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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI LU Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY CA Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Palermo, via Spinelli n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Apolloni, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
P.IVA ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Palermo, via C. Nigra n. 2 presso lo studio dell'avv. Claudia Amato, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 04/04/2022 resa all'esito del giudizio n.r.g. 16292/2017 ha rigettato le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannanola al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine perentorio dell'11 Luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni cinquanta per il deposito di memoria conclusionale e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ MOTIVI DI APPELLO
Con l'unico motivo di appello si contesta la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto non provato l'inadempimento contrattuale di fondando tale Controparte_1 suo convincimento su un'errata valutazione del materiale probatorio.
L'appello è infondato.
I fatti di causa traggono origine da un contratto di compravendita concluso tra le parti il 14/07/2015 ed avente ad oggetto serramenti che ha acquistato da Parte_1 [...] ed installato nell'abitazione di proprietà di cui curava la Controparte_1 Per_1 ristrutturazione in qualità di appaltatrice. Secondo la prospettazione di parte appellante, tali serramenti difettavano delle qualità promesse, o comunque essenziali rispetto all'uso cui erano destinati. In particolare, gli stessi avrebbero dovuto essere installati su un immobile sito al quindicesimo piano, molto esposto alle intemperie, e di tale circostanza era stata edotta la venditrice la quale, a dire dell'appellante, avrebbe fornito rassicurazioni circa l'idoneità dei beni acquistati all'uso convenuto.
Al riguardo, occorre rammentare che in tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/05/2023, n.14895).
Nel caso che ci occupa, non risulta documentalmente provato, ed anzi è contestato, che la compratrice avesse reso edotta la venditrice delle peculiarità dell'immobile ove gli infissi avrebbero dovuto essere installati. Ciò che emerge dallo scambio di corrispondenza tra le parti è che, in data 10/07/2015, fosse stata la stessa compratrice ad inviare a il “dettaglio degli infissi CP_1 da quotare”, cui faceva seguito, in data 14/07/2015, la commissione degli infissi richiesti ed il preventivo formato in pari data da che contestualmente chiedeva ad di “leggere CP_1 Pt_1 attentamente in ogni sua parte e chiedere i chiarimenti sulle cose non chiare e/o verificare posizione e misure infissi”; Par l'approvazione veniva fornita in giornata da senza alcuna richiesta di chiarimenti né modifiche (doc. 2 fascicolo appellante).
L'unico testimone sentito nel corso del giudizio, architetto dipendente della Tes_1 [...]
ha chiarito che non gli era stato riferito nulla circa le specifiche caratteristiche CP_1 dell'immobile ove gli infissi avrebbero dovuto essere allocati. Il teste si è limitato a dichiarare che
“quegli infissi che vennero ordinati possedevano le caratteristiche che garantivano le prestazioni richieste” riferendosi a quelle caratteristiche che la tessa aveva scelto in fase di preventivo, senza cioè Pt_1 richiedere alcuna consulenza o sopralluogo preventivi.
Nessun rilievo può a tal fine essee attribuito alla missiva inviata da a Parte_1 [...] il 09/01/2017 (e, dunque, successivamente all'insorgere delle problematiche CP_1 oggetto del presente contenzioso) con cui la stessa ricostruisce – unilateralmente - i fatti rimasti del tutto privi di riscontro nell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado. Ancora, non può ritenersi dirimente la comunicazione del 02/02/2016 con cui i tecnici inviati dalla ditta venditrice nell'immobile di proprietà hanno accertato che gli infissi avessero dei Per_1 problemi di tenuta, non essendo tale accertamento di per sé solo utile a ritenere che tali problemi fossero riconducibili ai lamentati vizi di produzione degli infissi in questione, dovendosi convenire con il Giudice di primo grado circa la possibilità che tali problemi fossero insorti in fase di trasporto o di installazione degli stessi, tutte operazioni effettuate dalla stessa compratrice.
In definitiva, non vi è prova che la fosse stata resa edotta dell'allocazione dell'immobile CP_1
e che, dunque, le parti avessero pattuito che gli infissi dovessero avere peculiari caratteristiche rispetto all'immobile su cui avrebbero dovuto essere installati, né che in effetti gli infissi acquistati difettassero delle qualità promesse ovvero essenziali all'uso cui erano destinati. Deve, pertanto, rigettarsi l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Spese di lite
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00
€ 26.000,00 in ragione del valore effettivo della lite.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.900,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 30/10/2025.
Palermo, 03/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY CA GI LU
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la ott.ssa Giulia Pirrone. CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI LU Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY CA Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Palermo, via Spinelli n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Apolloni, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
P.IVA ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Palermo, via C. Nigra n. 2 presso lo studio dell'avv. Claudia Amato, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 04/04/2022 resa all'esito del giudizio n.r.g. 16292/2017 ha rigettato le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannanola al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine perentorio dell'11 Luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni cinquanta per il deposito di memoria conclusionale e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ MOTIVI DI APPELLO
Con l'unico motivo di appello si contesta la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto non provato l'inadempimento contrattuale di fondando tale Controparte_1 suo convincimento su un'errata valutazione del materiale probatorio.
L'appello è infondato.
I fatti di causa traggono origine da un contratto di compravendita concluso tra le parti il 14/07/2015 ed avente ad oggetto serramenti che ha acquistato da Parte_1 [...] ed installato nell'abitazione di proprietà di cui curava la Controparte_1 Per_1 ristrutturazione in qualità di appaltatrice. Secondo la prospettazione di parte appellante, tali serramenti difettavano delle qualità promesse, o comunque essenziali rispetto all'uso cui erano destinati. In particolare, gli stessi avrebbero dovuto essere installati su un immobile sito al quindicesimo piano, molto esposto alle intemperie, e di tale circostanza era stata edotta la venditrice la quale, a dire dell'appellante, avrebbe fornito rassicurazioni circa l'idoneità dei beni acquistati all'uso convenuto.
Al riguardo, occorre rammentare che in tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/05/2023, n.14895).
Nel caso che ci occupa, non risulta documentalmente provato, ed anzi è contestato, che la compratrice avesse reso edotta la venditrice delle peculiarità dell'immobile ove gli infissi avrebbero dovuto essere installati. Ciò che emerge dallo scambio di corrispondenza tra le parti è che, in data 10/07/2015, fosse stata la stessa compratrice ad inviare a il “dettaglio degli infissi CP_1 da quotare”, cui faceva seguito, in data 14/07/2015, la commissione degli infissi richiesti ed il preventivo formato in pari data da che contestualmente chiedeva ad di “leggere CP_1 Pt_1 attentamente in ogni sua parte e chiedere i chiarimenti sulle cose non chiare e/o verificare posizione e misure infissi”; Par l'approvazione veniva fornita in giornata da senza alcuna richiesta di chiarimenti né modifiche (doc. 2 fascicolo appellante).
L'unico testimone sentito nel corso del giudizio, architetto dipendente della Tes_1 [...]
ha chiarito che non gli era stato riferito nulla circa le specifiche caratteristiche CP_1 dell'immobile ove gli infissi avrebbero dovuto essere allocati. Il teste si è limitato a dichiarare che
“quegli infissi che vennero ordinati possedevano le caratteristiche che garantivano le prestazioni richieste” riferendosi a quelle caratteristiche che la tessa aveva scelto in fase di preventivo, senza cioè Pt_1 richiedere alcuna consulenza o sopralluogo preventivi.
Nessun rilievo può a tal fine essee attribuito alla missiva inviata da a Parte_1 [...] il 09/01/2017 (e, dunque, successivamente all'insorgere delle problematiche CP_1 oggetto del presente contenzioso) con cui la stessa ricostruisce – unilateralmente - i fatti rimasti del tutto privi di riscontro nell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado. Ancora, non può ritenersi dirimente la comunicazione del 02/02/2016 con cui i tecnici inviati dalla ditta venditrice nell'immobile di proprietà hanno accertato che gli infissi avessero dei Per_1 problemi di tenuta, non essendo tale accertamento di per sé solo utile a ritenere che tali problemi fossero riconducibili ai lamentati vizi di produzione degli infissi in questione, dovendosi convenire con il Giudice di primo grado circa la possibilità che tali problemi fossero insorti in fase di trasporto o di installazione degli stessi, tutte operazioni effettuate dalla stessa compratrice.
In definitiva, non vi è prova che la fosse stata resa edotta dell'allocazione dell'immobile CP_1
e che, dunque, le parti avessero pattuito che gli infissi dovessero avere peculiari caratteristiche rispetto all'immobile su cui avrebbero dovuto essere installati, né che in effetti gli infissi acquistati difettassero delle qualità promesse ovvero essenziali all'uso cui erano destinati. Deve, pertanto, rigettarsi l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Spese di lite
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00
€ 26.000,00 in ragione del valore effettivo della lite.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.900,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 30/10/2025.
Palermo, 03/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY CA GI LU
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la ott.ssa Giulia Pirrone. CP_2