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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 855/2024 promossa da:
), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Tarchiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via Petrarca, n. 33
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cuccuini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Via A. Garbasso, n. 42/A
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica;
1
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Tutto quanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e domanda, insiste affinché il Tribunale di Arezzo, a parziale modifica del Decreto del medesimo Tribunale del 10 giugno 2021, emesso all'esito del procedimento n. 1594/2020 VG., accolga, tanto in via provvisoria, quanto in via definitiva, le seguenti nuove condizioni, così COME DI SEGUITO SPIEGATE: 1) Il padre terrà con sé i figli e secondo le seguenti modalità: nella prima Per_1 Per_2
settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola, con riconsegna alla madre alle ore 21.00 il martedì e con il pernottamento del giovedì e riconsegna alla scuola o alla madre il venerdì mattina;
nella seconda settimana, il martedì con il pernottamento e riconsegna alla scuola o alla madre il mercoledì mattina e dal venerdì – in luogo dell'attuale giovedì - dall'uscita della scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola, fino al lunedì mattina e riconsegna alla scuola o alla madre e così di settimana in settimana in maniera alternata;
quattro settimane, anche continuative per un periodo massimo di due settimane, durante le vacanze estive, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le festività natalizie e tre giorni durante quelle pasquali;
festività nazionali alternate con la madre;
2) Ferma restando la contribuzione ordinaria a carico del padre, come statuita ed oggi attualizzata, il padre e la madre contribuiranno in ragione della metà ciascuno alle spese straordinarie per i figli e , come indicate nelle Linee Guida Per_1 Per_2
adottate dal Tribunale di Arezzo in data 22 dicembre 2022 e resterà a metà per ciascuno
l'assegno unico universale. Con vittoria di spese di lite.”
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Disporre che i figli minori continuino ad avere il loro collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre, con la quale abitano, nella casa posta in Arezzo
Via Buonconte da Montefeltro, 26 di proprietà della madre stessa. Disporre che i figli minori e possano frequentare ciascun genitore, in conformità del Per_2 Per_1
decreto del 21.06.2021 compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori:
2 • il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola o la mattina alle ore 10:00 nei periodi non scolastici, fino alle ore 20:00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• a fine settimana alternati con la madre prelevandoli dall'abitazione materna la mattina alle ore 10:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica quando verranno prelevati dalla madre presso l'abitazione paterna;
• una settimana durante le festività natalizie (dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12al 6/1 di ogni anno, in modo alternato con la madre) e tre giorni durante le festività pasquali (il giorno di Pasqua e i due precedenti o il giorno di Pasquetta e i due successivi, in modo alternato con la madre)
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 di maggio”; • Per i giorni del compleanno dei figli e cioè il 05
Febbraio e il 18 Luglio i genitori si impegnano a concordare un luogo dove trascorrere insieme ai figli la giornata, nell'esclusivo interesse degli stessi. Disporre l'obbligo che i genitori si comunichino i luoghi in cui i figli minori e trascorreranno Per_2 Per_1
le vacanze e dovranno con - sentire i quotidiani contatti telefonici. Disporre in via riconvenzionale l'obbligo di mantenimento dei figli minori e a carico Per_2 Per_1
di entrambi i genitori in relazione alle rispettive capacità economiche e comunque disporre a carico del Sig. , l'obbligo del pagamento di un assegno di Parte_1
mantenimento per un complessivo importo mensile di Euro.600,00= per entrambi con decorrenza dal giugno 2024 rivalutabili secondo gli indici ISTAT ogni anno dal mese di giugno o in alternativa l'assegnazione dell'Assegno Unico esclusivamente nella misura del 100%. Disporre l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie per entrambi i figli nella misura del 50 % (cinquanta per cento) per ciascuno come da protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese e competenze.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc depositato in data 22.04.2024, il ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato ad [...] il [...], Persona_3
e , nato ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra il Persona_4
ricorrente e la resistente , al fine di modificare i provvedimenti già statuiti CP_1
3 con il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 10.06.2021 nel procedimento V.G.
n. 1594/2021, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale sui minori.
In particolare, il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la modifica, in termini di ampliamento, del regime di visita padre – figli nonché la conferma del contributo di mantenimento posto a suo carico nel precedente decreto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, a sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che l'avanzare dell'età dei figli avrebbe determinato la necessità di una maggiore frequentazione con la figura paterna.
In ordine al precedente procedimento, il ricorrente ha delineato che i servizi sociali incaricati avevano confermato la sua idoneità genitoriale e che il percorso di sostegno alla genitorialità era stato sospeso per il venir meno della conflittualità tra le odierne parti.
Ha inoltre dedotto che la avrebbe concesso, in qualche occasione, di prolungare i CP_1
tempi di permanenza dei minori presso l'abitazione paterna ma che, alla richiesta di formalizzare l'ampliamento delle visite, la stessa avrebbe ricominciato ad applicare pedissequamente il precedente decreto e ad ostacolare il rapporto padre – figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2024, la resistente CP_1
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e ha chiesto che venisse disposto l'affido
[...]
condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre.
Ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, un contributo di mantenimento a carico del ricorrente pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) con decorrenza dal giugno
2024, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sempre in ordine alle questioni economiche, la resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale in suo favore.
Ha inoltre chiesto la conferma del regime di visita padre – figli, come già precedentemente statuito.
Nello specifico, la resistente ha rappresentato di non aver mai ostacolato il rapporto tra il padre e i figli e che il ricorrente avrebbe descritto, nel proprio ricorso, fatti non corrispondenti alla realtà.
Part Ha inoltre rappresentato di aver ricevuto dallo continue richieste in ordine alla modifica delle condizioni stabilite con il precedente decreto emesso dal Tribunale,
4 nonostante l'atteggiamento della stessa, relativamente al regime di frequentazione, sarebbe stato sempre collaborativo.
Part Ha rilevato che, dopo il percorso di sostegno alla genitorialità, lo vrebbe ricominciato a chiedere di passare più tempo con i bambini non tenendo conto delle loro esigenze e della loro volontà.
Part La ha altresì rilevato che il contributo che lo versa in favore dei figli non CP_1
sarebbe adeguato alle esigenze dei minori e che lei si occuperebbe di tutto il necessario per la loro cura, specificando di non percepire l'assegno unico interamente.
All'udienza del 26.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
***
Nel merito, relativamente alla richiesta di affidamento dei minori, deve essere rilevato che non vi è contrasto, sul punto, tra le parti, posto che entrambe concordano sulla modalità di affidamento condiviso con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, il quale dunque deve essere confermato.
Riguardo alla richiesta di ampliamento dei tempi di frequentazione padre – figli, preso atto dell'età dei minori, e , e ritenuto necessario un ampliamento Persona_3 Persona_4
per il benessere degli stessi, è da accogliere la domanda del ricorrente sul punto.
Pertanto, si dispongono le seguenti modalità di visita:
1)Il padre terrà con sé i figli e nella prima settimana, il martedì ed il Per_1 Per_2 giovedì dall'uscita di scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola. Il martedì li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21.00. Il giovedì e Per_1
pernotteranno presso l'abitazione paterna e il padre li riaccompagnerà il venerdì Per_2
mattina a scuola o presso l'abitazione materna;
2) nella seconda settimana, il martedì i figli e pernotteranno presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna e il padre li riaccompagnerà il mercoledì mattina a scuola o presso l'abitazione materna. Il venerdì, il padre terrà con sé i figli dall'uscita della scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà alla scuola o alla madre e così di settimana in settimana in maniera alternata;
5 3) nelle vacanze estive il padre terrà con sé i figli per quattro settimane, di cui due settimane anche continuative, le quali dovranno essere comunicate entro il 31 maggio di ogni anno;
4) durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli per una settimana mentre durante le vacanze pasquali per tre giorni;
5) le festività nazionali saranno alternate con la madre.
Riguardo al contributo economico a carico del padre, non risultando provate significative variazioni rispetto all'epoca del provvedimento di cui si chiede la modifica, si conferma il contributo mensile complessivo al mantenimento dei due minori pari ad € 300,00, da versare alla resistente secondo le modalità già in atto, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale, prevedendo che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 10.06.2021, così dispone:
- conferma l'affidamento condiviso dei figli minori , nato ad [...] Persona_3
il 18.07.2015, e , nato ad [...] il [...], con collocamento Persona_4
prevalente presso la madre;
- il padre terrà con sé i figli e : Per_1 Per_2
1) nella prima settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola. Il martedì li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21.00. Il giovedì e pernotteranno presso l'abitazione paterna Per_1 Per_2
e il padre li riaccompagnerà il venerdì mattina a scuola o presso l'abitazione materna;
2) nella seconda settimana, il martedì i figli e pernotteranno presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna e il padre li riaccompagnerà il mercoledì mattina a scuola o presso l'abitazione materna. Il venerdì, il padre terrà con sé i figli dall'uscita della scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà alla scuola o alla madre e così di settimana in settimana in maniera alternata;
6 3) nelle vacanze estive il padre terrà con sé i figli per quattro settimane, di cui due settimane anche continuative, le quali dovranno essere comunicate entro il 31 maggio di ogni anno;
4) durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli per una settimana mentre durante le vacanze pasquali per tre giorni;
5) le festività nazionali saranno alternate con la madre.
- conferma a carico del ricorrente , il contributo complessivo al Parte_1
mantenimento pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, da versare alla resistente secondo le modalità già in atto, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- l'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla resistente ; CP_1
- spese di lite compensate.
Arezzo, camera di consiglio del 10.01.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 855/2024 promossa da:
), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Tarchiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via Petrarca, n. 33
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cuccuini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Via A. Garbasso, n. 42/A
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica;
1
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Tutto quanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e domanda, insiste affinché il Tribunale di Arezzo, a parziale modifica del Decreto del medesimo Tribunale del 10 giugno 2021, emesso all'esito del procedimento n. 1594/2020 VG., accolga, tanto in via provvisoria, quanto in via definitiva, le seguenti nuove condizioni, così COME DI SEGUITO SPIEGATE: 1) Il padre terrà con sé i figli e secondo le seguenti modalità: nella prima Per_1 Per_2
settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola, con riconsegna alla madre alle ore 21.00 il martedì e con il pernottamento del giovedì e riconsegna alla scuola o alla madre il venerdì mattina;
nella seconda settimana, il martedì con il pernottamento e riconsegna alla scuola o alla madre il mercoledì mattina e dal venerdì – in luogo dell'attuale giovedì - dall'uscita della scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola, fino al lunedì mattina e riconsegna alla scuola o alla madre e così di settimana in settimana in maniera alternata;
quattro settimane, anche continuative per un periodo massimo di due settimane, durante le vacanze estive, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le festività natalizie e tre giorni durante quelle pasquali;
festività nazionali alternate con la madre;
2) Ferma restando la contribuzione ordinaria a carico del padre, come statuita ed oggi attualizzata, il padre e la madre contribuiranno in ragione della metà ciascuno alle spese straordinarie per i figli e , come indicate nelle Linee Guida Per_1 Per_2
adottate dal Tribunale di Arezzo in data 22 dicembre 2022 e resterà a metà per ciascuno
l'assegno unico universale. Con vittoria di spese di lite.”
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Disporre che i figli minori continuino ad avere il loro collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre, con la quale abitano, nella casa posta in Arezzo
Via Buonconte da Montefeltro, 26 di proprietà della madre stessa. Disporre che i figli minori e possano frequentare ciascun genitore, in conformità del Per_2 Per_1
decreto del 21.06.2021 compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori:
2 • il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola o la mattina alle ore 10:00 nei periodi non scolastici, fino alle ore 20:00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• a fine settimana alternati con la madre prelevandoli dall'abitazione materna la mattina alle ore 10:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica quando verranno prelevati dalla madre presso l'abitazione paterna;
• una settimana durante le festività natalizie (dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12al 6/1 di ogni anno, in modo alternato con la madre) e tre giorni durante le festività pasquali (il giorno di Pasqua e i due precedenti o il giorno di Pasquetta e i due successivi, in modo alternato con la madre)
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 di maggio”; • Per i giorni del compleanno dei figli e cioè il 05
Febbraio e il 18 Luglio i genitori si impegnano a concordare un luogo dove trascorrere insieme ai figli la giornata, nell'esclusivo interesse degli stessi. Disporre l'obbligo che i genitori si comunichino i luoghi in cui i figli minori e trascorreranno Per_2 Per_1
le vacanze e dovranno con - sentire i quotidiani contatti telefonici. Disporre in via riconvenzionale l'obbligo di mantenimento dei figli minori e a carico Per_2 Per_1
di entrambi i genitori in relazione alle rispettive capacità economiche e comunque disporre a carico del Sig. , l'obbligo del pagamento di un assegno di Parte_1
mantenimento per un complessivo importo mensile di Euro.600,00= per entrambi con decorrenza dal giugno 2024 rivalutabili secondo gli indici ISTAT ogni anno dal mese di giugno o in alternativa l'assegnazione dell'Assegno Unico esclusivamente nella misura del 100%. Disporre l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie per entrambi i figli nella misura del 50 % (cinquanta per cento) per ciascuno come da protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo. Con vittoria di spese e competenze.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc depositato in data 22.04.2024, il ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato ad [...] il [...], Persona_3
e , nato ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra il Persona_4
ricorrente e la resistente , al fine di modificare i provvedimenti già statuiti CP_1
3 con il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 10.06.2021 nel procedimento V.G.
n. 1594/2021, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale sui minori.
In particolare, il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la modifica, in termini di ampliamento, del regime di visita padre – figli nonché la conferma del contributo di mantenimento posto a suo carico nel precedente decreto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nello specifico, a sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che l'avanzare dell'età dei figli avrebbe determinato la necessità di una maggiore frequentazione con la figura paterna.
In ordine al precedente procedimento, il ricorrente ha delineato che i servizi sociali incaricati avevano confermato la sua idoneità genitoriale e che il percorso di sostegno alla genitorialità era stato sospeso per il venir meno della conflittualità tra le odierne parti.
Ha inoltre dedotto che la avrebbe concesso, in qualche occasione, di prolungare i CP_1
tempi di permanenza dei minori presso l'abitazione paterna ma che, alla richiesta di formalizzare l'ampliamento delle visite, la stessa avrebbe ricominciato ad applicare pedissequamente il precedente decreto e ad ostacolare il rapporto padre – figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2024, la resistente CP_1
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e ha chiesto che venisse disposto l'affido
[...]
condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre.
Ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, un contributo di mantenimento a carico del ricorrente pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) con decorrenza dal giugno
2024, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sempre in ordine alle questioni economiche, la resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale in suo favore.
Ha inoltre chiesto la conferma del regime di visita padre – figli, come già precedentemente statuito.
Nello specifico, la resistente ha rappresentato di non aver mai ostacolato il rapporto tra il padre e i figli e che il ricorrente avrebbe descritto, nel proprio ricorso, fatti non corrispondenti alla realtà.
Part Ha inoltre rappresentato di aver ricevuto dallo continue richieste in ordine alla modifica delle condizioni stabilite con il precedente decreto emesso dal Tribunale,
4 nonostante l'atteggiamento della stessa, relativamente al regime di frequentazione, sarebbe stato sempre collaborativo.
Part Ha rilevato che, dopo il percorso di sostegno alla genitorialità, lo vrebbe ricominciato a chiedere di passare più tempo con i bambini non tenendo conto delle loro esigenze e della loro volontà.
Part La ha altresì rilevato che il contributo che lo versa in favore dei figli non CP_1
sarebbe adeguato alle esigenze dei minori e che lei si occuperebbe di tutto il necessario per la loro cura, specificando di non percepire l'assegno unico interamente.
All'udienza del 26.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
***
Nel merito, relativamente alla richiesta di affidamento dei minori, deve essere rilevato che non vi è contrasto, sul punto, tra le parti, posto che entrambe concordano sulla modalità di affidamento condiviso con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, il quale dunque deve essere confermato.
Riguardo alla richiesta di ampliamento dei tempi di frequentazione padre – figli, preso atto dell'età dei minori, e , e ritenuto necessario un ampliamento Persona_3 Persona_4
per il benessere degli stessi, è da accogliere la domanda del ricorrente sul punto.
Pertanto, si dispongono le seguenti modalità di visita:
1)Il padre terrà con sé i figli e nella prima settimana, il martedì ed il Per_1 Per_2 giovedì dall'uscita di scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola. Il martedì li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21.00. Il giovedì e Per_1
pernotteranno presso l'abitazione paterna e il padre li riaccompagnerà il venerdì Per_2
mattina a scuola o presso l'abitazione materna;
2) nella seconda settimana, il martedì i figli e pernotteranno presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna e il padre li riaccompagnerà il mercoledì mattina a scuola o presso l'abitazione materna. Il venerdì, il padre terrà con sé i figli dall'uscita della scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà alla scuola o alla madre e così di settimana in settimana in maniera alternata;
5 3) nelle vacanze estive il padre terrà con sé i figli per quattro settimane, di cui due settimane anche continuative, le quali dovranno essere comunicate entro il 31 maggio di ogni anno;
4) durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli per una settimana mentre durante le vacanze pasquali per tre giorni;
5) le festività nazionali saranno alternate con la madre.
Riguardo al contributo economico a carico del padre, non risultando provate significative variazioni rispetto all'epoca del provvedimento di cui si chiede la modifica, si conferma il contributo mensile complessivo al mantenimento dei due minori pari ad € 300,00, da versare alla resistente secondo le modalità già in atto, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale, prevedendo che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 10.06.2021, così dispone:
- conferma l'affidamento condiviso dei figli minori , nato ad [...] Persona_3
il 18.07.2015, e , nato ad [...] il [...], con collocamento Persona_4
prevalente presso la madre;
- il padre terrà con sé i figli e : Per_1 Per_2
1) nella prima settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola. Il martedì li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21.00. Il giovedì e pernotteranno presso l'abitazione paterna Per_1 Per_2
e il padre li riaccompagnerà il venerdì mattina a scuola o presso l'abitazione materna;
2) nella seconda settimana, il martedì i figli e pernotteranno presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna e il padre li riaccompagnerà il mercoledì mattina a scuola o presso l'abitazione materna. Il venerdì, il padre terrà con sé i figli dall'uscita della scuola, o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà alla scuola o alla madre e così di settimana in settimana in maniera alternata;
6 3) nelle vacanze estive il padre terrà con sé i figli per quattro settimane, di cui due settimane anche continuative, le quali dovranno essere comunicate entro il 31 maggio di ogni anno;
4) durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli per una settimana mentre durante le vacanze pasquali per tre giorni;
5) le festività nazionali saranno alternate con la madre.
- conferma a carico del ricorrente , il contributo complessivo al Parte_1
mantenimento pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, da versare alla resistente secondo le modalità già in atto, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- l'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla resistente ; CP_1
- spese di lite compensate.
Arezzo, camera di consiglio del 10.01.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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