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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 158/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ai fini del Parte_1 C.F._1 presente procedimento elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto n. 124, presso lo studio dell'Avv. Luca Tolone , che la rappresenta e difende per Email_1 mandato in calce al ricorso;
ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], ai fini del Controparte_1 C.F._2 presente procedimento elettivamente domiciliato in Modena, Via Rua Muro n. 72/A, presso lo studio dell'Avv. Valentina Verna (C.F. ; PEC: C.F._3
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, esponeva: Parte_1
- di avere avuto una convivenza more uxorio con il IG. Controparte_1
- che dalla loro unione nasceva, in data 9.11.2022, il figlio Persona_1
- che a seguito di diversi contrasti decideva di interrompere la relazione con il CP_1
- che il ha sempre dimostrato un atteggiamento disinteressato nei suoi confronti e nei confronti CP_1 Per_ del piccolo . Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse per la regolamentazione della responsabilità Per_ genitoriale, disponendo: affido esclusivo del minore in favore della ricorrente;
la previsione di un contributo a carico del padre di € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio;
che l'assegno unico universale venisse percepito nella sua integralità dalla Per_ ricorrente;
la regolamentazione del diritto di visita del verso il figlio . CP_1
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il quale faceva rilevare che Controparte_1 era intervenuto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con la IG.ra . Parte_1
All'udienza del 14 maggio 2025 compariva la IG.ra , la quale veniva sentita personalmente Parte_1 dal Giudice relatore e confermava che era stato raggiunto un accordo con il IG. per la CP_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale.
La causa veniva rinviata all'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire alle parti il deposito dell'accordo sottoscritto personalmente dalle parti.
In data 03.06.2025 i difensori depositavano, unitamente alle note, l'accordo sottoscritto dalle parti, chiedendo che la causa venisse rimessa in decisione alle seguenti condizioni:
“1)Il minore , anche in considerazione della distanza tra i luoghi di residenza del minore Persona_1
e del SI , viene affidato in via esclusiva alla madre, SIa la quale Controparte_1 Parte_1 eserciterà la responsabilità genitoriale sullo stesso assumendo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione , alla formazione, alla residenza ed alla salute del minore nel rispetto delle eIGenze , delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
2)Permane, ex art 337 quater, ultimo comma il dovere del padre di vigilare Controparte_1 Per_ sull'istruzione e sull'educazione del figlio;
Per_
3)Il padre, IGnor , potrà vedere il figlio mediante videochiamata ogni giorno Controparte_1 nella fascia oraria tra le 18,30 e le 20,00 e si recherà personalmente a Crotone una volta al mese ( da concordare tra le parti con congruo anticipo) dove potrà vedere e trattenersi con il figlio, durante le ore antimeridiane, presso l'abitazione della IGnora o anche fuori, ma comunque sempre con la Pt_1 presenza della stessa madre al fine di consentire al bambino di riprendere confidenza con la figura paterna con la quale non ha più contatti da diverso tempo;
La IGnora agevolerà il rapporto Pt_1 padre – figlio.
4)L'evoluzione del rapporto padre/figlio consentirà alle parti di valutare insieme o con l'aiuto di uno Per_ specialista, dopo un anno, se sarà giunto il momento, che , nel rispetto del suo benessere psicofisico, possa trattenersi con il padre anche senza la presenza materna e/o di prevedere tempi e luoghi di permanenza diversi del bambino con il padre;
tempi e luoghi che al momento appare prematuro prevedere non solo in considerazione del fatto che il bambino non intrattiene alcun rapporto con il padre da tempo, ma anche in considerazione della tenera età del minore e della distanza dei luoghi di residenza;
5)Le decisioni relative al punto n° 4 saranno comunque formalizzate dalle parti a modifica dei presenti accordi;
6)Il SI verserà alla SIa , a titolo di contributo per il mantenimento del minore CP_1 Pt_1 Per_
ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di
€ 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Crotone;
Per_ 7)L'assegno unico spettante per il minore verrà percepito nella sua interezza dalla IGnora
[...]
; Pt_1 8) La IGnora dovrà impegnarsi a non sovrapporre la figura del suo attuale compagno alla figura Pt_1 paterna.”
Considerato il visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 04.06.2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
Per_ La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio alle condizioni concordate dalle parti merita di essere accolta;
i fatti desunti dalla trattazione della causa infatti dimostrano:
- che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- che anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
-che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.);
-che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che il Tribunale può, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Essendovi stata trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 158/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 158/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ai fini del Parte_1 C.F._1 presente procedimento elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto n. 124, presso lo studio dell'Avv. Luca Tolone , che la rappresenta e difende per Email_1 mandato in calce al ricorso;
ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], ai fini del Controparte_1 C.F._2 presente procedimento elettivamente domiciliato in Modena, Via Rua Muro n. 72/A, presso lo studio dell'Avv. Valentina Verna (C.F. ; PEC: C.F._3
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, esponeva: Parte_1
- di avere avuto una convivenza more uxorio con il IG. Controparte_1
- che dalla loro unione nasceva, in data 9.11.2022, il figlio Persona_1
- che a seguito di diversi contrasti decideva di interrompere la relazione con il CP_1
- che il ha sempre dimostrato un atteggiamento disinteressato nei suoi confronti e nei confronti CP_1 Per_ del piccolo . Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse per la regolamentazione della responsabilità Per_ genitoriale, disponendo: affido esclusivo del minore in favore della ricorrente;
la previsione di un contributo a carico del padre di € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio;
che l'assegno unico universale venisse percepito nella sua integralità dalla Per_ ricorrente;
la regolamentazione del diritto di visita del verso il figlio . CP_1
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il quale faceva rilevare che Controparte_1 era intervenuto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con la IG.ra . Parte_1
All'udienza del 14 maggio 2025 compariva la IG.ra , la quale veniva sentita personalmente Parte_1 dal Giudice relatore e confermava che era stato raggiunto un accordo con il IG. per la CP_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale.
La causa veniva rinviata all'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire alle parti il deposito dell'accordo sottoscritto personalmente dalle parti.
In data 03.06.2025 i difensori depositavano, unitamente alle note, l'accordo sottoscritto dalle parti, chiedendo che la causa venisse rimessa in decisione alle seguenti condizioni:
“1)Il minore , anche in considerazione della distanza tra i luoghi di residenza del minore Persona_1
e del SI , viene affidato in via esclusiva alla madre, SIa la quale Controparte_1 Parte_1 eserciterà la responsabilità genitoriale sullo stesso assumendo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione , alla formazione, alla residenza ed alla salute del minore nel rispetto delle eIGenze , delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
2)Permane, ex art 337 quater, ultimo comma il dovere del padre di vigilare Controparte_1 Per_ sull'istruzione e sull'educazione del figlio;
Per_
3)Il padre, IGnor , potrà vedere il figlio mediante videochiamata ogni giorno Controparte_1 nella fascia oraria tra le 18,30 e le 20,00 e si recherà personalmente a Crotone una volta al mese ( da concordare tra le parti con congruo anticipo) dove potrà vedere e trattenersi con il figlio, durante le ore antimeridiane, presso l'abitazione della IGnora o anche fuori, ma comunque sempre con la Pt_1 presenza della stessa madre al fine di consentire al bambino di riprendere confidenza con la figura paterna con la quale non ha più contatti da diverso tempo;
La IGnora agevolerà il rapporto Pt_1 padre – figlio.
4)L'evoluzione del rapporto padre/figlio consentirà alle parti di valutare insieme o con l'aiuto di uno Per_ specialista, dopo un anno, se sarà giunto il momento, che , nel rispetto del suo benessere psicofisico, possa trattenersi con il padre anche senza la presenza materna e/o di prevedere tempi e luoghi di permanenza diversi del bambino con il padre;
tempi e luoghi che al momento appare prematuro prevedere non solo in considerazione del fatto che il bambino non intrattiene alcun rapporto con il padre da tempo, ma anche in considerazione della tenera età del minore e della distanza dei luoghi di residenza;
5)Le decisioni relative al punto n° 4 saranno comunque formalizzate dalle parti a modifica dei presenti accordi;
6)Il SI verserà alla SIa , a titolo di contributo per il mantenimento del minore CP_1 Pt_1 Per_
ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di
€ 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Crotone;
Per_ 7)L'assegno unico spettante per il minore verrà percepito nella sua interezza dalla IGnora
[...]
; Pt_1 8) La IGnora dovrà impegnarsi a non sovrapporre la figura del suo attuale compagno alla figura Pt_1 paterna.”
Considerato il visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 04.06.2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
Per_ La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio alle condizioni concordate dalle parti merita di essere accolta;
i fatti desunti dalla trattazione della causa infatti dimostrano:
- che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- che anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
-che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.);
-che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che il Tribunale può, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Essendovi stata trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 158/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli