Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1802/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI EN
e
RU HI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZONI DANISA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò posto e premesso, il sig. e la sig.ra CH RU, come sopra rappresentati, Parte_1 difesi e domiciliati, nell'esclusivo e preminente interesse dei propri figli e in via Per_1 Persona_2 tra loro congiunta,
Parte_2
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l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore, disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero, affinché, all'esito, venga emesso decreto motivato che regolamenti l'affidamento, i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore ed il mantenimento di e alle seguenti Per_1 Per_2
CONCLUSIONI:
1) La casa familiare sita a Berbenno di Valtellina (SO), in Via Vecchia n. 107, di esclusiva proprietà del signor rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, essendosi la signora RU trasferita nel Comune di Parte_1
Buglio in Monte unitamente ai figli.
2) I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
3) I genitori assicureranno ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per e , Per_1 Per_2 relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Quanto alle frequentazioni genitoriali, e staranno con il padre: Per_1 Per_2
A) a fine settimana alternati dalle ore 18:00 del venerdì – accompagnati dalla madre - sino alla domenica alle ore 21:00 (22:00 durante i periodi extrascolastici) quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
B) tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 18:00 – accompagnati dalla madre – sino alle ore 21:00 (22:00 durante i periodi extrascolastici) quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
C) per metà delle vacanze natalizie (dal giorno di fine delle lezioni al 31 dicembre e dal 31 dicembre sino all'inizio delle lezioni) e pasquali (dal giorno di fine delle lezioni sino al giorno di Pasqua e dal giorno di
Pasqua sino al giorno di inizio delle lezioni), con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale in via alternata per il pranzo o per la cena;
D) due settimane, durante le vacanze scolastiche estive, anche non consecutivamente, da programmare nel periodo da giugno (termine delle lezioni scolastiche) a settembre (inizio delle lezioni scolastiche). Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori decideranno di comune accordo la data di decorrenza del periodo stesso e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento dei figli. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiorneranno con i minori.
E) Resta inteso che le modalità di gestione dei figli, così come sopra specificate potranno essere modificate dai genitori, previo accordo tra loro, anche in funzione delle rispettive esigenze lavorative, nonché dei desideri, degli interessi e degli impegni scolastici e ricreativi dei minori. pagina 2 di 4 F) Il sig. potrà telefonare ai figli quando vorrà e, comunque, in orari compatibili con le abitudini dei Parte_1 medesimi;
viceversa la madre, quando i figli saranno in compagnia del padre.
5) Il sig. si impegna a concorrere al mantenimento dei figli, corrispondendo alla sig.ra RU, a Parte_1 mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a lei intestato, entro e non oltre il 10 di ogni mese, per 12 mensilità
l'importo di € 200,00 (diconsi duecento euro) per ciascun figlio, così, per un totale di € 400,00 (diconsi quattrocento euro) e ciò sino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli. Le somme previste a titolo di mantenimento verranno annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita a far tempo dal mese di luglio 2025.
6) Le spese extra assegno relative ai figli secondo il nuovo Protocollo del Tribunale di Sondrio saranno ripartite tra i genitori al 50%, fino alla completa indipendenza economica dei figli.
Avuto riguardo alle sole spese straordinarie da concordare, una volta trasmessa la richiesta e la relativa documentazione da parte della sig.ra RU al sig. quest'ultimo, entro il termine di 7 giorni dalla Parte_1 richiesta medesima, dovrà manifestare per iscritto il suo eventuale dissenso motivato;
in caso di omessa risposta entro il succitato termine, ovvero in caso di manifestato consenso da parte del sig. la sig.ra RU Parte_1 provvederà direttamente all'effettuazione della spesa. Il genitore, che abbia assunto qualsiasi spesa straordinaria, si impegna ad inviare a mezzo email o messaggio telefonico all'altro la documentazione (fattura e/o ricevuta) comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso della quota di competenza verrà effettuato da parte del genitore obbligato entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) I genitori concordano che svolga l'equitazione una volta alla settimana e che il costo della lezione Per_1 venga ripartito tra di loro al 50%; il costo delle lezioni private di verrà suddiviso dai genitori al 50%. Per_2
8) L'Assegno Unico Universale relativo ai figli, e comunque ogni sussidio e/o bonus statale relativo al nucleo familiare, sarà percepito per intero dalla sig.ra RU, in aggiunta all'assegno di mantenimento di cui al punto
5); mentre le detrazioni per carichi fiscali, non incluse nell'assegno unico, vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
9) Le parti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e che si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio del figlio.
10) Le parti hanno definito con i presenti accordi ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e che non avranno reciprocamente nulla più a pretendere l'una dall'altro, escluso quanto indicato nel presente atto.
11) Le parti ritengono validi e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a regolare la gestione dei minori in conformità alle stesse, sin dalla data del suo deposito. pagina 3 di 4 12) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Sondrio, camera di consiglio del 22.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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