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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13852/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. MARIN CRISTINA Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
(c.f. Controparte_2 C.F._2
resistenti
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 disp. att. c.c., autorizzarsi il
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore, a sospendere la fruizione del Parte_1
servizio comune di fornitura d'acqua nell'immobile di proprietà di , (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], residente in[...]
n. 8, Interno 7 e di ,(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
residente in [...], sito nello stabile del , Parte_1
C.F. , sito in 30170 Mestre (Ve), via Lazzari nn. 8, 10, 12 [di seguito meglio identificato: P.IVA_1
pagina 1 di 5 Comune di Venezia, Catasto dei Fabbricati, Foglio 135, Particella 2439, Sub 7, Zona Cens. 9,
Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale: 148 mq, Rendita: euro 1.347,18, indirizzo: via Antonio Lazzari n. 8, piano 4, Mestre (Ve)], autorizzando il ricorrente (ed i tecnici dallo stesso incaricati) a interrompere, mediante apposizione di sigilli e comunque mediante la soluzione tecnica meno gravosa ed invasiva, l'afflusso di acqua dalle tubazioni condominiali mediante distacco dell'utenza individuale con la chiusura della relativa erogazione e ciò tramite impresa idraulica e/o edile che intercetti le tubazioni d'acqua di ingresso chiudendole con tappi e con ogni altro mezzo tecnico del caso.
Spese di lite rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 3.6.2025 il Parte_1
corrente in Venezia-Mestre, ha richiesto al Tribunale di autorizzare la sospensione della fornitura del servizio di acqua relativamente all'unità immobiliare in proprietà dei sigg.ri e Controparte_1
e di autorizzare il ricorrente ad accedere all'unità dei predetti per l'esecuzione degli Controparte_2
interventi necessari a tale scopo.
Secondo l'assunto del , in particolare: Parte_1
- i resistenti risultano morosi in ordine al pagamento delle spese condominiali per un importo complessivo di € 34.661,06 (di cui € 33.297,06 per la prima rata di gestione ordinaria dal 1.9.24 al
31.8.25, calcolata accorpando il debito di € 32.273,89 relativo alle annualità precedenti, con scadenza al 30.11.24, € 682,00 per la seconda rata di gestione ordinaria con scadenza al 1.2.25 ed € 682,00 per la terza rata di gestione ordinaria con scadenza al 1.4.25);
- inutili si sono rilevati il provvedimento monitorio ottenuto nei confronti dei debitori nel 2022 e il provvedimento di autorizzazione a sospendere i servizi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda emesso dall'intestato Tribunale nel 2023;
- il ha il diritto di procedere con la sospensione del servizio di fornitura di acqua, in forza Parte_1
pagina 2 di 5 dell'art. 63, 3° comma, disp. att. c.c., che legittima a tanto l'amministratore condominiale per il caso di mora nel pagamento dei contributi protrattasi per un semestre.
I resistenti, ritualmente notificati, sono rimasti contumaci.
La causa è stata discussa all'udienza del 6.11.2025, ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte ricorrente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il agisce per ottenere autorizzazione alla sospensione della fornitura dell'acqua, sulla base Parte_1
di un'allegata morosità ultrasemestrale nel pagamento dei contributi condominiali, ex art. 63, 3° comma, disp. att. c.c.
In ordine all'ammontare ed alla risalenza della morosità, il ha prodotto verbale Parte_1
assembleare del 18.11.24 con riparto delle spese (all. 4), estratto conto individuale all'11.4.25 (all. 5), provvedimento monitorio dell'intestato Tribunale n. 586/22 esecutivo (all. 6), ordinanza del 4.5.23 dell'intestato Tribunale ex art. 702-ter c.p.c. la quale dispone, in base ai medesimi presupposti, il distacco del riscaldamento e della fornitura di acqua calda sanitaria nonché, infine, estratto conto individuale aggiornato al 3.11.2025, dai quali è possibile evincere il debito per spese condominiali relativo all'unità immobiliare in proprietà dei resistenti, superiore al semestre, e, dunque, il diritto del
Condominio, ex art. 63, 3° comma, disp. att. c.c., di disporre la sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Quanto alla questione della intangibilità dei servizi essenziali, il Tribunale, consapevole del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito in ordine alla possibile qualificazione di alcuni servizi forniti come essenziali e, dunque, in ordine ad una possibile antitesi tra il disposto di cui all'art. 63, co. 3, disp. att. c.c. e l'art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute, ritiene preferibile l'orientamento che reputa non intangibili i servizi di riscaldamento e acqua a fronte di una persistente morosità del condomino (si vedano, in tal senso, Trib. Bologna 3.4.18; Tribunale di Roma, ordinanza del 27 giugno 2014, e
Tribunale di Brescia, ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014).
pagina 3 di 5 Ciò in quanto, a seguire la tesi contraria, si giungerebbe all'illogica conclusione di far gravare la morosità del condomino inadempiente sugli altri condomini in regola con il pagamento dei contributi, laddove gli stessi non vogliano (com'è intuibile) esporsi al rischio di subire l'interruzione della fornitura da parte del terzo gestore.
Né può ritenersi che l'art. 32 Cost. imponga un simile dovere solidaristico nei confronti degli altri condomini.
Va pertanto autorizzata la sospensione del servizio di fornitura di acqua relativamente all'unità in proprietà dei resistenti ed autorizzato il ad accedere, a mezzo dei tecnici incaricati, Parte_1
all'unità immobiliare al fine di procedere al distacco dal servizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore indeterminabile ricomprese nello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, per le sole fasi di studio ed introduttiva ed avuto riguardo alla non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento della domanda del ricorrente, autorizza la sospensione del servizio di fornitura di acqua con riferimento all'unità immobiliare in proprietà dei resistenti;
- autorizza il Condominio ad accedere, a mezzo dei tecnici incaricati, all'unità immobiliare in proprietà dei resistenti al fine di eseguire gli interventi necessari per la sospensione della fornitura dell'acqua, autorizzando il ricorrente ad avvalersi, in caso di rifiuto, della forza pubblica;
- condanna i resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in €
1.500,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 4 di 5 Venezia, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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