Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Noceto ed Enrico Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
- del decreto della Prefettura di Savona prot. n. -OMISSIS-, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi incluso il verbale di ritiro cautelativo di armi e munizioni della Questura di Savona del-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025, la dott.ssa AN TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che, sia nella memoria depositata il 3 novembre 2025, sia con dichiarazione resa all’udienza del 5 dicembre 2025, la parte ricorrente ha rappresentato di non nutrire più interesse a coltivare la presente impugnativa, instando per la compensazione delle spese processuali;
Ritenuto, pertanto, che il gravame debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto infine che, in considerazione della definizione in rito del giudizio, le spese di lite possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EP AR, Presidente
AN TI, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | EP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.