Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 241
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza del passo carrabile

    Il presupposto avviso di accertamento non è stato impugnato ed è divenuto definitivo. Inoltre, la Corte ha già deciso in merito a una questione sostanzialmente sovrapponibile, rigettando il ricorso nel merito, confermando che la TOSAP è dovuta indipendentemente dal titolo autorizzativo, in presenza di interruzione del marciapiede o modifiche del piano stradale che consentano l'accesso veicolare.

  • Accolto
    Inammissibilità delle eccezioni di merito

    Il presupposto avviso di accertamento n. 20591 del 12/12/2022 non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo; conseguentemente le eccezioni di merito riferite a detto avviso sono inammissibili.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 241
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 241
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo