Sentenza 19 aprile 1983
Massime • 2
L'accoglimento della domanda - formulata ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del d.l. 24 febbraio 1948 n. 114 - di cessazione del contratto di affitto di fondo rustico acquistato secondo le norme concernenti la piccola proprietà contadina, postula l'esistenza dei requisiti previsti dal citato decreto (e successive sue modificazioni) che il giudice è tenuto ad accertare in modo autonomo, senza possibilità di attribuire Rilevanza, positiva o negativa, alla certificazione richiesta dalla legge per le agevolazioni fiscali. Con la conseguenza che in tale giudizio, come la formale legittimità della procedura amministrativa e della relativa certificazione costituisce solo una presunzione semplice dell'esistenza di quelle condizioni, che può essere vanificata dalla prova contraria offerta dal convenuto; così il mancato esperimento di quella procedura - o, del tutto, la circostanza che l'autorità amministrativa abbia denegato i benefici fiscali o finanziari - non vincola la valutazione del giudice chiamato a decidere sulla cessazione dell'affitto, potendo egli stabilire l'esistenza dei richiesti requisiti in maniera del tutto autonoma. ( Conf 2973/82, mass n 420880; ( Conf 5028/81, mass n 415808; ( Conf 4907/81, mass n 415646).*
In controversia disciplinata dal nuovo rito del lavoro, qualora sia stato proposto appello da parte di uno solo dei soccombenti litisconsorti necessari, il vittorioso appellato - al fine di rendere integro il contraddittorio in Sede di gravame - può provvedere di sua iniziativa alla notificazione al soccombente litisconsorte non appellante, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 cod. proc. civ., dell'atto di impugnazione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, concretando ciò una valida vocatio in ius e realizzandosi, nell'assoluta garanzia del principio del contraddittorio, lo scopo di celerità che il procedimento in questione esige.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/1983, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1983 |
Testo completo
In controversia disciplinata dal nuovo rito del lavoro, qualora sia stato proposto appello da parte di uno solo dei soccombenti litisconsorti necessari, il vittorioso appellato - al fine di rendere integro il contraddittorio in Sede di gravame - può provvedere di sua iniziativa alla notificazione al soccombente litisconsorte non appellante, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 cod. proc. civ., dell'atto di impugnazione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, concretando ciò una valida vocatio in ius e realizzandosi, nell'assoluta garanzia del principio del contraddittorio, lo scopo di celerità che il procedimento in questione esige.*