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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1753 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in [...] il [...]; Parte_1
• , nata in [...] il [...]; Parte_2
• , nato in [...] il [...]; Controparte_1
• , nata in [...] il [...]; Controparte_2
• , nato in [...] il [...]; Controparte_3
• , nata in [...] il [...]; Persona_1
• , nata in [...] il [...], tramite i genitori esercenti Controparte_4 la responsabilità genitoriale, (come sopra generalizzata) e Persona_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
• , nato in [...] il [...], tramite il genitore Persona_2 esercente la responsabilità genitoriale, (come sopra Persona_1 generalizzata); tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 61, presso lo studio degli avv.ti
Annalaura Carbone, Geltrude Longo e Carlo Rombolà, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio unitamente all'avv. Katherine Muñoz Tufro;
(ricorrenti) nei confronti di: (C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ad , Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
e iure matrimonii in capo a e, per Persona_2 Parte_2
l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_6 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 26 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Deve, in particolare, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ad Parte_1
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
e , i quali hanno espressamente agito per chiedere l'accertamento Persona_2 della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Carpinone Persona_3
(Isernia), successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, (odierno Persona_3 Persona_4 ricorrente), nato il [...];
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in Persona_1 data 19/02/2004;
o nato il [...]; Controparte_7
o nata il 03/12/1988; Controparte_2
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_1
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nata il [...]; Controparte_4
o nato il [...]. Persona_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Ebbene, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in tal senso, il doc. n. 15 allegato al ricorso introduttivo, attestante l'impossibilità di inserimento, nel portale “Prenotami” del sito internet del Consolato Generale di Buenos Aires, delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, unitamente ai tempi di attesa necessari per la convocazione – notoriamente molto lunghi –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti
[...]
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Persona_1 [...]
e , con conseguente obbligo del CP_4 Persona_2 [...]
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, CP_6 trascrizioni e annotazioni di legge.
Sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii.
Quanto, invece, alla domanda proposta da , coniuge di Parte_2 [...]
, la quale ha agito per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Parte_1 matrimonii, si osserva quanto segue.
È opportuno premettere, al riguardo, che l'art. 10, co. 2, della legge n. 555/1912 stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
A partire dalla legge n. 123/1983, com'è noto, il legislatore ha, invece, introdotto un meccanismo del tutto diverso da quello previsto dalla legge n. 555/1912, escludendo, infatti, ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, risulta che il matrimonio della ricorrente con (cittadino italiano iure sanguinis, come Parte_1 precedentemente accertato) è stato contratto in data 16 ottobre 1981, in epoca antecedente, quindi, alla data (27 aprile 1983) di entrata in vigore della legge n. 123/1983, con conseguente applicazione della disciplina previgente di cui all'art. 10, co. 2, della legge n. 555/1912.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana anche in capo a Parte_2
, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale
[...] Controparte_6 dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
*** La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_6 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1753/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_6
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1753 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• , nato in [...] il [...]; Parte_1
• , nata in [...] il [...]; Parte_2
• , nato in [...] il [...]; Controparte_1
• , nata in [...] il [...]; Controparte_2
• , nato in [...] il [...]; Controparte_3
• , nata in [...] il [...]; Persona_1
• , nata in [...] il [...], tramite i genitori esercenti Controparte_4 la responsabilità genitoriale, (come sopra generalizzata) e Persona_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
• , nato in [...] il [...], tramite il genitore Persona_2 esercente la responsabilità genitoriale, (come sopra Persona_1 generalizzata); tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 61, presso lo studio degli avv.ti
Annalaura Carbone, Geltrude Longo e Carlo Rombolà, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio unitamente all'avv. Katherine Muñoz Tufro;
(ricorrenti) nei confronti di: (C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ad , Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
e iure matrimonii in capo a e, per Persona_2 Parte_2
l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_6 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 26 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Deve, in particolare, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ad Parte_1
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
e , i quali hanno espressamente agito per chiedere l'accertamento Persona_2 della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Carpinone Persona_3
(Isernia), successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, (odierno Persona_3 Persona_4 ricorrente), nato il [...];
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in Persona_1 data 19/02/2004;
o nato il [...]; Controparte_7
o nata il 03/12/1988; Controparte_2
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_1
o , nato il [...]; Controparte_3
o , nata il [...]; Controparte_4
o nato il [...]. Persona_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Ebbene, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in tal senso, il doc. n. 15 allegato al ricorso introduttivo, attestante l'impossibilità di inserimento, nel portale “Prenotami” del sito internet del Consolato Generale di Buenos Aires, delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, unitamente ai tempi di attesa necessari per la convocazione – notoriamente molto lunghi –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti
[...]
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Persona_1 [...]
e , con conseguente obbligo del CP_4 Persona_2 [...]
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, CP_6 trascrizioni e annotazioni di legge.
Sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii.
Quanto, invece, alla domanda proposta da , coniuge di Parte_2 [...]
, la quale ha agito per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Parte_1 matrimonii, si osserva quanto segue.
È opportuno premettere, al riguardo, che l'art. 10, co. 2, della legge n. 555/1912 stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
A partire dalla legge n. 123/1983, com'è noto, il legislatore ha, invece, introdotto un meccanismo del tutto diverso da quello previsto dalla legge n. 555/1912, escludendo, infatti, ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, risulta che il matrimonio della ricorrente con (cittadino italiano iure sanguinis, come Parte_1 precedentemente accertato) è stato contratto in data 16 ottobre 1981, in epoca antecedente, quindi, alla data (27 aprile 1983) di entrata in vigore della legge n. 123/1983, con conseguente applicazione della disciplina previgente di cui all'art. 10, co. 2, della legge n. 555/1912.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana anche in capo a Parte_2
, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale
[...] Controparte_6 dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
*** La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_6 che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1753/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_6
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo