Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto da
RL IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuel Tranchino, Francesco Poliselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Maini, Barbara Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Bologna e Le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Bar Elio di AO PE & C. S.A.S, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) del provvedimento prot. 470311 del 3.12.2024, recante sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 2972/2012 “sino a quando non saranno individuate soluzioni progettuali, costruttive idonee alla salvaguardia dell’apparato arboreo esistente, come rilevato nei richiamati provvedimenti della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, finanche di differente localizzazione del manufatto, da valutarsi con l'amministrazione comunale”;
B) per quanto occorrer possa, dell’allegata nota assunta al prot. 414368/2024 del 25.10.2024, emanata dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
C) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compresi pareri, proposte, valutazioni;
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la proroga del termine di fine lavori (21.04.2024) richiesta il 19.04.2024;
per la condanna del Comune di Modena a porre in essere le verifiche richieste dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 217481 del 31.05.2024, ponendo in essere e favorendo gli adempimenti propedeutici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modena e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Bologna e Le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa CA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RL IN ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento prot. 470311 del 3.12.2024 del Comune di Modena, recante sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 2972/2012 “ sino a quando non saranno individuate soluzioni progettuali, costruttive idonee alla salvaguardia dell’apparato arboreo esistente, come rilevato nei richiamati provvedimenti della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, finanche di differente localizzazione del manufatto, da valutarsi con l'amministrazione comunale ”, nonché degli atti presupposti, chiedendo in ogni caso l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la proroga del termine di fine lavori (21.04.2024) richiesta il 19.04.2024.
Lamenta il ricorrete che il provvedimento comunale di diniego della proroga richiesta e sospensione dei lavori di realizzazione del chiosco all’interno del Parco delle Mura, si baserebbe su un’allegata nota della Soprintendenza del 25.10.2024, anch’essa impugnata per quanto occorrer possa come atto presupposto, mediante la quale l’Organo specificava che “ la salvaguardia delle alberature esistenti da qualsiasi intervento incidente sulle radici, non appare garantita ”.
Avverso tali atti il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
“ I- In via preliminare: violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.p.r. 380/2001, in combinato disposto con l’art. 19, comma 3-bis, legge regionale Emilia – Romagna n. 15/2013. Incompetenza.
II- In via preliminare: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies, legge 241/90. Nullità per violazione del giudicato.
III- Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.p.r. 380/2001, in combinato disposto con l’art. 19, legge regionale Emilia – Romagna n. 15/2013 e con l’art. 21, d. lgs 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento.
IV- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 5, d. lgs 42/2004. eccesso di potere per contraddittorietà con precedente atto e disparità di trattamento ”.
La Soprintendenza e il Comune di Modena si sono costituiti contestando la fondatezza delle avverse doglianze ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza n. 81 del 2025 la domanda cautelare contenuta in ricorso è stata respinta da questo Tribunale per ritenuto difetto del requisito del periculum in mora .
Con ordinanza n. 3759 del 2025 del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello cautelare, ha così statuito “ la parte appellante ha formulato una richiesta di proroga dell’efficacia della concessione rilasciatagli in passato, che non risulta essere stata ancora esitata dal Comune, malgrado, a giudicare dalle allegazioni della parte appellante, sembrerebbe possibile individuare delle modalità per eseguire i lavori di interesse del concessionario, che salvaguardino, al contempo, lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla conservazione degli alberi oggetto di protezione; ritenuto, tanto premesso, che è opportuno ordinare al Comune di adottare le determinazioni in ordine alla suddetta richiesta, e, con l’occasione, di valutare contestualmente l’individuazione di eventuali misure esecutive alternative a quelle di cui all’originario progetto che, pur consentendo di realizzare l’intervento assentito, salvaguardino la vegetazione oggetto di tutela ”.
Stante tale provvedimento, il Comune di Modena, col provvedimento del 7.08.2025 prodotto in giudizio il 4.12.2025, ha accolto la richiesta del ricorrente di proroga del termine per l’ultimazione dei lavori del permesso di costruire n. 2972/2012, presentata in data 19/04/2024 e assunta a prot. n. 163308 del 22/04/2024, rideterminando il termine per l’ultimazione dei lavori in mesi 4 decorrenti dalla data di acquisizione dell’Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
Con memoria depositata il 15.12.2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando di avere inviato, dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato, in data 11.08.2025 una richiesta di chiarimenti alla Soprintendenza finalizzata ad esplicitare la posizione dell’Ente in merito all’abbattimento dei tassi, e una richiesta di chiarimenti in data 18.08.2025 al Comune per l’“ individuazione di eventuali misure esecutive alternative a quelle di cui all’originario progetto che, pur consentendo di realizzare l’intervento assentito, salvaguardino la vegetazione oggetto di tutela ”, entrambe rimaste senza riscontro.
All’udienza del 15 gennaio 2026 il Collegio ha sollevato d’ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a. la questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, tenuto conto del provvedimento di autorizzazione alla proroga da ultimo emesso dal Comune di Modena.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, nell’odierno giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale prot. n. 470311 del 3.12.2024 di diniego della proroga del termine di fine lavori e contestuale ordine di sospensione degli stessi, chiedendo accertarsi il proprio diritto ad ottenere la proroga richiesta in data 19.04.2024.
All’esito della fase cautelare, e in particolare dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato, il Comune di Modena, col provvedimento del 7.08.2025 prodotto in giudizio il 4.12.2025, ha accolto la richiesta del ricorrente di proroga del termine per l’ultimazione dei lavori del permesso di costruire n. 2972/2012, presentata in data 19/04/2024 e assunta a prot. n. 163308 del 22/04/2024, rideterminando il termine per l’ultimazione dei lavori in mesi 4 decorrenti dalla data di acquisizione dell’Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, facendo così venire meno il provvedimento impugnato e gli atti ad esso presupposti, compresa la nota della Soprintendenza del 25.10.2024, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’intero ricorso.
Né rileva in senso contrario il fatto che il Comune non abbia già individuato, nell’ambito del provvedimento di proroga da ultimo emesso, “ eventuali misure esecutive alternative a quelle di cui all’originario progetto che, pur consentendo di realizzare l’intervento assentito, salvaguardino la vegetazione oggetto di tutela ”, avendo il provvedimento comunale autorizzato la proroga senza alcuna condizione da parte dell’Ente locale, salvo fissarne la decorrenza dalla data di acquisizione dell’Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con conseguente necessità per il ricorrente di rivolgersi a tale ultimo Ente perché si pronunci nuovamente alla luce del provvedimento di proroga, anche nel contraddittorio procedimentale col Comune di Modena, obbligo sanzionabile in caso di inerzia ex art. 117 c.p.a.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità delle questioni esaminate e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
CA ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ON | UG Di ED |
IL SEGRETARIO