Articolo 7 della Legge 18 marzo 1954, n. 61
Articolo 6
Versione
17 aprile 1954
Art. 7.
La quota del provento lordo dei tabacchi venduti nel territorio nazionale, spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo di tali generi, stabilita per l'esercizio 1952-53 in ragione del 79 per cento del provento medesimo, con l' art. 2 della legge 10 luglio 1952, n. 910 , e' elevata con effetto dal 1 luglio 1952, all'80 per cento.

Entrata in vigore il 17 aprile 1954