Ordinanza collegiale 30 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16139/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16139 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Determinazione prot. N. -OMISSIS-notificata in data 26.10.2022, in virtù della quale il Vice Comandante Generale Gen. C.A. – delegato per materia - ha determinato la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari dell’Appuntato in congedo -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lettera d), 865 e 1357, lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 a decorrere dalla data della presente determinazione”;
- nonché di qualsiasi altro atto che sia, o possa considerarsi presupposto, preordinato, connesso, antecedente e/o consequenziale dell’atto impugnato, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, in particolare: di tutti gli atti dell’inchiesta formale disposta il 30 marzo 2022 dal Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” nei confronti del ricorrente; dell’ordine di deferimento alla Commissione di disciplina che, con seduta del 15 settembre 2022, ha dichiarato il ricorrente “non meritevole di conservazione del grado” e delle inesistenti conclusioni della Commissione di citata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. LE OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità della sanzione disciplinare della perdita del grado assunto dall’Amministrazione nei confronti del ricorrente, appuntato in congedo dell’Arma dei Carabinieri, in relazione a fatti per i quali quest’ultimo era stato sottoposto a un procedimento penale (per il delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p.), definito dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza di assoluzione n. 5401/2021 “perché il fatto non sussiste”.
2. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi di censura;
2.1. “ Eccesso di potere - Violazione di legge - Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di diritto - Eccesso di potere - Omessa motivazione ”.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento disciplinare sarebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del giudicato assolutorio con formula piena che, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., precluderebbe una diversa valutazione dei fatti in sede disciplinare, come stabilito anche dalla Guida tecnica ministeriale sulle “Procedure disciplinari” che, a sua volta, prevederebbe, in relazione alle formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non lo ha commesso”, l’archiviazione del procedimento;
2.2. “ Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza ”.
Il ricorrente deduce altresì illegittimità del gravato provvedimento per difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe posto a fondamento della decisione la generica contestazione della violazione dei doveri d’ufficio, nonché per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione del carattere esorbitante della sanzione irrogata rispetto alla contestazione degli addebiti.
3. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha diffusamente argomentato in ordine all’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Per quanto concerne la prima doglianza, occorre osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, “ Il procedimento disciplinare si fonda su valutazioni differenti da quelle penalistiche, sebbene inerenti agli stessi fatti, che possono essere ricostruiti anche sulla base delle risultanze delle indagini preliminari e vagliati autonomamente dall'amministrazione. L'assoluzione perché il 'fatto non sussiste' non esclude la rilevanza disciplinare della condotta: il giudizio penale e quello disciplinare, pur innestati su uno stesso presupposto fattuale, sono e restano autonomi. Dunque, l'Amministrazione ben può decidere di ritenere censurabile, a fini disciplinari, anche una condotta che non attinga alla soglia della rilevanza penale ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez, V, 29 luglio 2024, n. 2329).
Alle medesime conclusioni perviene la giurisprudenza civile, secondo cui “(...) la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce illecito penale" non vale ad elidere la sussistenza in sé delle condotte, le quali, pur se penalmente neutre, ben potrebbero avere invece rilevanza disciplinare ; (...) la statuizione penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" potrebbe non investire la totalità dei fatti oggetto della contestazione, conservando, quindi, i fatti rimasti al di fuori del giudizio penale autonoma valenza disciplinare ” (così, Cass. civ., Sez. lavoro, 22 luglio 2024, n. 20109, richiamata anche da Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2025, n. 2025).
Va inoltre aggiunto che l’art. 1393, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare (ai sensi del quale « Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale ») conferma l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale prevedendo esplicitamente la possibilità di confermare la sanzione anche in caso di sopravvenuta assoluzione per il fatto addebitato.
Le medesime linee guida evocate dal ricorrente, infine, chiariscono che « Resta impregiudicato il potere di vagliare la rilevanza disciplinare di altri fatti non penalmente rilevanti, la cui sussistenza venga appresa dall’Amministrazione soltanto dalla lettura della sentenza penale d’assoluzione; in tal caso, l’eventuale procedimento disciplinare che ne discenderà si considererà instaurato non “a seguito di giudizio penale” ma “a seguito di infrazione disciplinare” » (cfr. par. 2.2., pag. 44).
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’eventuale esito assolutorio nel giudizio penale non impedisce, ex se , l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Amministrazione in relazione a quei fatti che, pur non essendo sfociati in una condanna, possano assumere rilevanza disciplinare.
Nella fattispecie in esame, in particolare, nella sentenza assolutoria il fatto storico, vale a dire l’accettazione e la ricezione da parte dell’imputato (odierno ricorrente) della somma di euro 400.000,00 per trasportare in Italia dalla Svizzera 20 milioni di euro in contanti, è stato ritenuto pacificamente sussistente all’esito dell’istruttoria dibattimentale svolta (grazie anche all’ausilio delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni di un coimputato).
L’assoluzione è stata tuttavia disposta perché l’imputato non ha agito nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insussistenza del delitto di corruzione.
L’Amministrazione, pertanto, ha dato seguito all’accertamento della rilevanza disciplinare del solo fatto storico così come ricostruito all’esito del dibattimento, avendo ben presente la circostanza della sua irrilevanza penale per carenza di tipicità.
La doglianza è pertanto infondata.
5.2. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto l’Amministrazione, come anticipato, ha autonomamente valutato la condotta del ricorrente al fine di accertare il rilievo disciplinare dei fatti così come emersi nel giudizio penale.
Tanto si desume in primo luogo dalla contestazione degli addebiti, ove viene espressamente dato atto, alla luce del menzionato esito assolutorio, che la condotta del ricorrente, pur non integrando la nozione di atto contrario ai doveri d’ufficio, configura un abuso della qualità di pubblico ufficiale al di fuori del servizio e, come tale, è da ritenersi contraria ai “ principi di rettitudine che devono sempre improntare l’agire di un militare, anche nella posizione di congedo, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e, in particolare, di appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché altamente lesivo del prestigio dell’istituzione ”.
Nella relazione riepilogativa dell’inchiesta formale (n. 323/5-11 del 3 maggio 2022), inoltre, l’Amministrazione ha valorizzato e, quindi, giudicato, i soli aspetti fattuali della vicenda, così come emersi e provati nel corso del giudizio penale: in particolare, nella menzionata sentenza assolutoria si pone l’accento sulle circostanze che il ricorrente ha coinvolto un suo conoscente, maresciallo dei Carabinieri, ed ha comunque rappresentato ai suoi sodali che avrebbe portato a termine l’operazione servendosi delle sue prerogative di pubblico ufficiale.
Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione, nel provvedimento gravato, ha indicato le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della sanzione facendo proprie le valutazioni della Commissione di disciplina che, come detto, si fondano a loro volta su un’autonoma valutazione dei fatti.
In altri termini, l’Amministrazione ha doverosamente tenuto conto dell’esito assolutorio e, senza alcun automatismo, ha ritenuto che i fatti accertati e provati nel giudizio penale avessero comunque una grave rilevanza disciplinare.
Ed invero, come evidenziato dalla difesa erariale, la “perdita del grado per rimozione” è una sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare, ex artt. 861, comma 1, lett. d), e 865 del C.O.M., ed è distinta dalla “perdita del grado per condanna penale”, disciplinata dagli artt. 861, comma 1, lett. e), e 866 del C.O.M., irrogata, invece, per automatismo, quale atto a contenuto vincolato.
Quanto infine alla misura della sanzione irrogata, occorre ricordare che in sede disciplinare la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2024, n. 3648).
Nella fattispecie in esame, ritiene il Collegio che, alla luce delle suesposte considerazioni, che non emergano profili di manifesta irragionevolezza nella decisione assunta.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NR AT, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
LE OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE OR | NR AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.