Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2025, proposto dalla Filoxenia Cooperativa Sociale LU , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Balducci Romano e Paola Chialchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Aviano e la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del rilascio di autorizzazione al funzionamento della comunità per l’integrazione sociale e socio-culturale per minori, prot. 11575 del 13 novembre 2024 della Comunità di Montagna Magnifica Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio;
- del provvedimento di diniego del rilascio di autorizzazione al funzionamento della comunità per l’integrazione sociale e socio-culturale per minori, prot. 27247 dell’11 novembre 2024 del Comune di Aviano;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, antecedente o susseguente, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aviano e della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AN BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 10 febbraio la cooperativa sociale ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe coi quali è stata rigettata la sua istanza, presentata il 30 marzo 2024 (e più volte integrata), per l’autorizzazione al funzionamento di una comunità per l’integrazione sociale e socio-culturale per minori.
Il diniego è stato espresso per il riscontro di alcune carenze e criticità con riguardo, in particolare, alla sicurezza impiantistica (impianto elettrico e impianto idrico-sanitario), al requisito della visitabilità ( ex d.m. n. 236/1989) e al c.d. piano delle emergenze.
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Ha dedotto, in estrema sintesi:
- che il regolamento regionale (d.P.R. n. 158/2022) e il d.m. n. 236/1989 non impongono il requisito della visitabilità per la struttura in oggetto, non destinata ad accogliere minori disabili e comunque costruita nel 1985, prima dell’entrata in vigore del citato d.m., perciò inapplicabile ratione temporis ;
- che la ricorrente, assecondando le richieste comunali, ha comunque garantito la disponibilità di un bagno accessibile (sobbarcandosi peraltro costi aggiuntivi non necessari);
- che la documentazione tecnica, incluse le certificazioni di conformità degli impianti, è completa e conforme;
- che il piano delle emergenze è stato presentato e aggiornato correttamente;
- che le obiezioni comunali sono illogiche, sproporzionate e rivelatrici della volontà di ostacolare l’attività.
2. Le amministrazioni si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato nel merito il che esime il Collegio dall’analizzare l’eccezione di improcedibilità del ricorso.
5. La censura di inapplicabilità ratione temporis del requisito della visitabilità è infondata.
5.1. L’art. 5 del d.P.Reg. n. 158/2022 prevede che “ 1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, per conseguire l’autorizzazione le strutture devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti in relazione alle diverse tipologie, come definiti nell’allegato B),Sezione I, del presente regolamento ”.
L’Allegato B, Sezione I, punto 4, cit. impone che ogni struttura da autorizzare garantisca “ il requisito della visitabilità, come formulato dal D.M. 236/89 ”.
Ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 236/1989, la “visitabilità” consiste nella possibilità, anche per persone con disabilità motorie o sensoriali, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico dell’unità immobiliare.
5.2. Come giustamente precisato dall’Amministrazione comunale e successivamente confermato, su apposito quesito del Comune di Aviano, dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cfr. la nota del 15 gennaio 2025 sub doc. 7 della produzione documentale del Comune del 25 settembre 2025), il rinvio operato dalla normativa regionale di settore al d.m. n. 236/1989 riguarda l’assunzione integrale e vincolante delle sue prescrizioni tecniche, giacché il loro rispetto è necessario proprio “ per conseguire l’autorizzazione ” (così il già citato art. 5 del d.P.Reg. n. 158/2022).
È, quindi, irrilevante la diretta applicabilità ratione temporis del d.m. all’immobile (in relazione alla data di costruzione), proprio perché la normativa regionale impone testualmente che le predette condizioni ex d.m. n. 236/1989 siano verificate e sussistenti prima del rilascio dell’autorizzazione, richiesta pacificamente dalla ricorrente nel pino vigore dell’art. 5 del d.P.Reg cit..
Il rinvio alla normativa statale di cui al d.m. cit. implica perciò che tutte le sue disposizioni relative all’accessibilità e alla visitabilità debbano essere considerate parte integrante della disciplina regionale, costituendo il parametro tecnico di riferimento per la verifica, all’attualità, dei requisiti strutturali delle strutture socioeducative.
Da ciò consegue che tale requisito deve essere posseduto al momento della verifica dei requisiti oggettivi strutturali della struttura da autorizzare, indipendentemente dall’anno di costruzione/ristrutturazione dell’immobile destinato ad ospitare la comunità.
5.3. Che la struttura non sia specificamente destinata ad accogliere minori disabili è poi un elemento irrilevante. Ciò, in primis , perché l’elemento della visitabilità è indicato testualmente quale requisito strutturale per “tutte” le tipologie di struttura disciplinate dal citato d.P.Reg. n. 158/2022, senza alcuna espressa deroga o eccezione che la ricorrente, in effetti, non è riuscita ad individuare.
Inoltre, la generalizzata previsione – tutt’altro che sproporzionata o eccessiva - ha la precisa finalità di garantire l’accessibilità non solo agli ospiti con disabilità (per i quali, nel caso di specie, eventualmente non è prevista l’accoglienza), ma anche a visitatori o operatori esterni (es. assistenti sociali, avvocati, ecc.) e a persone con disabilità temporanee (ospiti che hanno riportato la rottura di arti, invalidità transitorie di varia natura comportanti temporanei deficit di deambulazione, ecc.).
5.4. In conclusione, l’interpretazione data dal Comune e confermata dalla Regione, oltre che del tutto conforme al testo delle previsioni invocate dalla ricorrente, è pure l’unica coerente con la loro ratio : essa, da un lato, evita la disparità di trattamento nel rilascio dell’autorizzazione, basata sull’epoca di costruzione degli edifici in cui le comunità dovranno essere ospitate e, dall’altro lato, rivela una precisa scelta regionale di imporre standard più elevati rispetto alla normativa edilizia generale pienamente legittima, in quanto finalizzata alla tutela della salute e all’inclusione sociale di soggetti vulnerabili.
5.5. Ciò chiarito in linea generale, si deve rilevare che la soluzione proposta della ricorrente di utilizzare un bagno al piano terra non risolve la carenza del requisito per le condivisibili argomentazioni, invero nemmeno specificamente contestate dalla ricorrente, individuate dal Comune nel provvedimento di diniego:
- il locale dei servizi non risulta essere ad uso esclusivo,
- è collocato in una zona con accesso indipendente e condiviso con altre attività,
- non rientra nello spazio operativo della comunità.
Di conseguenza, la soluzione proposta è stata correttamente ritenuta non conforme perché inidonea – in ragione della collocazione del bagno e del suo “uso promiscuo” – a garantire la necessaria visitabilità dell’immobile.
5.6. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è complessivamente infondato.
6. Anche il secondo motivo di gravame, col quale la ricorrente ha sollevato contestazioni in merito alla presunta eccessività o irrilevanza delle osservazioni comunali sulla sicurezza degli impianti, è infondato.
6.1. L’Allegato B, Sezione I, punto 3, del d.P.Reg. n. 158/2022 impone che ogni struttura sia “ in possesso di documentazione in materia di sicurezza elettrica ed impiantistica ai sensi della normativa vigente ”.
Ebbene, il Comune, nell’esercizio del proprio dovere di vigilanza, ha legittimamente verificato il rispetto di tali prescrizioni, riflettenti condizioni essenziali per la tutela dell’incolumità di ospiti e operatori, non già, come invece sembra sostenere la ricorrente, l’adempimento di semplici formalità burocratiche.
6.2. Nel provvedimento di diniego, l’Amministrazione ha puntualmente indicato le carenze documentali rimaste irrisolte, non surrogate dal certificato di agibilità e consistenti:
- quanto all’impianto idrico-sanitario, nel fatto che la dichiarazione di conformità (trasmessa al Comune il 25 ottobre 2024, prot. n. 25840), in quanto senz’altro mancante della parte attinente alla cucina, riguarda solo due bagni, non l’intero edificio;
- quanto agli impianti elettrico e termico, che l’intervento per la ridistribuzione dei locali al piano terra, finalizzato alla realizzazione del servizio igienico “accessibile”, ha comportato la traslazione dei comandi dell’impianto elettrico e dei componenti dell’impianto termico e, a tale riguardo, nulla è stato presentato per quanto attiene alle conseguenti dichiarazioni di conformità degli stessi.
Si tratta di irregolarità documentali, concrete e rilevanti, tutt’altro che trascurabili: i necessari rilievi comunali e la conseguente richiesta di integrazione non si rivelano affatto sproporzionati o ridondanti, poiché incidono direttamente sulla sicurezza di un immobile destinato all’accoglienza di minori.
6.3. Il provvedimento impugnato rappresenta, dunque, l’esito coerente del mancato adeguamento e delle integrazioni documentali non fornite dalla ricorrente e resiste perciò alle censure veicolate col secondo mezzo di gravame che, pertanto, è infondato.
7. Anche il terzo motivo di ricorso, concernente il c.d. piano delle emergenze, è infondato.
7.1. L’Allegato B, Sezione I, punto 8, del d.P.Reg. n. 158/2022 (“ La struttura dispone di un piano delle emergenze ”) richiede non soltanto la presentazione del piano, ma che esso sia completo, aggiornato e conforme alla configurazione attuale dei locali e alle attività effettivamente svolte.
Come rilevato nel provvedimento comunale dell’11 novembre 2024, il piano depositato dalla ricorrente presentava significative carenze:
a) la planimetria di emergenza non riportava le modifiche al piano terra, in violazione del d.m. 2 settembre 2021, che impone l’indicazione delle destinazioni d’uso e delle vie di esodo;
b) l’ubicazione del servizio igienico “accessibile” in un’area condivisa con altre attività richiedeva, ai sensi del medesimo decreto, il coordinamento dei piani di emergenza tra i diversi titolari, adempimento completamente omesso.
7.2. Tali incongruenze evidenziano una pianificazione incompleta e poco attendibile, che ha legittimamente indotto l’Amministrazione a considerare non pienamente soddisfatto il requisito di cui all’Allegato B, Sezione I, punto 8, del d.P.Reg. n. 158/2022.
8. In definitiva, i plurimi rilievi del Comune, lungi dal risultare sproporzionati e ingiustamente vessatori, risultano fondati su un serio e attento esame della (carente) documentazione fornita dall’istante e acquisita nell’istruttoria; essi si appuntano su aspetti sostanziali tutt’altro che trascurabili, che – anzi- costituiscono elementi relativi a imprescindibili esigenze per la tutela dell’incolumità delle persone ospitate in una comunità per minori.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Le spese di lite, per la natura degli interessi coinvolti, possono essere compensante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
AN BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BU | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO