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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8165 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8285 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione alla data del
28.4.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 54, presso lo studio dell'avv.to Francesco Papandrea che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- OPPONENTE -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Gitti in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio dott. , repertorio Persona_1
n. 22013, raccolta n. 11730
- OPPOSTA -
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… in accoglimento della presente opposizione, modificare l'ordinanza di assegnazione resa in data 08.04.2022 e pubblicata in data 1 dr. Alessandro CENTO n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
14.04.2022 a definizione dei procedimenti esecutivi riuniti rubricati al R.G.E. n. 12882/2021 e R.G.E. n. 12843/2021, rideterminando le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore procedente in € 660,00 oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA ovvero nella maggiore o minor somma che verrà liquidata in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018.”
per l'opposta: “… Rigettare l'opposizione ex adverso proposta confermando il contenuto dell'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione. - Sulle spese: condannare l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di oltre al pagamento di competenze ed CP_1 onorari per legge”
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con due distinti atti di pignoramento (creditore Parte_1 procedente) promuoveva, ai danni di (debitore esecutato) CP_1
e presso (terza pignorata), espropriazione di crediti per Controparte_2
l'esazione dei residui importi di € 164,05 e di € 144,93 in forza dei (due) titoli giudiziali indicati negli atti esecutivi e pedissequi atti precetto;
che le due procedure esecutive - rispettivamente iscritte al n. 12843/21 e 12882/21 RGE - venivano riunite e, quindi, definite in data 8.4.2022 con un'unica ordinanza di assegnazione;
Considerato
che il G.E. determinava l'ammontare delle spese di esecuzione in complessivi
€ 150,00 “… compresi esborsi spese generali, iva e cpa, nonché i diritti successivi alla presente ordinanza, fino al pagamento del terzo, ove tempestivo) al fine di consentire l'integrale soddisfo del credito ed evitare che per il minimo importo del credito proliferino procedure destinate ad essere sempre incapienti, in adesione alla giurisprudenza sul “credito infimo”;
che il creditore procedente proponeva opposizione avverso la detta ordinanza di assegnazione (art. 617, II co., c.p.c.) in quanto, a suo dire, il G.E. aveva liquidato le spese di esecuzione in misura irrisoria perché inferiore ai c.d. minimi tabellari e neppure sufficienti a coprire gli esborsi sostenuti per le due procedure esecutive (c.d. spese vive): chiedeva, pertanto, che, in riforma dell'ordinanza di assegnazione, le spese di esecuzione fossero “… liquidate in favore del creditore procedente in € 360,00 oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA ovvero nella maggiore o minor somma che verrà liquidata in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018”;
2 dr. Alessandro CENTO n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
Considerato
che il G.E. liquidava le spese di esecuzione in complessivi € 150,00 (compresi accessori) soltanto “…al fine di consentire l'integrale soddisfo del credito ed evitare che per il minimo importo del credito proliferino procedure destinate ad essere sempre incapienti, in adesione alla giurisprudenza sul “credito infimo” (vd., ordinanza di assegnazione);
che, pertanto, le spese erano state liquidate nella misura anzidetta per la “… necessità di contrastare l'abuso dello strumento processuale, che viene posto in essere dal creditore che, senza motivo apprezzabile e pur disponendo di plurimi titoli, agisce esecutivamente per importi minimi, che non consentono il vincolo da parte del terzo di somme sufficienti a coprire sorte e spese. L'azione in tal senso intrapresa appare ingiustamente vessatoria della posizione della parte esecutata e manifesta un intento che sfrutta la lettera della legge rigidamente interpretata per ottenere arricchimenti contrari al dovere di correttezza e buona fede che lega le parti del rapporto, e contraria ai doveri di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., intasando peraltro i tribunali con danno della intera collettività” (vd., ordinanza del 7.11.2022);
che, invero, il creditore procedente aveva già promosso, per lo stesso credito e in forza dei medesimi titoli giudiziali, altrettante procedure esattive – iscritte ai nn. 18915/18 e 28516/19 RGE - e definite, sia l'una che l'altra, con la totale soddisfazione delle spese di esecuzione e la soddisfazione solo parziale della sorte rispettivamente fatta valere;
Considerato
che la Giurisprudenza aveva già evidenziato che il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva “… senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio;
ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo” (Cass. n. 7409/21);
che la più autorevole Giurisprudenza ha recentemente affermato che la moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese – “… costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a
3 dr. Alessandro CENTO n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate” (Cass. SS.UU. n. 7299/25)
che, infatti, la moltiplicazione delle spese di esecuzione sarebbe “evitabile” se il creditore procedente, anziché promuovere tante e distinte esecuzioni quanti i titoli (per importi minimi) in suo possesso, procedesse, per non aggravare inutilmente la posizione del debitore, ad un unico pignoramento per l'intera somma dovuta (consentendo al terzo un accantonamento sufficiente, ai sensi dell'art 546 c.p.c., a soddisfare integralmente il credito);
che, dunque, al fine di sanzionare l'inutile e abusiva (perché gravosa) moltiplicazione delle procedure esecutive per importi minimi e di consentire la soddisfazione integrale del credito, appare corretto provvedere anzitutto alla riunione delle singole procedure e quindi liquidare le c.d. spese vive e i compensi come se si trattasse di un'unica procedura esecutiva (con scaglione di valore parametrato alla somma complessiva dei singoli importi) senza alcun meccanico riferimento al numero delle iniziative esecutive intraprese;
Considerato
che, dunque, non è condivisibile l'assunto dell'opponente secondo cui il G.E. avrebbe dovuto procedere alla liquidazione delle spese di esecuzione per ogni singola procedura (ancorché riunita), perché in tal modo il processo esecutivo devierebbe dal suo scopo tipico (che è quello di soddisfare la pretesa creditoria) e consentirebbe soltanto di lucrare, senza apprezzabile motivo, le spese di esecuzione;
che, in definitiva, l'opposizione deve essere rigettata che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo;
spese compensate tra il creditore procedente e la terza pignorata nei cui confronti non sono state spiegate domande;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
362,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
3. compensa, nel resto, le spese di lite.
4 dr. Alessandro CENTO n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 2.6.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8285 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione alla data del
28.4.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 54, presso lo studio dell'avv.to Francesco Papandrea che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- OPPONENTE -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Gitti in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio dott. , repertorio Persona_1
n. 22013, raccolta n. 11730
- OPPOSTA -
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… in accoglimento della presente opposizione, modificare l'ordinanza di assegnazione resa in data 08.04.2022 e pubblicata in data 1 dr. Alessandro CENTO n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
14.04.2022 a definizione dei procedimenti esecutivi riuniti rubricati al R.G.E. n. 12882/2021 e R.G.E. n. 12843/2021, rideterminando le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore procedente in € 660,00 oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA ovvero nella maggiore o minor somma che verrà liquidata in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018.”
per l'opposta: “… Rigettare l'opposizione ex adverso proposta confermando il contenuto dell'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione. - Sulle spese: condannare l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di oltre al pagamento di competenze ed CP_1 onorari per legge”
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con due distinti atti di pignoramento (creditore Parte_1 procedente) promuoveva, ai danni di (debitore esecutato) CP_1
e presso (terza pignorata), espropriazione di crediti per Controparte_2
l'esazione dei residui importi di € 164,05 e di € 144,93 in forza dei (due) titoli giudiziali indicati negli atti esecutivi e pedissequi atti precetto;
che le due procedure esecutive - rispettivamente iscritte al n. 12843/21 e 12882/21 RGE - venivano riunite e, quindi, definite in data 8.4.2022 con un'unica ordinanza di assegnazione;
Considerato
che il G.E. determinava l'ammontare delle spese di esecuzione in complessivi
€ 150,00 “… compresi esborsi spese generali, iva e cpa, nonché i diritti successivi alla presente ordinanza, fino al pagamento del terzo, ove tempestivo) al fine di consentire l'integrale soddisfo del credito ed evitare che per il minimo importo del credito proliferino procedure destinate ad essere sempre incapienti, in adesione alla giurisprudenza sul “credito infimo”;
che il creditore procedente proponeva opposizione avverso la detta ordinanza di assegnazione (art. 617, II co., c.p.c.) in quanto, a suo dire, il G.E. aveva liquidato le spese di esecuzione in misura irrisoria perché inferiore ai c.d. minimi tabellari e neppure sufficienti a coprire gli esborsi sostenuti per le due procedure esecutive (c.d. spese vive): chiedeva, pertanto, che, in riforma dell'ordinanza di assegnazione, le spese di esecuzione fossero “… liquidate in favore del creditore procedente in € 360,00 oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA ovvero nella maggiore o minor somma che verrà liquidata in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018”;
2 dr. Alessandro CENTO n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
Considerato
che il G.E. liquidava le spese di esecuzione in complessivi € 150,00 (compresi accessori) soltanto “…al fine di consentire l'integrale soddisfo del credito ed evitare che per il minimo importo del credito proliferino procedure destinate ad essere sempre incapienti, in adesione alla giurisprudenza sul “credito infimo” (vd., ordinanza di assegnazione);
che, pertanto, le spese erano state liquidate nella misura anzidetta per la “… necessità di contrastare l'abuso dello strumento processuale, che viene posto in essere dal creditore che, senza motivo apprezzabile e pur disponendo di plurimi titoli, agisce esecutivamente per importi minimi, che non consentono il vincolo da parte del terzo di somme sufficienti a coprire sorte e spese. L'azione in tal senso intrapresa appare ingiustamente vessatoria della posizione della parte esecutata e manifesta un intento che sfrutta la lettera della legge rigidamente interpretata per ottenere arricchimenti contrari al dovere di correttezza e buona fede che lega le parti del rapporto, e contraria ai doveri di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., intasando peraltro i tribunali con danno della intera collettività” (vd., ordinanza del 7.11.2022);
che, invero, il creditore procedente aveva già promosso, per lo stesso credito e in forza dei medesimi titoli giudiziali, altrettante procedure esattive – iscritte ai nn. 18915/18 e 28516/19 RGE - e definite, sia l'una che l'altra, con la totale soddisfazione delle spese di esecuzione e la soddisfazione solo parziale della sorte rispettivamente fatta valere;
Considerato
che la Giurisprudenza aveva già evidenziato che il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva “… senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio;
ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo” (Cass. n. 7409/21);
che la più autorevole Giurisprudenza ha recentemente affermato che la moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese – “… costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a
3 dr. Alessandro CENTO n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate” (Cass. SS.UU. n. 7299/25)
che, infatti, la moltiplicazione delle spese di esecuzione sarebbe “evitabile” se il creditore procedente, anziché promuovere tante e distinte esecuzioni quanti i titoli (per importi minimi) in suo possesso, procedesse, per non aggravare inutilmente la posizione del debitore, ad un unico pignoramento per l'intera somma dovuta (consentendo al terzo un accantonamento sufficiente, ai sensi dell'art 546 c.p.c., a soddisfare integralmente il credito);
che, dunque, al fine di sanzionare l'inutile e abusiva (perché gravosa) moltiplicazione delle procedure esecutive per importi minimi e di consentire la soddisfazione integrale del credito, appare corretto provvedere anzitutto alla riunione delle singole procedure e quindi liquidare le c.d. spese vive e i compensi come se si trattasse di un'unica procedura esecutiva (con scaglione di valore parametrato alla somma complessiva dei singoli importi) senza alcun meccanico riferimento al numero delle iniziative esecutive intraprese;
Considerato
che, dunque, non è condivisibile l'assunto dell'opponente secondo cui il G.E. avrebbe dovuto procedere alla liquidazione delle spese di esecuzione per ogni singola procedura (ancorché riunita), perché in tal modo il processo esecutivo devierebbe dal suo scopo tipico (che è quello di soddisfare la pretesa creditoria) e consentirebbe soltanto di lucrare, senza apprezzabile motivo, le spese di esecuzione;
che, in definitiva, l'opposizione deve essere rigettata che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo;
spese compensate tra il creditore procedente e la terza pignorata nei cui confronti non sono state spiegate domande;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
362,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
3. compensa, nel resto, le spese di lite.
4 dr. Alessandro CENTO n. 8285/2023 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 2.6.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO