza del contratto e specificamente allegato l'inadempimento della controparte con riferimento a quanto contrattualmente stabilito.
5 Quanto poi alla avvenuta consegna dei macchinari concessi in comodato, va rilevato che la dichiarazione che la convenuta AR ha reso, all'art. 1 del contratto
(“Sottoscrivendo la presente scrittura, la cliente dichiara di aver ricevuto i suddetti beni, di averli trovati in ottimo stato, di suo gradimento e corredati della documentazione e delle certificazioni previste dalle vigenti normative in materia”), ha valore di confessione stragiudiziale.
Essa pertanto fa piena prova, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2735 e 2733, comma 2, c.c., della predetta circostanza (avvenuta consegna dei macchinari) ed è dunque dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato (v. Cass. 10851/2000).
2.3. I convenuti non hanno invece provato alcun fatto estintivo o modificativo delle obbligazioni su di loro gravanti, né hanno dimostrato la non imputabilità dell'inadempimento.
2.4. Tenuto anche conto del termine di durata pattuito nel contratto (sessanta mesi a decorrere da dicembre 2019), i soli elementi indiziari allegati dai convenuti (ritardata apertura al pubblico dell'esercizio commerciale causata dalla nota emergenza epidemiologica da Covid-19) non sono infatti idonei a dare evidenza della comune volontà di intendere risolto il contratto, essendo peraltro la prova per presunzioni anch'essa soggetta ai limiti previsti per la prova testimoniale (v. art. 2729, comma 2 e
2722 c.c.).
2.5. Va poi escluso che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 giustifichi, per difetto di imputabilità dello stesso, l'inadempimento (non meramente temporaneo) della convenuta.
Deve infatti essere considerato che l'inadempimento lamentato dalla ricorrente ha avuto inizio in un periodo antecedente rispetto alle misure disposte per il contenimento della predetta emergenza (posto che il contratto prevedeva che il ritiro del caffè dovesse avvenire a partire dal 15.12.2019 e che il ritardato avvio dell'attività commerciale è circostanza non opponibile alla ricorrente, non avendo i convenuti neanche dato prova che detto ritardo non sia dipeso da causa non ascrivibile alla e si è inoltre protratto nel periodo successivo (essendo noto come la CP_1
6 riapertura al pubblico degli esercizi commerciali sia avvenuta ben prima del 25.3.2023, momento in cui la ricorrente ha inviato alla convenuta la diffida ad adempiere).
2.6. E' infine infondata l'eccezione di inadempimento formulata dai convenuti.
Alla luce del contenuto delle rispettive obbligazioni e del chiaro tenore del contratto
(“La cliente si impegna a ritirare dalla un quantitativo Parte_1 minimo di caffè tostato”), si deve infatti ritenere che l'insorgenza dell'obbligazione, in capo alla ricorrente, di somministrare il caffè presupponesse, a sua volta, una richiesta di consegna dello stesso da parte della convenuta. Richiesta che la stessa convenuta, tuttavia, afferma di non avere mai effettato, neanche a seguito della diffida ad adempiere comunicatale dalla ricorrente con PEC del 25.3.2023.
2.7. L'accertato inadempimento rende quindi applicabili le penali pattuite all'art. 5 del contratto.
2.8. Sussistono peraltro i presupposti per ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c.,
l'ammontare della penale commisurata al quantitativo di caffè consumato.
Per l'esercizio del potere di riduzione della penale occorre infatti avere riguardo non alla prestazione in sé astrattamente considerata, ma all'interesse che la parte, secondo le circostanze del caso concreto, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto.
Valutazione questa da effettuare tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (cfr. Cass. 15497/2002).
Nel caso di specie, occorre dunque considerare che:
- il rapporto contrattuale avrebbe dovuto avere una durata di cinque anni, durante i quali la ricorrente aveva quindi la legittima aspettativa di percepire il corrispettivo pattuito per l'acquisto del caffè, secondo i quantitativi fissati in contratto e parametrati al normale fabbisogno della convenuta (v. art. 1 del contratto);
- per un periodo corrispondente a circa i primi due anni del contratto (ossia fino all'adozione del D.L. 24/2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), la nota emergenza epidemiologica ha tuttavia avuto un impatto rilevante su attività della tipologia a cui apparteneva quella esercitata dalla convenuta (bar), tanto che il legislatore, con il comma 6 bis, del comma 3 del
D.L. 6/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13/2020, ha previsto che “Il rispetto
7 delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;
- la convenuta, ove pure avesse tempestivamente intrapreso la propria attività commerciale, avrebbe quindi potuto legittimamente opporre, quantomeno per i periodi in cui le misure di contenimento hanno impedito o comunque fortemente limitato la predetta attività, l'impossibilità temporanea della prestazione pattuita;
il che avrebbe comunque comportato una riduzione del corrispettivo percepibile dalla ricorrente per effetto della esecuzione del contratto;
- il contegno tenuto dalla ricorrente nel predetto arco temporale (durante il quale non risulta avere mai sollecitato la controparte all'adempimento delle obbligazioni assunte)
è indicativo del fatto che la stessa ricorrente non avesse interesse, in quel frangente, all'inadempimento.
Alla luce delle predette circostanze e nell'esercizio del potere equitativo di cui all'art. 1384 c.c., sussistono quindi i presupposti per ridurre di due quinti la “penale consumi” prevista in contratto, limitandone l'ammontare ad euro 10.781,98 (pari ai tre quinti di euro 17.969,98).
2.9. Tenuto anche conto dell'ammontare della “penale macchinari” (complessivi euro
10.431,00), i convenuti e quest'ultimo in qualità di garante in forza CP_1 CP_2 dell'art. 6 del contratto, devono quindi essere condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 21.212,98, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 2.8.2024 (data di proposizione della domanda giudiziale) sino al soddisfo.
2.10. La domanda della ricorrente deve invece essere rigettata nella parte in cui è rivolta ad ottenere il pagamento dell'ulteriore importo di euro 732,46, quale saldo della fattura insoluta n. 1633 del 14.4.2021.
La convenuta AR ha infatti disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apposte in calce alla predetta fattura e la ricorrente non ha proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Le sottoscrizioni cui si fa riferimento (una delle quali apposta in corrispondenza della dicitura “firma conducente”) possono quindi essere al più ricondotte al vettore al quale
8 la merce è stata affidata per la consegna.
Il documento, in mancanza di ulteriori elementi di conferma, non costituisce allora prova adeguata della avvenuta consegna della merce in favore del destinatario della stessa (in tema, v. Cass 31974/2019, secondo cui il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario).
3. L'esito complessivo del giudizio comporta evidentemente anche il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione del carattere semplificato del procedimento e della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore di dell'importo di euro 21.212,98, oltre interessi Parte_1 nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 2.8.2024 sino al soddisfo;
2) condanna e in solido tra loro, al rimborso, in Controparte_1 CP_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
1.700,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., udita la discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 34212 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
MA AN
-parte ricorrente-
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), entrambi in giudizio con l'avv. Claudio Giancola C.F._2
-parti convenute-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: -per parte ricorrente: “accertato il dedotto inadempimento contrattuale, voglia condannare la Sig.ra , in solido con il Sig. Controparte_1
, entrambi residenti in [...] snc, al pagamento in favore di dei seguenti importi: Parte_2
1) € 10.431,00 (8.550,00 + IVA) a titolo di penale macchinari;
2) € 17.969,98 per penale consumi (di cui € 9.620,02 per la MI OA = Kg.
1.788 non consumati x € 5,37 pari al 30%% del prezzo unitario al chilo di caffè - €
22,418 - scontato dell'ulteriore 20%; € 8.349,96 per la MI Amarulenta = Kg.
1
1.788 non consumati x € 4,67 pari al 30%% del prezzo unitario al chilo di caffè - €
19,451 - scontato dell'ulteriore 20%);
3) € 732,46 a saldo della fattura insoluta n. 1633 del 14.04.2021 (doc. 4),
e quindi complessivi € 29.133,44 oltre agli interessi sino al saldo, nonché le spese, anche generali, competenze ed onorari di questa procedura, oltre IVA e CPA.”
- per i convenuti: “
1. rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
2. Condannare sempre e comunque l'attore al ristoro di spese e competenze di giudizio, compresa la fase di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010”, con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di oggetto di causa sono in sintesi i seguenti.
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.8.2024 e poi ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. CP_2
Ha infatti esposto:
- che, in data 29.10.2019, la aveva stipulato con CP_1 Parte_1 un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura, per un periodo di sessanta mesi a far data dal 15.12.2019, di caffè tostato marca Gran Caffè Santos
“MI OA” e/o “MI Amarulenta”;
- che nel contratto era stato convenuto il prezzo al chilogrammo del caffè di euro
22,418 al chilogrammo per la MI OA e di 19.451 al chilogrammo per la
MI Amarulenta, nonché il quantitativo minimo di caffè, fissato in chilogrammi
60, che la era tenuta a ritirare mensilmente, per complessivi chilogrammi CP_1
3.600;
- che, in data 20.11.2019, la AR aveva anche chiesto a Parte_1 un prestito dell'importo di euro 15.000,00 per eseguire alcuni lavori di miglioria
[...] all'interno del proprio esercizio commerciale;
- che aveva erogato il predetto importo alla la Parte_1 CP_1 quale poi aveva provveduto a restituirlo con le modalità previste;
- che, sempre con il contratto di somministrazione del caffè, Parte_1 aveva inoltre concesso alla in comodato d'uso gratuito, una macchina
[...] Pt_3
2 espresso 3 Gruppi, un macinadosatore, un lavabicchieri e un macinadosatore per decaffeinato, come meglio identificati nel predetto contratto;
- che, in caso di inadempimento dell'obbligazione di ritiro del caffè nella quantità pattuita e comunque in caso di interruzione del contratto, l'art. 5 del contratto prevedeva per il cliente:
a) l'obbligo di acquistare al valore prestabilito di euro 8.550,00, oltre IVA
(qualora la cliente avesse consumato un quantitativo di caffè inferiore al 50% rispetto a quello pattuito), i beni concessi in comodato d'uso e di corrisponderne il prezzo su semplice richiesta di Parte_1
b) l'obbligo di pagare una penale pari al 30% del valore del quantitativo residuo di caffè da ritirare ai sensi dell'art.1 del contratto, al netto dello sconto concesso del 20%;
- che, ai sensi dell'art. 6 del contratto, tutte le obbligazioni assunte dalla CP_1 erano state garantite, in via diretta e paritetica, anche dall' senza alcuna CP_2 applicazione dei termini e delle modalità di cui agli artt. 1936 e ss. c.c.;
- che, contravvenendo agli obblighi assunti, la aveva acquistato da Pt_3 [...] soltanto Kg. 24 di caffè dei 3.600 Kg. previsti, di cui Kg. 12 di Parte_1
MI OA e Kg.12 di MI Amarulenta, rendendosi pertanto inadempiente dell'acquisto di Kg.
3.5756 di caffè;
- che, constatata detta interruzione, aveva messo in mora la Parte_1 cliente inadempiente, diffidandola ad adempiere e rappresentando, in caso di mancata ripresa dei consumi entro 15 giorni dal ricevimento della diffida, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto per grave inadempimento, con conseguente pieno diritto della società fornitrice di pretendere il pagamento delle penali previste nel contratto per i macchinari concessi in comodato d'uso e per i mancati consumi, oltre che della fattura rimasta insoluta.
1.2. I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio ed hanno concluso per l'integrale rigetto delle avverse domande.
Hanno infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che il contratto era stato stipulato quando l'attività commerciale della non CP_1 era ancora avviata, motivo per il quale la decorrenza della somministrazione era stata stabilita dal 15.12.2019;
3 - che, tuttavia, a causa di questioni di natura amministrativa e di ritardi nel completamento dei lavori di allestimento dei locali, l'apertura era stata rinviata al
2020;
- che il 30.1.2020 l'intero territorio nazionale era stato poi colpito dalla nota epidemia da Covid-19, che aveva costretto il Governo a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria;
- che, in tale contesto, l'avvio dell'attività commerciale era stato sospeso;
- che il contratto di somministrazione si era quindi risolto per mutuo consenso, posto che era stata esecuzione solo al distinto contratto di finanziamento, mentre la somministrazione del caffè non aveva mai avuto avvio, come dimostrato dal fatto che, per oltre tre anni e sino alla lettera inviata via PEC il 25.3.2023, la ricorrente, non ha mai avanzato contestazioni circa eventuali inadempimenti;
- che non era mai avvenuta neanche la consegna dei macchinari indicati nel contratto di somministrazione e che quindi la dichiarazione resa al riguardo nel contratto
(“Sottoscrivendo la presente scrittura, la cliente dichiara di aver ricevuto i suddetti beni, di averli trovati in ottimo stato, di suo gradimento e corredati della documentazione e delle certificazioni previste dalle vigenti normative in materia”) non era veritiera;
- che ciò era anche dimostrato dal documento di trasporto n. 500.287/COMM del
30.10.2019, reso disponibile dalla ricorrente in sede stragiudiziale, posto che il documento in questione recava unicamente la firma del conducente del mezzo di trasporto e non quella del “destinatario per ricevuta” e riportava una data alla quale i locali commerciali della non erano stati ancora realizzati perché in pieno CP_1 periodo Covid;
- che le sottoscrizioni (“firma conducente”, “firma destinatario merci per ricevuta merci”, “firma del destinatario per non avvenuto pagamento”) apposte sulla fattura accompagnatoria del 14.4.2021, prodotta dalla ricorrente per dare prova della fornitura del caffè, non erano riferibili ai convenuti ed erano pertanto dagli stessi disconosciute ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;
- che la ricorrente si era peraltro resa inadempiente alle obbligazioni assunte, non avendo mai eseguito la propria primaria obbligazione, ossia quella di consegnare il caffè;
4 - che, in ogni caso, le penali contrattuali dovevano essere ridotte ai sensi dell'art. 1384
c.c., tenuto conto che la mancata esecuzione del contratto, oltre che addebitabile alla ricorrente per i motivi già esposti, era stata determinata da circostanze oggettive ed imprevedibili, quali l'emergenza sanitaria da Covid-19 protrattasi fino al 5.5.2023.
1.3. Ammessi i mezzi di prova nei limiti indicati nell'ordinanza del 18.3.2025, la causa, istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale del legale rappresentante della ricorrente, è stata poi assunta in decisione alla odierna udienza, sulla base delle conclusioni sopra richiamate e previa discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
2. La domanda di parte ricorrente va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte
Cass. Civile, Sezioni Unite, n. 13533, 30 ottobre 2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
2.2. Parte ricorrente, a dimostrazione dell'esistenza del diritto di credito posto a base della domanda, ha richiamato il contratto di somministrazione stipulato con i convenuti, riportante anche la clausola penale qui invocata (v. art. 5 del contratto).
Il predetto contratto non è presente fra gli allegati al ricorso introduttivo (dall'esame del fascicolo elettronico si evince che l'allegato denominato “contratto” è in realtà la convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti), ma, in ogni caso, è stato poi versato in atti dai convenuti (doc. 2 del fascicolo di parte).
E' inoltre agli atti (v. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente) la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., inviata dalla ricorrente alla convenuta PO in data 25.3.2023.
Le predette produzioni documentali, alla luce del principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte in favore dell'attore in risoluzione, esauriscono l'incombente probatorio posto a carico della ricorrente, avendo la stessa dimostrato l'esistenza del contratto e specificamente allegato l'inadempimento della controparte con riferimento a quanto contrattualmente stabilito.
5 Quanto poi alla avvenuta consegna dei macchinari concessi in comodato, va rilevato che la dichiarazione che la convenuta AR ha reso, all'art. 1 del contratto
(“Sottoscrivendo la presente scrittura, la cliente dichiara di aver ricevuto i suddetti beni, di averli trovati in ottimo stato, di suo gradimento e corredati della documentazione e delle certificazioni previste dalle vigenti normative in materia”), ha valore di confessione stragiudiziale.
Essa pertanto fa piena prova, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2735 e 2733, comma 2, c.c., della predetta circostanza (avvenuta consegna dei macchinari) ed è dunque dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato (v. Cass. 10851/2000).
2.3. I convenuti non hanno invece provato alcun fatto estintivo o modificativo delle obbligazioni su di loro gravanti, né hanno dimostrato la non imputabilità dell'inadempimento.
2.4. Tenuto anche conto del termine di durata pattuito nel contratto (sessanta mesi a decorrere da dicembre 2019), i soli elementi indiziari allegati dai convenuti (ritardata apertura al pubblico dell'esercizio commerciale causata dalla nota emergenza epidemiologica da Covid-19) non sono infatti idonei a dare evidenza della comune volontà di intendere risolto il contratto, essendo peraltro la prova per presunzioni anch'essa soggetta ai limiti previsti per la prova testimoniale (v. art. 2729, comma 2 e
2722 c.c.).
2.5. Va poi escluso che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 giustifichi, per difetto di imputabilità dello stesso, l'inadempimento (non meramente temporaneo) della convenuta.
Deve infatti essere considerato che l'inadempimento lamentato dalla ricorrente ha avuto inizio in un periodo antecedente rispetto alle misure disposte per il contenimento della predetta emergenza (posto che il contratto prevedeva che il ritiro del caffè dovesse avvenire a partire dal 15.12.2019 e che il ritardato avvio dell'attività commerciale è circostanza non opponibile alla ricorrente, non avendo i convenuti neanche dato prova che detto ritardo non sia dipeso da causa non ascrivibile alla e si è inoltre protratto nel periodo successivo (essendo noto come la CP_1
6 riapertura al pubblico degli esercizi commerciali sia avvenuta ben prima del 25.3.2023, momento in cui la ricorrente ha inviato alla convenuta la diffida ad adempiere).
2.6. E' infine infondata l'eccezione di inadempimento formulata dai convenuti.
Alla luce del contenuto delle rispettive obbligazioni e del chiaro tenore del contratto
(“La cliente si impegna a ritirare dalla un quantitativo Parte_1 minimo di caffè tostato”), si deve infatti ritenere che l'insorgenza dell'obbligazione, in capo alla ricorrente, di somministrare il caffè presupponesse, a sua volta, una richiesta di consegna dello stesso da parte della convenuta. Richiesta che la stessa convenuta, tuttavia, afferma di non avere mai effettato, neanche a seguito della diffida ad adempiere comunicatale dalla ricorrente con PEC del 25.3.2023.
2.7. L'accertato inadempimento rende quindi applicabili le penali pattuite all'art. 5 del contratto.
2.8. Sussistono peraltro i presupposti per ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c.,
l'ammontare della penale commisurata al quantitativo di caffè consumato.
Per l'esercizio del potere di riduzione della penale occorre infatti avere riguardo non alla prestazione in sé astrattamente considerata, ma all'interesse che la parte, secondo le circostanze del caso concreto, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto.
Valutazione questa da effettuare tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (cfr. Cass. 15497/2002).
Nel caso di specie, occorre dunque considerare che:
- il rapporto contrattuale avrebbe dovuto avere una durata di cinque anni, durante i quali la ricorrente aveva quindi la legittima aspettativa di percepire il corrispettivo pattuito per l'acquisto del caffè, secondo i quantitativi fissati in contratto e parametrati al normale fabbisogno della convenuta (v. art. 1 del contratto);
- per un periodo corrispondente a circa i primi due anni del contratto (ossia fino all'adozione del D.L. 24/2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), la nota emergenza epidemiologica ha tuttavia avuto un impatto rilevante su attività della tipologia a cui apparteneva quella esercitata dalla convenuta (bar), tanto che il legislatore, con il comma 6 bis, del comma 3 del
D.L. 6/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13/2020, ha previsto che “Il rispetto
7 delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;
- la convenuta, ove pure avesse tempestivamente intrapreso la propria attività commerciale, avrebbe quindi potuto legittimamente opporre, quantomeno per i periodi in cui le misure di contenimento hanno impedito o comunque fortemente limitato la predetta attività, l'impossibilità temporanea della prestazione pattuita;
il che avrebbe comunque comportato una riduzione del corrispettivo percepibile dalla ricorrente per effetto della esecuzione del contratto;
- il contegno tenuto dalla ricorrente nel predetto arco temporale (durante il quale non risulta avere mai sollecitato la controparte all'adempimento delle obbligazioni assunte)
è indicativo del fatto che la stessa ricorrente non avesse interesse, in quel frangente, all'inadempimento.
Alla luce delle predette circostanze e nell'esercizio del potere equitativo di cui all'art. 1384 c.c., sussistono quindi i presupposti per ridurre di due quinti la “penale consumi” prevista in contratto, limitandone l'ammontare ad euro 10.781,98 (pari ai tre quinti di euro 17.969,98).
2.9. Tenuto anche conto dell'ammontare della “penale macchinari” (complessivi euro
10.431,00), i convenuti e quest'ultimo in qualità di garante in forza CP_1 CP_2 dell'art. 6 del contratto, devono quindi essere condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 21.212,98, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 2.8.2024 (data di proposizione della domanda giudiziale) sino al soddisfo.
2.10. La domanda della ricorrente deve invece essere rigettata nella parte in cui è rivolta ad ottenere il pagamento dell'ulteriore importo di euro 732,46, quale saldo della fattura insoluta n. 1633 del 14.4.2021.
La convenuta AR ha infatti disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apposte in calce alla predetta fattura e la ricorrente non ha proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Le sottoscrizioni cui si fa riferimento (una delle quali apposta in corrispondenza della dicitura “firma conducente”) possono quindi essere al più ricondotte al vettore al quale
8 la merce è stata affidata per la consegna.
Il documento, in mancanza di ulteriori elementi di conferma, non costituisce allora prova adeguata della avvenuta consegna della merce in favore del destinatario della stessa (in tema, v. Cass 31974/2019, secondo cui il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario).
3. L'esito complessivo del giudizio comporta evidentemente anche il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione del carattere semplificato del procedimento e della limitatezza delle questioni rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore di dell'importo di euro 21.212,98, oltre interessi Parte_1 nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 2.8.2024 sino al soddisfo;
2) condanna e in solido tra loro, al rimborso, in Controparte_1 CP_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
1.700,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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