Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01333/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. – della “Cartella di pagamento n. 113 2021 00087942 04 000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 28 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 14.633,54 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1995/96, 1996/97 e 1999/00, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” (doc. 1);
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la complessità della controversia richiede un necessario approfondimento in sede di merito;
che, ai soli fini della decisione della domanda cautelare, e salva ogni diversa valutazione in sede di merito, in punto fumus boni iuris la pretesa di parte ricorrente non appare, prima facie , del tutto infondata;
che, in punto periculum in mora , anche considerato l’ingente importo della cartella di pagamento impugnata sussiste certamente un potenziale concreto pregiudizio a carico di parte ricorrente;
che, pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, la cartella di pagamento impugnata deve essere sospesa;
che occorre, sin d’ora, ai fini della completezza istruttoria della seguente controversia, ordinare ad Agea e Ader - Agenzia delle Entrate – Riscossione, ciascuna per quanto di competenza, di depositare in giudizio la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio:
- gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alla cartella di pagamento impugnata, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova), e le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi;
- ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti oggetto della cartella di pagamento per la quale è causa;
ritenuto di assegnare agli Enti resistenti termine fino al 15 aprile 2022 per adempiere al disposto incombente istruttorio, depositando nella Segreteria del Tribunale quanto sopra indicato;
ritenuto di rinviare la causa per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 6 luglio 2022;
ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, sospende l’efficacia della cartella di pagamento impugnata;
dispone gli incombenti istruttori, nei termini e modi sopra indicati, a carico di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate – Riscossione, ciascuna per quanto di competenza;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 luglio 2022;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalle Amministrazioni resistenti ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO