Ordinanza presidenziale 16 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL TE, rappresentata e difesa per mandato allegato al ricorso dall'avv. Silva Gotti con studio in Bologna, via Santo Stefano n. 43, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la ASP Città di Bologna Azienda pubblica di servizi alla persona, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce all’atto di costituzione e giusta determinazione del Direttore amministrativo n. 136/2022 del 24 febbraio 2022, dall’avv. Roberto Manservisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano, 16, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NE SA, OR EL, IO FR, PO PA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
«del giudizio di non idoneità della prova orale per mancato raggiungimento della votazione minima, punti 26 sul minimo di 28, nonché della graduatoria finale, eventualmente pubblicata nelle more, nella parte in cui la ricorrente risulti non inserita o comunque non collocata in posizione utile».
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL TE il 11/3/2022:
della graduatoria finale del concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASP Città di Bologna Azienda pubblica di servizi alla persona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il giudizio di non idoneità della prova orale della selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di istruttore direttivo/specialista amministrativo Cat. D, indetto da ASP Città di Bologna, Azienda pubblica di servizi alla persona, per mancato raggiungimento della votazione minima, punti 26 sul minimo di 28, nonché la graduatoria finale, eventualmente pubblicata nelle more, nella parte in cui la ricorrente risulti non inserita o comunque non collocata in posizione utile e che si fa riserva espressa di impugnazione al momento della pubblicazione.
L’Amministrazione si è costituita a resistere in giudizio.
Con atto in data 11 marzo 2022 parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 425/2021 del 14 aprile 2022 – confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3238/2022 dell’11 luglio 2022 - è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare degli atti impugnati.
In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti, la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia.
Nella predetta udienza pubblica del 28 maggio 2025 sono comparsi gli avv.ti Silva Gotti per parte ricorrente e Roberto Manservisi per l'Asp intimata. In accoglimento dell'istanza in atti, si è disposto il rinvio all'udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
Con nota depositata in data 15 luglio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito (“ La ricorrente, dopo la fase cautelare, è stata assunta dall’Università di Bologna, pertanto, non ha più interesse alla decisione del presente ricorso ”).
Il Collegio prende atto della suindicata dichiarazione di parte ai fini della conseguenziale declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui pedissequi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IE, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA IE |
IL SEGRETARIO