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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 543/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Dogre S.r.l. - 00601890718
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ-RIFIUTO TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2133/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della somma di €. 95,65 dallo stesso corrisposta a titolo di “tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche” (TOSAP), derivante da avviso datato 15/5/24 di presa in carico da parte dell'AdE-R di Lecce, notificato il 3/6/2024, preceduto dal sollecito di pagamento datato 8/6/2023. Il ricorrente sostiene che l'importo corrisposto non era dovuto in quanto il presupposto avviso di accertamento n. 20591 del 12/12/2022 (riferito al passo carrabile sito in
Indirizzo_1, insistente sull'immobile censito al Catasto_1 ove risultavano proprietari dell'unità al piano terra – subalterno 16 – il sig. Ricorrente_1 e la sig.ra Nominativo_1) sarebbe manifestamente illegittimo per difetto dei presupposti fattuali e giuridici per inesistenza del passo carrabile di accesso all'abitazione.
Si è ritualmente costituita la DOGRE S.R.L. - Concessionaria del Comune di Lecce per il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP - che ha controdedotto ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso, sottolineando che la TOSAP è dovuta indipendentemente dal titolo autorizzativo, rilevando esclusivamente la presenza di un'interruzione del marciapiede o di modifiche del piano stradale che consentano l'accesso veicolare alla proprietà privata, come accertato nel caso di specie;
ha inoltre evidenziato e documentato che il presupposto avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini, per cui è divenuto definitivo ed intangibile.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presupposto avviso di accertamento n. 20591 del 12/12/2022 non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo;
conseguentemente le eccezioni di merito riferite a detto avviso sono inammissibili. Si sottolinea peraltro che con sentenza n. 1341/25 del 07.07.2025 versata in atti, questa stessa Corte, decidendo su ricorso proposto dal medesimo ricorrente avverso l'avviso di accertamento Tosap relativo all'anno 2019,
(questione sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio) ha rigettato il ricorso anche nel merito, con la seguente motivazione, pienamente condivisa anche da questo Giudice: “La normativa in materia prevede il versamento della Tosap sui passi carrabili, a prescindere dall'esistenza o meno di un titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente civico in ossequio alla disciplina del codice della strada, basato sul presupposto fattuale dell'interruzione del marciapiede e/o di qualsiasi modifica del piano stradale intesa a favorire l'accesso carrabile nella proprietà (art. 44, comma 4, d.lgs. 507/93).
Lo stato di fatto risulta accertato da avviso di accertamento cron. n. 20591 del 2022, relativo all'anno 2017, nonché dall'ulteriore avviso di accertamento, cron. n. 23179 del 2023, relativo all'anno 2018, entrambi non impugnati, ed è stato dimostrato in questo giudizio con i documenti in atti (ed in particolare la documentazione fotografica e catastale prodotta)”.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che liquida nella somma di €. 100,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 543/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Dogre S.r.l. - 00601890718
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ-RIFIUTO TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2133/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della somma di €. 95,65 dallo stesso corrisposta a titolo di “tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche” (TOSAP), derivante da avviso datato 15/5/24 di presa in carico da parte dell'AdE-R di Lecce, notificato il 3/6/2024, preceduto dal sollecito di pagamento datato 8/6/2023. Il ricorrente sostiene che l'importo corrisposto non era dovuto in quanto il presupposto avviso di accertamento n. 20591 del 12/12/2022 (riferito al passo carrabile sito in
Indirizzo_1, insistente sull'immobile censito al Catasto_1 ove risultavano proprietari dell'unità al piano terra – subalterno 16 – il sig. Ricorrente_1 e la sig.ra Nominativo_1) sarebbe manifestamente illegittimo per difetto dei presupposti fattuali e giuridici per inesistenza del passo carrabile di accesso all'abitazione.
Si è ritualmente costituita la DOGRE S.R.L. - Concessionaria del Comune di Lecce per il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP - che ha controdedotto ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso, sottolineando che la TOSAP è dovuta indipendentemente dal titolo autorizzativo, rilevando esclusivamente la presenza di un'interruzione del marciapiede o di modifiche del piano stradale che consentano l'accesso veicolare alla proprietà privata, come accertato nel caso di specie;
ha inoltre evidenziato e documentato che il presupposto avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini, per cui è divenuto definitivo ed intangibile.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presupposto avviso di accertamento n. 20591 del 12/12/2022 non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo;
conseguentemente le eccezioni di merito riferite a detto avviso sono inammissibili. Si sottolinea peraltro che con sentenza n. 1341/25 del 07.07.2025 versata in atti, questa stessa Corte, decidendo su ricorso proposto dal medesimo ricorrente avverso l'avviso di accertamento Tosap relativo all'anno 2019,
(questione sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio) ha rigettato il ricorso anche nel merito, con la seguente motivazione, pienamente condivisa anche da questo Giudice: “La normativa in materia prevede il versamento della Tosap sui passi carrabili, a prescindere dall'esistenza o meno di un titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente civico in ossequio alla disciplina del codice della strada, basato sul presupposto fattuale dell'interruzione del marciapiede e/o di qualsiasi modifica del piano stradale intesa a favorire l'accesso carrabile nella proprietà (art. 44, comma 4, d.lgs. 507/93).
Lo stato di fatto risulta accertato da avviso di accertamento cron. n. 20591 del 2022, relativo all'anno 2017, nonché dall'ulteriore avviso di accertamento, cron. n. 23179 del 2023, relativo all'anno 2018, entrambi non impugnati, ed è stato dimostrato in questo giudizio con i documenti in atti (ed in particolare la documentazione fotografica e catastale prodotta)”.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che liquida nella somma di €. 100,00 oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025