Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03955/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3955 del 2025, proposto da
Marbella Club s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Marotta, Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
nei confronti
GI ER, AN MA, AR MA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
del silenzio rifiuto-inadempimento serbato dall'Agenzia del Demanio sull'istanza presentata dalla Società ricorrente inviata in data 5.06.2025
con conseguente accertamento
dell'obbligo a provvedere dell'Agenzia del Demanio, a porre in essere le opportune attività, anche mediante azioni legali, ritenute più opportune per la tutela della titolarità dell'area identificata con la particella catastale 479 foglio 46;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa VI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Parte ricorrente espone:
- di aver richiesto il rinnovo della concessione demaniale di un'area ricadente (ex aliis) sulla particella 479 del fg. 46 del c.t. del Comune di Centola in località Mingardo, da destinare a passaggio pedonale a servizio del villaggio turistico “Marbella Club”, sito su area adiacente;
- che con nota in data 20/12/22, l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania rappresentava che il mappale 479 risultava oggetto, da ultimo, di un atto di donazione numero repertorio 3865/3238 in data 1/3/2022, debitamente trascritto, nel quale tale ER GI, dichiaratasi proprietaria per usucapione ventennale dell'area, la donava con riserva di usufrutto ai suoi figli;
- che nella stessa nota, l'Agenzia del Demanio si riservava di agire in giudizio per la tutela della titolarità dell'area da annoverarsi tra i beni di compresi tra quelli di demanio pubblico dello Stato - ramo idrico;
- che in data 5/6/25 aveva diffidato l'Agenzia del Demanio ad intraprendere le opportune iniziative per far dichiarare la nullità del predetto atto notarile, a mezzo di apposito giudizio civile finalizzato a riacquistare le particelle alla proprietà pubblica.
1.1 Stante l’inerzia dell’Amministrazione diffidata, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità del silenzio da quella serbato, con nomina contestuale di un commissario ad acta.
2 - Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità dello stesso per difetto di giurisdizione e violazione del ne bis in idem .
2.1 – Non hanno preso parte alla lite ER GI, MA AN e MA AR.
3 - Alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - La domanda è inammissibile, essendo la adita autorità giudiziaria sfornita di giurisdizione.
4.1 - Com’è noto, l’azione avverso il silenzio della P.A. di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. non radica un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma può essere utilizzata soltanto a fronte di pretese rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo e pertanto può essere proposta “solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, solo se sussistano interessi legittimi” (Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2025, n. 2569).
La Sezione (sent. n. 5675/22) ha di recente affermato: “ A riguardo va ribadito quanto già chiarito dalla Sezione (sent. 6250/2021) secondo cui <<l’azione esperibile contro il silenzio delle amministrazioni pubbliche, non costituisce “un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche Amministrazioni, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale; da ciò consegue che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall'Autorità giurisdizionale ordinaria (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 31/07/2018 n. 4689).” (TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 6701/2021; in termini anche Cass. SS.UU. Civili, n. 29178/2020) ”.
4.2 - Nella fattispecie, la domanda della ricorrente non è diretta a sollecitare l’esercizio da parte della p.a. di poteri autoritativi mediante l’adozione di provvedimenti amministrativi (ad esempio, di vigilanza), ma specificamente l’avvio di iniziative (anche processuali) volte a riacquistare alla mano pubblica l’area oggetto di interesse per la ricorrente.
Di talché – impregiudicati gli obblighi di tutela del bene demaniale per sua natura avente destinazione pubblica, il cui inadempimento potrebbe – peraltro – far sorgere profili di responsabilità erariale correlati alla mancata, tempestiva, regolarizzazione della situazione proprietaria – sfugge al potere di questa A.G. di ordinare all’Amministrazione di intraprendere azioni volte al recupero del bene.
5 - Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, stante l’esito in rito.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle parti che non hanno preso parte al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate tra la ricorrente e l’Amministrazione costituita.
Nulla spese tra la ricorrente e le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA UR AD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
VI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI EN | IA UR AD |
IL SEGRETARIO