TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 514
TAR
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere - Violazione di legge - Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di diritto - Eccesso di potere - Omessa motivazione

    La giurisprudenza amministrativa e civile consolidata afferma l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. L'assoluzione penale con formula piena non esclude la rilevanza disciplinare della condotta, e l'Amministrazione può valutare autonomamente i fatti. L'art. 1393, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare conferma questa autonomia, prevedendo la possibilità di confermare la sanzione anche in caso di assoluzione penale. Nel caso specifico, il fatto storico (ricezione di una somma di denaro) è stato ritenuto sussistente nel processo penale, ma l'assoluzione è intervenuta per insussistenza del delitto di corruzione, non per negare il fatto storico. L'Amministrazione ha quindi valutato la rilevanza disciplinare del fatto storico.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    L'Amministrazione ha autonomamente valutato la condotta del ricorrente, accertandone la rilevanza disciplinare anche in considerazione dell'esito assolutorio penale. La contestazione degli addebiti riconosce che, pur non integrando un atto contrario ai doveri d'ufficio, la condotta configura un abuso della qualità di pubblico ufficiale al di fuori del servizio, lesivo dei principi di rettitudine e del prestigio dell'Arma. La relazione riepilogativa dell'inchiesta formale ha valorizzato gli aspetti fattuali emersi nel giudizio penale. La sanzione della 'perdita del grado per rimozione' è una sanzione disciplinare di stato distinta dalla 'perdita del grado per condanna penale'. Non emergono profili di manifesta irragionevolezza nella decisione.

  • Rigettato
    Vizi degli atti presupposti

    Poiché il ricorso principale avverso la determinazione finale è stato rigettato, anche le censure relative agli atti presupposti vengono respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 514
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 514
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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