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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 222 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZAGO STEFANIA, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TI VI e dell'avv. FACCO ROSELLA, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 863/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
16/12/2024 e notificata in data 8/01/2025.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 863/2024 emessa inter partes dal Giudice del
Tribunale di Rovigo Dott. Nicola Romanin pronunciata ex art. 281 sexies cpc in data 16/12/2024
e pubblicata in pari data notificata in data 8/01/2025 disattendere tutte le domande avanzate dall'appellato avanti il Tribunale di Rovigo e accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dai convenuti e che qui si riportano: Pt_2 Pt_1
Nel Merito: Rigettarsi le domande tutte avanzate sia in via principale che in via subordinata da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Nel Merito: Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dall'appellato in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in parte motiva e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore ex art.591 II Co. n. 3 e III
Co.CC. e nulla ha disposto in ordine al contenuto dei fabbricati e dei terreni.
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre a quelle di mediazione ex art. D.lgs 28/2010”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
NEL MERITO:
- in accoglimento del proposto primo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza n.
863/2024 del Tribunale di Rovigo, accertata e dichiarata l'incapacità naturale del signor
al momento della redazione del testamento per le ragioni di cui in Controparte_2 narrativa, annullare ai sensi dell'art. 591, II comma n. 3 e III comma, c.c. il testamento pubblico
n. 32 Rep. Atti di ultima volontà, ricevuto dal Notaio in Padova in data 22 Persona_1 marzo 2018, registrato in data 9 agosto 2018 a Padova 1 al n. 6316 serie 1T, giusta atto n. 6111
Rep. Notaio del 6 agosto 2018 e, per l'effetto, condannare i signori Persona_1 Parte_2
e a rilasciare a favore del signor i fabbricati costituiti
[...] Parte_1 Controparte_1
2 da abitazioni e magazzini, comprensivi del loro contenuto, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.F. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 230 sub. 3, 4, 7
e 8, il tutto insistente sull'area censita al C.T. al Foglio 11 con il mappale 230, nonché i terreni della superficie di ha 3.66.11, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 55, 56, 155, 156, 229, 243 e 390;
- in via gradata, ribadita la richiesta di rigetto dell'appello principale ex adverso proposto, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto accertata e dichiarata la captazione dolosa della volontà testamentaria del Signor operata dai Signori e Controparte_2 Parte_2 annullare ai sensi dell'art. 624 c.c. il legato disposto dal Signor Parte_1 [...]
a favore dei Signori e con il testamento pubblico n. CP_2 Parte_2 Parte_1
32 Rep. atti di ultima volontà, ricevuto dal Notaio in Padova in data 22 Persona_1 marzo 2018, registrato in data 9 agosto 2018 a Padova 1 al n. 6316 serie 1T, giusta atto n. 6111
Rep. Notaio Dott.ssa del 6 agosto 2018, e, per l'effetto, condannare i Persona_1
Signori e a rilasciare a favore del Signor : Parte_2 Parte_1 Controparte_1
> i fabbricati costituiti da abitazioni e magazzini, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.F. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 230 sub. 3, 4, 7 e 8 il tutto insistente sull'area censita al C.T. al Foglio 11 con il mappale 230;
> nonché, in accoglimento del proposto secondo motivo di appello incidentale, anche il contenuto dei fabbricati costituiti da abitazioni e magazzini, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.F. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 230 sub. 3, 4, 7
e 8 il tutto insistente sull'area censita al C.T. al Foglio 11 con il mappale 230, nonché anche i terreni della superficie di circa ha 3.66.11, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 55, 56, 155, 156, 229, 243 e 390.
IN VIA ISTRUTTORIA:
All'occorrenza si chiede che:
- vengano chiamati a chiarimenti il CTU, Dott. e l'ausiliario, Dott. Persona_2
, in merito alle osservazioni alla CTU svolte nelle note autorizzate del Persona_3
25.10.2024 e 15.11.2024;
- vengano ammessi i capitoli di prova, per interpello e testi, n. 5, 7, 8, 10, 11 e 42 formulati nella
3 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 29.10.2021, con i testi ivi indicati;
- venga ammessa CTU per la stima del valore dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie del Signor , così come richiesta nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 Controparte_2
c.p.c. del 29.10.2021.
IN OGNI CASO: compensi e spese di lite del presente grado integralmente rifusi, IVA, CPA e rimborso forfettario inclusi”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
e chiedendo l'annullamento del testamento pubblico di suo Parte_2 Parte_1 padre, , per incapacità di intendere e di volere al momento della redazione ex Controparte_2 art. 591, co. 2, n. 3 c.c. ovvero, in subordine, l'annullamento del legato disposto in favore dei convenuti perché effetto di dolo ex art. 624 c.c., nonché il rilascio di tutti i beni oggetto del legato.
Esponeva che , deceduto in data 28/07/2018, vedovo dall'anno 2013, viveva Controparte_2 da solo svolgendo l'attività di agricoltore in Vighizzolo d'Este (PD). Con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute nell'anno 2016, stante il suo rifiuto al trasferimento presso l'abitazione dell'attore a Brescia, veniva conferito incarico di fornirgli assistenza quotidiana a Parte_2
, persona suggerita da , amica di famiglia che gli prestava
[...] Persona_4 saltuariamente assistenza in precedenza. Poiché le esigenze assistenziali del de cuius incrementavano, rendendosi necessarie anche in orario notturno, il 27/01/2017
[...]
, in accordo con il figlio, locava al compagno di , una CP_2 Parte_2 Parte_1 porzione della propria casa per favorire la presenza di questa in loco. Riportava che i CP_2 contattavano successivamente l'agenzia per garantire Controparte_3 assistenza nei giorni di riposo di e, tuttavia, dopo soli tre mesi, l'agenzia Parte_2 decideva di interrompere il rapporto lavorativo a causa delle continue lamentele di Parte_2
, che non riteneva sufficientemente professionali e/o preparate le dipendenti mandate dalla
[...] società. Rappresentava che nell'agosto 2017 le condizioni di salute del de cuius andavano peggiorando – sino a vedersi riconosciuta l'invalidità civile INPS il successivo 1° novembre - di
4 talché affidava la cura dei campi ad alcuni terzisti e al compagno di Controparte_2 Parte_2
,
[...] Parte_1
Evidenziava che i convenuti avevano posto in essere numerose condotte scorrette nei confronti sia del de cuius che dell'attore, quali: convincere ad acquistare un nuovo trattore nel CP_2 gennaio 2018, nonostante quelli già in suo possesso fossero funzionanti, revocare il contratto di telefono fisso in favore dell'utilizzo di un cellulare le cui chiamate venivano filtrate dalla , Pt_2 impedire le visite in casa da parte di amici, non informare il figlio dei ricoveri e delle visite a cui veniva sottoposto l'assistito, tenere all'oscuro l'attore della redazione del testamento pubblico da parte del padre. Specificava, quanto a quest'ultimo aspetto, che solo dopo la morte del de cuius, tramite un messaggio Whatsapp di veniva a conoscenza che, in data 22 marzo Parte_1
2018, il Notaio e i testimoni e si erano Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 recati presso l'abitazione di per ricevere in forma pubblica il suo testamento, Controparte_2 che prevedeva un legato in favore dei convenuti avente ad oggetto tutti i fabbricati del de cuius, abitazioni e magazzini, compresivi del loro contenuto, insistenti sul mappale 230 del foglio 11 del C.F. del Comune di Vighizzolo D'Este, nonché i terreni della superficie di circa ha 3.66.11, di cui ai mappali particelle 55, 56, 155, 156, 229, 243, 390 sempre del foglio 11 del C.T. del
Comune di Vighizzolo D'Este.
Deduceva che quanto avvenuto non poteva essere riconducibile ad una genuina volontà del padre, che non poteva conoscere il significato del concetto di legato, che non avrebbe mai lasciato in proprietà a terzi metà dei propri beni e che, pertanto, dato il suo stato di decadimento fisico e cognitivo conseguente all'avanzata età, aveva redatto il testamento in stato di incapacità naturale o comunque sotto la suggestione dei convenuti, che l'avevano posto in stato di isolamento sociale e sotto la loro dipendenza.
2. Con comparsa di risposta si costituivano e deducendo Parte_1 Parte_2
l'infondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
Sostenevano che era un uomo capace e autonomo, tant'è che nel 2014 e nel Controparte_2
2015, all'età di 83 e 84 anni, aveva deciso di incrementare il proprio patrimonio acquistando ulteriori terreni, nella consapevolezza che il figlio viveva a Brescia dal 1987, svolgeva tutt'altra attività e non aveva alcun interesse per il lavoro agricolo e nel 2018 aveva acquistato un nuovo
5 trattore seguendo il suo esclusivo volere. Ai convenuti il rapporto tra padre e figlio appariva complesso, non disteso, in quanto l'attore risultava insofferente al dover farsi carico di alcune incombenze per il padre, che per lo più venivano delegate ai convenuti e non vedeva di buon occhio il rapporto di affetto e di rispetto che si era venuto a creare tra il de cuius e Parte_2
.
[...]
Evidenziavano che, comunque, secondo la giurisprudenza non è sufficiente per annullare il testamento la circostanza che, al momento della sua redazione fosse in qualche modo alterato il processo di formazione della volontà del testatore, occorrendo piuttosto che lo stato psico-fisico fosse tale da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che deve costituire oggetto di rigorosa priva da parte di chi impugna l'atto. Nel caso di specie, in data
2/02/2018, ossia prima della redazione del testamento, si era sottoposto a Controparte_2 visita medico legale, che confermava la sua piena capacità di intendere e di volere.
Negavano, inoltre, di aver isolato socialmente il de cuius, rappresentavano di averlo accudito e assecondato nelle sue necessità, di non aver in alcun modo presenziato alla redazione del testamento, del quale peraltro non conoscevano il contenuto sino alla sua pubblicazione, che l'utilizzo di un linguaggio giuridico nella descrizione delle ultime volontà era dato dalla presenza del Notaio all'atto della ricezione e che era specificato nella stessa scheda testamentaria che il legato trovava giustificazione “in considerazione dell'assistenza quotidiana che mi prestano”.
3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria con l'assunzione di prove orali e di CTU medico legale, quest'ultima al fine di valutare la capacità di autodeterminazione del de cuius nel periodo in cui aveva disposto delle sue ultime volontà con testamento pubblico.
4. Con la sentenza n. 863/2024 il Tribunale di Rovigo annullava il testamento pubblico ex art. 624 c.c., condannando i convenuti al rilascio in favore di , quale erede Controparte_1 legittimo, dei fabbricati oggetto del legato disposto in loro favore da e al Controparte_2 pagamento delle spese di lite e della CTU espletata in corso di causa.
Il Tribunale non riteneva sussistenti i presupposti per annullare il testamento per incapacità naturale del de cuius ex art. 591 c.c., considerando necessario adottare una visione restrittiva della norma in grado di tutelare la volontà del testatore non più ripetibile. Tuttavia, dall'analisi dei fatti, evinceva che il testatore era stato indotto dai convenuti a disporre per testamento con
6 mezzi fraudolenti, tali da orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Valorizzava, sul punto, le false rappresentazioni indotte nel de cuius dai convenuti - quali la paura dell'abbandono del figlio, la volontà di costui di mandarlo in una casa di riposo o di spostarlo dalla residenza abituale – integranti artifici senza i quali la volontà del testatore, con ragionevole certezza, non si sarebbe spontaneamente indirizzata nel senso espresso nel testamento, come confermato anche dal fatto che il testamento era stato redatto solo pochi mesi prima della morte, in un contesto di forte fragilità e dipendenza nei confronti dei destinatari delle disposizioni.
La prova della captazione veniva, quindi, ritenuta raggiunta dal Tribunale in via presuntiva, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e dalla condotta dei convenuti successiva alla morte, i quali pochi giorni dopo il decesso avevano chiesto al notaio la registrazione del testamento pubblico, senza alcuna comunicazione al figlio, così dimostrando di essere a conoscenza del testamento e del suo contenuto.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la predetta sentenza, chiedendo contestualmente la sospensione della provvisoria esecutorietà, sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la mancata valutazione della CTU - nella parte in cui ha escluso la suggestionabilità del testatore sulla base della documentazione medica in atti – da parte del Tribunale, che ha fornito sul punto una motivazione apparente, basata non su dati tecnici e scientifici ma su personali valutazioni e considerazioni. Trattandosi di consulenza di tipo percipiente, il Tribunale avrebbe solo potuto sostituire alla valutazione tecnica non condivisa altra diversa valutazione, ma sempre fondata su dati tecnico – scientifici, laddove invece la diversa conclusione raggiunta era stata motivata in sentenza sulla base di un mero criterio di ragionevolezza e omettendo di chiamare il CTU e l'ausiliario a chiarimenti, come richiesto dall'attore.
5.2 Con il secondo motivo hanno evidenziato l'errata interpretazione delle risultanze testimoniali e la conseguente erronea ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado. Nello specifico, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la testimonianza resa
7 da , geometra di fiducia al quale il de cuius aveva manifestato la volontà di Testimone_3 lasciare, alla propria morte, i terreni e l'abitazione di proprietà alla e al Lo stesso Pt_2 Pt_1
aveva, poi, indirizzato dal dott. per una visita Testimone_3 Controparte_2 Per_5 medico legale, volta ad accertare la sua capacità di intendere e di volere. Il medico aveva fatto presente in quella sede che la propria moglie, , svolgeva la professione di Persona_1 notaio e, pertanto, il de cuius aveva deciso di rivolgersi a lei. Inoltre, la volontà di lasciare i propri beni a chi si era preso cura di lui il testatore l'aveva manifestata anche al teste Tes_4
, mentre a aveva riferito di preferire lasciare in eredità i propri
[...] Controparte_4 beni alla Chiesa purché “non andassero” al figlio.
Gli appellanti hanno eccepito che non corrisponde al vero che fosse stato Controparte_2 socialmente isolato, che il telefono cellulare fu acquistato successivamente alla redazione del testamento, che erano i dipendenti dell'agenzia a non voler Controparte_3 più lavorare lì in quanto il luogo era troppo isolato, che il figlio veniva sempre informato delle visite mediche del padre e che non era compito loro informarlo sulla redazione del testamento.
Il Tribunale ha, inoltre, errato nel fondare il proprio convincimento sulla deposizione della moglie di , che non vedeva il suocero da oltre un anno e mezzo e che aveva Controparte_1 avuto gravi dissapori con lui e del tutto ininfluente doveva ritenersi il comportamento successivo delle parti.
Il Tribunale ha, pertanto, errato nell'accogliere la domanda attorea ex art. 624 c.c. non essendo stata raggiunta la prova della presenza di veri e propri mezzi fraudolenti idonei ad aver tratto in inganno il de cuius.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha impugnato, a propria volta, la sentenza, proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
6.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale ex art. 591, co. 2, n.
3 e co. 3 c.c., nonostante lo stesso Tribunale abbia più volte affermato di avere molteplici dubbi e di aver riscontrato elementi di incertezza. Ad avviso dell'appellante incidentale l'effetto sinergico delle patologie riscontrate nei referti medici non poteva che aver comportato
8 l'incapacità di autodeterminarsi del de cuius al momento della redazione del testamento. Il
Tribunale, invece, non aveva preso in considerazione né l'accertamento INPS, che certificava nel testatore gravi deficit motori e un decadimento cognitivo in vasculopatia cerebrale cronica, né le osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, che evidenziavano l'inadeguatezza dei test effettuati dal CTU per fornire un profilo neuropsicologico completo del de cuius.
7.2 Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla richiesta di rilascio sia di quanto contenuto nei fabbricati, sia dei terreni oggetto del legato. La sentenza, infatti, pur dichiarando l'annullamento del testamento, aveva disposto il solo rilascio dei fabbricati, senza far menzione degli altri beni inclusi nella disposizione testamentaria.
7. Con ordinanza del 25/06/2025 il Collegio, ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.
8. Sentite le parti all'udienza del 21/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal
Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1 I primi due motivi di appello, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione, sono infondati.
9.1.1 La CTU medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, sul piano della suggestionabilità del testatore, dopo aver premesso che “il problema della suggestionabilità di una persona può esulare dalle specifiche condizioni cognitive”, ha evidenziato come “non sono ravvisabili elementi validi a favore di una sicura predisposizione di ad Controparte_2 essere orientato da altri nelle proprie scelte. Anche sul piano della suggestionabilità, pertanto, i dati documentali esaminati non consentono di esprimere alcun fondato parere ai fini di un intervento di questo aspetto nella capacità di autodeterminazione ovvero di intendere e di volere del testatore” (pag. 36 CTU). In altri termini, dalla documentazione in atti - referti sanitari, atto di citazione e comparsa di risposta (pag. 3 CTU) - il consulente medico legale e l'ausiliario psichiatra non hanno rinvenuto elementi idonei a determinare se il de cuius fosse sicuramente
9 suggestionabile, riconoscendo come la suggestionabilità di un individuo risulti influenzata anche da aspetti caratteriali e fragilità di tipo emotivo. Si condivide, pertanto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene la suggestionabilità “una valutazione difficilmente suscettibile di indagine peritale post mortem sulla scorta di soli documenti sanitari” (pag. 5), ma non la deduzione secondo la quale “non può ritenersi ragionevole poter affermare che un quadro clinico così compromesso, al limite della incapacità di intendere e di volere, che ha colpito tutti i sensi del de cuius, le capacità motorie e di autodeterminarsi, non abbia influito sulla sua suggestionabilità”, poiché non trova riscontro con le risultanze della CTU medico – legale espletata. Invero, la circostanza che la consulenza medico – legale non si sia rivelata decisiva per formulare un giudizio sulla sicura suggestionabilità del testatore, doveva indurre il Tribunale a compiere unicamente una più accurata indagine di tutti gli altri elementi offerti in giudizio (in particolare, di quelli raccolti in sede di prove orali), senza formulare giudizi di carattere medico.
Sotto tale profilo – come si dirà infra – i consulenti hanno, infatti, escluso che il deficit cognitivo da cui era affetto il de cuius fosse di gravità tale da elidere la sua capacità di autodeterminazione e giustificare un giudizio di incapacità di intendere e di volere da parte del testatore alla data della stesura dell'atto.
9.1.2 Premesso quanto sopra, va, tuttavia, rilevato, che gli elementi acquisiti dalle prove testimoniali assunte offrono un quadro della condizione degli ultimi anni di vita di
[...]
che inducono a ritenere, tramite presunzioni, gravi, precise e concordanti, che la CP_2 volontà manifestata e raccolta nell'atto notarile non fosse genuina ma influenzata dal comportamento degli appellanti.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (Cass. civ., Sez. II, 11/10/2024, n. 26519).
Nel caso di specie, sono ravvisabili plurimi elementi che inducono a ritenere che gli appellanti abbiano, dapprima, provveduto ad isolare socialmente il de cuius, allontanandolo affettivamente anche dal figlio e rendendolo completamente dipendente da loro, e poi organizzato la raccolta delle volontà del testatore, una volta riusciti ad influenzarne il contenuto.
10 9.1.3 Sotto il primo profilo, si evidenzia che dall'interrogatorio formale dei convenuti e dalle prove orali assunte in primo grado è emerso che:
- quando ha iniziato l'attività di assistenza al de cuius nell'anno 2016, raggiunta Parte_2 poi dal compagno nel gennaio 2017, le condizioni di salute di Parte_1 [...]
erano precarie (cfr. verbale del 20/10/2022, Cap. 1 – interrogatorio formale della CP_2
: “quando sono arrivata io il sig. stava già male, ogni tanto, quando stava Pt_2 CP_2 bene si occupava dei terreni, ha preso in mano anche il trattore, ma all'inizio no”; interrogatorio formale del “io sono arrivato quando stava male;
ADR io non ho mai Pt_1 visto il sig. lavorare i campi, ha provato solo una volta a salire sul trattore ma io CP_2
l'ho fermato perché non era capace di salirci”);
- sapeva che non voleva andare in casa di riposo (cfr. Parte_2 Controparte_2 verbale del 20/10/2022, Cap. 6 – : “…tante volte mi ha detto che non voleva andare in Pt_2 casa di riposo”, da egli paragonato ad un lager, come confermato dai testi - Testimone_5 cfr. verbale del 12/01/2023, Cap.
6 - e - cfr. verbale del 13/09/2023, Cap. 6-); Testimone_6
- era a filtrare le chiamate, sia in entrata che in uscita, provvedendo in prima Parte_2 persona sia a rispondere al telefono, sia a comporre i numeri telefonici “perché il telefono era posto in luogo poco illuminato e il sig. non vedeva la tastiera … doveva portare gli CP_2 occhiali, ma non glieli ho mai visti addosso” (cfr. verbale del 20/10/2022, interrogatorio formale , Cap. 20); anche dopo la sostituzione del telefono fisso con un telefono Pt_2 cellulare, quest'ultimo veniva sempre collocato dov'era il telefono fisso, pur essendo, come rappresentato dalla , un luogo poco illuminato e nonostante il de cuius “non arrivava al Pt_2 telefono in fretta, non camminava bene, ADR il cellulare era posato dove c'era anche il telefono fisso.” (cfr. verbale del 20/10/2022, interrogatorio sui Cap. 21 e 22); Pt_2
- e tenevano all'oscuro degli accessi in ospedale del de cuius, a Parte_2 Parte_1 seguito delle cadute verificatesi in data 15.11.2016, 24.11.2016 e 28.03.2017, il figlio
[...]
, il quale veniva a conoscenza della circostanza solo dal vicino di casa CP_1 Parte_3
, come dallo stesso confermato (cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 27);
[...]
- “parlava male” al de cuius del figlio, che per tale ragione nel giugno/luglio Parte_2
2017, in accordo con il padre, aveva incaricato l di Controparte_3
11 cercare una nuova badante H24 che sostituisse la (cfr. verbale del 12/01/2023, risposta Pt_2 di , titolare dell'Agenzia, al Cap. 30); Testimone_7
- dapprima si lamentava del carico del lavoro, salvo poi, con il contributo del Parte_2 compagno ostacolare l'attività delle badanti inviate dall'Agenzia. Dirimente sul punto Pt_1 la testimonianza di , titolare dell'Agenzia, che ha affermato che “nel luglio Testimone_7
2017 il sig. aveva chiesto di non inviare nemmeno più la badante che faceva i turni Pt_1 solo il fine settimana;
me l'ha detto in luogo non appropriato, mentre facevo benzina al distributore dove c'eravamo incontrati per caso;
gli ho detto che doveva essere il figlio a fare richiesta;
e ho riferito tutto al sig. ; la badante che andava solo nei fine settimana non è CP_1 più andata perché i signori che abitavano sopra non la volevano in casa;
successivamente la pratica è stata sospesa in attesa di capire come inserire la nuova badante;
ADR il sig. CP_1 aveva chiesto di sospendere la badante del sabato, ma di continuare la ricerca di una nuova badante h24; abbiamo individuato la badante in attesa di preparazione della stanza però poi la pratica è stata sospesa perché ero a conoscenza dei problemi con la signora , allora Pt_2 il sig. aveva chiesto di sospendere il tutto perché la sig. non voleva nessuno CP_2 Pt_2 in casa, si sarebbe arrangiata lei, a questo punto avrebbe fatto anche il sabato (cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 30);
- nutriva il timore di essere abbandonato, come infatti affermato dalla Controparte_2
“mi ha fatto promettere di non abbandonarlo, almeno io” e gli aveva Pt_2 Parte_2 evidenziato la faticosità del lavoro svolto “ADR dico almeno io perché lui diceva così, ma io gliel'ho promesso con molta difficoltà perché era un impegno gravoso, anche la notte” (cfr. verbale del 20/10/2022, interrogatorio formale sul Cap. 30);
- era solito confrontarsi previamente con il figlio prima di assumere ogni Controparte_2 decisione importante, come fatto da ultimo con riguardo alla conclusione del contratto di locazione con in data 27.01.2017 (cfr. verbale del 12/01/2023, risposta di Parte_1 al Cap. 12). Quando l'assistenza della e del si è fatta più Testimone_5 Pt_2 Pt_1 intensa, all'aggravarsi delle condizioni di salute del de cuius, il predetto, senza una ragione evidente, ha smesso di coinvolgere il figlio nelle proprie scelte, tenendolo all'oscuro anche sulla decisione sottoporsi a visite mediche, oltre a quella di fare testamento e nonostante,
12 come dichiarato dagli appellanti in sede di interrogatorio formale, la visita fosse stata voluta dal per dimostrare al figlio che stava bene: “il sig. è andato dalla dott.ssa CP_2 CP_2
perché il figlio gli diceva sempre che era fuori di testa e il sig. allora si è Per_6 CP_2 fatto fare il certificato per dimostrare al figlio che non era vero.” (cfr. verbale del
20/10/2022, interrogatorio formale sul Cap. 36) e “la visita dalla l'ha fatta Pt_2 Per_6 solo per suo figlio che diceva che era malato di testa, e gliel'ho accompagnato io, sulle altre visite non so nulla.” (cfr. verbale del 20/10/2022, interrogatorio formale sul Cap. 36) Pt_1
9.1.4 In questo quadro di isolamento del de cuius, assistito quotidianamente solo dagli appellanti che vivevano al piano superiore dell'abitazione, nel timore di essere abbandonato e collocato in una casa di riposo, che paragonava a un campo di concentramento, è intervenuta la manifestazione della volontà testamentaria al notaio in data 22/03/2018. Persona_1
Una volontà che, dalle prove testimoniali e dall'interrogatorio formale dei convenuti, è emerso non corrispondere veramente a quanto manifestato dal de cuius in vita, tanto da potersi ritenere che sia stata influenzata e condizionata dai soggetti che lo accudivano. Nello specifico, tramite le prove orali è stato accertato che sapeva che avrebbe voluto Parte_2 Controparte_2 che , una volta andato in pensione, tornasse a vivere a Vighizzolo d'Este nella Controparte_1 sua casa d'infanzia e si occupasse della coltivazione della terra “ma il figlio non lo ascoltava”
(cfr. verbale del 20/10/2022, int. formale sul Cap. 2) e tale circostanza veniva confermata Pt_2 sia dalla teste (cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 2) che dal teste Testimone_5 Tes_8
(cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 2). Quest'ultimo ha, inoltre, confermato che il de
[...] cuius “viveva solo per il figlio” e voleva lasciare l'intero patrimonio in eredità a
[...]
, mentre la teste ha affermato che diceva sempre CP_1 Testimone_9 Controparte_2 di acquistare beni e conservarli per destinarli al figlio (cfr. verbale del 12/01/2023, risposta al Cap. 13 e verbale del 13/09/2023, risposte e al Cap. 14). Tes_8 Tes_8 Tes_9
9.1.5 Va rilevato che in sede di prove orali sono state raccolte anche le testimonianze di e di , che prima facie potrebbero apparire di senso Testimone_4 Controparte_4 opposto, ma in realtà avvalorano quanto sostenuto dagli altri testi. Invero, e Tes_4 CP_4 riferiscono di generiche liti passate tra ed il figlio, avvenute al tempo in cui Controparte_2 era ancora in vita la seconda moglie del de cuius (deceduta nel 2013) ed affermano che i coniugi
13 “lo avrebbero voluto vicino, gli avrebbero ceduto tutto, ma lui non voleva spostarsi da Brescia”
( ), “la sig.ra mi aveva raccontato che avevano proposto a la ditta e di Tes_4 CP_5 CP_1 intestare tutti i beni” ( ). È evidente la contraddittorietà tra il voler lasciare tutti i beni a CP_4
e, stante la residenza di questi a Brescia, non volergliene lasciare alcuno. Si Controparte_1 può ritenere che quelle riportate dai testi fossero frasi estemporanee, dette dal de cuius in stato di ira e in un tempo passato, non meglio precisato, sicuramente antecedente al 2013, posto che si riferiscono a quando era in vita la seconda moglie. Ciò risulta confermato dal comportamento successivo delle parti, avendo riconosciuto la teste un avvicinamento tra padre e figlio CP_4 dopo la vedovanza di con la morte della seconda moglie (“dopo la morte di Controparte_2
, ho visto che veniva più spesso, quando il ha avuto l'infarto andavamo CP_5 CP_1 CP_2 insieme in ospedale” – cfr. verbale del 2/03/2023, risposta al Cap. 15). CP_4
9.1.6 Non possono, invece, essere ritenute dirimenti sul punto le testimonianze rese da Tes_3
, ed , in quanto, come si dirà infra, riferiscono di
[...] Testimone_10 Persona_1 una volontà del de cuius manifestata quando l'attività di influenzamento da parte degli appellanti era già stata avviata, se non completata.
Dall'istruttoria espletata è, infatti, emerso che , nel giugno/luglio 2017 si era Controparte_2 recato con il figlio all'agenzia perché “voleva una badante Controparte_3 tutti i giorni, c.d. h24 … voleva cambiare badante perché ha riferito che con quella che CP_2
c'era c'erano disaccordi con il figlio perché la signora ne parlava male” (cfr. verbale del
12/01/2023, risposta del teste , titolare dell'Agenzia, al Cap. 27). Aderendo alla Testimone_7 tesi degli appellanti, ossia che il legato è stato disposto per l'affezione ed il riconoscimento che nutriva nei loro confronti, si dovrebbe presumere che questo sentimento sia Controparte_2 maturato tra il giugno/luglio 2017 ed il marzo 2018, risultando provato che prima di tale periodo il de cuius aveva acconsentito, recandosi di persona in Agenzia con il figlio, ad un cambio di badante, dimostrando la fungibilità del ruolo di a quel tempo. Parte_2
Dalle prove documentali e costituende è, tuttavia, emerso che:
- In data 1/11/2017, all'esito della visita svolta il 26/9/2017, la Commissione medica dell'INPS per l'accertamento dell'handicap ha riconosciuto portatore di handicap in Controparte_2 situazione di gravità (con ridotte o impedite capacità motorie permanenti), non revisionabile;
14 - Nel Natale 2017 il de cuius non ha riconosciuto , suo vicino di casa che era Parte_3 già andato a recargli visita l'estate del medesimo anno (cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 28);
- Tra il 2017 e gli inizi del 2018 – si presume accompagnato in auto da Controparte_2
come avvenuto in altre occasioni (cfr. testimonianza , verbale del Parte_1 Tes_4
2/03/2023, Cap. 13 e dichiarazioni rese da in interrogatorio formale, che dichiarava di Pt_1 accompagnarlo sempre – cfr verbale 20/10/2022, sul cap. 18: “no, ha portato suo padre solo a fare la visita per la pensione accompagnatoria, per il resto lo portavo io”) stante la difficoltà
a deambulare – si è recato da , di professione geometra, di cui in passato era Testimone_3 stato cliente, chiedendogli di attivarsi per trovare un notaio, perché voleva fare testamento;
- – per motivi non noti non essendo emerso un rapporto di amicizia con il de Testimone_3 cuius – ha suggerito a di sottoporsi previamente a una visita medico – Controparte_2 legale per accertare la sua capacità di intendere e di volere e ha dichiarato di averlo aiutato con la ricerca di tale medico individuando il dott. Testimone_10
- si è recato dal medico di base di , dott.ssa Parte_1 Controparte_2 Persona_7
, chiedendo in nome e per conto di questi un certificato attestante la sua capacità di
[...] intendere e di volere. Si rammenta, sul punto, che in sede di interpello il e la Pt_1 Pt_2 hanno giustificato tale richiesta sostenendo che il de cuius voleva dimostrare al figlio che non era vero che era “malato di testa”, come questi sosteneva (cfr. verbale del 20/10/2022, risposte appellanti al Cap. 36, già riportate per esteso a pag. 13). Di diverso tenore si pone, tuttavia, la testimonianza della dott.ssa , che ha chiarito come “era stata fatta un richiesta di Per_6 certificato medico da presentare al Notaio attestante la capacità di intendere e di volere del sig. ; in quell'occasione ho risposto che non è nelle mie competenze rilasciare tale
CP_2 tipo di certificato, tale valutazione è fatta da una commissione, ricordo di aver rilasciato un certificato in cui ho scritto in sintesi le notizie cliniche;
il sig. era un soggetto fragile
CP_2 ma orientato almeno a quel tempo;
ADR la richiesta era fatta da un signore che si occupava del sig. . Alla domanda del Giudice se riconosce qualcuno nell'aula, risponde di
CP_2 conoscere i convenuti, essi accompagnavano il sig. e ritiravano per lui le ricette.
CP_2
ADR quando il convenuto mi ha chiesto il rilascio del certificato per la capacità di intendere
e di volere era da solo, io l'ho invitato a tornare con il paziente;
poi è tornato con il paziente
15 e io li ho invitati a rivolgersi alla commissione competente, avevo suggerito il geriatra e altre figure professionali. Il sig. quando era venuto da solo, aveva detto che era stato il Pt_1
Notaio a dire che c'era bisogno di questo certificato” (cfr. verbale del 12/01/2023);
- Il teste ha dichiarato di aver contattato il dott. e di averlo Testimone_3 Per_5 accompagnato a casa del de cuius per la visita di idoneità e sempre – pur Testimone_3 conoscendo altri notai nella zona – ha contattato il notaio , moglie del Persona_1 dott. che si è recata nell'abitazione del de cuius per raccogliere le sue volontà. Per_5
9.1.7 Si rammenta che, secondo la giurisprudenza, l'idoneità dei mezzi fraudolenti a trarre in inganno il testatore è “da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate” (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 17/10/2022, n. 30424). Nel caso di specie, , pur capace di Controparte_2 intendere e di volere, era un uomo di età avanzata, affetto da un lieve decadimento cognitivo e da gravi handicap motori, dipendente dagli appellanti nelle basilari attività quotidiane, negli spostamenti e financo nei contatti telefonici. Alla luce di quanto sopra emerge con evidenza il condizionamento operato da e sul processo formativo della volontà di , Pt_2 Pt_1 CP_2 il quale ha, per di più, fatto testamento solo in età avanzata, affetto da gravi patologie, rivolgendosi ad un notaio diverso rispetto a quello cui era solito rivolgersi, tenendo all'oscuro il figlio nonostante ogni precedente decisione fosse con lui condivisa (si rammenta che
[...]
disponeva di delega ad operare sul conto del padre), in favore di soggetti che fino ad CP_1 otto mesi prima era ben disposto a sostituire e a cui aveva dato in locazione (non in comodato gratuito) un immobile, legando dei beni che in precedenza aveva manifestato la volontà che fossero devoluti al figlio.
9.1.8 Anche il comportamento successivo degli appellanti, valutato unitamente a tutti gli altri elementi, induce a ritenere che gli appellanti fossero ben consapevoli del contenuto del testamento. In particolare, il fatto che dopo alcuni giorni dal decesso (avvenuto il 28 luglio
2018), in data 7 agosto 2018 aveva contattato via whatsapp e, Parte_1 Controparte_1 riferendogli dell'esistenza di un testamento, gli aveva intimato di non presentarsi più presso i
16 fabbricati del padre e di consegnarli le chiavi e i libretti dei macchinari agricoli (cfr doc. 10 di parte attrice in primo grado) avvalora la ricostruzione di una preordinazione di tutto quanto posto in essere dalla e dal compagno per ottenere la metà del patrimonio del de cuius. Pt_2
10. Vanno ora esaminati i motivi di impugnazione proposti dall'appellante incidentale.
10.1 Il primo motivo non è fondato.
La CTU medico – legale, redatta dal dott. con la consulenza dell'ausiliario psichiatra Per_2 dott. , esaminata la documentazione sanitaria in atti, ha evidenziato che “i dati sanitari Per_3 sopradescritti non configurano un processo patologico di entità tale da agire negativamente sull'efficienza mentale del soggetto, al punto da condizionare così negativamente la sua capacità di analizzare correttamente le proprie azioni e le conseguenze delle stesse (capacità di intendere) e la capacità di saper scegliere tra più azioni ugualmente attuabili (capacità di volere), così da configurare una condizione di incapacità naturale” (pag. 33) e, ancora, che
“Dall'esame della documentazione sanitaria risulta che il Sig. presentava un deficit CP_2 cognitivo di lieve grado compatibile con la sua avanzata età, che manteneva un discreto grado di autonomia per le attività di base e strumentali della vita quotidiana, che gestiva la spesa di casa, che si rapportava correttamente con il mondo esterno, esprimendo i propri bisogni. Va inoltre aggiunto che a carico dello stesso non sono stati segnalati disturbi comportamentali, né disturbi della sfera ideativa o comunque psicotica” (pag. 34).
Il Collegio non ritiene che sussistano elementi per poter ritenere errata la consulenza espletata e giungere a diversa conclusione in ordine alla capacità di intendere e di volere del testatore.
Il CTP di parte attrice, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, formula delle critiche che vengono riproposte da nel giudizio di appello, con richiesta di chiamata dei Controparte_1 consulenti a chiarimenti. Si osserva che la relazione finale del CTU replica in maniera completa, coerente e logica alle osservazioni critiche del CTP, non rendendo necessaria la sua chiamata a chiarimenti. La consulenza tecnica evidenzia, in primo luogo, che l'accertamento delle condizioni di salute di effettuate dalla Commissione Invalidi INPS a fini Controparte_2 assistenziali, in data 26/09/2017, non è esplicativo delle “funzioni attinenti alla critica e al giudizio da parte del de cuius”. La TAC cerebrale, pur avendo rilevato nel de cuius un decadimento cognitivo in vasculopatia cerebrale cronica, non sarebbe infatti sufficiente per trarre
17 una diagnosi clinica, essendo “acquisizione indiscussa che non esiste alcuna correlazione lineare fra dati radiologici e funzionalità della mente, così come è di osservazione quotidiana che a quadri radiologici di marcata vasculopatia cerebrale possono far riscontro capacità cognitive ben conservate, mentre a quadri di lieve atrofia talora corrispondono gravi cadute cognitive” (pag. 38). Detto altrimenti, secondo il parere del CTU, i dati radiologici, pur rilevando una patologia a livello cerebrale, non sono da soli sufficienti per poter trarre una diagnosi sulle conseguenze che essa comporta a livello cognitivo, essendo necessaria una apposita valutazione clinica. Tale valutazione è stata effettuata in data 11/01/2018 dal dott. (Direttore della Per_8
, il quale ha descritto il quadro cognitivo del de Parte_4 cuius come “Paziente tranquillo e discretamente collaborante, presenta disorientamento prevalentemente temporale;
discalculie, aprassia costruttiva (disegno geometrico). Buone le prestazioni per la memoria anagrafica personale e familiare e per la memoria di lavoro (3 richiami su 3 proposti)” e concluso che trattasi di “Paziente con quadro di deterioramento cognitivo di grado lieve età correlato. Si rapporta correttamente con il mondo esterno ed esprime i propri bisogni. Sul piano funzionale mantiene discreto livello di autonomia per alcune attività di base del quotidiano (forse più compromesse quelle strumentali relative alla gestione domestica). Il grado di dipendenza complessivo è moderato e richiede prevalentemente supervisione e supporto” (doc. 7 allegato all'atto di citazione del primo grado).
Parimenti il CTU ha coerentemente replicato alle critiche sollevate dal CTP in merito all'utilizzo del test MMSE, evidenziando il motivo per cui si tratta di uno strumento testistico scientificamente valido per la valutazione del funzionamento cerebrale e che il cut/off del test prospettato dal CTP non è quello accolto dalla comunità scientifica.
Non conduce a diversa conclusione neppure l'utilizzo di un linguaggio giuridico nell'atto testamentario, nonostante il basso livello di scolarità di , essendo evidente che Controparte_2 trattasi della traduzione giuridica delle dichiarazioni raccolte operata dal notaio, come dallo stesso rappresentato in sede di prove orali (cfr. verbale del 12/01/2023, teste ). Per_1
10.2 Il secondo motivo, invece, è fondato e va accolto. Il legato aveva ad oggetto i fabbricati costituiti da abitazioni e magazzini, comprensivi del loro contenuto, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.F. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 230 sub. 3, 4, 5,
18 6, e 7, il tutto insistente sull'area censita al C.T. al Foglio 11 con il mappale 230, nonché i terreni della superficie di circa ha 3.66.11 siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n.55, 56, 155, 156, 229, 243 e 390, di talché il
Tribunale avrebbe dovuto disporre il rilascio di tutti i beni oggetto della disposizione testamentaria e non solo dei fabbricati, una volta annullato il testamento, con conseguente necessità di riformare la sentenza in parte qua, condannando e a Parte_2 Parte_1 rilasciare a tutti i beni oggetto del legato contenuto nel testamento pubblico n. Controparte_1
32 rep. di , ricevuto dal notaio in data 22/03/2018 e Controparte_2 Persona_1 registrato in data 06/08/2018.
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, rigettato l'appello principale, pur con motivazione in parte diversa e va parzialmente accolto l'appello incidentale, nei termini di cui sopra.
12. Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, da valutarsi unitariamente per entrambi i gradi, devono essere poste a carico di e , in ragione Parte_1 Parte_2 della loro prevalente soccombenza. Le spese di lite del primo grado vengono liquidate come indicato dal Tribunale e quelle del presente grado sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del loro gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
19 - Condanna e a rilasciare a tutti i beni Parte_2 Parte_1 Controparte_1 oggetto del legato contenuto nel testamento pubblico n. 32 rep. di , Controparte_2 ricevuto dalla notaia in data 22/03/2018, registrato in data Persona_1
06/08/2018.
3) Condanna in solido e al pagamento a favore della parte Parte_2 Parte_1 appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, già Controparte_1 determinate per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 1.241,00 per esborsi e che liquida per il secondo grado in euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del loro gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 222 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZAGO STEFANIA, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TI VI e dell'avv. FACCO ROSELLA, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 863/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
16/12/2024 e notificata in data 8/01/2025.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 863/2024 emessa inter partes dal Giudice del
Tribunale di Rovigo Dott. Nicola Romanin pronunciata ex art. 281 sexies cpc in data 16/12/2024
e pubblicata in pari data notificata in data 8/01/2025 disattendere tutte le domande avanzate dall'appellato avanti il Tribunale di Rovigo e accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dai convenuti e che qui si riportano: Pt_2 Pt_1
Nel Merito: Rigettarsi le domande tutte avanzate sia in via principale che in via subordinata da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Nel Merito: Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dall'appellato in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in parte motiva e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore ex art.591 II Co. n. 3 e III
Co.CC. e nulla ha disposto in ordine al contenuto dei fabbricati e dei terreni.
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre a quelle di mediazione ex art. D.lgs 28/2010”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
NEL MERITO:
- in accoglimento del proposto primo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza n.
863/2024 del Tribunale di Rovigo, accertata e dichiarata l'incapacità naturale del signor
al momento della redazione del testamento per le ragioni di cui in Controparte_2 narrativa, annullare ai sensi dell'art. 591, II comma n. 3 e III comma, c.c. il testamento pubblico
n. 32 Rep. Atti di ultima volontà, ricevuto dal Notaio in Padova in data 22 Persona_1 marzo 2018, registrato in data 9 agosto 2018 a Padova 1 al n. 6316 serie 1T, giusta atto n. 6111
Rep. Notaio del 6 agosto 2018 e, per l'effetto, condannare i signori Persona_1 Parte_2
e a rilasciare a favore del signor i fabbricati costituiti
[...] Parte_1 Controparte_1
2 da abitazioni e magazzini, comprensivi del loro contenuto, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.F. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 230 sub. 3, 4, 7
e 8, il tutto insistente sull'area censita al C.T. al Foglio 11 con il mappale 230, nonché i terreni della superficie di ha 3.66.11, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 55, 56, 155, 156, 229, 243 e 390;
- in via gradata, ribadita la richiesta di rigetto dell'appello principale ex adverso proposto, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto accertata e dichiarata la captazione dolosa della volontà testamentaria del Signor operata dai Signori e Controparte_2 Parte_2 annullare ai sensi dell'art. 624 c.c. il legato disposto dal Signor Parte_1 [...]
a favore dei Signori e con il testamento pubblico n. CP_2 Parte_2 Parte_1
32 Rep. atti di ultima volontà, ricevuto dal Notaio in Padova in data 22 Persona_1 marzo 2018, registrato in data 9 agosto 2018 a Padova 1 al n. 6316 serie 1T, giusta atto n. 6111
Rep. Notaio Dott.ssa del 6 agosto 2018, e, per l'effetto, condannare i Persona_1
Signori e a rilasciare a favore del Signor : Parte_2 Parte_1 Controparte_1
> i fabbricati costituiti da abitazioni e magazzini, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.F. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 230 sub. 3, 4, 7 e 8 il tutto insistente sull'area censita al C.T. al Foglio 11 con il mappale 230;
> nonché, in accoglimento del proposto secondo motivo di appello incidentale, anche il contenuto dei fabbricati costituiti da abitazioni e magazzini, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.F. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 230 sub. 3, 4, 7
e 8 il tutto insistente sull'area censita al C.T. al Foglio 11 con il mappale 230, nonché anche i terreni della superficie di circa ha 3.66.11, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 55, 56, 155, 156, 229, 243 e 390.
IN VIA ISTRUTTORIA:
All'occorrenza si chiede che:
- vengano chiamati a chiarimenti il CTU, Dott. e l'ausiliario, Dott. Persona_2
, in merito alle osservazioni alla CTU svolte nelle note autorizzate del Persona_3
25.10.2024 e 15.11.2024;
- vengano ammessi i capitoli di prova, per interpello e testi, n. 5, 7, 8, 10, 11 e 42 formulati nella
3 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 29.10.2021, con i testi ivi indicati;
- venga ammessa CTU per la stima del valore dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie del Signor , così come richiesta nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 Controparte_2
c.p.c. del 29.10.2021.
IN OGNI CASO: compensi e spese di lite del presente grado integralmente rifusi, IVA, CPA e rimborso forfettario inclusi”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
e chiedendo l'annullamento del testamento pubblico di suo Parte_2 Parte_1 padre, , per incapacità di intendere e di volere al momento della redazione ex Controparte_2 art. 591, co. 2, n. 3 c.c. ovvero, in subordine, l'annullamento del legato disposto in favore dei convenuti perché effetto di dolo ex art. 624 c.c., nonché il rilascio di tutti i beni oggetto del legato.
Esponeva che , deceduto in data 28/07/2018, vedovo dall'anno 2013, viveva Controparte_2 da solo svolgendo l'attività di agricoltore in Vighizzolo d'Este (PD). Con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute nell'anno 2016, stante il suo rifiuto al trasferimento presso l'abitazione dell'attore a Brescia, veniva conferito incarico di fornirgli assistenza quotidiana a Parte_2
, persona suggerita da , amica di famiglia che gli prestava
[...] Persona_4 saltuariamente assistenza in precedenza. Poiché le esigenze assistenziali del de cuius incrementavano, rendendosi necessarie anche in orario notturno, il 27/01/2017
[...]
, in accordo con il figlio, locava al compagno di , una CP_2 Parte_2 Parte_1 porzione della propria casa per favorire la presenza di questa in loco. Riportava che i CP_2 contattavano successivamente l'agenzia per garantire Controparte_3 assistenza nei giorni di riposo di e, tuttavia, dopo soli tre mesi, l'agenzia Parte_2 decideva di interrompere il rapporto lavorativo a causa delle continue lamentele di Parte_2
, che non riteneva sufficientemente professionali e/o preparate le dipendenti mandate dalla
[...] società. Rappresentava che nell'agosto 2017 le condizioni di salute del de cuius andavano peggiorando – sino a vedersi riconosciuta l'invalidità civile INPS il successivo 1° novembre - di
4 talché affidava la cura dei campi ad alcuni terzisti e al compagno di Controparte_2 Parte_2
,
[...] Parte_1
Evidenziava che i convenuti avevano posto in essere numerose condotte scorrette nei confronti sia del de cuius che dell'attore, quali: convincere ad acquistare un nuovo trattore nel CP_2 gennaio 2018, nonostante quelli già in suo possesso fossero funzionanti, revocare il contratto di telefono fisso in favore dell'utilizzo di un cellulare le cui chiamate venivano filtrate dalla , Pt_2 impedire le visite in casa da parte di amici, non informare il figlio dei ricoveri e delle visite a cui veniva sottoposto l'assistito, tenere all'oscuro l'attore della redazione del testamento pubblico da parte del padre. Specificava, quanto a quest'ultimo aspetto, che solo dopo la morte del de cuius, tramite un messaggio Whatsapp di veniva a conoscenza che, in data 22 marzo Parte_1
2018, il Notaio e i testimoni e si erano Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 recati presso l'abitazione di per ricevere in forma pubblica il suo testamento, Controparte_2 che prevedeva un legato in favore dei convenuti avente ad oggetto tutti i fabbricati del de cuius, abitazioni e magazzini, compresivi del loro contenuto, insistenti sul mappale 230 del foglio 11 del C.F. del Comune di Vighizzolo D'Este, nonché i terreni della superficie di circa ha 3.66.11, di cui ai mappali particelle 55, 56, 155, 156, 229, 243, 390 sempre del foglio 11 del C.T. del
Comune di Vighizzolo D'Este.
Deduceva che quanto avvenuto non poteva essere riconducibile ad una genuina volontà del padre, che non poteva conoscere il significato del concetto di legato, che non avrebbe mai lasciato in proprietà a terzi metà dei propri beni e che, pertanto, dato il suo stato di decadimento fisico e cognitivo conseguente all'avanzata età, aveva redatto il testamento in stato di incapacità naturale o comunque sotto la suggestione dei convenuti, che l'avevano posto in stato di isolamento sociale e sotto la loro dipendenza.
2. Con comparsa di risposta si costituivano e deducendo Parte_1 Parte_2
l'infondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
Sostenevano che era un uomo capace e autonomo, tant'è che nel 2014 e nel Controparte_2
2015, all'età di 83 e 84 anni, aveva deciso di incrementare il proprio patrimonio acquistando ulteriori terreni, nella consapevolezza che il figlio viveva a Brescia dal 1987, svolgeva tutt'altra attività e non aveva alcun interesse per il lavoro agricolo e nel 2018 aveva acquistato un nuovo
5 trattore seguendo il suo esclusivo volere. Ai convenuti il rapporto tra padre e figlio appariva complesso, non disteso, in quanto l'attore risultava insofferente al dover farsi carico di alcune incombenze per il padre, che per lo più venivano delegate ai convenuti e non vedeva di buon occhio il rapporto di affetto e di rispetto che si era venuto a creare tra il de cuius e Parte_2
.
[...]
Evidenziavano che, comunque, secondo la giurisprudenza non è sufficiente per annullare il testamento la circostanza che, al momento della sua redazione fosse in qualche modo alterato il processo di formazione della volontà del testatore, occorrendo piuttosto che lo stato psico-fisico fosse tale da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che deve costituire oggetto di rigorosa priva da parte di chi impugna l'atto. Nel caso di specie, in data
2/02/2018, ossia prima della redazione del testamento, si era sottoposto a Controparte_2 visita medico legale, che confermava la sua piena capacità di intendere e di volere.
Negavano, inoltre, di aver isolato socialmente il de cuius, rappresentavano di averlo accudito e assecondato nelle sue necessità, di non aver in alcun modo presenziato alla redazione del testamento, del quale peraltro non conoscevano il contenuto sino alla sua pubblicazione, che l'utilizzo di un linguaggio giuridico nella descrizione delle ultime volontà era dato dalla presenza del Notaio all'atto della ricezione e che era specificato nella stessa scheda testamentaria che il legato trovava giustificazione “in considerazione dell'assistenza quotidiana che mi prestano”.
3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria con l'assunzione di prove orali e di CTU medico legale, quest'ultima al fine di valutare la capacità di autodeterminazione del de cuius nel periodo in cui aveva disposto delle sue ultime volontà con testamento pubblico.
4. Con la sentenza n. 863/2024 il Tribunale di Rovigo annullava il testamento pubblico ex art. 624 c.c., condannando i convenuti al rilascio in favore di , quale erede Controparte_1 legittimo, dei fabbricati oggetto del legato disposto in loro favore da e al Controparte_2 pagamento delle spese di lite e della CTU espletata in corso di causa.
Il Tribunale non riteneva sussistenti i presupposti per annullare il testamento per incapacità naturale del de cuius ex art. 591 c.c., considerando necessario adottare una visione restrittiva della norma in grado di tutelare la volontà del testatore non più ripetibile. Tuttavia, dall'analisi dei fatti, evinceva che il testatore era stato indotto dai convenuti a disporre per testamento con
6 mezzi fraudolenti, tali da orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Valorizzava, sul punto, le false rappresentazioni indotte nel de cuius dai convenuti - quali la paura dell'abbandono del figlio, la volontà di costui di mandarlo in una casa di riposo o di spostarlo dalla residenza abituale – integranti artifici senza i quali la volontà del testatore, con ragionevole certezza, non si sarebbe spontaneamente indirizzata nel senso espresso nel testamento, come confermato anche dal fatto che il testamento era stato redatto solo pochi mesi prima della morte, in un contesto di forte fragilità e dipendenza nei confronti dei destinatari delle disposizioni.
La prova della captazione veniva, quindi, ritenuta raggiunta dal Tribunale in via presuntiva, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e dalla condotta dei convenuti successiva alla morte, i quali pochi giorni dopo il decesso avevano chiesto al notaio la registrazione del testamento pubblico, senza alcuna comunicazione al figlio, così dimostrando di essere a conoscenza del testamento e del suo contenuto.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la predetta sentenza, chiedendo contestualmente la sospensione della provvisoria esecutorietà, sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la mancata valutazione della CTU - nella parte in cui ha escluso la suggestionabilità del testatore sulla base della documentazione medica in atti – da parte del Tribunale, che ha fornito sul punto una motivazione apparente, basata non su dati tecnici e scientifici ma su personali valutazioni e considerazioni. Trattandosi di consulenza di tipo percipiente, il Tribunale avrebbe solo potuto sostituire alla valutazione tecnica non condivisa altra diversa valutazione, ma sempre fondata su dati tecnico – scientifici, laddove invece la diversa conclusione raggiunta era stata motivata in sentenza sulla base di un mero criterio di ragionevolezza e omettendo di chiamare il CTU e l'ausiliario a chiarimenti, come richiesto dall'attore.
5.2 Con il secondo motivo hanno evidenziato l'errata interpretazione delle risultanze testimoniali e la conseguente erronea ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado. Nello specifico, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la testimonianza resa
7 da , geometra di fiducia al quale il de cuius aveva manifestato la volontà di Testimone_3 lasciare, alla propria morte, i terreni e l'abitazione di proprietà alla e al Lo stesso Pt_2 Pt_1
aveva, poi, indirizzato dal dott. per una visita Testimone_3 Controparte_2 Per_5 medico legale, volta ad accertare la sua capacità di intendere e di volere. Il medico aveva fatto presente in quella sede che la propria moglie, , svolgeva la professione di Persona_1 notaio e, pertanto, il de cuius aveva deciso di rivolgersi a lei. Inoltre, la volontà di lasciare i propri beni a chi si era preso cura di lui il testatore l'aveva manifestata anche al teste Tes_4
, mentre a aveva riferito di preferire lasciare in eredità i propri
[...] Controparte_4 beni alla Chiesa purché “non andassero” al figlio.
Gli appellanti hanno eccepito che non corrisponde al vero che fosse stato Controparte_2 socialmente isolato, che il telefono cellulare fu acquistato successivamente alla redazione del testamento, che erano i dipendenti dell'agenzia a non voler Controparte_3 più lavorare lì in quanto il luogo era troppo isolato, che il figlio veniva sempre informato delle visite mediche del padre e che non era compito loro informarlo sulla redazione del testamento.
Il Tribunale ha, inoltre, errato nel fondare il proprio convincimento sulla deposizione della moglie di , che non vedeva il suocero da oltre un anno e mezzo e che aveva Controparte_1 avuto gravi dissapori con lui e del tutto ininfluente doveva ritenersi il comportamento successivo delle parti.
Il Tribunale ha, pertanto, errato nell'accogliere la domanda attorea ex art. 624 c.c. non essendo stata raggiunta la prova della presenza di veri e propri mezzi fraudolenti idonei ad aver tratto in inganno il de cuius.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha impugnato, a propria volta, la sentenza, proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
6.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale ex art. 591, co. 2, n.
3 e co. 3 c.c., nonostante lo stesso Tribunale abbia più volte affermato di avere molteplici dubbi e di aver riscontrato elementi di incertezza. Ad avviso dell'appellante incidentale l'effetto sinergico delle patologie riscontrate nei referti medici non poteva che aver comportato
8 l'incapacità di autodeterminarsi del de cuius al momento della redazione del testamento. Il
Tribunale, invece, non aveva preso in considerazione né l'accertamento INPS, che certificava nel testatore gravi deficit motori e un decadimento cognitivo in vasculopatia cerebrale cronica, né le osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, che evidenziavano l'inadeguatezza dei test effettuati dal CTU per fornire un profilo neuropsicologico completo del de cuius.
7.2 Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla richiesta di rilascio sia di quanto contenuto nei fabbricati, sia dei terreni oggetto del legato. La sentenza, infatti, pur dichiarando l'annullamento del testamento, aveva disposto il solo rilascio dei fabbricati, senza far menzione degli altri beni inclusi nella disposizione testamentaria.
7. Con ordinanza del 25/06/2025 il Collegio, ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.
8. Sentite le parti all'udienza del 21/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal
Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1 I primi due motivi di appello, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione, sono infondati.
9.1.1 La CTU medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, sul piano della suggestionabilità del testatore, dopo aver premesso che “il problema della suggestionabilità di una persona può esulare dalle specifiche condizioni cognitive”, ha evidenziato come “non sono ravvisabili elementi validi a favore di una sicura predisposizione di ad Controparte_2 essere orientato da altri nelle proprie scelte. Anche sul piano della suggestionabilità, pertanto, i dati documentali esaminati non consentono di esprimere alcun fondato parere ai fini di un intervento di questo aspetto nella capacità di autodeterminazione ovvero di intendere e di volere del testatore” (pag. 36 CTU). In altri termini, dalla documentazione in atti - referti sanitari, atto di citazione e comparsa di risposta (pag. 3 CTU) - il consulente medico legale e l'ausiliario psichiatra non hanno rinvenuto elementi idonei a determinare se il de cuius fosse sicuramente
9 suggestionabile, riconoscendo come la suggestionabilità di un individuo risulti influenzata anche da aspetti caratteriali e fragilità di tipo emotivo. Si condivide, pertanto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene la suggestionabilità “una valutazione difficilmente suscettibile di indagine peritale post mortem sulla scorta di soli documenti sanitari” (pag. 5), ma non la deduzione secondo la quale “non può ritenersi ragionevole poter affermare che un quadro clinico così compromesso, al limite della incapacità di intendere e di volere, che ha colpito tutti i sensi del de cuius, le capacità motorie e di autodeterminarsi, non abbia influito sulla sua suggestionabilità”, poiché non trova riscontro con le risultanze della CTU medico – legale espletata. Invero, la circostanza che la consulenza medico – legale non si sia rivelata decisiva per formulare un giudizio sulla sicura suggestionabilità del testatore, doveva indurre il Tribunale a compiere unicamente una più accurata indagine di tutti gli altri elementi offerti in giudizio (in particolare, di quelli raccolti in sede di prove orali), senza formulare giudizi di carattere medico.
Sotto tale profilo – come si dirà infra – i consulenti hanno, infatti, escluso che il deficit cognitivo da cui era affetto il de cuius fosse di gravità tale da elidere la sua capacità di autodeterminazione e giustificare un giudizio di incapacità di intendere e di volere da parte del testatore alla data della stesura dell'atto.
9.1.2 Premesso quanto sopra, va, tuttavia, rilevato, che gli elementi acquisiti dalle prove testimoniali assunte offrono un quadro della condizione degli ultimi anni di vita di
[...]
che inducono a ritenere, tramite presunzioni, gravi, precise e concordanti, che la CP_2 volontà manifestata e raccolta nell'atto notarile non fosse genuina ma influenzata dal comportamento degli appellanti.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (Cass. civ., Sez. II, 11/10/2024, n. 26519).
Nel caso di specie, sono ravvisabili plurimi elementi che inducono a ritenere che gli appellanti abbiano, dapprima, provveduto ad isolare socialmente il de cuius, allontanandolo affettivamente anche dal figlio e rendendolo completamente dipendente da loro, e poi organizzato la raccolta delle volontà del testatore, una volta riusciti ad influenzarne il contenuto.
10 9.1.3 Sotto il primo profilo, si evidenzia che dall'interrogatorio formale dei convenuti e dalle prove orali assunte in primo grado è emerso che:
- quando ha iniziato l'attività di assistenza al de cuius nell'anno 2016, raggiunta Parte_2 poi dal compagno nel gennaio 2017, le condizioni di salute di Parte_1 [...]
erano precarie (cfr. verbale del 20/10/2022, Cap. 1 – interrogatorio formale della CP_2
: “quando sono arrivata io il sig. stava già male, ogni tanto, quando stava Pt_2 CP_2 bene si occupava dei terreni, ha preso in mano anche il trattore, ma all'inizio no”; interrogatorio formale del “io sono arrivato quando stava male;
ADR io non ho mai Pt_1 visto il sig. lavorare i campi, ha provato solo una volta a salire sul trattore ma io CP_2
l'ho fermato perché non era capace di salirci”);
- sapeva che non voleva andare in casa di riposo (cfr. Parte_2 Controparte_2 verbale del 20/10/2022, Cap. 6 – : “…tante volte mi ha detto che non voleva andare in Pt_2 casa di riposo”, da egli paragonato ad un lager, come confermato dai testi - Testimone_5 cfr. verbale del 12/01/2023, Cap.
6 - e - cfr. verbale del 13/09/2023, Cap. 6-); Testimone_6
- era a filtrare le chiamate, sia in entrata che in uscita, provvedendo in prima Parte_2 persona sia a rispondere al telefono, sia a comporre i numeri telefonici “perché il telefono era posto in luogo poco illuminato e il sig. non vedeva la tastiera … doveva portare gli CP_2 occhiali, ma non glieli ho mai visti addosso” (cfr. verbale del 20/10/2022, interrogatorio formale , Cap. 20); anche dopo la sostituzione del telefono fisso con un telefono Pt_2 cellulare, quest'ultimo veniva sempre collocato dov'era il telefono fisso, pur essendo, come rappresentato dalla , un luogo poco illuminato e nonostante il de cuius “non arrivava al Pt_2 telefono in fretta, non camminava bene, ADR il cellulare era posato dove c'era anche il telefono fisso.” (cfr. verbale del 20/10/2022, interrogatorio sui Cap. 21 e 22); Pt_2
- e tenevano all'oscuro degli accessi in ospedale del de cuius, a Parte_2 Parte_1 seguito delle cadute verificatesi in data 15.11.2016, 24.11.2016 e 28.03.2017, il figlio
[...]
, il quale veniva a conoscenza della circostanza solo dal vicino di casa CP_1 Parte_3
, come dallo stesso confermato (cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 27);
[...]
- “parlava male” al de cuius del figlio, che per tale ragione nel giugno/luglio Parte_2
2017, in accordo con il padre, aveva incaricato l di Controparte_3
11 cercare una nuova badante H24 che sostituisse la (cfr. verbale del 12/01/2023, risposta Pt_2 di , titolare dell'Agenzia, al Cap. 30); Testimone_7
- dapprima si lamentava del carico del lavoro, salvo poi, con il contributo del Parte_2 compagno ostacolare l'attività delle badanti inviate dall'Agenzia. Dirimente sul punto Pt_1 la testimonianza di , titolare dell'Agenzia, che ha affermato che “nel luglio Testimone_7
2017 il sig. aveva chiesto di non inviare nemmeno più la badante che faceva i turni Pt_1 solo il fine settimana;
me l'ha detto in luogo non appropriato, mentre facevo benzina al distributore dove c'eravamo incontrati per caso;
gli ho detto che doveva essere il figlio a fare richiesta;
e ho riferito tutto al sig. ; la badante che andava solo nei fine settimana non è CP_1 più andata perché i signori che abitavano sopra non la volevano in casa;
successivamente la pratica è stata sospesa in attesa di capire come inserire la nuova badante;
ADR il sig. CP_1 aveva chiesto di sospendere la badante del sabato, ma di continuare la ricerca di una nuova badante h24; abbiamo individuato la badante in attesa di preparazione della stanza però poi la pratica è stata sospesa perché ero a conoscenza dei problemi con la signora , allora Pt_2 il sig. aveva chiesto di sospendere il tutto perché la sig. non voleva nessuno CP_2 Pt_2 in casa, si sarebbe arrangiata lei, a questo punto avrebbe fatto anche il sabato (cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 30);
- nutriva il timore di essere abbandonato, come infatti affermato dalla Controparte_2
“mi ha fatto promettere di non abbandonarlo, almeno io” e gli aveva Pt_2 Parte_2 evidenziato la faticosità del lavoro svolto “ADR dico almeno io perché lui diceva così, ma io gliel'ho promesso con molta difficoltà perché era un impegno gravoso, anche la notte” (cfr. verbale del 20/10/2022, interrogatorio formale sul Cap. 30);
- era solito confrontarsi previamente con il figlio prima di assumere ogni Controparte_2 decisione importante, come fatto da ultimo con riguardo alla conclusione del contratto di locazione con in data 27.01.2017 (cfr. verbale del 12/01/2023, risposta di Parte_1 al Cap. 12). Quando l'assistenza della e del si è fatta più Testimone_5 Pt_2 Pt_1 intensa, all'aggravarsi delle condizioni di salute del de cuius, il predetto, senza una ragione evidente, ha smesso di coinvolgere il figlio nelle proprie scelte, tenendolo all'oscuro anche sulla decisione sottoporsi a visite mediche, oltre a quella di fare testamento e nonostante,
12 come dichiarato dagli appellanti in sede di interrogatorio formale, la visita fosse stata voluta dal per dimostrare al figlio che stava bene: “il sig. è andato dalla dott.ssa CP_2 CP_2
perché il figlio gli diceva sempre che era fuori di testa e il sig. allora si è Per_6 CP_2 fatto fare il certificato per dimostrare al figlio che non era vero.” (cfr. verbale del
20/10/2022, interrogatorio formale sul Cap. 36) e “la visita dalla l'ha fatta Pt_2 Per_6 solo per suo figlio che diceva che era malato di testa, e gliel'ho accompagnato io, sulle altre visite non so nulla.” (cfr. verbale del 20/10/2022, interrogatorio formale sul Cap. 36) Pt_1
9.1.4 In questo quadro di isolamento del de cuius, assistito quotidianamente solo dagli appellanti che vivevano al piano superiore dell'abitazione, nel timore di essere abbandonato e collocato in una casa di riposo, che paragonava a un campo di concentramento, è intervenuta la manifestazione della volontà testamentaria al notaio in data 22/03/2018. Persona_1
Una volontà che, dalle prove testimoniali e dall'interrogatorio formale dei convenuti, è emerso non corrispondere veramente a quanto manifestato dal de cuius in vita, tanto da potersi ritenere che sia stata influenzata e condizionata dai soggetti che lo accudivano. Nello specifico, tramite le prove orali è stato accertato che sapeva che avrebbe voluto Parte_2 Controparte_2 che , una volta andato in pensione, tornasse a vivere a Vighizzolo d'Este nella Controparte_1 sua casa d'infanzia e si occupasse della coltivazione della terra “ma il figlio non lo ascoltava”
(cfr. verbale del 20/10/2022, int. formale sul Cap. 2) e tale circostanza veniva confermata Pt_2 sia dalla teste (cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 2) che dal teste Testimone_5 Tes_8
(cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 2). Quest'ultimo ha, inoltre, confermato che il de
[...] cuius “viveva solo per il figlio” e voleva lasciare l'intero patrimonio in eredità a
[...]
, mentre la teste ha affermato che diceva sempre CP_1 Testimone_9 Controparte_2 di acquistare beni e conservarli per destinarli al figlio (cfr. verbale del 12/01/2023, risposta al Cap. 13 e verbale del 13/09/2023, risposte e al Cap. 14). Tes_8 Tes_8 Tes_9
9.1.5 Va rilevato che in sede di prove orali sono state raccolte anche le testimonianze di e di , che prima facie potrebbero apparire di senso Testimone_4 Controparte_4 opposto, ma in realtà avvalorano quanto sostenuto dagli altri testi. Invero, e Tes_4 CP_4 riferiscono di generiche liti passate tra ed il figlio, avvenute al tempo in cui Controparte_2 era ancora in vita la seconda moglie del de cuius (deceduta nel 2013) ed affermano che i coniugi
13 “lo avrebbero voluto vicino, gli avrebbero ceduto tutto, ma lui non voleva spostarsi da Brescia”
( ), “la sig.ra mi aveva raccontato che avevano proposto a la ditta e di Tes_4 CP_5 CP_1 intestare tutti i beni” ( ). È evidente la contraddittorietà tra il voler lasciare tutti i beni a CP_4
e, stante la residenza di questi a Brescia, non volergliene lasciare alcuno. Si Controparte_1 può ritenere che quelle riportate dai testi fossero frasi estemporanee, dette dal de cuius in stato di ira e in un tempo passato, non meglio precisato, sicuramente antecedente al 2013, posto che si riferiscono a quando era in vita la seconda moglie. Ciò risulta confermato dal comportamento successivo delle parti, avendo riconosciuto la teste un avvicinamento tra padre e figlio CP_4 dopo la vedovanza di con la morte della seconda moglie (“dopo la morte di Controparte_2
, ho visto che veniva più spesso, quando il ha avuto l'infarto andavamo CP_5 CP_1 CP_2 insieme in ospedale” – cfr. verbale del 2/03/2023, risposta al Cap. 15). CP_4
9.1.6 Non possono, invece, essere ritenute dirimenti sul punto le testimonianze rese da Tes_3
, ed , in quanto, come si dirà infra, riferiscono di
[...] Testimone_10 Persona_1 una volontà del de cuius manifestata quando l'attività di influenzamento da parte degli appellanti era già stata avviata, se non completata.
Dall'istruttoria espletata è, infatti, emerso che , nel giugno/luglio 2017 si era Controparte_2 recato con il figlio all'agenzia perché “voleva una badante Controparte_3 tutti i giorni, c.d. h24 … voleva cambiare badante perché ha riferito che con quella che CP_2
c'era c'erano disaccordi con il figlio perché la signora ne parlava male” (cfr. verbale del
12/01/2023, risposta del teste , titolare dell'Agenzia, al Cap. 27). Aderendo alla Testimone_7 tesi degli appellanti, ossia che il legato è stato disposto per l'affezione ed il riconoscimento che nutriva nei loro confronti, si dovrebbe presumere che questo sentimento sia Controparte_2 maturato tra il giugno/luglio 2017 ed il marzo 2018, risultando provato che prima di tale periodo il de cuius aveva acconsentito, recandosi di persona in Agenzia con il figlio, ad un cambio di badante, dimostrando la fungibilità del ruolo di a quel tempo. Parte_2
Dalle prove documentali e costituende è, tuttavia, emerso che:
- In data 1/11/2017, all'esito della visita svolta il 26/9/2017, la Commissione medica dell'INPS per l'accertamento dell'handicap ha riconosciuto portatore di handicap in Controparte_2 situazione di gravità (con ridotte o impedite capacità motorie permanenti), non revisionabile;
14 - Nel Natale 2017 il de cuius non ha riconosciuto , suo vicino di casa che era Parte_3 già andato a recargli visita l'estate del medesimo anno (cfr. verbale del 12/01/2023, Cap. 28);
- Tra il 2017 e gli inizi del 2018 – si presume accompagnato in auto da Controparte_2
come avvenuto in altre occasioni (cfr. testimonianza , verbale del Parte_1 Tes_4
2/03/2023, Cap. 13 e dichiarazioni rese da in interrogatorio formale, che dichiarava di Pt_1 accompagnarlo sempre – cfr verbale 20/10/2022, sul cap. 18: “no, ha portato suo padre solo a fare la visita per la pensione accompagnatoria, per il resto lo portavo io”) stante la difficoltà
a deambulare – si è recato da , di professione geometra, di cui in passato era Testimone_3 stato cliente, chiedendogli di attivarsi per trovare un notaio, perché voleva fare testamento;
- – per motivi non noti non essendo emerso un rapporto di amicizia con il de Testimone_3 cuius – ha suggerito a di sottoporsi previamente a una visita medico – Controparte_2 legale per accertare la sua capacità di intendere e di volere e ha dichiarato di averlo aiutato con la ricerca di tale medico individuando il dott. Testimone_10
- si è recato dal medico di base di , dott.ssa Parte_1 Controparte_2 Persona_7
, chiedendo in nome e per conto di questi un certificato attestante la sua capacità di
[...] intendere e di volere. Si rammenta, sul punto, che in sede di interpello il e la Pt_1 Pt_2 hanno giustificato tale richiesta sostenendo che il de cuius voleva dimostrare al figlio che non era vero che era “malato di testa”, come questi sosteneva (cfr. verbale del 20/10/2022, risposte appellanti al Cap. 36, già riportate per esteso a pag. 13). Di diverso tenore si pone, tuttavia, la testimonianza della dott.ssa , che ha chiarito come “era stata fatta un richiesta di Per_6 certificato medico da presentare al Notaio attestante la capacità di intendere e di volere del sig. ; in quell'occasione ho risposto che non è nelle mie competenze rilasciare tale
CP_2 tipo di certificato, tale valutazione è fatta da una commissione, ricordo di aver rilasciato un certificato in cui ho scritto in sintesi le notizie cliniche;
il sig. era un soggetto fragile
CP_2 ma orientato almeno a quel tempo;
ADR la richiesta era fatta da un signore che si occupava del sig. . Alla domanda del Giudice se riconosce qualcuno nell'aula, risponde di
CP_2 conoscere i convenuti, essi accompagnavano il sig. e ritiravano per lui le ricette.
CP_2
ADR quando il convenuto mi ha chiesto il rilascio del certificato per la capacità di intendere
e di volere era da solo, io l'ho invitato a tornare con il paziente;
poi è tornato con il paziente
15 e io li ho invitati a rivolgersi alla commissione competente, avevo suggerito il geriatra e altre figure professionali. Il sig. quando era venuto da solo, aveva detto che era stato il Pt_1
Notaio a dire che c'era bisogno di questo certificato” (cfr. verbale del 12/01/2023);
- Il teste ha dichiarato di aver contattato il dott. e di averlo Testimone_3 Per_5 accompagnato a casa del de cuius per la visita di idoneità e sempre – pur Testimone_3 conoscendo altri notai nella zona – ha contattato il notaio , moglie del Persona_1 dott. che si è recata nell'abitazione del de cuius per raccogliere le sue volontà. Per_5
9.1.7 Si rammenta che, secondo la giurisprudenza, l'idoneità dei mezzi fraudolenti a trarre in inganno il testatore è “da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate” (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 17/10/2022, n. 30424). Nel caso di specie, , pur capace di Controparte_2 intendere e di volere, era un uomo di età avanzata, affetto da un lieve decadimento cognitivo e da gravi handicap motori, dipendente dagli appellanti nelle basilari attività quotidiane, negli spostamenti e financo nei contatti telefonici. Alla luce di quanto sopra emerge con evidenza il condizionamento operato da e sul processo formativo della volontà di , Pt_2 Pt_1 CP_2 il quale ha, per di più, fatto testamento solo in età avanzata, affetto da gravi patologie, rivolgendosi ad un notaio diverso rispetto a quello cui era solito rivolgersi, tenendo all'oscuro il figlio nonostante ogni precedente decisione fosse con lui condivisa (si rammenta che
[...]
disponeva di delega ad operare sul conto del padre), in favore di soggetti che fino ad CP_1 otto mesi prima era ben disposto a sostituire e a cui aveva dato in locazione (non in comodato gratuito) un immobile, legando dei beni che in precedenza aveva manifestato la volontà che fossero devoluti al figlio.
9.1.8 Anche il comportamento successivo degli appellanti, valutato unitamente a tutti gli altri elementi, induce a ritenere che gli appellanti fossero ben consapevoli del contenuto del testamento. In particolare, il fatto che dopo alcuni giorni dal decesso (avvenuto il 28 luglio
2018), in data 7 agosto 2018 aveva contattato via whatsapp e, Parte_1 Controparte_1 riferendogli dell'esistenza di un testamento, gli aveva intimato di non presentarsi più presso i
16 fabbricati del padre e di consegnarli le chiavi e i libretti dei macchinari agricoli (cfr doc. 10 di parte attrice in primo grado) avvalora la ricostruzione di una preordinazione di tutto quanto posto in essere dalla e dal compagno per ottenere la metà del patrimonio del de cuius. Pt_2
10. Vanno ora esaminati i motivi di impugnazione proposti dall'appellante incidentale.
10.1 Il primo motivo non è fondato.
La CTU medico – legale, redatta dal dott. con la consulenza dell'ausiliario psichiatra Per_2 dott. , esaminata la documentazione sanitaria in atti, ha evidenziato che “i dati sanitari Per_3 sopradescritti non configurano un processo patologico di entità tale da agire negativamente sull'efficienza mentale del soggetto, al punto da condizionare così negativamente la sua capacità di analizzare correttamente le proprie azioni e le conseguenze delle stesse (capacità di intendere) e la capacità di saper scegliere tra più azioni ugualmente attuabili (capacità di volere), così da configurare una condizione di incapacità naturale” (pag. 33) e, ancora, che
“Dall'esame della documentazione sanitaria risulta che il Sig. presentava un deficit CP_2 cognitivo di lieve grado compatibile con la sua avanzata età, che manteneva un discreto grado di autonomia per le attività di base e strumentali della vita quotidiana, che gestiva la spesa di casa, che si rapportava correttamente con il mondo esterno, esprimendo i propri bisogni. Va inoltre aggiunto che a carico dello stesso non sono stati segnalati disturbi comportamentali, né disturbi della sfera ideativa o comunque psicotica” (pag. 34).
Il Collegio non ritiene che sussistano elementi per poter ritenere errata la consulenza espletata e giungere a diversa conclusione in ordine alla capacità di intendere e di volere del testatore.
Il CTP di parte attrice, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, formula delle critiche che vengono riproposte da nel giudizio di appello, con richiesta di chiamata dei Controparte_1 consulenti a chiarimenti. Si osserva che la relazione finale del CTU replica in maniera completa, coerente e logica alle osservazioni critiche del CTP, non rendendo necessaria la sua chiamata a chiarimenti. La consulenza tecnica evidenzia, in primo luogo, che l'accertamento delle condizioni di salute di effettuate dalla Commissione Invalidi INPS a fini Controparte_2 assistenziali, in data 26/09/2017, non è esplicativo delle “funzioni attinenti alla critica e al giudizio da parte del de cuius”. La TAC cerebrale, pur avendo rilevato nel de cuius un decadimento cognitivo in vasculopatia cerebrale cronica, non sarebbe infatti sufficiente per trarre
17 una diagnosi clinica, essendo “acquisizione indiscussa che non esiste alcuna correlazione lineare fra dati radiologici e funzionalità della mente, così come è di osservazione quotidiana che a quadri radiologici di marcata vasculopatia cerebrale possono far riscontro capacità cognitive ben conservate, mentre a quadri di lieve atrofia talora corrispondono gravi cadute cognitive” (pag. 38). Detto altrimenti, secondo il parere del CTU, i dati radiologici, pur rilevando una patologia a livello cerebrale, non sono da soli sufficienti per poter trarre una diagnosi sulle conseguenze che essa comporta a livello cognitivo, essendo necessaria una apposita valutazione clinica. Tale valutazione è stata effettuata in data 11/01/2018 dal dott. (Direttore della Per_8
, il quale ha descritto il quadro cognitivo del de Parte_4 cuius come “Paziente tranquillo e discretamente collaborante, presenta disorientamento prevalentemente temporale;
discalculie, aprassia costruttiva (disegno geometrico). Buone le prestazioni per la memoria anagrafica personale e familiare e per la memoria di lavoro (3 richiami su 3 proposti)” e concluso che trattasi di “Paziente con quadro di deterioramento cognitivo di grado lieve età correlato. Si rapporta correttamente con il mondo esterno ed esprime i propri bisogni. Sul piano funzionale mantiene discreto livello di autonomia per alcune attività di base del quotidiano (forse più compromesse quelle strumentali relative alla gestione domestica). Il grado di dipendenza complessivo è moderato e richiede prevalentemente supervisione e supporto” (doc. 7 allegato all'atto di citazione del primo grado).
Parimenti il CTU ha coerentemente replicato alle critiche sollevate dal CTP in merito all'utilizzo del test MMSE, evidenziando il motivo per cui si tratta di uno strumento testistico scientificamente valido per la valutazione del funzionamento cerebrale e che il cut/off del test prospettato dal CTP non è quello accolto dalla comunità scientifica.
Non conduce a diversa conclusione neppure l'utilizzo di un linguaggio giuridico nell'atto testamentario, nonostante il basso livello di scolarità di , essendo evidente che Controparte_2 trattasi della traduzione giuridica delle dichiarazioni raccolte operata dal notaio, come dallo stesso rappresentato in sede di prove orali (cfr. verbale del 12/01/2023, teste ). Per_1
10.2 Il secondo motivo, invece, è fondato e va accolto. Il legato aveva ad oggetto i fabbricati costituiti da abitazioni e magazzini, comprensivi del loro contenuto, siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.F. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n. 230 sub. 3, 4, 5,
18 6, e 7, il tutto insistente sull'area censita al C.T. al Foglio 11 con il mappale 230, nonché i terreni della superficie di circa ha 3.66.11 siti in Vighizzolo d'Este, catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune al Foglio 11 coi mappali n.55, 56, 155, 156, 229, 243 e 390, di talché il
Tribunale avrebbe dovuto disporre il rilascio di tutti i beni oggetto della disposizione testamentaria e non solo dei fabbricati, una volta annullato il testamento, con conseguente necessità di riformare la sentenza in parte qua, condannando e a Parte_2 Parte_1 rilasciare a tutti i beni oggetto del legato contenuto nel testamento pubblico n. Controparte_1
32 rep. di , ricevuto dal notaio in data 22/03/2018 e Controparte_2 Persona_1 registrato in data 06/08/2018.
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, rigettato l'appello principale, pur con motivazione in parte diversa e va parzialmente accolto l'appello incidentale, nei termini di cui sopra.
12. Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, da valutarsi unitariamente per entrambi i gradi, devono essere poste a carico di e , in ragione Parte_1 Parte_2 della loro prevalente soccombenza. Le spese di lite del primo grado vengono liquidate come indicato dal Tribunale e quelle del presente grado sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del loro gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
19 - Condanna e a rilasciare a tutti i beni Parte_2 Parte_1 Controparte_1 oggetto del legato contenuto nel testamento pubblico n. 32 rep. di , Controparte_2 ricevuto dalla notaia in data 22/03/2018, registrato in data Persona_1
06/08/2018.
3) Condanna in solido e al pagamento a favore della parte Parte_2 Parte_1 appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, già Controparte_1 determinate per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 1.241,00 per esborsi e che liquida per il secondo grado in euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del loro gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella
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