TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/07/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'8 luglio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9425/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Aldo Parte_1
Corsaro;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
[...]
Angela Verbaro e da Viviana Verdina, Collaboratore Professionale Avvocato, quest'ultima congiuntamente alla prima, entrambe nella qualità di legali interne all'ente, come da procura in atti e in virtù della deliberazione n. 2426 del 29 ottobre 2024;
-resistente-
Avente ad oggetto: risarcimento danni da demansionamento.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 luglio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
1 - di essere stato un dirigente medico di ruolo a tempo indeterminato a far data dal febbraio 2001 nel
Reparto di Cardiochirurgia presso l'Azienda Ospedaliera V. Emanuele-Ferrarotto-Santo Bambino di
Catania;
- di avere prestato dal novembre 2002 la propria attività professionale presso il Reparto di Chirurgia vascolare della stessa struttura;
- di avere lavorato dall'agosto 2008 al dicembre 2009 presso l'Unità di Chirurgia cardiaca e vascolare dell'Ospedale Cannizzaro di Catania;
- che dal gennaio 2010 lavora quale dirigente medico di I livello presso l'Unità di Chirurgia vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-San Marco” di Catania, diretta dal dott.
; Persona_1
- che nel corso di tale rapporto lavorativo ha eseguito circa mille interventi nella qualità di primo operatore e circa tremila come secondo operatore;
- di essersi occupato, in particolare, di interventi chirurgici dei vasi carotidei, delle arterie periferiche
(by-pass, embolectomie, correzioni di pseudo aneurismi ed altro), angioplastiche semplici e con impianto di stent sulle arterie periferiche e dei tronchi sovraortici, di interventi di chirurgia venosa
(stripping, laser, flebectomie), impianto di filtri cavali, di interventi sull'aorta (sia chirurgici che endovascolari) con amputazioni maggiori o minori;
- di avere partecipato a circa quaranta corsi di formazione in qualità di discente e a due congressi nazionali come relatore;
- di essere stato sostanzialmente posto ai margini dell'attività operatoria del reparto, nonostante l'anzianità di servizio e il grado di professionalità, competenza ed esperienza acquisito, nell'ultimo quinquennio
- che nel periodo 2019-2024 nell'Unità di Chirurgia vascolare dell' resistente gli interventi CP_1 chirurgici erano stati eseguiti in gran parte dai colleghi e mentre esso ricorrente ne Pt_2 Pt_3 aveva eseguiti un numero davvero esiguo, senza alcuna legittima motivazione (nel 2019 su 428 soltanto 32; nel 2020 su 344 soltanto 20; nel 2021 su 340 soltanto 5; nel 2022 su 307 soltanto 15; nel
2023 su 310 soltanto 19; nel 2024 su 261 soltanto 11) a fronte di un numero consistente di interventi nel periodo antecedente (67 nel 2015, 60 nel 2016, 67 nel 2017 e 59 nel 2018).
Parte ricorrente ha assunto pertanto di essere stato relegato ai margini dell'attività operatoria del reparto, risultando così privato delle mansioni tipiche del suo profilo professionale di medico
2 chirurgo, subendo un danno per demansionamento e dequalificazione professionale e da perdita di chance quantificato in € 60.000,00.
Tanto premesso, ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il dott. a decorrere dal 2019 Parte_1 sino ad oggi è stato oggetto di atti persecutori e di demansionamento diretti alla emarginazione dal contesto aziendale e, di conseguenza, annullarli. Conseguentemente, condannare l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-San Marco”, in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte e/o ad assegnargli mansioni equivalenti. Condannare inoltre l' resistente, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti del ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario. Condannare, infine, l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-San Marco”, in persona del legale rappresentante p.t.., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, di natura patrimoniale e non, che si quantificano in euro 52.000,00, o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Con memoria depositata il 3 dicembre 2024 si è costituita tempestivamente in giudizio l'
[...]
contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto.
Parte resistente ha evidenziato come nel periodo 2003-2018 la percentuale degli interventi chirurgici eseguiti dal dott. quale primo operatore (5,78%) fosse sostanzialmente identica a quella Parte_1 registrata nel periodo 2019-2024 (5,75%), così come identiche erano state le tipologie di interventi effettuati nei suddetti periodi – ossia procedure di chirurgia vascolare minore e media -, non ravvisandosi al riguardo alcun demansionamento e/o dequalificazione professionale.
Ha poi assunto che la percentuale di interventi chirurgici effettuati dal ricorrente risultava essere assolutamente in linea con quella degli altri colleghi , e invero non Parte_4 Per_2 Per_3 menzionati in ricorso.
Inoltre, l' resistente ha rappresentato che a partire dal 2019 l'incidenza della pandemia da CP_1
Covid-19 aveva comportato una drastica riduzione degli interventi chirurgici non urgenti e indifferibili con conseguente riduzione degli interventi di media e minore chirurgia, ossia quelli in relazione ai quali il ricorrente era specializzato;
che a far data dal 2021 il predetto risultava essere
3 idoneo alle mansioni con limitazioni riguardanti il servizio notturno e il servizio di reperibilità notturna, con prescrizione di esonero totale dal servizio notturno;
che nel periodo giugno 2020- dicembre 2022 era stato assente per malattia per oltre quattro mesi, con conseguente necessità di riassegnazione degli interventi chirurgici e riorganizzazione del reparto.
Ha poi precisato che appariva inopportuno il confronto coi colleghi e in quanto Pt_3 Pt_2 questi ultimi si occupavano anche di chirurgia vascolare maggiore e d'urgenza, mentre il ricorrente risultava specializzato nell'esecuzione di interventi chirurgici afferenti procedure di chirurgia vascolare minore (diagnostica, varici, chirurgia arteriosa minore) e media (carotidi, bypass periferici).
In ogni caso ha poi evidenziato che alcun riscontro era stato offerto in ordine alla allegata condotta persecutoria asseritamente posta in essere ai danni del ricorrente da parte del datore di lavoro.
Parte resistente, nello spiegare pertanto ampie difese volte al rigetto del ricorso, ha formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale, rigettare integralmente il ricorso proposto dal dott.
[...]
in quanto del tutto pretestuoso ed infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui Parte_1 al presente atto e, per l'effetto, dichiarare la condotta dell' resistente esente da censura CP_1 alcuna;
(…) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza di discussione dell'8 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa – istruita mediante produzione documentale - è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1.0 Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto di al Parte_1 risarcimento dei danni derivanti da atti persecutori sul luogo di lavoro e da demansionamento, oltre che – per effetto dell'accertamento della suddetta condotta datoriale illegittima – la reintegra “nelle mansioni precedentemente svolte e/o [assegnazione di] mansioni equivalenti”.
In particolare, il ricorrente, dirigente medico di I livello presso l'Unità di Chirurgia vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-San Marco” di Catania, ha lamentato che
“nell'ultimo quinquennio (…) è stato sostanzialmente posto ai margini dell'attività operatoria del
Reparto (…) risultando così privato delle mansioni tipiche del suo profilo professionale di medico chirurgo” (pag. 2 del ricorso). Ha, quindi, assunto di aver subìto un danno per demansionamento e dequalificazione professionale e da perdita di chance quantificato in € 52.000,00 (pur nel corpo dell'atto – v. pag. 5 – facendo inspiegabilmente riferimento al diverso importo pari ad € 60.000,00).
4 Dal canto suo, l' resistente ha dedotto che non vi è stato alcun demansionamento e/o CP_1 dequalificazione, né che siano stati posti in essere atti persecutori ai danni del dott. . Parte_1
1.1 In ragione delle domande sì come dal ricorrente formulate, appare opportuno muovere dai consolidati e condivisi princìpi della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., anche di recente ribaditi, pure in tema di mobbing e straining avendo il ricorrente dedotto non solo di essere stato demansionato ma – seppure senza specificazione adeguata - di essere stato oggetto di una condotta di tipo persecutorio.
1.2 In linea generale, le nozioni di mobbing e di straining, pur avendo natura medico-legale senza rivestire autonoma rilevanza ai fini giuridici, sono funzionali, per comodità di sintesi espressiva, alla identificazione dei comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (cfr. Cass. nn. 3291/2016 e 32257/2019).
Il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano i seguenti tratti individualizzanti: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d)
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (ex multis
Cass. n. 28858/2008; Cass. n. 12437/2018; Cass. n. 24883/2019; v. anche Corte cost. n. 359/2003).
L'elemento qualificante della fattispecie è proprio l'intento persecutorio che avvince la pluralità delle condotte pregiudizievoli attuate nei confronti della vittima, a prescindere dalla legittimità o illegittimità dei singoli atti, “in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime” (Cass. n. 16580/2022).
È configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se non ricorra la continuità delle azioni vessatorie (Cass., 10 luglio 2018, n. 18164) o esse siano limitate nel numero (Cass., 29 marzo 2018, n. 7844), potendo la condotta nociva realizzarsi anche con un'unica azione isolata o, comunque, con più azioni prive di continuità che determinino, con efficienza causale, una situazione di stress lavorativo causa di gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici (v. Cass. n.
3291/2016).
5 È comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento imputabile anche solo per colpa che si ponga in nesso causale con un danno alla salute – come, ad esempio,
l'applicazione di plurime sanzioni illegittime (v. Cass., 20 giugno 2018, n. 16256) ovvero comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale (Cass., 20 aprile 2018, n. 9901)
– fermo restando che non vi è responsabilità qualora i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass., 29 gennaio
2013, n. 3028) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre
2008, n. 26972).
Restano quindi individuate nelle prime due situazioni (mobbing e straining) fonti di responsabilità che possono derivare non solo da inadempimenti, ma anche da comportamenti interni al rapporto di lavoro che, se singolarmente valutati, potrebbero anche essere astrattamente legittimi o relativi ad altrimenti normali conflitti interpersonali, rispetto ai quali è l'intenzionalità (vessatoria o stressogena)
a qualificare l'accaduto come illecito contrattuale diretto (ove il datore di lavoro sia autore o partecipe della dinamica vessatoria) o indiretto (se siano altri lavoratori a tenere il comportamento illegittimo ed al datore si possa imputare di non averlo impedito).
Si profila comunque l'esistenza di ulteriori vicende dannose, imputabili anche per sola colpa, e fonti di responsabilità nel caso di inadempimenti tout court del datore a propri obblighi e di violazioni a specifiche norme (anch'esse caratterizzate come inadempimento), purché, come del resto anche in caso di mobbing o di straining, sia rinvenibile un nesso causale tra i comportamenti perseguiti e il danno lamentato.
Come chiarito dalla Corte di cassazione “le predette situazioni si innestano tutte nell'alveo dell'art.
2087 c.c., quale norma di riferimento rispetto alle responsabilità datoriali per danni alla persona del lavoratore derivanti dalle condizioni in cui viene prestato il lavoro e partecipano della dinamica probatoria tradizionalmente propria di tale norma” (Cass., 4 giugno 2019, n. 15159).
1.3 Con riguardo ai presupposti per la sussistenza della responsabilità datoriale e alla ripartizione degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nonostante il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., la responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo, sicché può essere affermata solo quando sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla colpevole violazione di determinate regole di comportamento (Cass. n. 3162/2002).
6 In applicazione dei richiamati princìpi, il lavoratore, il quale lamenti di avere subìto un danno alla salute a causa dell'attività svolta, deve allegare e provare l'esistenza di tale danno, il fatto materiale, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi elementi, mentre non è gravato dall'onere di dimostrare la colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass., 25 maggio 2006, n. 12445; conf. Cass., 17 febbraio 2009, n. 3785).
2.0 Orbene, nella fattispecie in esame la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per carenza di allegazione e idonea prova del pregiudizio lamentato e della riconducibilità causale dello stesso ad una condotta materiale compiuta dal datore di lavoro (o allo stesso riferibile) contraria ad uno specifico obbligo.
Invero, parte ricorrente ha lamentato che “…la sua prolungata assegnazione alla esecuzione programmata di interventi poco numerosi e di basso contenuto professionale, risolvendosi nella parziale privazione delle mansioni tipiche e peculiari del suo profilo professionale di medico chirurgo, [abbia] indubbiamente causato al dott. un danno per demansionamento Parte_1
e dequalificazione professionale, ledendo il diritto fondamentale alla piena esplicazione della sua vita professionale di medico chirurgo, precludendogli la continuativa ed assidua partecipazione alle attività di sala operatoria, allontanandolo dalla pratica quotidiana della manualità chirurgica ed impedendogli di documentare nel futuro una casistica operatoria adeguata ad un ordinario progresso di carriera e all'eventuale conferimento di incarichi primariali;
il mancato rinnovo del rischio radiologico stante la quasi totale assenza di interventi endovascolari e la drastica diminuzione dell'attività intramoenia” (cfr. pag. 3 del ricorso e note del 25 giugno 2025).
Più in particolare, il riferimento è agli interventi chirurgici assegnati al ricorrente nel quinquennio compreso tra il 2019 e il 2024 allorquando, a suo dire, “è stato sostanzialmente posto ai margini della attività operatoria del Reparto” in quanto, come emerge del report della casistica operatoria e del curriculum operatorio del chirurgo in atti (doc. 3 parte ricorrente), ha effettuato soltanto 32 interventi nel 2019, 20 interventi nel 2020, 5 interventi nel 2021, 15 interventi nel 2022, 19 interventi nel 2023
e 11 interventi nel 2024, registrandosi una drastica riduzione rispetto al periodo precedente (67 nel
2015, 60 nel 2016, 67 nel 2017 e 59 nel 2018).
Con riguardo alla tipologia di interventi effettuati, va tuttavia rilevato che, sì come da parte resistente evidenziato, la comparazione meramente numerica offerta dal ricorrente a dimostrazione del dedotto
7 demansionamento non è funzionale, nemmeno in via presuntiva, a individuare quanto meno una pista probatoria dalla quale prendere le mosse onde indagare in ordine alla ricorrenza in concreto di un intento persecutorio volto a svuotare l'attività del ricorrente.
La convenuta ha infatti rilevato che la prospettazione del dott. è da un canto CP_1 Parte_1 parziale, poiché non riguarda tutti i medici del reparto;
d'altro canto - sotto l'aspetto della omogeneità dei dati in comparazione – non pare siano considerate le tipologie di interventi chirurgici di diversa difficoltà e grado di impegno, considerato che il confronto con i dottori e , Pt_3 Pt_2 con riguardo ai quali si considera discriminato, non tiene conto che questi si occupavano anche di chirurgia vascolare maggiore e d'urgenza, circostanza questa che particolarmente incide nella valutazione della dedotta emarginazione.
L resistente ha peraltro posto in evidenza la circostanza che “risulta, sin CP_1 Parte_1 dal 2021, (…) idoneo alle mansioni ma con limitazioni” riguardanti “il servizio notturno ed il servizio di reperibilità notturna” e che ciò ha “comportato una rimodulazione dei turni anche a livello operatorio, rappresentando la reperibilità notturna servizio essenziale del reparto”; che lo stesso “è stato assente per malattia per oltre quattro mesi dal giugno 2020 al dicembre 2022 (…) con conseguente necessità di riassegnazione degli interventi chirurgici e con conseguente riorganizzazione del reparto anche in funzione delle esigenze di salute del ricorrente”; che “a livello di casistica (…) il dott. risulta specializzato nell'esecuzione di interventi chirurgici Parte_1 afferenti a procedure di chirurgia vascolare minore (diagnostica, varici, chirurgia arteriosa minore) Con e media (Carotidi, Bypass periferici)”. In definitiva, l'AOU ha assunto che “appare CP_1 evidente che il dott. svolge l'attività di chirurgo nella “quantità e qualità” analoga (e Parte_1 anche maggiore) rispetto agli altri chirurghi del reparto” non sussistendo alcun demansionamento o dequalificazione professionale.
A supporto di quanto affermato nella memoria difensiva, l'Azienda Ospedaliera resistente ha prodotto gli estratti dei registri di sala operatoria per il periodo 2003-2024 (doc. 4 parte resistente) dall'esame dei quali si evince che il ricorrente ha effettuato attività chirurgica complessiva quale primo operatore per il 5,78% nel periodo 2003-2018 e per il 5,75% nel periodo 2019-2024: trattasi di dato questo incontestato, lamentando in concreto il ricorrente di avere effettuato un numero di interventi minore non in assoluto ma decisamente inferiore rispetto a quelli effettuati da colleghi con medesima anzianità di servizio.
8 Nel prospetto richiamato si distinguono i periodi in base alla struttura presso la quale è calcolata la media (Ferrarotto, e Ospedali an Marco) CP_1
Il dott. ha effettuato numerose procedure di chirurgia vascolare, soprattutto, nel periodo Parte_1
2010-2018 ed in effetti un numero minore si registra a partire dal 2019.
Sono stati poi versati in atti i certificati del Medico competente (doc. 6 parte resistente) del 22 dicembre 2021 (“In base agli accertamenti clinico-strumentali eseguiti ai sensi del d.lgs. 81/08 e
s.m.i., per l'esposizione ai seguenti rischi biologico, lavoro notturno, si esprime il seguente giudizio di idoneità: idoneo/a con limitazioni temporanee si limita il servizio notturno fino alla concorrenza massima di due notti al mese;
si esonera temporaneamente dal servizio di reperibilità notturna;
rivalutazione fra sei mesi”), 16 giugno 2022 (“In base agli accertamenti clinico-strumentali eseguiti ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., per l'esposizione ai seguenti rischi biologico, lavoro notturno, si esprime il seguente giudizio di idoneità: idoneo/a con limitazioni temporanee si limita il servizio lavorativo fino al compimento massimo di due turni di guardia attiva notturna e due reperibilità notturne al mese;
rivalutazione fra sei mesi;
prossimo controllo con documentazione aggiornata”) e
13 gennaio 2023 (“In base agli accertamenti clinico-strumentali eseguiti ai sensi del d.lgs. 81/08 e
s.m.i., per l'esposizione ai seguenti rischi biologico, lavoro notturno, si esprime il seguente giudizio di idoneità: idoneo/a con limitazioni temporanee esonero dal servizio notturno”), nell'ambito dei quali è riportato il giudizio di idoneità con limitazioni nei confronti del ricorrente.
Inoltre, dall'elenco delle assenze relativo agli anni dal 2019 al 2024 (doc. 7 parte resistente) risulta che il dott. si è assentato per malattia dal lavoro per un totale di 130 giorni nei seguenti Parte_1 periodi: dall'11 al 15 giugno 2020, dal 12 al 13 ottobre 2020, dal 26 ottobre 2020 al 20 dicembre
2020, dal 19 febbraio 2021 all'11 aprile 2021, dal 22 novembre 2022 al 3 dicembre 2022, il 16 aprile
2024, il 17 luglio 2024 e il 12 novembre 2024; circostanza questa che avrà inciso sulla programmazione dell'attività di sala operatoria.
Parte resistente ha, altresì, prodotto nota dalla lettura della quale emerge che il Direttore dell'U.O. di
Chirurgia vascolare, dott. , ha proposto l'odierno ricorrente per il conferimento Persona_1 dell'incarico di media professionalità “Diagnosi e trattamento della patologia venosa, superficiale e profonda” motivando tale scelta in quanto “Il dott. ha nel tempo accumulato un notevole Parte_1 bagaglio di esperienza su questo aspetto della patologia vascolare, per cui la proposta di affidamento di questo incarico deriva dalla necessità di rispondere alla notevole richiesta dell'utenza” (doc. 8 parte resistente).
9 E' stato poi documentato che il dott. è stato coinvolto, in uno con gli altri chirurghi della Parte_1
UOC ove opera, nella elaborazione di diverse pubblicazioni.
3.0 Ciò detto in ordine alla documentazione in atti, deve comunque rilevarsi che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in maniera pressoché univoca (cfr., ex multis, Cass., 8 novembre 2003, n. 16792), qualora il lavoratore alleghi di avere sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che piuttosto implica una sottrazione di mansioni tale – per natura, portata e incidenza sui poteri sul lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale – da comportare un abbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite e un conseguenziale impoverimento della sua professionalità.
Presupposto dell'accertamento giudiziale del demansionamento – che costituisce l'antecedente logico-giuridico di ogni eventuale pronuncia risarcitoria, la quale, a sua volta, presuppone che del danno risarcibile venga fornita piena prova – è, dunque, la verifica in concreto che il lavoratore abbia effettivamente subìto non tanto un mutamento di mansioni quanto una sottrazione di compiti, tale da recare un pregiudizio in peius al bagaglio di conoscenze, professionalità e abilità maturate dallo stesso nel corso del tempo, mortificandone il ruolo acquisito nell'ambito della complessiva organizzazione aziendale;
situazione che si verifica indubbiamente, senza necessità di ulteriori e particolari dimostrazioni, nel caso in cui il dipendente venga di fatto privato di ogni mansione.
Nel caso di specie, alla stregua delle prospettazioni di cui al ricorso, le allegazioni di parte ricorrente circa l'asserito demansionamento si profilano generiche, afferendo al solo dato numerico degli interventi eseguiti;
tanto più a fronte del fatto che emerge dalla documentazione in atti, sì come eccepito dall' resistente, che a far data dal 2021 il dott. è stato dichiarato idoneo CP_1 Parte_1 con limitazioni in relazione al lavoro notturno e alla reperibilità notturna, potendo, dapprima, espletare servizio notturno fino alla concorrenza massima di due notti al mese con esonero dal servizio di reperibilità notturna, poi due turni di guardia attiva notturna e due reperibilità notturne al mese e, infine, risultando del tutto esonerato dal servizio notturno.
All'udienza del 17 dicembre 2024 il ricorrente, interrogato liberamente, ha precisato che può
“partecipare agli interventi in emergenza purché entro le 20:00 e che il numero degli interventi che
10 si svolge in orario notturno rispetto a quello che si svolge in orario diurno non è allo stesso modo numeroso” (cfr. verbale udienza del 17 dicembre 2024).
Trattasi di circostanze che possono darsi per pacifiche, che devono comunque essere considerate al fine di valutare se il numero di interventi eseguiti dal ricorrente - e che egli compara peraltro, onde dimostrare il dedotto demansionamento, solo con i dottori e , in quanto colleghi con Pt_2 Pt_3 percorso professionale che egli assume analogo – sia tale da non essere giustificato da ragioni oggettive o lasci di per sé trasparire una irragionevole e immotivata condotta persecutoria nei confronti del dott. . Parte_1
Con specifico riguardo agli anni 2020 e 2021 sul numero esiguo di interventi effettuati dall'odierno ricorrente – rispettivamente 20 e 4 – ha sicuramente influito l'assenza dal luogo di lavoro protrattasi, per ragioni di salute, rispettivamente per 56 giorni (dal 26 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020) e 52 giorni (dal 19 febbraio 2021 all'11 aprile 2021).
Nel resto ha influito anche il giudizio di idoneità con limitazione, la tipologia di intervento effettuata dal dott. comunque rendendosi rilevante – al fine della programmazione della attività - Parte_1 anche la reperibilità notturna, nel suo caso non disponibile, restando non ingiustificata una diversificazione di compiti ed attività che comunque non hanno del tutto emarginato il ricorrente, come dallo stesso prospettato. E' peraltro pacifico che abbia in concreto eseguito un numero di interventi in linea con quelli di altri colleghi, di per sé – ai dedotti fini risarcitori – non rilevando che questi ultimi avessero minore anzianità di servizio ed esperienza, indiscusso trattarsi di medici con analoga specializzazione ed inquadramento.
3.1 Si ribadisce infine che in materia di demansionamento spetta al lavoratore-creditore allegare non solo l'inesattezza dell'adempimento della controparte datoriale ma le specifiche conseguenze di tale dedotto inadempimento, l'onere della prova dell'esatto adempimento, gravante sul datore di lavoro- debitore, essendo logicamente speculare a quello di allegazione di specifiche condotte, di precisi elementi dai quali ricavare l'illegittimità della condotta, stante il principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova.
3.2 Nella fattispecie in esame le allegazioni di cui al ricorso, sì come le emergenze istruttorie (si vedano le richieste di prova per testi di cui al ricorso del tutto generiche e implicanti peraltro valutazioni inconducenti e non demandabili ai testi1) non sono idonee a rivelare l'adozione di
11 specifiche azioni mirate a demansionare il ricorrente in un'ottica persecutoria ed emarginante, evidenziandosi, al contrario, una chiara insufficienza in punto di deduzione da parte del lavoratore delle condotte asseritamente vessatorie alla quale è seguita una carente offerta probatoria.
Da ciò consegue la non idoneità delle stesse a fondare una domanda risarcitoria per demansionamento, dequalificazione professionale e/o atti persecutori, laddove appare insufficiente altresì l'allegazione con riferimento al dedotto “danno patrimoniale per lesione della professionalità
e da perdita di chance”.
Invero, il lavoratore avrebbe dovuto fornire precise e puntuali allegazioni in ordine alle condotte censuate ed comportamento datoriale assunto come “persecutorio”, non potendo ritenersi sufficiente la mera rappresentazione – peraltro generica – di “atti persecutori e di demansionamento diretti alla emarginazione dal contesto aziendale”, quale fonte del danno lamentato, consistente – sempre genericamente – nella preclusione della “continuativa ed assidua partecipazione alle attività di sala operatoria”, nell'allontanamento “dalla pratica quotidiana della manualità chirurgica”, nella impossibilità di “documentare nel futuro una casistica operatoria adeguata ad un ordinario progresso di carriera e all'eventuale conferimento di incarichi primariali”, nel “mancato rinnovo del rischio radiologico stante la quasi totale assenza di interventi endovascolari” e nella “drastica diminuzione dell'attività intramoenia”; condotte di per sé astrattamente rilevanti ma da contestualizzare e dimostrare in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro in esame.
Così formulate, le superiori deduzioni non soddisfano l'onere di allegazione, gravante sul danneggiato, del fatto costitutivo dell'inadempimento, del nesso di causalità tra inadempimento e danno nonché del danno medesimo.
Il ricorso è, infatti, carente già in punto di allegazione (prima ancora che di prova) delle precise circostanze fattuali in occasione delle quali si sarebbe verificato il fatto dannoso, necessarie alla ricostruzione dell'evento come accadimento storico e alla valutazione della sua riferibilità alle conseguenze prospettate.
Lo stesso danno asserito, e la sua dichiarata quantificazione come in premessa, è del tutto privo di prova, assunto come in re ipsa, e ipoteticamente ed eziologicamente correlato al dedotto demansionamento, laddove sarebbe stato necessario dedure prima e dimostrare poi a fronte
di Catania, in ordine alla drastica riduzione degli interventi operatori assegnati allo stesso e ciò alla CP_1 presenza di diversi colleghi;
b) Vero o no che il dott. ha sempre negato la evidente riduzione degli interventi operatori assegnati Persona_1 al dott. , ovvero ha richiesto tempo per verificare la sussistenza di tale riduzione;
” Parte_1
12 dell'allegato inadempimento da parte dell' convenuta – anche ove riscontrato - il nesso di CP_1 causalità tra l'inadempimento e il danno asseritamente subito.
3.3. Per quanto esposto, il ricorso va quindi respinto.
4. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in esame e alla complessità delle questioni trattate, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese processuali.
Catania, 13 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “a) Vero o no che il dott. nel corso del quinquennio 2019-2024 ha più volte richiesto spiegazioni al dott. Parte_1
, Primario dell'Unità di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico- Persona_1
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'8 luglio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9425/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Aldo Parte_1
Corsaro;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
[...]
Angela Verbaro e da Viviana Verdina, Collaboratore Professionale Avvocato, quest'ultima congiuntamente alla prima, entrambe nella qualità di legali interne all'ente, come da procura in atti e in virtù della deliberazione n. 2426 del 29 ottobre 2024;
-resistente-
Avente ad oggetto: risarcimento danni da demansionamento.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 luglio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
1 - di essere stato un dirigente medico di ruolo a tempo indeterminato a far data dal febbraio 2001 nel
Reparto di Cardiochirurgia presso l'Azienda Ospedaliera V. Emanuele-Ferrarotto-Santo Bambino di
Catania;
- di avere prestato dal novembre 2002 la propria attività professionale presso il Reparto di Chirurgia vascolare della stessa struttura;
- di avere lavorato dall'agosto 2008 al dicembre 2009 presso l'Unità di Chirurgia cardiaca e vascolare dell'Ospedale Cannizzaro di Catania;
- che dal gennaio 2010 lavora quale dirigente medico di I livello presso l'Unità di Chirurgia vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-San Marco” di Catania, diretta dal dott.
; Persona_1
- che nel corso di tale rapporto lavorativo ha eseguito circa mille interventi nella qualità di primo operatore e circa tremila come secondo operatore;
- di essersi occupato, in particolare, di interventi chirurgici dei vasi carotidei, delle arterie periferiche
(by-pass, embolectomie, correzioni di pseudo aneurismi ed altro), angioplastiche semplici e con impianto di stent sulle arterie periferiche e dei tronchi sovraortici, di interventi di chirurgia venosa
(stripping, laser, flebectomie), impianto di filtri cavali, di interventi sull'aorta (sia chirurgici che endovascolari) con amputazioni maggiori o minori;
- di avere partecipato a circa quaranta corsi di formazione in qualità di discente e a due congressi nazionali come relatore;
- di essere stato sostanzialmente posto ai margini dell'attività operatoria del reparto, nonostante l'anzianità di servizio e il grado di professionalità, competenza ed esperienza acquisito, nell'ultimo quinquennio
- che nel periodo 2019-2024 nell'Unità di Chirurgia vascolare dell' resistente gli interventi CP_1 chirurgici erano stati eseguiti in gran parte dai colleghi e mentre esso ricorrente ne Pt_2 Pt_3 aveva eseguiti un numero davvero esiguo, senza alcuna legittima motivazione (nel 2019 su 428 soltanto 32; nel 2020 su 344 soltanto 20; nel 2021 su 340 soltanto 5; nel 2022 su 307 soltanto 15; nel
2023 su 310 soltanto 19; nel 2024 su 261 soltanto 11) a fronte di un numero consistente di interventi nel periodo antecedente (67 nel 2015, 60 nel 2016, 67 nel 2017 e 59 nel 2018).
Parte ricorrente ha assunto pertanto di essere stato relegato ai margini dell'attività operatoria del reparto, risultando così privato delle mansioni tipiche del suo profilo professionale di medico
2 chirurgo, subendo un danno per demansionamento e dequalificazione professionale e da perdita di chance quantificato in € 60.000,00.
Tanto premesso, ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il dott. a decorrere dal 2019 Parte_1 sino ad oggi è stato oggetto di atti persecutori e di demansionamento diretti alla emarginazione dal contesto aziendale e, di conseguenza, annullarli. Conseguentemente, condannare l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-San Marco”, in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte e/o ad assegnargli mansioni equivalenti. Condannare inoltre l' resistente, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti del ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario. Condannare, infine, l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-San Marco”, in persona del legale rappresentante p.t.., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, di natura patrimoniale e non, che si quantificano in euro 52.000,00, o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Con memoria depositata il 3 dicembre 2024 si è costituita tempestivamente in giudizio l'
[...]
contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto.
Parte resistente ha evidenziato come nel periodo 2003-2018 la percentuale degli interventi chirurgici eseguiti dal dott. quale primo operatore (5,78%) fosse sostanzialmente identica a quella Parte_1 registrata nel periodo 2019-2024 (5,75%), così come identiche erano state le tipologie di interventi effettuati nei suddetti periodi – ossia procedure di chirurgia vascolare minore e media -, non ravvisandosi al riguardo alcun demansionamento e/o dequalificazione professionale.
Ha poi assunto che la percentuale di interventi chirurgici effettuati dal ricorrente risultava essere assolutamente in linea con quella degli altri colleghi , e invero non Parte_4 Per_2 Per_3 menzionati in ricorso.
Inoltre, l' resistente ha rappresentato che a partire dal 2019 l'incidenza della pandemia da CP_1
Covid-19 aveva comportato una drastica riduzione degli interventi chirurgici non urgenti e indifferibili con conseguente riduzione degli interventi di media e minore chirurgia, ossia quelli in relazione ai quali il ricorrente era specializzato;
che a far data dal 2021 il predetto risultava essere
3 idoneo alle mansioni con limitazioni riguardanti il servizio notturno e il servizio di reperibilità notturna, con prescrizione di esonero totale dal servizio notturno;
che nel periodo giugno 2020- dicembre 2022 era stato assente per malattia per oltre quattro mesi, con conseguente necessità di riassegnazione degli interventi chirurgici e riorganizzazione del reparto.
Ha poi precisato che appariva inopportuno il confronto coi colleghi e in quanto Pt_3 Pt_2 questi ultimi si occupavano anche di chirurgia vascolare maggiore e d'urgenza, mentre il ricorrente risultava specializzato nell'esecuzione di interventi chirurgici afferenti procedure di chirurgia vascolare minore (diagnostica, varici, chirurgia arteriosa minore) e media (carotidi, bypass periferici).
In ogni caso ha poi evidenziato che alcun riscontro era stato offerto in ordine alla allegata condotta persecutoria asseritamente posta in essere ai danni del ricorrente da parte del datore di lavoro.
Parte resistente, nello spiegare pertanto ampie difese volte al rigetto del ricorso, ha formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale, rigettare integralmente il ricorso proposto dal dott.
[...]
in quanto del tutto pretestuoso ed infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui Parte_1 al presente atto e, per l'effetto, dichiarare la condotta dell' resistente esente da censura CP_1 alcuna;
(…) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza di discussione dell'8 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa – istruita mediante produzione documentale - è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1.0 Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto di al Parte_1 risarcimento dei danni derivanti da atti persecutori sul luogo di lavoro e da demansionamento, oltre che – per effetto dell'accertamento della suddetta condotta datoriale illegittima – la reintegra “nelle mansioni precedentemente svolte e/o [assegnazione di] mansioni equivalenti”.
In particolare, il ricorrente, dirigente medico di I livello presso l'Unità di Chirurgia vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-San Marco” di Catania, ha lamentato che
“nell'ultimo quinquennio (…) è stato sostanzialmente posto ai margini dell'attività operatoria del
Reparto (…) risultando così privato delle mansioni tipiche del suo profilo professionale di medico chirurgo” (pag. 2 del ricorso). Ha, quindi, assunto di aver subìto un danno per demansionamento e dequalificazione professionale e da perdita di chance quantificato in € 52.000,00 (pur nel corpo dell'atto – v. pag. 5 – facendo inspiegabilmente riferimento al diverso importo pari ad € 60.000,00).
4 Dal canto suo, l' resistente ha dedotto che non vi è stato alcun demansionamento e/o CP_1 dequalificazione, né che siano stati posti in essere atti persecutori ai danni del dott. . Parte_1
1.1 In ragione delle domande sì come dal ricorrente formulate, appare opportuno muovere dai consolidati e condivisi princìpi della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., anche di recente ribaditi, pure in tema di mobbing e straining avendo il ricorrente dedotto non solo di essere stato demansionato ma – seppure senza specificazione adeguata - di essere stato oggetto di una condotta di tipo persecutorio.
1.2 In linea generale, le nozioni di mobbing e di straining, pur avendo natura medico-legale senza rivestire autonoma rilevanza ai fini giuridici, sono funzionali, per comodità di sintesi espressiva, alla identificazione dei comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (cfr. Cass. nn. 3291/2016 e 32257/2019).
Il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano i seguenti tratti individualizzanti: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d)
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (ex multis
Cass. n. 28858/2008; Cass. n. 12437/2018; Cass. n. 24883/2019; v. anche Corte cost. n. 359/2003).
L'elemento qualificante della fattispecie è proprio l'intento persecutorio che avvince la pluralità delle condotte pregiudizievoli attuate nei confronti della vittima, a prescindere dalla legittimità o illegittimità dei singoli atti, “in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime” (Cass. n. 16580/2022).
È configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se non ricorra la continuità delle azioni vessatorie (Cass., 10 luglio 2018, n. 18164) o esse siano limitate nel numero (Cass., 29 marzo 2018, n. 7844), potendo la condotta nociva realizzarsi anche con un'unica azione isolata o, comunque, con più azioni prive di continuità che determinino, con efficienza causale, una situazione di stress lavorativo causa di gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici (v. Cass. n.
3291/2016).
5 È comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento imputabile anche solo per colpa che si ponga in nesso causale con un danno alla salute – come, ad esempio,
l'applicazione di plurime sanzioni illegittime (v. Cass., 20 giugno 2018, n. 16256) ovvero comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale (Cass., 20 aprile 2018, n. 9901)
– fermo restando che non vi è responsabilità qualora i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass., 29 gennaio
2013, n. 3028) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre
2008, n. 26972).
Restano quindi individuate nelle prime due situazioni (mobbing e straining) fonti di responsabilità che possono derivare non solo da inadempimenti, ma anche da comportamenti interni al rapporto di lavoro che, se singolarmente valutati, potrebbero anche essere astrattamente legittimi o relativi ad altrimenti normali conflitti interpersonali, rispetto ai quali è l'intenzionalità (vessatoria o stressogena)
a qualificare l'accaduto come illecito contrattuale diretto (ove il datore di lavoro sia autore o partecipe della dinamica vessatoria) o indiretto (se siano altri lavoratori a tenere il comportamento illegittimo ed al datore si possa imputare di non averlo impedito).
Si profila comunque l'esistenza di ulteriori vicende dannose, imputabili anche per sola colpa, e fonti di responsabilità nel caso di inadempimenti tout court del datore a propri obblighi e di violazioni a specifiche norme (anch'esse caratterizzate come inadempimento), purché, come del resto anche in caso di mobbing o di straining, sia rinvenibile un nesso causale tra i comportamenti perseguiti e il danno lamentato.
Come chiarito dalla Corte di cassazione “le predette situazioni si innestano tutte nell'alveo dell'art.
2087 c.c., quale norma di riferimento rispetto alle responsabilità datoriali per danni alla persona del lavoratore derivanti dalle condizioni in cui viene prestato il lavoro e partecipano della dinamica probatoria tradizionalmente propria di tale norma” (Cass., 4 giugno 2019, n. 15159).
1.3 Con riguardo ai presupposti per la sussistenza della responsabilità datoriale e alla ripartizione degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nonostante il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., la responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo, sicché può essere affermata solo quando sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla colpevole violazione di determinate regole di comportamento (Cass. n. 3162/2002).
6 In applicazione dei richiamati princìpi, il lavoratore, il quale lamenti di avere subìto un danno alla salute a causa dell'attività svolta, deve allegare e provare l'esistenza di tale danno, il fatto materiale, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi elementi, mentre non è gravato dall'onere di dimostrare la colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass., 25 maggio 2006, n. 12445; conf. Cass., 17 febbraio 2009, n. 3785).
2.0 Orbene, nella fattispecie in esame la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per carenza di allegazione e idonea prova del pregiudizio lamentato e della riconducibilità causale dello stesso ad una condotta materiale compiuta dal datore di lavoro (o allo stesso riferibile) contraria ad uno specifico obbligo.
Invero, parte ricorrente ha lamentato che “…la sua prolungata assegnazione alla esecuzione programmata di interventi poco numerosi e di basso contenuto professionale, risolvendosi nella parziale privazione delle mansioni tipiche e peculiari del suo profilo professionale di medico chirurgo, [abbia] indubbiamente causato al dott. un danno per demansionamento Parte_1
e dequalificazione professionale, ledendo il diritto fondamentale alla piena esplicazione della sua vita professionale di medico chirurgo, precludendogli la continuativa ed assidua partecipazione alle attività di sala operatoria, allontanandolo dalla pratica quotidiana della manualità chirurgica ed impedendogli di documentare nel futuro una casistica operatoria adeguata ad un ordinario progresso di carriera e all'eventuale conferimento di incarichi primariali;
il mancato rinnovo del rischio radiologico stante la quasi totale assenza di interventi endovascolari e la drastica diminuzione dell'attività intramoenia” (cfr. pag. 3 del ricorso e note del 25 giugno 2025).
Più in particolare, il riferimento è agli interventi chirurgici assegnati al ricorrente nel quinquennio compreso tra il 2019 e il 2024 allorquando, a suo dire, “è stato sostanzialmente posto ai margini della attività operatoria del Reparto” in quanto, come emerge del report della casistica operatoria e del curriculum operatorio del chirurgo in atti (doc. 3 parte ricorrente), ha effettuato soltanto 32 interventi nel 2019, 20 interventi nel 2020, 5 interventi nel 2021, 15 interventi nel 2022, 19 interventi nel 2023
e 11 interventi nel 2024, registrandosi una drastica riduzione rispetto al periodo precedente (67 nel
2015, 60 nel 2016, 67 nel 2017 e 59 nel 2018).
Con riguardo alla tipologia di interventi effettuati, va tuttavia rilevato che, sì come da parte resistente evidenziato, la comparazione meramente numerica offerta dal ricorrente a dimostrazione del dedotto
7 demansionamento non è funzionale, nemmeno in via presuntiva, a individuare quanto meno una pista probatoria dalla quale prendere le mosse onde indagare in ordine alla ricorrenza in concreto di un intento persecutorio volto a svuotare l'attività del ricorrente.
La convenuta ha infatti rilevato che la prospettazione del dott. è da un canto CP_1 Parte_1 parziale, poiché non riguarda tutti i medici del reparto;
d'altro canto - sotto l'aspetto della omogeneità dei dati in comparazione – non pare siano considerate le tipologie di interventi chirurgici di diversa difficoltà e grado di impegno, considerato che il confronto con i dottori e , Pt_3 Pt_2 con riguardo ai quali si considera discriminato, non tiene conto che questi si occupavano anche di chirurgia vascolare maggiore e d'urgenza, circostanza questa che particolarmente incide nella valutazione della dedotta emarginazione.
L resistente ha peraltro posto in evidenza la circostanza che “risulta, sin CP_1 Parte_1 dal 2021, (…) idoneo alle mansioni ma con limitazioni” riguardanti “il servizio notturno ed il servizio di reperibilità notturna” e che ciò ha “comportato una rimodulazione dei turni anche a livello operatorio, rappresentando la reperibilità notturna servizio essenziale del reparto”; che lo stesso “è stato assente per malattia per oltre quattro mesi dal giugno 2020 al dicembre 2022 (…) con conseguente necessità di riassegnazione degli interventi chirurgici e con conseguente riorganizzazione del reparto anche in funzione delle esigenze di salute del ricorrente”; che “a livello di casistica (…) il dott. risulta specializzato nell'esecuzione di interventi chirurgici Parte_1 afferenti a procedure di chirurgia vascolare minore (diagnostica, varici, chirurgia arteriosa minore) Con e media (Carotidi, Bypass periferici)”. In definitiva, l'AOU ha assunto che “appare CP_1 evidente che il dott. svolge l'attività di chirurgo nella “quantità e qualità” analoga (e Parte_1 anche maggiore) rispetto agli altri chirurghi del reparto” non sussistendo alcun demansionamento o dequalificazione professionale.
A supporto di quanto affermato nella memoria difensiva, l'Azienda Ospedaliera resistente ha prodotto gli estratti dei registri di sala operatoria per il periodo 2003-2024 (doc. 4 parte resistente) dall'esame dei quali si evince che il ricorrente ha effettuato attività chirurgica complessiva quale primo operatore per il 5,78% nel periodo 2003-2018 e per il 5,75% nel periodo 2019-2024: trattasi di dato questo incontestato, lamentando in concreto il ricorrente di avere effettuato un numero di interventi minore non in assoluto ma decisamente inferiore rispetto a quelli effettuati da colleghi con medesima anzianità di servizio.
8 Nel prospetto richiamato si distinguono i periodi in base alla struttura presso la quale è calcolata la media (Ferrarotto, e Ospedali an Marco) CP_1
Il dott. ha effettuato numerose procedure di chirurgia vascolare, soprattutto, nel periodo Parte_1
2010-2018 ed in effetti un numero minore si registra a partire dal 2019.
Sono stati poi versati in atti i certificati del Medico competente (doc. 6 parte resistente) del 22 dicembre 2021 (“In base agli accertamenti clinico-strumentali eseguiti ai sensi del d.lgs. 81/08 e
s.m.i., per l'esposizione ai seguenti rischi biologico, lavoro notturno, si esprime il seguente giudizio di idoneità: idoneo/a con limitazioni temporanee si limita il servizio notturno fino alla concorrenza massima di due notti al mese;
si esonera temporaneamente dal servizio di reperibilità notturna;
rivalutazione fra sei mesi”), 16 giugno 2022 (“In base agli accertamenti clinico-strumentali eseguiti ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., per l'esposizione ai seguenti rischi biologico, lavoro notturno, si esprime il seguente giudizio di idoneità: idoneo/a con limitazioni temporanee si limita il servizio lavorativo fino al compimento massimo di due turni di guardia attiva notturna e due reperibilità notturne al mese;
rivalutazione fra sei mesi;
prossimo controllo con documentazione aggiornata”) e
13 gennaio 2023 (“In base agli accertamenti clinico-strumentali eseguiti ai sensi del d.lgs. 81/08 e
s.m.i., per l'esposizione ai seguenti rischi biologico, lavoro notturno, si esprime il seguente giudizio di idoneità: idoneo/a con limitazioni temporanee esonero dal servizio notturno”), nell'ambito dei quali è riportato il giudizio di idoneità con limitazioni nei confronti del ricorrente.
Inoltre, dall'elenco delle assenze relativo agli anni dal 2019 al 2024 (doc. 7 parte resistente) risulta che il dott. si è assentato per malattia dal lavoro per un totale di 130 giorni nei seguenti Parte_1 periodi: dall'11 al 15 giugno 2020, dal 12 al 13 ottobre 2020, dal 26 ottobre 2020 al 20 dicembre
2020, dal 19 febbraio 2021 all'11 aprile 2021, dal 22 novembre 2022 al 3 dicembre 2022, il 16 aprile
2024, il 17 luglio 2024 e il 12 novembre 2024; circostanza questa che avrà inciso sulla programmazione dell'attività di sala operatoria.
Parte resistente ha, altresì, prodotto nota dalla lettura della quale emerge che il Direttore dell'U.O. di
Chirurgia vascolare, dott. , ha proposto l'odierno ricorrente per il conferimento Persona_1 dell'incarico di media professionalità “Diagnosi e trattamento della patologia venosa, superficiale e profonda” motivando tale scelta in quanto “Il dott. ha nel tempo accumulato un notevole Parte_1 bagaglio di esperienza su questo aspetto della patologia vascolare, per cui la proposta di affidamento di questo incarico deriva dalla necessità di rispondere alla notevole richiesta dell'utenza” (doc. 8 parte resistente).
9 E' stato poi documentato che il dott. è stato coinvolto, in uno con gli altri chirurghi della Parte_1
UOC ove opera, nella elaborazione di diverse pubblicazioni.
3.0 Ciò detto in ordine alla documentazione in atti, deve comunque rilevarsi che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in maniera pressoché univoca (cfr., ex multis, Cass., 8 novembre 2003, n. 16792), qualora il lavoratore alleghi di avere sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che piuttosto implica una sottrazione di mansioni tale – per natura, portata e incidenza sui poteri sul lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale – da comportare un abbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite e un conseguenziale impoverimento della sua professionalità.
Presupposto dell'accertamento giudiziale del demansionamento – che costituisce l'antecedente logico-giuridico di ogni eventuale pronuncia risarcitoria, la quale, a sua volta, presuppone che del danno risarcibile venga fornita piena prova – è, dunque, la verifica in concreto che il lavoratore abbia effettivamente subìto non tanto un mutamento di mansioni quanto una sottrazione di compiti, tale da recare un pregiudizio in peius al bagaglio di conoscenze, professionalità e abilità maturate dallo stesso nel corso del tempo, mortificandone il ruolo acquisito nell'ambito della complessiva organizzazione aziendale;
situazione che si verifica indubbiamente, senza necessità di ulteriori e particolari dimostrazioni, nel caso in cui il dipendente venga di fatto privato di ogni mansione.
Nel caso di specie, alla stregua delle prospettazioni di cui al ricorso, le allegazioni di parte ricorrente circa l'asserito demansionamento si profilano generiche, afferendo al solo dato numerico degli interventi eseguiti;
tanto più a fronte del fatto che emerge dalla documentazione in atti, sì come eccepito dall' resistente, che a far data dal 2021 il dott. è stato dichiarato idoneo CP_1 Parte_1 con limitazioni in relazione al lavoro notturno e alla reperibilità notturna, potendo, dapprima, espletare servizio notturno fino alla concorrenza massima di due notti al mese con esonero dal servizio di reperibilità notturna, poi due turni di guardia attiva notturna e due reperibilità notturne al mese e, infine, risultando del tutto esonerato dal servizio notturno.
All'udienza del 17 dicembre 2024 il ricorrente, interrogato liberamente, ha precisato che può
“partecipare agli interventi in emergenza purché entro le 20:00 e che il numero degli interventi che
10 si svolge in orario notturno rispetto a quello che si svolge in orario diurno non è allo stesso modo numeroso” (cfr. verbale udienza del 17 dicembre 2024).
Trattasi di circostanze che possono darsi per pacifiche, che devono comunque essere considerate al fine di valutare se il numero di interventi eseguiti dal ricorrente - e che egli compara peraltro, onde dimostrare il dedotto demansionamento, solo con i dottori e , in quanto colleghi con Pt_2 Pt_3 percorso professionale che egli assume analogo – sia tale da non essere giustificato da ragioni oggettive o lasci di per sé trasparire una irragionevole e immotivata condotta persecutoria nei confronti del dott. . Parte_1
Con specifico riguardo agli anni 2020 e 2021 sul numero esiguo di interventi effettuati dall'odierno ricorrente – rispettivamente 20 e 4 – ha sicuramente influito l'assenza dal luogo di lavoro protrattasi, per ragioni di salute, rispettivamente per 56 giorni (dal 26 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020) e 52 giorni (dal 19 febbraio 2021 all'11 aprile 2021).
Nel resto ha influito anche il giudizio di idoneità con limitazione, la tipologia di intervento effettuata dal dott. comunque rendendosi rilevante – al fine della programmazione della attività - Parte_1 anche la reperibilità notturna, nel suo caso non disponibile, restando non ingiustificata una diversificazione di compiti ed attività che comunque non hanno del tutto emarginato il ricorrente, come dallo stesso prospettato. E' peraltro pacifico che abbia in concreto eseguito un numero di interventi in linea con quelli di altri colleghi, di per sé – ai dedotti fini risarcitori – non rilevando che questi ultimi avessero minore anzianità di servizio ed esperienza, indiscusso trattarsi di medici con analoga specializzazione ed inquadramento.
3.1 Si ribadisce infine che in materia di demansionamento spetta al lavoratore-creditore allegare non solo l'inesattezza dell'adempimento della controparte datoriale ma le specifiche conseguenze di tale dedotto inadempimento, l'onere della prova dell'esatto adempimento, gravante sul datore di lavoro- debitore, essendo logicamente speculare a quello di allegazione di specifiche condotte, di precisi elementi dai quali ricavare l'illegittimità della condotta, stante il principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova.
3.2 Nella fattispecie in esame le allegazioni di cui al ricorso, sì come le emergenze istruttorie (si vedano le richieste di prova per testi di cui al ricorso del tutto generiche e implicanti peraltro valutazioni inconducenti e non demandabili ai testi1) non sono idonee a rivelare l'adozione di
11 specifiche azioni mirate a demansionare il ricorrente in un'ottica persecutoria ed emarginante, evidenziandosi, al contrario, una chiara insufficienza in punto di deduzione da parte del lavoratore delle condotte asseritamente vessatorie alla quale è seguita una carente offerta probatoria.
Da ciò consegue la non idoneità delle stesse a fondare una domanda risarcitoria per demansionamento, dequalificazione professionale e/o atti persecutori, laddove appare insufficiente altresì l'allegazione con riferimento al dedotto “danno patrimoniale per lesione della professionalità
e da perdita di chance”.
Invero, il lavoratore avrebbe dovuto fornire precise e puntuali allegazioni in ordine alle condotte censuate ed comportamento datoriale assunto come “persecutorio”, non potendo ritenersi sufficiente la mera rappresentazione – peraltro generica – di “atti persecutori e di demansionamento diretti alla emarginazione dal contesto aziendale”, quale fonte del danno lamentato, consistente – sempre genericamente – nella preclusione della “continuativa ed assidua partecipazione alle attività di sala operatoria”, nell'allontanamento “dalla pratica quotidiana della manualità chirurgica”, nella impossibilità di “documentare nel futuro una casistica operatoria adeguata ad un ordinario progresso di carriera e all'eventuale conferimento di incarichi primariali”, nel “mancato rinnovo del rischio radiologico stante la quasi totale assenza di interventi endovascolari” e nella “drastica diminuzione dell'attività intramoenia”; condotte di per sé astrattamente rilevanti ma da contestualizzare e dimostrare in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro in esame.
Così formulate, le superiori deduzioni non soddisfano l'onere di allegazione, gravante sul danneggiato, del fatto costitutivo dell'inadempimento, del nesso di causalità tra inadempimento e danno nonché del danno medesimo.
Il ricorso è, infatti, carente già in punto di allegazione (prima ancora che di prova) delle precise circostanze fattuali in occasione delle quali si sarebbe verificato il fatto dannoso, necessarie alla ricostruzione dell'evento come accadimento storico e alla valutazione della sua riferibilità alle conseguenze prospettate.
Lo stesso danno asserito, e la sua dichiarata quantificazione come in premessa, è del tutto privo di prova, assunto come in re ipsa, e ipoteticamente ed eziologicamente correlato al dedotto demansionamento, laddove sarebbe stato necessario dedure prima e dimostrare poi a fronte
di Catania, in ordine alla drastica riduzione degli interventi operatori assegnati allo stesso e ciò alla CP_1 presenza di diversi colleghi;
b) Vero o no che il dott. ha sempre negato la evidente riduzione degli interventi operatori assegnati Persona_1 al dott. , ovvero ha richiesto tempo per verificare la sussistenza di tale riduzione;
” Parte_1
12 dell'allegato inadempimento da parte dell' convenuta – anche ove riscontrato - il nesso di CP_1 causalità tra l'inadempimento e il danno asseritamente subito.
3.3. Per quanto esposto, il ricorso va quindi respinto.
4. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in esame e alla complessità delle questioni trattate, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese processuali.
Catania, 13 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “a) Vero o no che il dott. nel corso del quinquennio 2019-2024 ha più volte richiesto spiegazioni al dott. Parte_1
, Primario dell'Unità di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico- Persona_1