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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
La società (P IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , corrente a Cavaria con Premezzo alla via Carlo Rosselli Parte_1
82/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Profita (CF ) con studio in C.F._1
Gallarate (VA), alla via A. da Brescia n. 1 presso il cui studio elegge domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Massimo CP_1 C.F._2
Palazzi del Foro di Busto Arsizio (CF: ) con fax 0331- 1706871 e PEC C.F._3 [...] che si indica ad ogni effetto di Legge per tutte le notifiche e Email_1 comunicazioni relative al presente procedimento ed elettivamente domiciliata per l'odierno giudizio presso lo studio dell'Avv. Raffaella Pagani in Milano via G. Leopardi n. 19;
APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto altre ipotesi ex art 1665 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex art 1669 cc.)
pagina 1 di 8 conclusioni:
PER La società : Parte_1
“Nel merito In via principale a. Accertato e dichiarato il grave inadempimento della convenuta rispetto all'accordo di riduzione del corrispettivo dovuto per i lavori svolti risolvere l'accordo stesso e conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa;
b. accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'attrice secondo quanto dedotto in narrativa c. condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la complessiva somma di euro € 43.007,43= oltre iva ovvero la diversa somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa per i lavori svolti secondo Per_ quantità e prezzi concordati dalle parti sulla scorta del computo metrico redatto dalla DL AR;
In via subordinata
a. Accertato e dichiarato il grave inadempimento della convenuta rispetto all'accordo di riduzione del corrispettivo dovuto per i lavori svolti
b. accertato e dichiarato altresì l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'attrice secondo quanto dedotto in narrativa;
c. condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la complessiva somma di euro 28.463,60 ovvero la diversa somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
In via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare tenuta la convenuta a pagare alla società attrice il corrispettivo per i lavori svolti ai sensi dell'art. 1657 cc ovvero ex art 1453 cc e conseguentemente condannare la convenuta a pagare la somma che risulterà in corso di causa
In via ancora subordinata In accoglimento del terzo motivo di appello condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 7.500,00 oltre iva per tutte le ragioni esposte nel terzo motivo di appello.
Sempre in via istruttoria Ammettere CTU volta a confermare i lavori eseguiti determinando il saldo del corrispettivo per tutte le ragioni esposte nel primo motivo di appello. In via istruttoria
Ammettere le prove per testi non ammesse indicate nella memoria ex art 171 ter n. 2 cpc con i testi indicati per tutte le ragioni esposte nel secondo motivo di appello.
In ogni caso Maggiorare tutti gli importi che saranno accertati come dovuti dalla convenuta degli interessi di legge dal dovuto alla domanda e di mora ex art 1284 c. 4 cc dalla domanda al saldo effettivo”
PER CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
1. – PREGIUDIZIALMENTE e PRELIMINARMENTE: premesse le più opportune declaratorie, dichiarare nullo o comunque inammissibile l'appello proposto dalla società con ogni Parte_1 conseguente pronunzia.
2.- NEL MERITO: In via principale, per le causali in narrativa (incluse quelle dedotte dalla dott.ssa negli atti del precedente grado di giudizio, in tal senso intendendosi espressamente reiterate in CP_1 questa sede ex art. 346 c.p.c. e ad ogni altro effetto di Legge tutte le domande, eccezioni e conclusioni svolte dall'odierna comparente nei propri atti del giudizio di prime cure, incluse quelle già disattese dall'Ill.mo Giudice a quo), da aversi tutte come qui formalmente ritrascritte, premesse le più opportune declaratorie (anche di nullità / improcedibilità / inammissibilità dell'impugnazione svolta e/o delle domande avversarie ex art. 164, 342, 345 e/o 348 bis c.p.c. o per ogni altra ragione o titolo rilevati anche ex officio), confermare l'impugnata sentenza e comunque respingere integralmente le domande svolte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronunzia. In Parte_1 via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma anche solo parziale dell'impugnata sentenza, premessa
pagina 2 di 8 ogni più opportuna declaratoria, respingere tutte le domande ex adverso svolte nei confronti della dott.ssa od in pregiudizio della stessa ed accogliere per quanto di ragione le conclusioni dalla CP_1 stessa formulate nella comparsa di costituzione di I grado, da intendersi qui riproposte integralmente ex art. 346 c.p.c., salvo gravame e con riserva di ogni diritto della dott.ssa CP_1
3.- IN VIA ISTRUTTORIA: Nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta
e delle istanze istruttorie avversarie, si ribadiscono e si ripropongono avverso tali istanze le contestazioni ed eccezioni già svolte dall'odierna comparente nel precedente grado di giudizio, nonché le relative istanze istruttorie e si ripropongono sin d'ora integralmente ex art. 346 c.p.c. e ad ogni altro effetto di Legge tutte le domande, istanze , eccezioni, contestazioni, deduzioni e conclusioni svolte dall'odierna comparente negli atti da lei depositati nel corso del giudizio di prime cure o a verbale durante le relative udienze, incluse quelle già disattese dall'Ill.mo Giudice a quo, da intendersi pertanto tutte qui in toto ritrascritte, reiterate e non rinunciate in alcun modo: si domanda altresì sin d'ora respingersi ogni avversaria istanza istruttoria e di ammissione di CTU perché tardiva e inammissibile e comunque poiché inconferente ed infondata. In caso di ammissione anche solo parziale delle istanze istruttorie avversarie si insiste per l'ammissione dei capitoli formulati dalla scrivente difesa nelle memorie ex art. 171ter nr. 2 e 3 c.p.c. depositate in primo grado nell'interesse della dott.ssa da intendersi qui integralmente CP_1 ritrascritti con i testimoni ivi indicati, anche a prova contraria.
4.- Con vittoria di spese e competenze stragiudiziali e giudiziali per l'attività espletata, come documentata in atti, ai sensi e per gli importi di cui al D.M. Giustizia n°55/2014 e succ. modd., nonché dei relativi accessori (rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA) e successive occorrende, incluse tasse di registro e con rifusione di ogni altro onere, spesa affrontata o affrontanda nel corso di entrambi i gradi del presente giudizio o in relazione allo stesso, inclusi quelli per eventuali CTU e CTP”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, (d'ora in poi solo conveniva Parte_1 Parte_1 innanzi al Tribunale di Busto Arsizio esponendo che la era stata incaricata CP_1 Parte_1 dalla parte convenuta nel 2021 dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla abitazione immobiliare sita in Jerago con Ornago (VA), via Varese 13. I lavori di riqualificazione energetica erano stati specificamente individuati dal direttore lavori, architetto nel computo metrico da lui CP_2 redatto. I lavori iniziavano in data 01.09.2021 e terminavano nel luglio 2022. Il valore complessivo Per_ delle opere eseguite da secondo il computo metrico dell'architetto ammontava a Parte_1 115.189,25 € oltre I.V.A.; l'attrice sosteneva che le parti avevano concordato di ridurre il corrispettivo dovuto per i lavori a 76.376,00 € oltre I.V.A.; e che nonostante la riduzione del corrispettivo e l'adempimento di tutte le obbligazioni da parte attrice, la convenuta si rendeva inadempiente, non procedendo al saldo del dovuto.
chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare il grave inadempimento di parte Parte_1 convenuta rispetto all'accordo di riduzione del corrispettivo dovuto per i lavori e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del suddetto accordo, condannando parte convenuta al pagamento della somma di €43.007,43 per le opere eseguite e non pagate. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento di parte convenuta per non aver corrisposto il prezzo dei lavori così come rideterminato in conseguenza all'accordo di riduzione del prezzo, e per l'effetto condannandola a corrispondere la somma di 28.463,60 € quale saldo dell'accordo. In ulteriore subordine, richiedeva la condanna di parte convenuta ex art. 1657 c.c. o ex art. 1453 c.c. al pagamento della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e spese di lite.
pagina 3 di 8 La società attrice avanzava richiesta di ammissione delle prove articolate per testi. Chiedeva altresì l'ammissione di CTU diretta a confermare opere quantità e prezzi come indicati dall'attrice. Parte convenuta si costituiva in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice chiedendo in via pregiudiziale e preliminare di dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione instaurata da parte attrice per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Richiedeva altresì, sempre in via pregiudiziale e preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per incertezza del petitum e l'accertamento della violazione dell'art. 165 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo antecedente alla notifica. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la rideterminazione dei crediti residui in capo a Parte_1 computando anche con compensazione le spese sostenute da parte convenuta per l'inadempimento di parte attrice. Richiedeva infine la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e il rimborso delle spese di lite.
Preliminarmente il Tribunale con decreto del 14.05.2024 rigettava l'eccezione proposta da parte convenuta relativa alla nullità dell'atto di citazione ex art.164 c.4 c.p.c. poiché rilevava che dall'atto di citazione depositato da parte attrice era possibile evincere il petitum della domanda attorea, ovvero l'oggetto del giudizio, nel caso di specie la risoluzione del contratto di appalto. Il Tribunale riteneva infondata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, poiché la domanda riguardava la risoluzione o l'adempimento di un contratto di appalto e non il mero pagamento di somme di denaro, motivo per cui non trovava applicazione l'art. 3 della l. n. 162/2014. Infine, con sentenza n. 1411/2024, il Tribunale rigettava le domande formulate da parte attrice, condannando al pagamento delle spese di causa. Parte_1
Nel merito statuiva che non era contestato il fatto che la avesse svolto lavori presso Parte_1 l'abitazione della parte convenuta essendo la contestazione limitata al quantum richiesto dall'appaltatore e pertanto, alla stregua del principio di diritto secondo cui l'onere di provare la fondatezza delle proprie pretese gravava sull'attore, nel caso specifico Ai sensi dell'art. Parte_1
2697 c.c., l'appaltatore era tenuto a dimostrare non solo l'esecuzione dei lavori, ma anche la congruità e l'ammontare del compenso richiesto.
Il Tribunale riteneva che le fatture emesse da e il computo metrico redatto dal direttore dei Parte_1 lavori, architetto non costituissero prove idonee a supportare la richiesta di pagamento. CP_2
In particolare, il Giudice sottolineava che tali documenti, essendo unilaterali e non approvati dalla parte committente, non potevano essere considerati come prova sufficiente della prestazione eseguita. La giurisprudenza consolidata, come evidenziava la Cassazione (sez. 2, n. 1918/2024), stabiliva che la contabilità redatta dal direttore dei lavori non era idonea a dimostrare il credito dell'appaltatore, a meno che non risultasse che essa fosse stata accettata dal committente.
Il Giudice rilevava che non forniva alcuna prova concreta dell'effettiva esecuzione dei Parte_1 lavori come descritti nel computo metrico. Non erano state presentate evidenze documentali, né accettazioni formali o fotografie, rigettava infine la richiesta di CTU avanzata da parte attrice in quanto ritenuta meramente esplorativa;
non venivano ammessi i capitoli di prova dedotti.
La mancanza di collaudo e di accettazione delle opere da parte della committente comportava l'inesigibilità del credito, ai sensi dell'art. 1665 c.c., che richiedeva la verifica della conformità delle opere eseguite. Il Giudice rilevava anche la contraddittorietà nelle richieste di pagamento formulate da poiché l'appaltatore variava nel tempo l'ammontare delle somme richieste, passando da € Parte_1
18.376,00 a € 28.373,60 e infine a € 43.007,43, senza fornire una spiegazione coerente. Tale comportamento minava ulteriormente la credibilità delle pretese avanzate. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale concludeva che le domande formulate da erano infondate e prive di un Parte_1 adeguato sostegno probatorio.
Giudizio di appello
pagina 4 di 8 Con atto di citazione, ritualmente notificato il 9 dicembre 2024, ha Parte_1 proposto appello, sulla base di tre motivi che saranno di seguito esaminati, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.1411/2024, chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 marzo 2025, si costituiva l'appellata reiterando CP_1 integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e contestazioni già svolte nel giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. L'appellata contestava le richieste di ammissione della CTU e della prova testimoniale, evidenziandone la tardività, la genericità e la manifesta inutilità ai fini della prova del credito. All'udienza del 10 aprile 2025, il consigliere istruttore, ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. invitava le parti a precisare le conclusioni e, in particolare, l'appellante insisteva nella richiesta di CTU mentre parte appellata si opponeva predetta richiesta. Veniva, dunque, disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; fissando a tal fine, l'udienza collegiale del 29 maggio 2025 ed assegnando alle parti termine fino al 20 maggio 2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Motivi di gravame Con il primo motivo di Appello, intitolato: “Rimessione del giudizio in istruttoria tramite CTU”. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente dell'entità dei lavori e del corrispettivo dovuto. Sostiene che, essendo pacifico che i lavori sono stati svolti, il thema decidendum affidato al Tribunale ed emergente dal contraddittorio fra le parti consisteva nell'accertamento puntuale della quantificazione della somma dovuta all'appaltatore per i lavori elencati dettagliatamente e analiticamente nell'atto di citazione. Quantificazione del compenso, che il giudice avrebbe dovuto determinare ai sensi dell'art. 1657 c.c., avvalendosi di una CTU.
Sostiene che la CTU non sia un mezzo esplorativo, ma l'unico strumento a disposizione delle parti in grado di valutare tecnicamente l'entità e la qualità delle opere, dato che l'appellante, a suo dire, avrebbe già provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione parziale dei lavori. Perciò, in accoglimento del primo motivo chiede che la Corte riformi la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea ed ammetta CTU richiesta in primo grado.
Il motivo non può essere accolto.
Come giustamente sottolineato dal Tribunale secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, spetta all'appaltatore dimostrare la congruità della somma richiesta, in relazione alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'appellante è stata contestata dalla committente ed al contempo contradditoria con gravi incongruenze e difformità che ne compromettono attendibilità e rilevanza nel presente giudizio. Le fatture e i computi metrici (ben tre tra di loro diversi non sottoscritti dalle parti) non costituiscono prova sufficiente dell'ammontare del credito, a meno che non siano stati accettati senza riserve dal committente. Nel caso concreto, ciò non è avvenuto, e l'appaltatore non ha nemmeno dimostrato che il direttore dei lavori agisse su delega della committente per questioni diverse da quelle tecniche. Inoltre, la non ha fornito evidenza dell'effettiva esecuzione delle opere per cui ha richiesto il Pt_1 pagamento, né ha provato la sussistenza dei fatti su cui fonda le sue pretese. Mancano anche collaudo e accettazione espressa da parte della committente;
circostanze che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., rendono il credito giuridicamente inesigibile, poiché impediscono la verifica della conformità delle opere rispetto al progetto e agli accordi contrattuali.
pagina 5 di 8 Nel corso del giudizio, l'appellante ha modificato più volte l'ammontare della pretesa economica: da € 18.376,00, a € 28.373,60 e infine a € 43.007,43, senza fornire una spiegazione coerente o adeguata documentazione giustificativa. In tale contesto, anche la richiesta di esperire una CTU risulta infondata e manifestamente esplorativa, in quanto la società non ha adempiuto all'onere probatorio che le Pt_1 incombe come parte creditrice, non può essere delegato al perito del Giudice l'accertamento e la quantificazione di opere mai dimostrate, e che si assumono ulteriori rispetto a quelle già saldate dalla committente. Il Tribunale ha correttamente richiamato il principio, ribadito dalla Cassazione (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886; Cass. 7 settembre 2023, n. 26048), secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie di parte, né per esonerarla dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese. Essa deve essere limitata alla valutazione tecnica dei dati già acquisiti tramite prove regolarmente ammesse. Ne deriva che, in assenza di dimostrazione dell'an debeatur e della congruità del compenso richiesto, la CTU si risolverebbe in un mezzo istruttorio improprio, finalizzato a surrogare l'iniziativa probatoria dell'attore. La Corte ritiene di dover confermare, pertanto, la correttezza della decisione del Giudice di primo grado nel rigettare l'ammissione della consulenza. È, infine, del tutto improprio il riferimento all'art. 1657 c.c. e alle sentenze menzionate dall'appellante, poiché manca il presupposto essenziale della prova di un accordo sul corrispettivo relativo alle opere in contestazione. Queste risultano non solo prive di dimostrazione, ma anche prive di fondamento nella quantificazione economica.
Con il secondo motivo di appello, intitolato: “Rimessione del giudizio in istruttoria tramite testimoni”. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto l'ammissione della prova testimoniale, ritenendo i capitoli presentati generici e inammissibili per mancata indicazione del computo metrico da sottoporre ai testimoni. Tuttavia, l'appellante sostiene che tale rifiuto sia ingiustificato, poiché il computo metrico di riferimento era chiaro e univoco, come Per_ dimostrato dalla documentazione prodotta, in particolare dalla mail del direttore lavori ARitetto L'appellante precisa inoltre che le domande formulate, sia quella principale di risoluzione dell'accordo di riduzione del corrispettivo, sia quella subordinata di pagamento del saldo dovuto, non sono affatto contraddittorie, ma coerenti: la risoluzione dell'accordo per inadempimento della convenuta comporta il ripristino del corrispettivo originariamente pattuito. La prova testimoniale richiesta è dunque, a suo dire, essenziale per accertare sia l'effettivo accordo sulle somme sia l'esecuzione delle opere. L'appellante denuncia pertanto un errore di valutazione da parte del giudice e chiede che la Corte d'Appello ammetta la prova per testi rigettata in primo grado, consentendo così una completa istruttoria del giudizio.
Anche il secondo motivo di appello risulta infondato e deve essere respinto. Dalla documentazione prodotta e dalle stesse allegazioni dell'appellante emerge chiaramente che le parti non hanno mai pattuito un corrispettivo iniziale, e parimenti, non è stata dimostrata la sua successiva riduzione. A fronte di tale pacifica circostanza, i capitoli di prova per testi così come dedotti dall'appellante non sono giustamente stati ammessi perché, come rilevato dal Tribunale, sono inammissibili. In particolate si chiede al testimone di confermare i lavori di cui al computo metrico, tuttavia, nei capitoli non si indica quale computo metrico avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame del teste, avendone l'appellante depositati ben 3 tra di loro diversi (computo metrico asseritamente Per_ redatto dell'architetto e due computi metrici dell'ingegner 2 3 e 4 allegati Controparte_3 all'atto di citazione), peraltro, tutti contestati dalla che ha dimostrato che la non ha CP_1 Pt_1 eseguito i lavori relativi a serramenti e infissi (realizzati da altra impresa), schermature solari, impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica, posa della stufa a pellet, realizzazione pagina 6 di 8 della canna fumaria, né la fornitura e posa di condizionatori. A questo rilievo si aggiunge il fatto che la con la diffida stragiudiziale ha chiesto il pagamento di una somma ( 28.373,60) che non trova Pt_1 riscontro nelle richieste formulate in sede giudiziale e la circostanza che lo stesso consulente di parte attrice ( ingegner ) dapprima, ritiene che il debito della ammonti ad euro CP_3 CP_1
18.376,00 (e-mail del 2.01.2023) salvo poi la indicare ( sia nel ricorso per atp e sia nell'atto di Pt_1 citazione) un differente importo dei lavori e un conseguente aumento del debito della committente per un importo pari ad euro 43.007,43, circostanza tutte, queste, che rendono evidente l'incertezza sulla effettiva quantità e qualità delle opere realizzate, non certo colmabile attraverso una generica prova testimoniale.
Con il terzo motivo di appello: intitolato: “Omessa condanna al pagamento del corrispettivo per il rifacimento del marciapiede”. L'appellante censura, infine, la sentenza nella parte in cui non ha condannato la committente a pagare il corrispettivo dovuto per il rifacimento del marciapiede.
Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare in ogni caso la committente a pagare il corrispettivo dovuto per il rifacimento del marciapiede fissato in euro 7.500,00 oltre iva.
In accoglimento del terzo motivo di appello chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non ha condannato la committente a pagare il corrispettivo dovuto per il rifacimento del marciapiede e la condanni al pagamento.
Anche questo motivo non può essere accolto.
La questione del pagamento per il rifacimento del marciapiede è stata specificamente contestata dalla parte appellata, la quale ha fornito documentazione a supporto della propria posizione. In particolare, la ha prodotto attestazioni di bonifico che dimostrano come i lavori relativi al marciapiede siano CP_1 stati già pagati nel novembre 2021, come evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta.
La fattura n. 51 del 10.11.2021, accompagnata dal bonifico del 24.11.2021, attesta che il pagamento comprendeva anche il rifacimento del marciapiede, per un importo di euro 7.150,00, parte di un totale di euro 23.850,00 per opere di manutenzione straordinaria. La Corte osserva che l'appellante non ha mai contestato la validità di tali documenti, né ha fornito prove contrarie che possano giustificare la sua pretesa di pagamento. Inoltre, la ha chiarito che CP_1 il marciapiede era stato incluso nel pagamento effettuato, come concordato con il direttore dei lavori, Per_ ARitetto e il rappresentante della società sig. Pt_1 Parte_2
La richiesta di pagamento per il rifacimento del marciapiede non può essere considerata separata dalle altre opere previste nel contratto,
Le spese processuali. Quanto alle spese di lite del grado di appello, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
, nei confronti di avverso la SENTENZA N. 1411.24 DEL Parte_1 CP_1
27.11.2 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO così dispone:
- 1) Rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- 2)Condanna alla rifusione delle spese processuali del Parte_1 grado in favore di liquidate in € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per CP_1 la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- 3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
- 4) Rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 giugno 2025
la Cons, est.
Maria Teresa Brena
la Presidente
Anna Mantovani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
La società (P IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , corrente a Cavaria con Premezzo alla via Carlo Rosselli Parte_1
82/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Profita (CF ) con studio in C.F._1
Gallarate (VA), alla via A. da Brescia n. 1 presso il cui studio elegge domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Massimo CP_1 C.F._2
Palazzi del Foro di Busto Arsizio (CF: ) con fax 0331- 1706871 e PEC C.F._3 [...] che si indica ad ogni effetto di Legge per tutte le notifiche e Email_1 comunicazioni relative al presente procedimento ed elettivamente domiciliata per l'odierno giudizio presso lo studio dell'Avv. Raffaella Pagani in Milano via G. Leopardi n. 19;
APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto altre ipotesi ex art 1665 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex art 1669 cc.)
pagina 1 di 8 conclusioni:
PER La società : Parte_1
“Nel merito In via principale a. Accertato e dichiarato il grave inadempimento della convenuta rispetto all'accordo di riduzione del corrispettivo dovuto per i lavori svolti risolvere l'accordo stesso e conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa;
b. accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'attrice secondo quanto dedotto in narrativa c. condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la complessiva somma di euro € 43.007,43= oltre iva ovvero la diversa somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa per i lavori svolti secondo Per_ quantità e prezzi concordati dalle parti sulla scorta del computo metrico redatto dalla DL AR;
In via subordinata
a. Accertato e dichiarato il grave inadempimento della convenuta rispetto all'accordo di riduzione del corrispettivo dovuto per i lavori svolti
b. accertato e dichiarato altresì l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'attrice secondo quanto dedotto in narrativa;
c. condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la complessiva somma di euro 28.463,60 ovvero la diversa somma, maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
In via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare tenuta la convenuta a pagare alla società attrice il corrispettivo per i lavori svolti ai sensi dell'art. 1657 cc ovvero ex art 1453 cc e conseguentemente condannare la convenuta a pagare la somma che risulterà in corso di causa
In via ancora subordinata In accoglimento del terzo motivo di appello condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 7.500,00 oltre iva per tutte le ragioni esposte nel terzo motivo di appello.
Sempre in via istruttoria Ammettere CTU volta a confermare i lavori eseguiti determinando il saldo del corrispettivo per tutte le ragioni esposte nel primo motivo di appello. In via istruttoria
Ammettere le prove per testi non ammesse indicate nella memoria ex art 171 ter n. 2 cpc con i testi indicati per tutte le ragioni esposte nel secondo motivo di appello.
In ogni caso Maggiorare tutti gli importi che saranno accertati come dovuti dalla convenuta degli interessi di legge dal dovuto alla domanda e di mora ex art 1284 c. 4 cc dalla domanda al saldo effettivo”
PER CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
1. – PREGIUDIZIALMENTE e PRELIMINARMENTE: premesse le più opportune declaratorie, dichiarare nullo o comunque inammissibile l'appello proposto dalla società con ogni Parte_1 conseguente pronunzia.
2.- NEL MERITO: In via principale, per le causali in narrativa (incluse quelle dedotte dalla dott.ssa negli atti del precedente grado di giudizio, in tal senso intendendosi espressamente reiterate in CP_1 questa sede ex art. 346 c.p.c. e ad ogni altro effetto di Legge tutte le domande, eccezioni e conclusioni svolte dall'odierna comparente nei propri atti del giudizio di prime cure, incluse quelle già disattese dall'Ill.mo Giudice a quo), da aversi tutte come qui formalmente ritrascritte, premesse le più opportune declaratorie (anche di nullità / improcedibilità / inammissibilità dell'impugnazione svolta e/o delle domande avversarie ex art. 164, 342, 345 e/o 348 bis c.p.c. o per ogni altra ragione o titolo rilevati anche ex officio), confermare l'impugnata sentenza e comunque respingere integralmente le domande svolte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronunzia. In Parte_1 via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma anche solo parziale dell'impugnata sentenza, premessa
pagina 2 di 8 ogni più opportuna declaratoria, respingere tutte le domande ex adverso svolte nei confronti della dott.ssa od in pregiudizio della stessa ed accogliere per quanto di ragione le conclusioni dalla CP_1 stessa formulate nella comparsa di costituzione di I grado, da intendersi qui riproposte integralmente ex art. 346 c.p.c., salvo gravame e con riserva di ogni diritto della dott.ssa CP_1
3.- IN VIA ISTRUTTORIA: Nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta
e delle istanze istruttorie avversarie, si ribadiscono e si ripropongono avverso tali istanze le contestazioni ed eccezioni già svolte dall'odierna comparente nel precedente grado di giudizio, nonché le relative istanze istruttorie e si ripropongono sin d'ora integralmente ex art. 346 c.p.c. e ad ogni altro effetto di Legge tutte le domande, istanze , eccezioni, contestazioni, deduzioni e conclusioni svolte dall'odierna comparente negli atti da lei depositati nel corso del giudizio di prime cure o a verbale durante le relative udienze, incluse quelle già disattese dall'Ill.mo Giudice a quo, da intendersi pertanto tutte qui in toto ritrascritte, reiterate e non rinunciate in alcun modo: si domanda altresì sin d'ora respingersi ogni avversaria istanza istruttoria e di ammissione di CTU perché tardiva e inammissibile e comunque poiché inconferente ed infondata. In caso di ammissione anche solo parziale delle istanze istruttorie avversarie si insiste per l'ammissione dei capitoli formulati dalla scrivente difesa nelle memorie ex art. 171ter nr. 2 e 3 c.p.c. depositate in primo grado nell'interesse della dott.ssa da intendersi qui integralmente CP_1 ritrascritti con i testimoni ivi indicati, anche a prova contraria.
4.- Con vittoria di spese e competenze stragiudiziali e giudiziali per l'attività espletata, come documentata in atti, ai sensi e per gli importi di cui al D.M. Giustizia n°55/2014 e succ. modd., nonché dei relativi accessori (rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA) e successive occorrende, incluse tasse di registro e con rifusione di ogni altro onere, spesa affrontata o affrontanda nel corso di entrambi i gradi del presente giudizio o in relazione allo stesso, inclusi quelli per eventuali CTU e CTP”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, (d'ora in poi solo conveniva Parte_1 Parte_1 innanzi al Tribunale di Busto Arsizio esponendo che la era stata incaricata CP_1 Parte_1 dalla parte convenuta nel 2021 dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla abitazione immobiliare sita in Jerago con Ornago (VA), via Varese 13. I lavori di riqualificazione energetica erano stati specificamente individuati dal direttore lavori, architetto nel computo metrico da lui CP_2 redatto. I lavori iniziavano in data 01.09.2021 e terminavano nel luglio 2022. Il valore complessivo Per_ delle opere eseguite da secondo il computo metrico dell'architetto ammontava a Parte_1 115.189,25 € oltre I.V.A.; l'attrice sosteneva che le parti avevano concordato di ridurre il corrispettivo dovuto per i lavori a 76.376,00 € oltre I.V.A.; e che nonostante la riduzione del corrispettivo e l'adempimento di tutte le obbligazioni da parte attrice, la convenuta si rendeva inadempiente, non procedendo al saldo del dovuto.
chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare il grave inadempimento di parte Parte_1 convenuta rispetto all'accordo di riduzione del corrispettivo dovuto per i lavori e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del suddetto accordo, condannando parte convenuta al pagamento della somma di €43.007,43 per le opere eseguite e non pagate. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento di parte convenuta per non aver corrisposto il prezzo dei lavori così come rideterminato in conseguenza all'accordo di riduzione del prezzo, e per l'effetto condannandola a corrispondere la somma di 28.463,60 € quale saldo dell'accordo. In ulteriore subordine, richiedeva la condanna di parte convenuta ex art. 1657 c.c. o ex art. 1453 c.c. al pagamento della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e spese di lite.
pagina 3 di 8 La società attrice avanzava richiesta di ammissione delle prove articolate per testi. Chiedeva altresì l'ammissione di CTU diretta a confermare opere quantità e prezzi come indicati dall'attrice. Parte convenuta si costituiva in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice chiedendo in via pregiudiziale e preliminare di dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione instaurata da parte attrice per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Richiedeva altresì, sempre in via pregiudiziale e preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per incertezza del petitum e l'accertamento della violazione dell'art. 165 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo antecedente alla notifica. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la rideterminazione dei crediti residui in capo a Parte_1 computando anche con compensazione le spese sostenute da parte convenuta per l'inadempimento di parte attrice. Richiedeva infine la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e il rimborso delle spese di lite.
Preliminarmente il Tribunale con decreto del 14.05.2024 rigettava l'eccezione proposta da parte convenuta relativa alla nullità dell'atto di citazione ex art.164 c.4 c.p.c. poiché rilevava che dall'atto di citazione depositato da parte attrice era possibile evincere il petitum della domanda attorea, ovvero l'oggetto del giudizio, nel caso di specie la risoluzione del contratto di appalto. Il Tribunale riteneva infondata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, poiché la domanda riguardava la risoluzione o l'adempimento di un contratto di appalto e non il mero pagamento di somme di denaro, motivo per cui non trovava applicazione l'art. 3 della l. n. 162/2014. Infine, con sentenza n. 1411/2024, il Tribunale rigettava le domande formulate da parte attrice, condannando al pagamento delle spese di causa. Parte_1
Nel merito statuiva che non era contestato il fatto che la avesse svolto lavori presso Parte_1 l'abitazione della parte convenuta essendo la contestazione limitata al quantum richiesto dall'appaltatore e pertanto, alla stregua del principio di diritto secondo cui l'onere di provare la fondatezza delle proprie pretese gravava sull'attore, nel caso specifico Ai sensi dell'art. Parte_1
2697 c.c., l'appaltatore era tenuto a dimostrare non solo l'esecuzione dei lavori, ma anche la congruità e l'ammontare del compenso richiesto.
Il Tribunale riteneva che le fatture emesse da e il computo metrico redatto dal direttore dei Parte_1 lavori, architetto non costituissero prove idonee a supportare la richiesta di pagamento. CP_2
In particolare, il Giudice sottolineava che tali documenti, essendo unilaterali e non approvati dalla parte committente, non potevano essere considerati come prova sufficiente della prestazione eseguita. La giurisprudenza consolidata, come evidenziava la Cassazione (sez. 2, n. 1918/2024), stabiliva che la contabilità redatta dal direttore dei lavori non era idonea a dimostrare il credito dell'appaltatore, a meno che non risultasse che essa fosse stata accettata dal committente.
Il Giudice rilevava che non forniva alcuna prova concreta dell'effettiva esecuzione dei Parte_1 lavori come descritti nel computo metrico. Non erano state presentate evidenze documentali, né accettazioni formali o fotografie, rigettava infine la richiesta di CTU avanzata da parte attrice in quanto ritenuta meramente esplorativa;
non venivano ammessi i capitoli di prova dedotti.
La mancanza di collaudo e di accettazione delle opere da parte della committente comportava l'inesigibilità del credito, ai sensi dell'art. 1665 c.c., che richiedeva la verifica della conformità delle opere eseguite. Il Giudice rilevava anche la contraddittorietà nelle richieste di pagamento formulate da poiché l'appaltatore variava nel tempo l'ammontare delle somme richieste, passando da € Parte_1
18.376,00 a € 28.373,60 e infine a € 43.007,43, senza fornire una spiegazione coerente. Tale comportamento minava ulteriormente la credibilità delle pretese avanzate. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale concludeva che le domande formulate da erano infondate e prive di un Parte_1 adeguato sostegno probatorio.
Giudizio di appello
pagina 4 di 8 Con atto di citazione, ritualmente notificato il 9 dicembre 2024, ha Parte_1 proposto appello, sulla base di tre motivi che saranno di seguito esaminati, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.1411/2024, chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 marzo 2025, si costituiva l'appellata reiterando CP_1 integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e contestazioni già svolte nel giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. L'appellata contestava le richieste di ammissione della CTU e della prova testimoniale, evidenziandone la tardività, la genericità e la manifesta inutilità ai fini della prova del credito. All'udienza del 10 aprile 2025, il consigliere istruttore, ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. invitava le parti a precisare le conclusioni e, in particolare, l'appellante insisteva nella richiesta di CTU mentre parte appellata si opponeva predetta richiesta. Veniva, dunque, disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; fissando a tal fine, l'udienza collegiale del 29 maggio 2025 ed assegnando alle parti termine fino al 20 maggio 2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Motivi di gravame Con il primo motivo di Appello, intitolato: “Rimessione del giudizio in istruttoria tramite CTU”. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente dell'entità dei lavori e del corrispettivo dovuto. Sostiene che, essendo pacifico che i lavori sono stati svolti, il thema decidendum affidato al Tribunale ed emergente dal contraddittorio fra le parti consisteva nell'accertamento puntuale della quantificazione della somma dovuta all'appaltatore per i lavori elencati dettagliatamente e analiticamente nell'atto di citazione. Quantificazione del compenso, che il giudice avrebbe dovuto determinare ai sensi dell'art. 1657 c.c., avvalendosi di una CTU.
Sostiene che la CTU non sia un mezzo esplorativo, ma l'unico strumento a disposizione delle parti in grado di valutare tecnicamente l'entità e la qualità delle opere, dato che l'appellante, a suo dire, avrebbe già provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione parziale dei lavori. Perciò, in accoglimento del primo motivo chiede che la Corte riformi la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea ed ammetta CTU richiesta in primo grado.
Il motivo non può essere accolto.
Come giustamente sottolineato dal Tribunale secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, spetta all'appaltatore dimostrare la congruità della somma richiesta, in relazione alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'appellante è stata contestata dalla committente ed al contempo contradditoria con gravi incongruenze e difformità che ne compromettono attendibilità e rilevanza nel presente giudizio. Le fatture e i computi metrici (ben tre tra di loro diversi non sottoscritti dalle parti) non costituiscono prova sufficiente dell'ammontare del credito, a meno che non siano stati accettati senza riserve dal committente. Nel caso concreto, ciò non è avvenuto, e l'appaltatore non ha nemmeno dimostrato che il direttore dei lavori agisse su delega della committente per questioni diverse da quelle tecniche. Inoltre, la non ha fornito evidenza dell'effettiva esecuzione delle opere per cui ha richiesto il Pt_1 pagamento, né ha provato la sussistenza dei fatti su cui fonda le sue pretese. Mancano anche collaudo e accettazione espressa da parte della committente;
circostanze che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., rendono il credito giuridicamente inesigibile, poiché impediscono la verifica della conformità delle opere rispetto al progetto e agli accordi contrattuali.
pagina 5 di 8 Nel corso del giudizio, l'appellante ha modificato più volte l'ammontare della pretesa economica: da € 18.376,00, a € 28.373,60 e infine a € 43.007,43, senza fornire una spiegazione coerente o adeguata documentazione giustificativa. In tale contesto, anche la richiesta di esperire una CTU risulta infondata e manifestamente esplorativa, in quanto la società non ha adempiuto all'onere probatorio che le Pt_1 incombe come parte creditrice, non può essere delegato al perito del Giudice l'accertamento e la quantificazione di opere mai dimostrate, e che si assumono ulteriori rispetto a quelle già saldate dalla committente. Il Tribunale ha correttamente richiamato il principio, ribadito dalla Cassazione (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886; Cass. 7 settembre 2023, n. 26048), secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie di parte, né per esonerarla dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese. Essa deve essere limitata alla valutazione tecnica dei dati già acquisiti tramite prove regolarmente ammesse. Ne deriva che, in assenza di dimostrazione dell'an debeatur e della congruità del compenso richiesto, la CTU si risolverebbe in un mezzo istruttorio improprio, finalizzato a surrogare l'iniziativa probatoria dell'attore. La Corte ritiene di dover confermare, pertanto, la correttezza della decisione del Giudice di primo grado nel rigettare l'ammissione della consulenza. È, infine, del tutto improprio il riferimento all'art. 1657 c.c. e alle sentenze menzionate dall'appellante, poiché manca il presupposto essenziale della prova di un accordo sul corrispettivo relativo alle opere in contestazione. Queste risultano non solo prive di dimostrazione, ma anche prive di fondamento nella quantificazione economica.
Con il secondo motivo di appello, intitolato: “Rimessione del giudizio in istruttoria tramite testimoni”. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto l'ammissione della prova testimoniale, ritenendo i capitoli presentati generici e inammissibili per mancata indicazione del computo metrico da sottoporre ai testimoni. Tuttavia, l'appellante sostiene che tale rifiuto sia ingiustificato, poiché il computo metrico di riferimento era chiaro e univoco, come Per_ dimostrato dalla documentazione prodotta, in particolare dalla mail del direttore lavori ARitetto L'appellante precisa inoltre che le domande formulate, sia quella principale di risoluzione dell'accordo di riduzione del corrispettivo, sia quella subordinata di pagamento del saldo dovuto, non sono affatto contraddittorie, ma coerenti: la risoluzione dell'accordo per inadempimento della convenuta comporta il ripristino del corrispettivo originariamente pattuito. La prova testimoniale richiesta è dunque, a suo dire, essenziale per accertare sia l'effettivo accordo sulle somme sia l'esecuzione delle opere. L'appellante denuncia pertanto un errore di valutazione da parte del giudice e chiede che la Corte d'Appello ammetta la prova per testi rigettata in primo grado, consentendo così una completa istruttoria del giudizio.
Anche il secondo motivo di appello risulta infondato e deve essere respinto. Dalla documentazione prodotta e dalle stesse allegazioni dell'appellante emerge chiaramente che le parti non hanno mai pattuito un corrispettivo iniziale, e parimenti, non è stata dimostrata la sua successiva riduzione. A fronte di tale pacifica circostanza, i capitoli di prova per testi così come dedotti dall'appellante non sono giustamente stati ammessi perché, come rilevato dal Tribunale, sono inammissibili. In particolate si chiede al testimone di confermare i lavori di cui al computo metrico, tuttavia, nei capitoli non si indica quale computo metrico avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame del teste, avendone l'appellante depositati ben 3 tra di loro diversi (computo metrico asseritamente Per_ redatto dell'architetto e due computi metrici dell'ingegner 2 3 e 4 allegati Controparte_3 all'atto di citazione), peraltro, tutti contestati dalla che ha dimostrato che la non ha CP_1 Pt_1 eseguito i lavori relativi a serramenti e infissi (realizzati da altra impresa), schermature solari, impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica, posa della stufa a pellet, realizzazione pagina 6 di 8 della canna fumaria, né la fornitura e posa di condizionatori. A questo rilievo si aggiunge il fatto che la con la diffida stragiudiziale ha chiesto il pagamento di una somma ( 28.373,60) che non trova Pt_1 riscontro nelle richieste formulate in sede giudiziale e la circostanza che lo stesso consulente di parte attrice ( ingegner ) dapprima, ritiene che il debito della ammonti ad euro CP_3 CP_1
18.376,00 (e-mail del 2.01.2023) salvo poi la indicare ( sia nel ricorso per atp e sia nell'atto di Pt_1 citazione) un differente importo dei lavori e un conseguente aumento del debito della committente per un importo pari ad euro 43.007,43, circostanza tutte, queste, che rendono evidente l'incertezza sulla effettiva quantità e qualità delle opere realizzate, non certo colmabile attraverso una generica prova testimoniale.
Con il terzo motivo di appello: intitolato: “Omessa condanna al pagamento del corrispettivo per il rifacimento del marciapiede”. L'appellante censura, infine, la sentenza nella parte in cui non ha condannato la committente a pagare il corrispettivo dovuto per il rifacimento del marciapiede.
Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare in ogni caso la committente a pagare il corrispettivo dovuto per il rifacimento del marciapiede fissato in euro 7.500,00 oltre iva.
In accoglimento del terzo motivo di appello chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non ha condannato la committente a pagare il corrispettivo dovuto per il rifacimento del marciapiede e la condanni al pagamento.
Anche questo motivo non può essere accolto.
La questione del pagamento per il rifacimento del marciapiede è stata specificamente contestata dalla parte appellata, la quale ha fornito documentazione a supporto della propria posizione. In particolare, la ha prodotto attestazioni di bonifico che dimostrano come i lavori relativi al marciapiede siano CP_1 stati già pagati nel novembre 2021, come evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta.
La fattura n. 51 del 10.11.2021, accompagnata dal bonifico del 24.11.2021, attesta che il pagamento comprendeva anche il rifacimento del marciapiede, per un importo di euro 7.150,00, parte di un totale di euro 23.850,00 per opere di manutenzione straordinaria. La Corte osserva che l'appellante non ha mai contestato la validità di tali documenti, né ha fornito prove contrarie che possano giustificare la sua pretesa di pagamento. Inoltre, la ha chiarito che CP_1 il marciapiede era stato incluso nel pagamento effettuato, come concordato con il direttore dei lavori, Per_ ARitetto e il rappresentante della società sig. Pt_1 Parte_2
La richiesta di pagamento per il rifacimento del marciapiede non può essere considerata separata dalle altre opere previste nel contratto,
Le spese processuali. Quanto alle spese di lite del grado di appello, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
, nei confronti di avverso la SENTENZA N. 1411.24 DEL Parte_1 CP_1
27.11.2 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO così dispone:
- 1) Rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- 2)Condanna alla rifusione delle spese processuali del Parte_1 grado in favore di liquidate in € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per CP_1 la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- 3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
- 4) Rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 giugno 2025
la Cons, est.
Maria Teresa Brena
la Presidente
Anna Mantovani
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