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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7206 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37644/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37644 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_2
Alberto Cerracchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi n. 103 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico in virtù di procura alle liti in atti Email_1
OPPONENTE E P.I. ), in persona del dottor , rappresentata e difesa NT P.IVA_2 Controparte_2 dall'avvocato Concetta Sorrentino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Arrigo VII n. 4, e, pertanto, presso l'indirizzo telematico in virtù di procura alle Email_2 liti in atti OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Per la : Parte_1
“1) In via preliminare accertare e quindi dichiarare la propria incompetenza per territorio indicando quale Giudice competente il Tribunale di Napoli;
2) In via altrettanto preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione della odierna opposta giacchè NT delle cessioni avvenute non è stata data ufficialmente notifica alla opponente e né quest'ultima ha fatto Parte_1 accettazione ovvero acquiescenza di siffatte cessioni;
3) Carenza di qualsivoglia presupposto ed infedele oltre che carente attività processuale nella proposizione dei giudizi innanzi alle varie Autorità Giudiziarie adite per rivendicare il pagamento dei titoli ceduti;
nei quali giudizi è stata male prospettata la natura, finalità e scopo del servizio reso, la conseguente perpetuante fermezza di garantire e provare la genuinità del rapporto reso ed intercorso;
4) accertare, dichiarare e stigmatizzare l'anomala condotta processuale, perché ad onta ed in dispregio di qualsivoglia correttezza e dovere difensivo la parte richiedente il pagamento ha omesso di depositare e consegnare al Giudice le motivazioni e le prove relative all'effettivo rapporto che nel tempo è stato instaurato e perfettamente realizzato dal Centro sia nei confronti dell'assistito beneficiario sia per le regolari autorizzazioni detenute;
5) Accertare e contestare alla parte cessionaria ( ) che non ha utilizzato e depositato agli atti di causa le Controparte_3 credenziali che hanno consentito all'allora di esercitare l'attività socio assistenziale;
CP_4
pagina 1 di 9 6) Censurare l'operato dell' ovvero del suo dante causa per avere lasciato che la sentenza passasse in cosa CP_1 CP_3 giudicata senza dare minimamente notizia all'allora cedente;
7) accogliere la spiegata opposizione, e di conseguenza revocare e/o annullare l'opposto provvedimento monitorio ovvero ridurlo nella giusta quantificazione dell'importo effettivamente dovuto;
8) Accertare e quindi dichiarare che le somme richieste in monitorio sono eccessive ed esorbitanti rispetto all'esatto ammontare dovuto, sia per errato calcolo che per la carenza di documentazione esibita;
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge le spese, a carico della parte soccombente con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Per la NT
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- In via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata e dichiarare la propria competenza per le ragioni esposte in narrativa;
- In via principale, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e priva di pregio in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, condannare la al pagamento della somma di € Controparte_5
262.216,44, oltre interessi, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di ingiungere alla NT
(di seguito, per brevità, la “ ) il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 262.216,44, oltre interessi al saggio di Euribor più il 5% con decorrenza dalla domanda e spese della procedura. A fondamento della pretesa, la società ricorrente:
- ha documentato che con contratto quadro di cessione di crediti pecuniari stipulato il 4 maggio 2018 società di cartolarizzazione DE PV avevaa acquistato dalla Cooperativa i crediti vantati, tra gli altri enti pubblici territoriali, nei confronti del dell' Controparte_6 Controparte_7
e dell' (doc. 1 del
[...] Controparte_8 fascicolo monitorio);
- ha documentato di aver acquistato tali crediti dalla società DE PV con contratto stipulato l'8 maggio 2020, senza incassare alcunchè, in quanto l'inesatta o errata indicazione e individuazione dei soggetti debitori ha comportato l'esito negativo dei contenziosi giudiziari intentati dinnanzi al Tribunale di SE, al Tribunale di Torre del Greco e al Tribunale di Nocera RI (docc. 3-4-5 del fascicolo monitorio);
- ha documentato di aver così chiesto la restituzione del corrispettivo della cessione oltre interessi e rimborso delle spese legali relative ai tre giudizi alla Cooperativa, in quanto responsabile per le garanzie prestate ai sensi dell'art. 1266 c.c., nonché delle norme contrattuali (6-7-8-9);
- ha dedotto di aver quantificato l'importo richiesto in base a quanto previsto dall'art. 8.4., lett. b) del contratto di cessione originario, in virtù del quale, nel caso di non veridicità, incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dalla cedente, quest'ultima aveva l'obbligo di pagare al RI un importo pari al corrispettivo versato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso euribor più
pagina 2 di 9 5%, maturati a partire dalla data di pagamento del Corrispettivo e fino alla data di restituzione inclusa, nonché tutti i costi sostenuti dal medesimo cessionario. 1.1. Con decreto ingiuntivo n. 12554 pubblicato il 12 settembre 2024, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla il pagamento della somma richiesta, oltre interessi Parte_1 come da domanda e spese di procedura. 1.2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la Parte_1
, eccependo:
[...]
- di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale della cessione del credito dalla società DE PV alla società e quindi di non avervi prestato acquiescenza, attesa l'irrilevanza della NT comunicazione da parte della società estranea alla vicenda oggetto di causa;
Controparte_9
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli, in quanto il foro adito è estraneo al luogo in cui è avvenuta la cessione del credito originariamente in favore della DE PV, al luogo in cui sarebbe dovuta avvenire l'eventuale risoluzione, al luogo in cui ha sede la Cooperativa cedente e al luogo in cui ha sede la debitrice originaria, evidenziando come non possa rilevare quale luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione di pagamento della somma di denaro quello del domicilio della società carente di legittimazione attiva, attesa l'insussistenza di alcun rapporto vincolante NT tra quest'ultima e la Parte_1
- che il credito rivendicato è comunque errato nel suo ammontare, in quanto la somma degli importi di cui alle fatture emesse nei confronti dei debitori ceduti è pari a € 173.202,91;
- l'inammissibilità della pretesa in forza dei titoli azionati, in quanto l'errore nell'individuazione dei debitori ceduti nei giudizi dinnanzi al Tribunale di SE, al Tribunale di Torre IA e al Tribunale di Nocera RI (docc. 5-9-7 di parte attrice opponente) è imputabile alla stessa la quale NT non aveva nemmeno informato la delle azioni promosse né delle difficoltà incontrate nei tre Parte_1 giudizi instaurati;
- la violazione dell'art. 8 del contratto di cessione del credito del 4 maggio 2018, rilevando che né la DE PV né la hanno informato la delle azioni promosse e delle NT Parte_1 difficoltà incontrate nei tre giudizi instaurati ed evidenziando, inoltre, che le medesime società hanno lasciato decorrere i termini per proporre l'impugnativa delle decisioni assunte dai predetti Tribunali;
- che il credito originariamente ceduto dalla Cooperativa alla DE PV e da questa alla CP_1 esiste, soccorrendo, ai fini della sua identificazione, le certificazioni e le autorizzazioni rese in sede di
[...] visita U.V.I., l'impegno di spesa sorto a carico del sociale e del sanitario a seguito della sottoscrizione di detta certificazione con la individuazione del Centro in cui sono stati ricoverati gli assistiti, nonché il perfezionamento giuridico dell'obbligazione che ne è derivata con la determinazione della somma da pagare contenuta nella fattura, il soggetto creditore e la ragione del credito;
- l'infondatezza della pretesa creditoria relativa sia alle spese legali cui la è stata NT condannata nei tre giudizi instaurati sia agli interessi calcolati in misura abnorme;
1.3. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione NT avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto. Dopo aver preliminarmente precisato che la comunicazione alla cedente originaria della cessione dei crediti dalla DE PV alla è stata effettuata dalla in qualità di sub-servicer NT Controparte_9 delegata alla gestione dei servizi di riscossione e di cassa, parte opposta ha evidenziato:
- che il Tribunale di Milano è foro competente in forza del criterio previsto dall'art 20 c.p.c., in quanto la pretesa creditoria avanzata dalla società origina dalle garanzie rilasciate dalla Cooperativa NT
pagina 3 di 9 in sede di cessione dei crediti in favore della DE PV, da ritenere estese alla successiva cessionaria in base agli artt. 1266 c.c., 58 T.U.B. e 9.4. del contratto di cessione.;
- di essere legittimata attivamente, essendo divenuta titolare dei crediti originariamente ceduti dalla Cooperativa;
- che l'importo è stato correttamente ingiunto nella misura richiesta, alla luce del combinato disposto degli artt.
8.3 cpv (i) e 8.4 lett. b) del contratto di cessione;
- che la stessa con comunicazione del 18 giugno 2020 aveva confermato di riconoscere la Parte_1 quale società subentrante nella cessione del credito, tenendo ferme le condizioni, i NT termini, le modalità e i contenuti del contratto originario (cfr. doc. 1 di parte convenuta opposta);
- che gli errori di individuazione dei debitori ceduti accertati giudizialmente dal Tribunale di SE, dal Tribunale di Torre IA e dal Tribunale di Nocera RI sono imputabili alle errate indicazioni e informazioni fornite dalla rilevando che quest'ultima, pur se avvisata della pendenza dei Parte_1 giudizi, non avrebbe potuto comunque fornire documentazione a supporto di pretese creditorie nei confronti di soggetti estranei a quei determinati rapporti obbligatori.
1.4. Istruita la causa documentalmente, con ordinanza dell'11 aprile 2025 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto proposta dalla NT ed è stata fissata l'udienza del 10 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima dell'udienza per le memorie di replica.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inopponibilità della cessione tra la DE PV e la alla Cooperativa, in quanto logicamente connessa all'eccezione di incompetenza NT territoriale sollevata dalla medesima parte opponente. La Cooperativa ha sostenuto di non aver prestato acquiescenza alla cessione dei crediti dalla DE PV alla non avendo ricevuto alcuna notifica ufficiale, attesa l'irrilevanza della comunicazione NT da parte della società del tutto estranea alla vicenda di cui è causa. A tale riguardo, nella Controparte_9 memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 1 c.p.c. la difesa dell'opponente ha rilevato come, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione sia efficace nei confronti del debitore ceduto, laddove il contratto gli sia notificato dal cedente o dal cessionario o la cessione sia accettata dallo stesso debitore ceduto;
con riferimento alla fattispecie oggetto d'esame, ne seguirebbe l'impossibilità di estendere alla i diritti e le garanzie NT previste dal contratto di cessione originario in favore della prima cessionaria DE PV. Questa impostazione non può essere condivisa. Innanzitutto, non è conferente il richiamo all'art. 1264 c.c.. Come del resto affermato dall'opponente, tale norma riguarda l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto mentre la Parte_1 pacificamente non riveste il ruolo di debitrice ceduta, bensì di cedente originaria. Nel caso di specie, la comunicazione alla Cooperativa della cessione dei crediti dalla DE PV alla rileva ai fini dell'estensione alla seconda dei diritti e le garanzie stabilite dal contratto di NT cessione originario in favore della prima. Sul punto, preme osservare che risulta dimostrata la comunicazione alla dell'avvenuta cessione dei crediti. La circostanza che tale comunicazione Parte_1 sia stata effettuata dalla società tramite la società appare priva di rilievo, in CP_1 Controparte_9 particolare alla luce della lettera del 18 giugno 2020 con cui la stessa ha riscontrato la Parte_1 comunicazione di cessione, riconoscendo espressamente la società quale società NT subentrante nella cessione del credito e mantenendo ferme le condizioni, i termini, le modalità e i contenuti del contratto originario (doc. 1 del fascicolo di parte opposta). pagina 4 di 9 La società dunque, può legittimamente far valere i diritti e le garanzie che sarebbero NT spettate alla DE PV in base al contratto di cessione dei crediti stipulato da quest'ultima con la Cooperativa. 3. Dall'estensione in favore della società dei diritti e delle garanzie previste nel NT primo contratto di cessione discende anche l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, come è stata formulata dalla Cooperativa. Parte opponente ha sostenuto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli. A tale riguardo, l'opponente ha osservato che il foro adito è estraneo tanto al luogo in cui è avvenuta la cessione del credito originariamente in favore della DE PV quanto al luogo in cui si sarebbe verificata l'asserita risoluzione del contratto così come al luogo in cui ha sede la Cooperativa cedente e al luogo in cui ha sede la debitrice originaria, evidenziando come non possa rilevare quale luogo in cui dovrebbe essere adempiuta l'obbligazione di pagamento della somma di denaro quello del domicilio della attesa l'insussistenza di alcun rapporto vincolante tra quest'ultima e la NT Parte_1
Ebbene, come chiarito in precedenza (si veda il paragrafo 2.1.), tra la e la società Parte_1 CP_1 sussiste, invece, un rapporto vincolante regolato dalle norme del primo contratto di cessione tra
[...]
l'opponente e la DE PV, cui la società opposta è subentrata. Poiché la ha NT domandato l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in base al contratto citato, alla luce del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., il foro competente può ben essere individuato nel luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta. Posto che la ha sede a Milano, è stato correttamente adito il Tribunale di Milano. NT
4. Passando all'esame dei profili di merito, l'opposizione proposta dalla Parte_1 Parte_1
è in parte meritevole di accoglimento.
[...]
4.1. Occorre rammentare che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione il creditore conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, sul quale grava il relativo onere probatorio. L'opposizione a decreto ingiuntivo, in effetti, dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito - e, ovviamente, della titolarità dello stesso - incombe al creditore opposto ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (in questo senso, tra le altre, Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
4.2. Ebbene, in punto di an debeatur, si ritiene che la società abbia soddisfatto il NT proprio onere probatorio soltanto in parte. È documentato (e, comunque, non specificamente contestato) che i crediti in relazione ai quali è stata fatta valere la pretesa nella fase monitoria siano stati trasferiti prima dalla alla società DE PV Parte_1
e poi da quest'ultima alla società opposta. In secondo luogo, è documentato che la società DE PV (quanto ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale di SE e a quello di Nocera RI) e la società (quanto al procedimento NT instaurato dinanzi al Tribunale di Torre IA) abbiano promosso i tre giudizi nei confronti di alcuni dei debitori ceduti – precisamente il l'Ambito territoriale n. 31 DS 57-Torre del Greco Controparte_6
(NA) e l' che erano stati specificamente NT0 indicati nell'elenco di cui all'Allegato A del primo contratto di cessione, anche con indicazione della relativa P.IVA. (ossia del contratto stipulato tra la Cooperativa e la società DE PV – cfr. doc. 1 del fascicolo pagina 5 di 9 monitorio), nonché riportati nell'elenco dell'Allegato 1 al secondo contratto di cessione (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio).
La difesa della società ricorrente , sin dalla fase monitoria, ha allegato la violazione, da CP_1 parte della Cooperativa cedente, delle garanzie cui la stessa era tenuta sia, in linea generale, in virtù dell'art. 1266 c.c. sia, nello specifico, in base alle previsioni contenute negli artt.
9.2 e 9.3 del contratto di cessione dei crediti. A tal fine, la difesa della società ha sostenuto che nei tre giudizi definiti con le sentenze CP_1 del Tribunale di SE (sentenza n. 1098\2021), del Tribunale di Torre IA (sentenza emessa all'esito del giudizio r.g. 1833\2023 del 20.12.2023) e del Tribunale di Nocera RI (sentenza n. 290\2022) fosse stata esclusa la legittimazione passiva degli enti indicati dalla Cooperativa quali debitori ceduti, con accertamento, in definitiva della inesistenza dei crediti azionati.
Ebbene, se queste ultime affermazioni sono corrette in riferimento ai gruppi di fatture intestati, rispettivamente, al e all' , come si evince della Controparte_6 NT1 lettura delle sentenze del Tribunale di SE e del Tribunale di Torre IA (doc. 3 e 4 del fascicolo monitorio), non altrettanto può dirsi in merito al gruppo di fatture intestate all'
[...]
(doc. 5 del fascicolo monitorio). Controparte_8
In effetti, dalla lettura della sentenza n. 290/2022 dell'1/03/2022 emessa dal Tribunale di Nocera RI si evince che la società DE PV aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 971/2019 del 21.05.2019 nei confronti del e dell' NT2 Controparte_8
per il pagamento, in solido, dell'importo di euro 57.734,38, quale credito ceduto dalla
[...]
. Il decreto ingiuntivo è stato opposto unicamente dal Parte_1 Parte_1 CP_12 mentre l' non aveva proposto
[...] Controparte_8 Controparte_8 opposizione ma aveva deciso di intervenire nel giudizio instaurato dal Ebbene, all'esito NT2 di quel giudizio, è stato accertato il difetto di titolarità del rapporto in capo al con NT2 conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 971/2019 emesso nei confronti di tale ente, ma nella sentenza è stato anche precisato “che tale revoca spiega i suoi effetti nei confronti del e non anche dell NT2 [...]
, atteso che soltanto l'Ente locale ha tempestivamente impugnato il Controparte_8 provvedimento monitorio” (cfr. Sentenza pag. 5). Ne discende che il decreto ingiuntivo non è stato affatto revocato nei confronti dell' solidale, come dedotto dalla società sin Controparte_8 CP_1 dalla fase monitoria, né il Tribunale di Nocera inferiore ha accertato il difetto di titolarità in capo alla citata
. Conseguentemente, in merito alle fatture intestate all' Controparte_8 Controparte_8
, dagli atti non emerge la violazione, da parte della Cooperativa cedente, delle
[...] garanzie di cui agli artt.
9.2 e 9.3 del contratto di cessione allegata dalla società e posta CP_1 fondamento dell'invocata risoluzione della cessione ex art. 1456 c.c. e del credito fatto valere nel presente giudizio. In conclusione, in ordine al gruppo di fatture intestate all' Controparte_8
va esclusa la sussistenza di qualsivoglia credito della società nei
[...] CP_1 confronti della Cooperativa . Parte_1
Ciò posto, tornando all'esame dei crediti vantati in merito alle altre fatture, intestate al CP_6
e all'Ambito , non sono meritevoli di accoglimento le eccezioni di
[...] C.F._1 CP_7 parte opponente, secondo cui l'esatta individuazione dei debitori ceduti integrava un onere delle cessionarie dei crediti, con conseguente imputabilità alle stesse sia dell'erronea identificazione dei debitori sia, in definitiva, degli accertamenti inerenti ai crediti azionati (in particolare del difetto di titolarità del rapporto in capo agli enti ingiunti) compiuti nei giudizi definiti dai Tribunali di SE, Torre IA e Nocera RI. La prospettazione della Cooperativa opponente non è condivisibile in quanto è stata la che, in occasione della cessione dei crediti, ha erroneamente Parte_1 pagina 6 di 9 indicato quegli enti [rispettivamente, il e l' DS Controparte_6 Controparte_7 C.F._2 [...]
come debitori ceduti, rendendosi così inadempiente agli obblighi di garanzia relativi ai crediti CP_7 previsti dall'art.
9.3 del primo contratto di cessione. In particolare, rilevano le lettere (a) e (d) dell'art. 9.3, che pongono a carico del cedente l'obbligo di dichiarare e garantire, rispettivamente, che “i Crediti sono certi, liquidi, validi, esistenti (nell'ammontare indicato nell'Allegato A) ed esigibili” e che “il prospetto contenuto nell'Allegato A (i) costituisce l'esatta elencazione di tutti i Crediti, (ii) risulta conforme ai Criteri e (iii) contiene dati veritieri e corretti”. Come osservato dalla difesa della società opposta, la Cooperativa ha inoltre violato il disposto delle lettere (q) e (u), in base alle quali aveva garantito, rispettivamente, l'inesistenza di “alcun atto, fatto, evento e/o circostanza di alcun tipo diverso dalla solvibilità del Debitore Ceduto e da quelli che siano espressamente riportati per iscritto nel presente Contratto di Cessione che possano in qualsiasi modo condizionare, pregiudicare o comunque incidere negativamente sul diritto del RI ad esigere dal Debitore Ceduto il pagamento dei Crediti”, nonché l'autenticità, veridicità, completezza e l'aggiornamento dei documenti probatori “sotto ogni aspetto di sostanziale rilevanza”. Ciò senza considerare la previsione dell'art. 1266 c.c. in virtù del quale il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito - evidentemente, nei confronti del soggetto indicato dal medesimo cedente quale debitore – al tempo della cessione. Il primo contratto di cessione, dunque, potrebbe intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., secondo quanto previsto dall'art. 8.1, lett. (b), punti (i) e (iv) nonchè lett. (c), essendo stato accertato giudizialmente con sentenze di primo grado che i documenti forniti dal cedente non erano idonei a rendere quei crediti esigibili dai debitori ceduti indicati nel predetto elenco allegato (cfr. contratto di cessione sub doc. 1 del fascicolo monitorio pp. 9-10). A ciò deve aggiungersi che, in caso di non veridicità di tutte o parte delle dichiarazioni e garanzie rese dal cedente ai sensi del citato art. 9.3, l'art. 8.3. (i) attribuisce al cessionario o al suo avente causa il diritto di risolvere il contratto di cessione con riferimento alla totalità o soltanto a una parte dei crediti ex art. 1456 c.c.. Si tratta di quanto accaduto nel caso di specie laddove con le missive inviate via pec alla Cooperativa tra il 12 aprile 2023 e il 6 febbraio 2024 (doc.
6-9 del fascicolo monitorio) la società si è NT avvalsa della clausola risolutiva prevista dall'art.
8.3 relativamente ai crediti non riscossi, dato l'esito negativo dei predetti giudizi.
4.3 Passando ad esaminare i profili inerenti alla quantificazione del credito, l'art. 8.4, lett. (b) del contratto di cessione prevede che, in caso di risoluzione della cessione, il cedente è tenuto a pagare al cessionario “un importo pari al Corrispettivo pagato in relazione ai Crediti Retrocessi, maggiorato degli interessi calcolati al tasso Euribor + 5% maturati a partire dalla Data di Pagamento del Corrispettivo fino alla data di restituzione (inclusa), nonché tutti i costi sostenuti dal RI (inclusi i costi legali, debitamente documentati e sostenuti relativamente al recupero e gestione dei Crediti Retrocessi inclusi gli eventuali costi derivanti dalla soccombenza per le spese legali sostenute in giudizio)”.
Per ciascuno dei gruppi di crediti per cui si è verificato l'effetto risolutivo [ossia per i crediti vantati, rispettivamente, nei confronti del e dell DS Controparte_6 Controparte_7 CP_13
, la società ha quantificato il corrispettivo pagato per la cessione, nella
[...] NT misura di € 39.836,72 per ciascun gruppo (per un totale, a questo titolo, di € 79.673,44) e ha indicato la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso Euribor + 5%, pari ad euro 21.299,53 per ciascun gruppo di fatture (per un totale, a questo titolo, di euro 42.599,06). L'importo vantato a titolo di corrispettivo pagato (da retrocedere) maggiorato degli interessi al tasso Euribor +5% ammonta, dunque, ad euro 122.272,50. In merito a tali importi alcuna specifica contestazione è stata avanzata dalla non essendo stati Parte_1 sollevati rilievi in ordine alla misura dei corrispettivi delle cessioni ricevuti dalla medesima Cooperativa né, tantomeno, in ordine alla corretta determinazione dell'indennizzo calcolato in misura pari agli interessi pagina 7 di 9 calcolati al tasso Euribor +5%, con decorrenza dalla data di corresponsione dei corrispettivi di cessione, ritenendosi del tutto irrilevante, in considerazione della sua estrema genericità, l'asserito carattere “abnorme e spropositato” degli interessi richiesti come formulato dalla difesa dell'opponente (cfr. atto di citazione p. 33).
Per quanto concerne le ulteriori somme richieste dalla società a titolo di rimborso delle CP_1 spese legali, invece, si ritiene di non poter riconoscere alcun importo. In particolare, in merito alle spese di soccombenza liquidate all'esito dei giudizi svolti dinanzi ai Tribunali di SE, di Torre IA e di Nocera RI, vanno anzitutto esclusi gli importi richiesti in relazione a quest'ultimo giudizio per quanto sopra accertato, ossia per effetto dell'esclusione di ogni effetto risolutivo relativamente ai crediti oggetto delle fatture intestate all' . In ogni NT4 caso, si ritiene del tutto insufficiente la produzione delle sentenze e della relativa condanna alle spese, in assenza della prova dell'effettivo esborso delle spese di soccombenza. Va inoltre considerato che la società
in realtà, è stata condannata unicamente al pagamento di Euro 7.000,00 in favore del NT
, all'esito del procedimento R.G. n. 1833/2023 dinanzi al Tribunale di Torre NT5
IA. L'odierna opposta non ha invece partecipato agli altri due giudizi svolti dinanzi al Tribunale di SE e al Tribunale di Nocera RI, sebbene la società avesse già acquistato quei NT crediti;
di fatto, soltanto la società DE PV è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, comunque, come già evidenziato, non è stata fornita la prova del pagamento di tali somme da parte di alcuno.
Quanto all'ulteriore importo di euro 49.243,81 richiesto a titolo di spese di assistenza legale sostenute dalla medesima in relazione ai tre giudizi sopra menzionati, non è stata fornita la CP_1 prova dei relativi esborsi, ritenendosi a tal fine insufficiente la produzione delle “copie di cortesia delle parcelle”, le cui date di scadenza (14 e 15 agosto 2024) sono ampiamente decorse nel corso del giudizio di opposizione (cfr. doc. 10 del fascicolo monitorio). In definitiva, la società ha diritto di ricevere dalla Cooperativa il pagamento della somma NT complessiva € 175.753,97, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data della domanda, ossia dal 17 luglio 2024, fino al saldo.
3. Dalle considerazioni che precedono discende che l'opposizione proposta dalla è Parte_1 parzialmente fondata. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 12554/2024 deve essere revocato. D'altro canto, la domanda proposta dalla è comunque meritevole di accoglimento, seppur NT nella minor misura di € 122.272,50, oltre interessi al tasso Euribor + 5% calcolati sulla quota capitale di euro 79.673,44 con decorrenza dalla domanda, quindi dal 17 luglio 2024 al saldo.
4. Per quanto concerne le spese di lite l'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e l'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla società CP_1
giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la residua metà le spese
[...] seguono la sostanziale soccombenza della cooperativa opponente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria, che giustifica, in relazione a tale fase, l'applicazione dei parametri minimi) e della complessità delle questioni esaminate. Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato (quindi considerato l'importo accertato come dovuto), le spese in favore della società vanno liquidate - già NT effettuata la compensazione per la metà - in euro 5.634,00 per compenso di avvocato (pari alla metà dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per la fase istruttoria). pagina 8 di 9 Le spese vengono liquidate in favore dell'avv. Concetta Sorrentino che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
12554/2024 del 12 settembre 2024 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della società CP_1
così provvede:
[...]
a. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 12554/2024 del 12 settembre 2024; b. accoglie parzialmente la domanda proposta dalla società e, per l'effetto, condanna la NT
al pagamento della somma di € 122.272,50, oltre interessi al tasso Parte_1
Euribor + 5%, calcolati sulla quota capitale di euro 79.673,44, con decorrenza dal 17 luglio 2024 al saldo;
c. condanna la al pagamento, in favore della società Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 5.634,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese
[...] generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Concetta Sorrentino ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso a Milano, in data 29 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37644 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_2
Alberto Cerracchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi n. 103 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico in virtù di procura alle liti in atti Email_1
OPPONENTE E P.I. ), in persona del dottor , rappresentata e difesa NT P.IVA_2 Controparte_2 dall'avvocato Concetta Sorrentino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Arrigo VII n. 4, e, pertanto, presso l'indirizzo telematico in virtù di procura alle Email_2 liti in atti OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Per la : Parte_1
“1) In via preliminare accertare e quindi dichiarare la propria incompetenza per territorio indicando quale Giudice competente il Tribunale di Napoli;
2) In via altrettanto preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione della odierna opposta giacchè NT delle cessioni avvenute non è stata data ufficialmente notifica alla opponente e né quest'ultima ha fatto Parte_1 accettazione ovvero acquiescenza di siffatte cessioni;
3) Carenza di qualsivoglia presupposto ed infedele oltre che carente attività processuale nella proposizione dei giudizi innanzi alle varie Autorità Giudiziarie adite per rivendicare il pagamento dei titoli ceduti;
nei quali giudizi è stata male prospettata la natura, finalità e scopo del servizio reso, la conseguente perpetuante fermezza di garantire e provare la genuinità del rapporto reso ed intercorso;
4) accertare, dichiarare e stigmatizzare l'anomala condotta processuale, perché ad onta ed in dispregio di qualsivoglia correttezza e dovere difensivo la parte richiedente il pagamento ha omesso di depositare e consegnare al Giudice le motivazioni e le prove relative all'effettivo rapporto che nel tempo è stato instaurato e perfettamente realizzato dal Centro sia nei confronti dell'assistito beneficiario sia per le regolari autorizzazioni detenute;
5) Accertare e contestare alla parte cessionaria ( ) che non ha utilizzato e depositato agli atti di causa le Controparte_3 credenziali che hanno consentito all'allora di esercitare l'attività socio assistenziale;
CP_4
pagina 1 di 9 6) Censurare l'operato dell' ovvero del suo dante causa per avere lasciato che la sentenza passasse in cosa CP_1 CP_3 giudicata senza dare minimamente notizia all'allora cedente;
7) accogliere la spiegata opposizione, e di conseguenza revocare e/o annullare l'opposto provvedimento monitorio ovvero ridurlo nella giusta quantificazione dell'importo effettivamente dovuto;
8) Accertare e quindi dichiarare che le somme richieste in monitorio sono eccessive ed esorbitanti rispetto all'esatto ammontare dovuto, sia per errato calcolo che per la carenza di documentazione esibita;
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge le spese, a carico della parte soccombente con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Per la NT
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- In via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata e dichiarare la propria competenza per le ragioni esposte in narrativa;
- In via principale, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e priva di pregio in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, condannare la al pagamento della somma di € Controparte_5
262.216,44, oltre interessi, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di ingiungere alla NT
(di seguito, per brevità, la “ ) il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 262.216,44, oltre interessi al saggio di Euribor più il 5% con decorrenza dalla domanda e spese della procedura. A fondamento della pretesa, la società ricorrente:
- ha documentato che con contratto quadro di cessione di crediti pecuniari stipulato il 4 maggio 2018 società di cartolarizzazione DE PV avevaa acquistato dalla Cooperativa i crediti vantati, tra gli altri enti pubblici territoriali, nei confronti del dell' Controparte_6 Controparte_7
e dell' (doc. 1 del
[...] Controparte_8 fascicolo monitorio);
- ha documentato di aver acquistato tali crediti dalla società DE PV con contratto stipulato l'8 maggio 2020, senza incassare alcunchè, in quanto l'inesatta o errata indicazione e individuazione dei soggetti debitori ha comportato l'esito negativo dei contenziosi giudiziari intentati dinnanzi al Tribunale di SE, al Tribunale di Torre del Greco e al Tribunale di Nocera RI (docc. 3-4-5 del fascicolo monitorio);
- ha documentato di aver così chiesto la restituzione del corrispettivo della cessione oltre interessi e rimborso delle spese legali relative ai tre giudizi alla Cooperativa, in quanto responsabile per le garanzie prestate ai sensi dell'art. 1266 c.c., nonché delle norme contrattuali (6-7-8-9);
- ha dedotto di aver quantificato l'importo richiesto in base a quanto previsto dall'art. 8.4., lett. b) del contratto di cessione originario, in virtù del quale, nel caso di non veridicità, incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dalla cedente, quest'ultima aveva l'obbligo di pagare al RI un importo pari al corrispettivo versato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso euribor più
pagina 2 di 9 5%, maturati a partire dalla data di pagamento del Corrispettivo e fino alla data di restituzione inclusa, nonché tutti i costi sostenuti dal medesimo cessionario. 1.1. Con decreto ingiuntivo n. 12554 pubblicato il 12 settembre 2024, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla il pagamento della somma richiesta, oltre interessi Parte_1 come da domanda e spese di procedura. 1.2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la Parte_1
, eccependo:
[...]
- di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale della cessione del credito dalla società DE PV alla società e quindi di non avervi prestato acquiescenza, attesa l'irrilevanza della NT comunicazione da parte della società estranea alla vicenda oggetto di causa;
Controparte_9
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli, in quanto il foro adito è estraneo al luogo in cui è avvenuta la cessione del credito originariamente in favore della DE PV, al luogo in cui sarebbe dovuta avvenire l'eventuale risoluzione, al luogo in cui ha sede la Cooperativa cedente e al luogo in cui ha sede la debitrice originaria, evidenziando come non possa rilevare quale luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione di pagamento della somma di denaro quello del domicilio della società carente di legittimazione attiva, attesa l'insussistenza di alcun rapporto vincolante NT tra quest'ultima e la Parte_1
- che il credito rivendicato è comunque errato nel suo ammontare, in quanto la somma degli importi di cui alle fatture emesse nei confronti dei debitori ceduti è pari a € 173.202,91;
- l'inammissibilità della pretesa in forza dei titoli azionati, in quanto l'errore nell'individuazione dei debitori ceduti nei giudizi dinnanzi al Tribunale di SE, al Tribunale di Torre IA e al Tribunale di Nocera RI (docc. 5-9-7 di parte attrice opponente) è imputabile alla stessa la quale NT non aveva nemmeno informato la delle azioni promosse né delle difficoltà incontrate nei tre Parte_1 giudizi instaurati;
- la violazione dell'art. 8 del contratto di cessione del credito del 4 maggio 2018, rilevando che né la DE PV né la hanno informato la delle azioni promosse e delle NT Parte_1 difficoltà incontrate nei tre giudizi instaurati ed evidenziando, inoltre, che le medesime società hanno lasciato decorrere i termini per proporre l'impugnativa delle decisioni assunte dai predetti Tribunali;
- che il credito originariamente ceduto dalla Cooperativa alla DE PV e da questa alla CP_1 esiste, soccorrendo, ai fini della sua identificazione, le certificazioni e le autorizzazioni rese in sede di
[...] visita U.V.I., l'impegno di spesa sorto a carico del sociale e del sanitario a seguito della sottoscrizione di detta certificazione con la individuazione del Centro in cui sono stati ricoverati gli assistiti, nonché il perfezionamento giuridico dell'obbligazione che ne è derivata con la determinazione della somma da pagare contenuta nella fattura, il soggetto creditore e la ragione del credito;
- l'infondatezza della pretesa creditoria relativa sia alle spese legali cui la è stata NT condannata nei tre giudizi instaurati sia agli interessi calcolati in misura abnorme;
1.3. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione NT avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto. Dopo aver preliminarmente precisato che la comunicazione alla cedente originaria della cessione dei crediti dalla DE PV alla è stata effettuata dalla in qualità di sub-servicer NT Controparte_9 delegata alla gestione dei servizi di riscossione e di cassa, parte opposta ha evidenziato:
- che il Tribunale di Milano è foro competente in forza del criterio previsto dall'art 20 c.p.c., in quanto la pretesa creditoria avanzata dalla società origina dalle garanzie rilasciate dalla Cooperativa NT
pagina 3 di 9 in sede di cessione dei crediti in favore della DE PV, da ritenere estese alla successiva cessionaria in base agli artt. 1266 c.c., 58 T.U.B. e 9.4. del contratto di cessione.;
- di essere legittimata attivamente, essendo divenuta titolare dei crediti originariamente ceduti dalla Cooperativa;
- che l'importo è stato correttamente ingiunto nella misura richiesta, alla luce del combinato disposto degli artt.
8.3 cpv (i) e 8.4 lett. b) del contratto di cessione;
- che la stessa con comunicazione del 18 giugno 2020 aveva confermato di riconoscere la Parte_1 quale società subentrante nella cessione del credito, tenendo ferme le condizioni, i NT termini, le modalità e i contenuti del contratto originario (cfr. doc. 1 di parte convenuta opposta);
- che gli errori di individuazione dei debitori ceduti accertati giudizialmente dal Tribunale di SE, dal Tribunale di Torre IA e dal Tribunale di Nocera RI sono imputabili alle errate indicazioni e informazioni fornite dalla rilevando che quest'ultima, pur se avvisata della pendenza dei Parte_1 giudizi, non avrebbe potuto comunque fornire documentazione a supporto di pretese creditorie nei confronti di soggetti estranei a quei determinati rapporti obbligatori.
1.4. Istruita la causa documentalmente, con ordinanza dell'11 aprile 2025 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto proposta dalla NT ed è stata fissata l'udienza del 10 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima dell'udienza per le memorie di replica.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inopponibilità della cessione tra la DE PV e la alla Cooperativa, in quanto logicamente connessa all'eccezione di incompetenza NT territoriale sollevata dalla medesima parte opponente. La Cooperativa ha sostenuto di non aver prestato acquiescenza alla cessione dei crediti dalla DE PV alla non avendo ricevuto alcuna notifica ufficiale, attesa l'irrilevanza della comunicazione NT da parte della società del tutto estranea alla vicenda di cui è causa. A tale riguardo, nella Controparte_9 memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 1 c.p.c. la difesa dell'opponente ha rilevato come, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione sia efficace nei confronti del debitore ceduto, laddove il contratto gli sia notificato dal cedente o dal cessionario o la cessione sia accettata dallo stesso debitore ceduto;
con riferimento alla fattispecie oggetto d'esame, ne seguirebbe l'impossibilità di estendere alla i diritti e le garanzie NT previste dal contratto di cessione originario in favore della prima cessionaria DE PV. Questa impostazione non può essere condivisa. Innanzitutto, non è conferente il richiamo all'art. 1264 c.c.. Come del resto affermato dall'opponente, tale norma riguarda l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto mentre la Parte_1 pacificamente non riveste il ruolo di debitrice ceduta, bensì di cedente originaria. Nel caso di specie, la comunicazione alla Cooperativa della cessione dei crediti dalla DE PV alla rileva ai fini dell'estensione alla seconda dei diritti e le garanzie stabilite dal contratto di NT cessione originario in favore della prima. Sul punto, preme osservare che risulta dimostrata la comunicazione alla dell'avvenuta cessione dei crediti. La circostanza che tale comunicazione Parte_1 sia stata effettuata dalla società tramite la società appare priva di rilievo, in CP_1 Controparte_9 particolare alla luce della lettera del 18 giugno 2020 con cui la stessa ha riscontrato la Parte_1 comunicazione di cessione, riconoscendo espressamente la società quale società NT subentrante nella cessione del credito e mantenendo ferme le condizioni, i termini, le modalità e i contenuti del contratto originario (doc. 1 del fascicolo di parte opposta). pagina 4 di 9 La società dunque, può legittimamente far valere i diritti e le garanzie che sarebbero NT spettate alla DE PV in base al contratto di cessione dei crediti stipulato da quest'ultima con la Cooperativa. 3. Dall'estensione in favore della società dei diritti e delle garanzie previste nel NT primo contratto di cessione discende anche l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, come è stata formulata dalla Cooperativa. Parte opponente ha sostenuto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli. A tale riguardo, l'opponente ha osservato che il foro adito è estraneo tanto al luogo in cui è avvenuta la cessione del credito originariamente in favore della DE PV quanto al luogo in cui si sarebbe verificata l'asserita risoluzione del contratto così come al luogo in cui ha sede la Cooperativa cedente e al luogo in cui ha sede la debitrice originaria, evidenziando come non possa rilevare quale luogo in cui dovrebbe essere adempiuta l'obbligazione di pagamento della somma di denaro quello del domicilio della attesa l'insussistenza di alcun rapporto vincolante tra quest'ultima e la NT Parte_1
Ebbene, come chiarito in precedenza (si veda il paragrafo 2.1.), tra la e la società Parte_1 CP_1 sussiste, invece, un rapporto vincolante regolato dalle norme del primo contratto di cessione tra
[...]
l'opponente e la DE PV, cui la società opposta è subentrata. Poiché la ha NT domandato l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in base al contratto citato, alla luce del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., il foro competente può ben essere individuato nel luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta. Posto che la ha sede a Milano, è stato correttamente adito il Tribunale di Milano. NT
4. Passando all'esame dei profili di merito, l'opposizione proposta dalla Parte_1 Parte_1
è in parte meritevole di accoglimento.
[...]
4.1. Occorre rammentare che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione il creditore conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, sul quale grava il relativo onere probatorio. L'opposizione a decreto ingiuntivo, in effetti, dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito - e, ovviamente, della titolarità dello stesso - incombe al creditore opposto ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (in questo senso, tra le altre, Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
4.2. Ebbene, in punto di an debeatur, si ritiene che la società abbia soddisfatto il NT proprio onere probatorio soltanto in parte. È documentato (e, comunque, non specificamente contestato) che i crediti in relazione ai quali è stata fatta valere la pretesa nella fase monitoria siano stati trasferiti prima dalla alla società DE PV Parte_1
e poi da quest'ultima alla società opposta. In secondo luogo, è documentato che la società DE PV (quanto ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale di SE e a quello di Nocera RI) e la società (quanto al procedimento NT instaurato dinanzi al Tribunale di Torre IA) abbiano promosso i tre giudizi nei confronti di alcuni dei debitori ceduti – precisamente il l'Ambito territoriale n. 31 DS 57-Torre del Greco Controparte_6
(NA) e l' che erano stati specificamente NT0 indicati nell'elenco di cui all'Allegato A del primo contratto di cessione, anche con indicazione della relativa P.IVA. (ossia del contratto stipulato tra la Cooperativa e la società DE PV – cfr. doc. 1 del fascicolo pagina 5 di 9 monitorio), nonché riportati nell'elenco dell'Allegato 1 al secondo contratto di cessione (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio).
La difesa della società ricorrente , sin dalla fase monitoria, ha allegato la violazione, da CP_1 parte della Cooperativa cedente, delle garanzie cui la stessa era tenuta sia, in linea generale, in virtù dell'art. 1266 c.c. sia, nello specifico, in base alle previsioni contenute negli artt.
9.2 e 9.3 del contratto di cessione dei crediti. A tal fine, la difesa della società ha sostenuto che nei tre giudizi definiti con le sentenze CP_1 del Tribunale di SE (sentenza n. 1098\2021), del Tribunale di Torre IA (sentenza emessa all'esito del giudizio r.g. 1833\2023 del 20.12.2023) e del Tribunale di Nocera RI (sentenza n. 290\2022) fosse stata esclusa la legittimazione passiva degli enti indicati dalla Cooperativa quali debitori ceduti, con accertamento, in definitiva della inesistenza dei crediti azionati.
Ebbene, se queste ultime affermazioni sono corrette in riferimento ai gruppi di fatture intestati, rispettivamente, al e all' , come si evince della Controparte_6 NT1 lettura delle sentenze del Tribunale di SE e del Tribunale di Torre IA (doc. 3 e 4 del fascicolo monitorio), non altrettanto può dirsi in merito al gruppo di fatture intestate all'
[...]
(doc. 5 del fascicolo monitorio). Controparte_8
In effetti, dalla lettura della sentenza n. 290/2022 dell'1/03/2022 emessa dal Tribunale di Nocera RI si evince che la società DE PV aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 971/2019 del 21.05.2019 nei confronti del e dell' NT2 Controparte_8
per il pagamento, in solido, dell'importo di euro 57.734,38, quale credito ceduto dalla
[...]
. Il decreto ingiuntivo è stato opposto unicamente dal Parte_1 Parte_1 CP_12 mentre l' non aveva proposto
[...] Controparte_8 Controparte_8 opposizione ma aveva deciso di intervenire nel giudizio instaurato dal Ebbene, all'esito NT2 di quel giudizio, è stato accertato il difetto di titolarità del rapporto in capo al con NT2 conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 971/2019 emesso nei confronti di tale ente, ma nella sentenza è stato anche precisato “che tale revoca spiega i suoi effetti nei confronti del e non anche dell NT2 [...]
, atteso che soltanto l'Ente locale ha tempestivamente impugnato il Controparte_8 provvedimento monitorio” (cfr. Sentenza pag. 5). Ne discende che il decreto ingiuntivo non è stato affatto revocato nei confronti dell' solidale, come dedotto dalla società sin Controparte_8 CP_1 dalla fase monitoria, né il Tribunale di Nocera inferiore ha accertato il difetto di titolarità in capo alla citata
. Conseguentemente, in merito alle fatture intestate all' Controparte_8 Controparte_8
, dagli atti non emerge la violazione, da parte della Cooperativa cedente, delle
[...] garanzie di cui agli artt.
9.2 e 9.3 del contratto di cessione allegata dalla società e posta CP_1 fondamento dell'invocata risoluzione della cessione ex art. 1456 c.c. e del credito fatto valere nel presente giudizio. In conclusione, in ordine al gruppo di fatture intestate all' Controparte_8
va esclusa la sussistenza di qualsivoglia credito della società nei
[...] CP_1 confronti della Cooperativa . Parte_1
Ciò posto, tornando all'esame dei crediti vantati in merito alle altre fatture, intestate al CP_6
e all'Ambito , non sono meritevoli di accoglimento le eccezioni di
[...] C.F._1 CP_7 parte opponente, secondo cui l'esatta individuazione dei debitori ceduti integrava un onere delle cessionarie dei crediti, con conseguente imputabilità alle stesse sia dell'erronea identificazione dei debitori sia, in definitiva, degli accertamenti inerenti ai crediti azionati (in particolare del difetto di titolarità del rapporto in capo agli enti ingiunti) compiuti nei giudizi definiti dai Tribunali di SE, Torre IA e Nocera RI. La prospettazione della Cooperativa opponente non è condivisibile in quanto è stata la che, in occasione della cessione dei crediti, ha erroneamente Parte_1 pagina 6 di 9 indicato quegli enti [rispettivamente, il e l' DS Controparte_6 Controparte_7 C.F._2 [...]
come debitori ceduti, rendendosi così inadempiente agli obblighi di garanzia relativi ai crediti CP_7 previsti dall'art.
9.3 del primo contratto di cessione. In particolare, rilevano le lettere (a) e (d) dell'art. 9.3, che pongono a carico del cedente l'obbligo di dichiarare e garantire, rispettivamente, che “i Crediti sono certi, liquidi, validi, esistenti (nell'ammontare indicato nell'Allegato A) ed esigibili” e che “il prospetto contenuto nell'Allegato A (i) costituisce l'esatta elencazione di tutti i Crediti, (ii) risulta conforme ai Criteri e (iii) contiene dati veritieri e corretti”. Come osservato dalla difesa della società opposta, la Cooperativa ha inoltre violato il disposto delle lettere (q) e (u), in base alle quali aveva garantito, rispettivamente, l'inesistenza di “alcun atto, fatto, evento e/o circostanza di alcun tipo diverso dalla solvibilità del Debitore Ceduto e da quelli che siano espressamente riportati per iscritto nel presente Contratto di Cessione che possano in qualsiasi modo condizionare, pregiudicare o comunque incidere negativamente sul diritto del RI ad esigere dal Debitore Ceduto il pagamento dei Crediti”, nonché l'autenticità, veridicità, completezza e l'aggiornamento dei documenti probatori “sotto ogni aspetto di sostanziale rilevanza”. Ciò senza considerare la previsione dell'art. 1266 c.c. in virtù del quale il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito - evidentemente, nei confronti del soggetto indicato dal medesimo cedente quale debitore – al tempo della cessione. Il primo contratto di cessione, dunque, potrebbe intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., secondo quanto previsto dall'art. 8.1, lett. (b), punti (i) e (iv) nonchè lett. (c), essendo stato accertato giudizialmente con sentenze di primo grado che i documenti forniti dal cedente non erano idonei a rendere quei crediti esigibili dai debitori ceduti indicati nel predetto elenco allegato (cfr. contratto di cessione sub doc. 1 del fascicolo monitorio pp. 9-10). A ciò deve aggiungersi che, in caso di non veridicità di tutte o parte delle dichiarazioni e garanzie rese dal cedente ai sensi del citato art. 9.3, l'art. 8.3. (i) attribuisce al cessionario o al suo avente causa il diritto di risolvere il contratto di cessione con riferimento alla totalità o soltanto a una parte dei crediti ex art. 1456 c.c.. Si tratta di quanto accaduto nel caso di specie laddove con le missive inviate via pec alla Cooperativa tra il 12 aprile 2023 e il 6 febbraio 2024 (doc.
6-9 del fascicolo monitorio) la società si è NT avvalsa della clausola risolutiva prevista dall'art.
8.3 relativamente ai crediti non riscossi, dato l'esito negativo dei predetti giudizi.
4.3 Passando ad esaminare i profili inerenti alla quantificazione del credito, l'art. 8.4, lett. (b) del contratto di cessione prevede che, in caso di risoluzione della cessione, il cedente è tenuto a pagare al cessionario “un importo pari al Corrispettivo pagato in relazione ai Crediti Retrocessi, maggiorato degli interessi calcolati al tasso Euribor + 5% maturati a partire dalla Data di Pagamento del Corrispettivo fino alla data di restituzione (inclusa), nonché tutti i costi sostenuti dal RI (inclusi i costi legali, debitamente documentati e sostenuti relativamente al recupero e gestione dei Crediti Retrocessi inclusi gli eventuali costi derivanti dalla soccombenza per le spese legali sostenute in giudizio)”.
Per ciascuno dei gruppi di crediti per cui si è verificato l'effetto risolutivo [ossia per i crediti vantati, rispettivamente, nei confronti del e dell DS Controparte_6 Controparte_7 CP_13
, la società ha quantificato il corrispettivo pagato per la cessione, nella
[...] NT misura di € 39.836,72 per ciascun gruppo (per un totale, a questo titolo, di € 79.673,44) e ha indicato la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso Euribor + 5%, pari ad euro 21.299,53 per ciascun gruppo di fatture (per un totale, a questo titolo, di euro 42.599,06). L'importo vantato a titolo di corrispettivo pagato (da retrocedere) maggiorato degli interessi al tasso Euribor +5% ammonta, dunque, ad euro 122.272,50. In merito a tali importi alcuna specifica contestazione è stata avanzata dalla non essendo stati Parte_1 sollevati rilievi in ordine alla misura dei corrispettivi delle cessioni ricevuti dalla medesima Cooperativa né, tantomeno, in ordine alla corretta determinazione dell'indennizzo calcolato in misura pari agli interessi pagina 7 di 9 calcolati al tasso Euribor +5%, con decorrenza dalla data di corresponsione dei corrispettivi di cessione, ritenendosi del tutto irrilevante, in considerazione della sua estrema genericità, l'asserito carattere “abnorme e spropositato” degli interessi richiesti come formulato dalla difesa dell'opponente (cfr. atto di citazione p. 33).
Per quanto concerne le ulteriori somme richieste dalla società a titolo di rimborso delle CP_1 spese legali, invece, si ritiene di non poter riconoscere alcun importo. In particolare, in merito alle spese di soccombenza liquidate all'esito dei giudizi svolti dinanzi ai Tribunali di SE, di Torre IA e di Nocera RI, vanno anzitutto esclusi gli importi richiesti in relazione a quest'ultimo giudizio per quanto sopra accertato, ossia per effetto dell'esclusione di ogni effetto risolutivo relativamente ai crediti oggetto delle fatture intestate all' . In ogni NT4 caso, si ritiene del tutto insufficiente la produzione delle sentenze e della relativa condanna alle spese, in assenza della prova dell'effettivo esborso delle spese di soccombenza. Va inoltre considerato che la società
in realtà, è stata condannata unicamente al pagamento di Euro 7.000,00 in favore del NT
, all'esito del procedimento R.G. n. 1833/2023 dinanzi al Tribunale di Torre NT5
IA. L'odierna opposta non ha invece partecipato agli altri due giudizi svolti dinanzi al Tribunale di SE e al Tribunale di Nocera RI, sebbene la società avesse già acquistato quei NT crediti;
di fatto, soltanto la società DE PV è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, comunque, come già evidenziato, non è stata fornita la prova del pagamento di tali somme da parte di alcuno.
Quanto all'ulteriore importo di euro 49.243,81 richiesto a titolo di spese di assistenza legale sostenute dalla medesima in relazione ai tre giudizi sopra menzionati, non è stata fornita la CP_1 prova dei relativi esborsi, ritenendosi a tal fine insufficiente la produzione delle “copie di cortesia delle parcelle”, le cui date di scadenza (14 e 15 agosto 2024) sono ampiamente decorse nel corso del giudizio di opposizione (cfr. doc. 10 del fascicolo monitorio). In definitiva, la società ha diritto di ricevere dalla Cooperativa il pagamento della somma NT complessiva € 175.753,97, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data della domanda, ossia dal 17 luglio 2024, fino al saldo.
3. Dalle considerazioni che precedono discende che l'opposizione proposta dalla è Parte_1 parzialmente fondata. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 12554/2024 deve essere revocato. D'altro canto, la domanda proposta dalla è comunque meritevole di accoglimento, seppur NT nella minor misura di € 122.272,50, oltre interessi al tasso Euribor + 5% calcolati sulla quota capitale di euro 79.673,44 con decorrenza dalla domanda, quindi dal 17 luglio 2024 al saldo.
4. Per quanto concerne le spese di lite l'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e l'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalla società CP_1
giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la residua metà le spese
[...] seguono la sostanziale soccombenza della cooperativa opponente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria, che giustifica, in relazione a tale fase, l'applicazione dei parametri minimi) e della complessità delle questioni esaminate. Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato (quindi considerato l'importo accertato come dovuto), le spese in favore della società vanno liquidate - già NT effettuata la compensazione per la metà - in euro 5.634,00 per compenso di avvocato (pari alla metà dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per la fase istruttoria). pagina 8 di 9 Le spese vengono liquidate in favore dell'avv. Concetta Sorrentino che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
12554/2024 del 12 settembre 2024 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della società CP_1
così provvede:
[...]
a. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 12554/2024 del 12 settembre 2024; b. accoglie parzialmente la domanda proposta dalla società e, per l'effetto, condanna la NT
al pagamento della somma di € 122.272,50, oltre interessi al tasso Parte_1
Euribor + 5%, calcolati sulla quota capitale di euro 79.673,44, con decorrenza dal 17 luglio 2024 al saldo;
c. condanna la al pagamento, in favore della società Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 5.634,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese
[...] generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Concetta Sorrentino ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso a Milano, in data 29 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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