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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE MINORENNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello civile di Salerno, Sezione Minorenni, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dr. Vincenzo BATTIMIELLO Esperto
dr.ssa Maria APUZZO Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 361 del ruolo generale VG dell'anno 2025
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Gallo giusta procura allegata all'atto di gravame
APPELLANTE
E
1 Avv. CARMEN DELLO IACONO quale curatrice speciale dei minori Persona_1
e
[...] Controparte_1
difesa da se stessa
CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Cairone in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
NONCHE'
PG in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di
Salerno n.28/2025 pubblicata il 25/02/2025 e notificata il 07/03/2025 ( Adozione di
provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ex art. 330 cc – Decadenza )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 03 giugno
2025 in conformità dei rispettivi atti di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 28/2025 pubblicata il 25/02/2025 e notificata il 07/03/2025 il
Tribunale per i minorenni di Salerno, pronunciando sulla richiesta del P.M.M. di cui al ricorso introduttivo del procedimento ex art. 330 c.c., ha così provveduto: “
PRESCRIVE AL SIG. un presidiato percorso di psicoterapia del Parte_1
profondo, da eseguirsi privatamente;
LO AMMONISCE ancora una volta al
contenimento dell'aggressività e a non proporsi con prepotenza alla ex moglie e ai
figli; DISPONE interrompersi gli incontri protetti come in parte motiva;
dispone la
archiviazione della procedura con la compensazione delle spese di lite tra le parti
mandando il presente provvedimento al TO competente per le ulteriori fasi e decisioni
(6141/24 RG dott.ssa e n. 7617/24 dott.ssa . Pone le spese della curatela Per_2 Per_3
2 definitivamente a carico del padre dichiarato soccombente, con Parte_1
pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso di parte
non ammessa al gratuito patrocinio.”
2. Con ricorso depositato il 07/04/2025 ha impugnato la sentenza Parte_1
dinanzi a questa Corte di Appello al fine di sentire così provvedere: “Voglia la Corte,
accogliere l'appello per le motivazioni riferite e, conseguentemente, revocare,
annullare o comunque privare di qualsiasi effetto la sentenza n. 28/2025 resa dal
Tribunale per i Minorenni di Salerno il 03.02.2025 e pubblicata il 25.02.2025; con
vittoria di spese”.
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha resistito ai motivi CP_2
di gravame ed ha concluso chiedendo alla Corte di “
1. rigettare il reclamo così come
proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
2. Nel merito confermare la
statuizione della prescrizione al sig. di “un presidiato percorso di Parte_1
psicoterapia del profondo, da eseguirsi privatamente”;
3. confermare “l'ammonizione
al contenimento dell'aggressività e a non proporsi con prepotenza alla ex moglie e ai
figli”;
4. Il tutto con condanna della parte reclamante alle spese ed ai compensi
professionali all'avvocato dichiaratosi antistatario”.
4. All'udienza di discussione del 03 giugno 2025 è comparsa l'avv. Carmen Dello
Iacono, quale curatrice speciale dei minori ( nata il [...]) e Persona_1
( nato il [...]), che ha chiesto il rigetto di tutte le richieste Controparte_1
della appellante e la conferma della sentenza impugnata;
l'appellante e l'appellata si sono riportati alle rispettive difese, il PG ha concluso per il rigetto dell'appello e la
Corte ha riservato la decisione.
5. ha impugnato la sentenza articolando cinque motivi di Parte_1
gravame:
3 con il primo motivo -- NULLITÀ DELLA SENTENZA – DELLA MANCATA
DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL TM E DELLA MANCATA TRASMISSIONE
DEGLI ATTI AL TRIBUNALE ORDINARIO – VIOLAZIONE DELL'ART. 38 DISP. ATT. COD.
CIV. -- l'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dell'art. 38 att.cod.civ. non avendo il TM trasmesso al TO il fascicolo per competenza con immediatezza, nel termine di 15 giorni ivi previsto, nonostante la specifica richiesta avanzata dal difensore dell'appellante nella comparsa di costituzione del 26/10/2024;
con il secondo motivo – NULLITÀ DELLA SENTENZA – DELLA REPLICAZIONE
TESTUALE DELLE MOTIVAZIONI RIPORTATE IN DECRETO N. CRON. 333/2024 DEL
04.01.2024 PER ALTRO E DIVERSO PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 96/2022 R.V.G.
– l'appellante, rilevato che le prime 17 pagine su 19 Controparte_3
della sentenza contenevano la testuale trascrizione delle motivazioni rese nel precedente decreto del TM n. 333/2024 del 04/01/2024 , ha dedotto la nullità assoluta della sentenza per aver esaminato fatti già scrutinati in un precedente procedimento, sui quali il Giudice si era già espresso con altro provvedimento, che era stato oggetto di reclamo e per il quale pende giudizio dinanzi alla Cassazione;
con il terzo motivo -- ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE –
DELLA LETTURA ALTAMENTE PUNITIVA DI FATTI RISALENTI RIGUARDANTI IL SIG. DI
STEFANO – l'appellante ha contestato la decisione in quanto fondata su dichiarazioni dei minori e della madre “non attendibili quanto meno perché trattasi di valutazioni
spesso soggettive” e ha fatto rilevare che “le considerazioni sull'«aggressività» del
padre appaiono fortemente slegate dall'effettività delle condotte del Sig. che, Parte_1
per ogni tono sopra le righe, viene considerato come una figura aggressiva o non
serena”; che “la più parte delle 'osservazioni' riportate nel decreto reclamato sono
piuttosto risalenti e parzialmente smentite dalle conclusioni offerte dall'Attestazione di
fine percorso Asl”; che “il tenore delle osservazioni del Tribunale via via riportate nel
4 provvedimento qui sottoposto a censura, appare sempre improntato a riconoscere nel
Sig. una figura negativa per i figli tant'è che ogni sua parola o atto viene Parte_1
descritto come aggressivo o prepotente dimenticando che un'indole ferma o anche
ruvida non necessariamente scade nel le condotte richiamate”; che il TM aveva adottato un provvedimento contraddittorio non tenendo conto né dell'archiviazione delle denunce proposte dalla nei confronti del né della precedente CP_2 Parte_1
ammonizione rivolta alla medesima di “non creare ulteriori fratture emotive nei minori,
allontanandoli dal proprio padre”;
con il quarto motivo -- NULLITÀ DELLA SENTENZA – DEL CONTRASTO DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE CON LA PRESCRIZIONE DEL «PRESIDIATO PERCORSO DI
PSI-COTERAPIA DEL PROFONDO» DECISO DAL TRIBUNALE – l'appellante ha dedotto che la prescrizione nei confronti del di seguire un presidiato percorso di Parte_1
psicoterapia, anche se fosse intesa come semplice “invito”, sarebbe illegittima per contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 13 e 32, co. 2 Cost. in quanto
“lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione
che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari”.
Essa, in ogni caso, sarebbe particolarmente afflittiva sia alla luce dell'istruttoria monca e lesiva dei diritti del , che non era stato sentito, sia in quanto non supportata Parte_1
da elementi oggettivi, giacché gli incontri con i figli non si erano quasi mai svolti nonostante che egli avesse più volte tentato di incontrarli portandosi davanti alla scuola per salutarli o vederli per il desiderio di voler pian piano provare a ristabilire confidenzialità e serenità nei rapporti, sia perché le ragioni della decisione erano fondate su vicende relative ad un altro procedimento;
con il quinto motivo -- NULLITÀ DELLA SENTENZA – DELLA ASSUNZIONE DELLE
DICHIARAZIONE DELLA MADRE IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 38
DISP. ATTUAZ. COD. CIV. – DELLA MANCATA AUDIZIONE DEL SIG. DI STEFANO --
5 l'appellante lamenta la violazione del suo diritto di difesa giacché il provvedimento era stato adottato senza procedere alla sua audizione e quindi tenendo conto delle sole dichiarazioni di nonostante l'eccepita incompetenza del TM. CP_2
6. Osserva preliminarmente la Corte che, come strutturato, l'appello supera a stento il
vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 cpc - applicabile anche alle controversie in materia di persona, famiglia e minori per l'espresso richiamo fatto dall'art. 473 bis.30
cpc -, in quanto contiene una impugnazione oltremodo generica dei motivi della decisione che il Tribunale ( cfr. pagg. 17 e 18 ) ha adottato all'esito della disamina delle risultanze del procedimento introdotto il 13 maggio 2024 con il ricorso proposto dal
PMM ex art. 330 cc e delle vicende che lo avevano preceduto ( cfr. sent. pagg. 2-17) .
7. Nel merito l'appello va rigettato.
7.1. In ordine al primo motivo, rileva la Corte che l'art. 38 att.cod.civ. nella parte in cui dispone che " il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte,senza indugio
e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al
tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua” non contiene una prescrizione perentoria, tant'è che la violazione non è assistita da sanzione processuale.
Ne consegue che la richiesta dell'appellante di dichiarare, per questa unica ragione e senza rappresentare alcuna conseguente lesione dei diritti di difesa, la nullità o l'inefficacia ovvero di revocarsi il provvedimento impugnato non può essere accolta.
Peraltro, va comunque rilevato che la trasmissione non immediata degli atti al TO
appare giustificata dall'istruttoria orale disposta dal TM e dalla disamina delle ultime relazioni dei servizi sociali, entrambi funzionali all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
7.2. Va rigettato anche il secondo motivo.
6 Ed infatti, al Giudice non è preclusa la possibilità di utilizzare motivazioni identiche in provvedimenti diversi e quindi per finalità diverse, come di frequente accade ai
Tribunali per i Minorenni in cui le medesime vicende possono essere prese in esame al fine di adottare provvedimenti autonomamente impugnabili.
In ogni caso, con riferimento al caso di specie, va rilevato che quanto riportato dal TM
alle pagg.
2-17 non costituisce la motivazione della sentenza che qui è stata impugnata,
ma rappresenta la ricostruzione in fatto di tutto quanto accaduto dopo il provvedimento del 09/03/2022, adottato a seguito del ricorso proposto dal PMM ai sensi dell'art. 333
cod.civ. nei confronti del . Parte_1
La motivazione è invece espressa da fine pag. 17 a metà pag. 18, ed è necessariamente sintetica in quanto riferita ai soli provvedimenti temporanei ed urgenti, dovendo il giudizio, per il prosieguo, essere trattato dal competente TO.
7.3. Anche il terzo motivo va rigettato.
Va preliminarmente osservato che la genericità ed inconcludenza della doglianza, che è
articolata in evidente violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc, non consentono di valutare gli elementi che, secondo l'appellante, sarebbero stati mal valutati o contraddittoriamente esaminati e sui quali il TM avrebbe fondato le ragioni per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il motivo, con il quale è stato prospettato un vizio di valutazione del primo Giudice, non contiene infatti una diversa lettura degli atti e degli eventi riportati in sentenza né si fonda su un accertamento tecnico di parte che supporti una diversa valutazione delle risultanze del percorso ASL.
A queste ultime, infatti, ha fatto riferimento il TM valorizzando la conclusione che
“nonostante la regolare frequenza degli incontri e l'acquisizione di una migliore
conoscenza di cosa è violenza e delle sue conseguenze nelle relazioni significative,
imparando a riconoscere i segnali precoci della rabbia e le strategie per gestirla
7 attraverso lo sviluppo di comportamenti alternativi a quelli violenti, riflettendo sul
proprio stile genitoriale e sull'adozione di modalità comunicative più funzionali (…)
permane una tendenza a minimizzare le proprie responsabilità e a considerare in
prima istanza i propri bisogni/esigenze e i propri tempi rendendo in tal modo più
difficile il processo di riparazione con i figli e con la . CP_4
E' proprio su questo presupposto che il TM, ritenendo che allo stato il “ non Per_4
ha pazienza nelle relazioni umane, ha usato pressioni e violenze psicologiche
innanzitutto sulla madre e poi sul figlio. Reca in sé un disturbo d'ansia irrisolto che
riversa nelle relazioni, disturbandole con richieste continue e pressanti. Non
comprende il bisogno di costruire relazioni(…) Non comprende il rifiuto dell'altro né i
tempi dell'altro…”, ha prescritto un percorso di psicoterapia del profondo, al contempo ammonendolo a contenere l'aggressività e a non imporsi con prepotenza nei confronti della moglie e dei figli, disponendo pure l'interruzione degli incontri con questi ultimi.
In siffatto contesto, che riguarda il , del tutto prive di rilievo al fine di Parte_1
pervenire ad una diversa valutazione, appaiono quindi vicende ben più risalenti nel tempo, quali le denunce sporte dalla moglie nei confronti del marito, poi archiviate, e l'ammonizione alla stessa di non creare fratture tra il padre ed i figli. CP_2
7.4. Da quanto osservato a proposito del terzo motivo deriva anche il rigetto del
quarto.
Come ha già avuto occasione di rilevare nel decidere sul reclamo proposto dal
[...]
avverso altro provvedimento con il quale il TM aveva accolto il ricorso ex art. Pt_1
333 cod. civ e dichiarato la sua condotta pregiudizievole ai figli, anche in questa sede la
Corte ritiene che il percorso di psicoterapia prescritto all'appellante non sia finalizzato a pervenire alla sua maturazione personale ma che costituisca, invece, un “'intervento per
diminuire la conflittualità, collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati
nell'interesse del minore”. Inteso in tal senso, il provvedimento rientra tra quelli che il
8 Giudice di legittimità ritiene non in contrasto con il diritto di autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari ( cfr. Cass. n. 18222/2019, richiamata proprio in atto di appello, ed altre succ.).
L'intervento è infatti specificamente finalizzato a favorire il recupero del rapporto tra padre e figli che, sì come emerge dalle osservazioni dei Servizi Sociali e, più di recente,
della Asl all'esito del percorso per il trattamento dei comportamenti violenti nelle relazioni affettive frequentato presso il Centro Time Out dal 21/05/2022 al 31/07/2023,
è apparso evidentemente compromesso dalla “tendenza del a minimizzare le Parte_1
proprie responsabilità e a considerare in prima istanza i propri bisogni/esigenze e i
propri tempi rendendo in tal modo più difficile il processo di riparazione con i figli e
con la ex partner“, e, ciò, nonostante la frequenza assidua agli incontri, la sempre migliore consapevolezza dei segnali precoci della rabbia, l'acquisizione dei metodi per poterla gestire, di cui pure si da atto.
Il TM, pertanto, considerate le difficoltà manifestate dal nel regolare la sua Parte_1
condotta in relazione ai metodi educativi più consoni, gli episodi critici nella gestione della relazione con i figli e la ferma opposizione, in particolare del figlio maschio, ad incontrarlo, e rilevata altresì la permanenza di uno “stato d'ansia irrisolto, che il
[...]
riversa nelle relazioni, disturbandole con richieste continue e pressanti”, ha Pt_1
disposto, contestualmente al passaggio del procedimento dinanzi al competente giudice ordinario, un percorso di psicoterapia del profondo che appare coerente con la finalità
ultima del recupero del rapporto dell'appellante con i figli attraverso il contenimento dell'aggressività e l'acquisizione della capacità di accettare il loro rifiuto.
Essendo state riscontrate queste difficoltà esclusivamente con riferimento al , Parte_1
non essendo cioè emerse criticità con riguardo alla , del tutto coerentemente il CP_2
TM non ha adottato analoghe prescrizioni nei confronti di quest'ultima, sicché anche sotto questo profilo la doglianza dell'appellante è infondata.
9 Per tutto quanto rilevato in ordine alle difficoltà riscontrate nell'Attestazione di fine percorso della ASL, la circostanza, dedotta in atto di appello, che il , Parte_1
recandosi presso la scuola dei figli, abbia voluto manifestare soltanto “il desiderio di
voler pian piano provare a ristabilire confidenzialità e serenità dei rapporti…” appare allo stato insufficiente al fine di ottenere la revoca delle disposte prescrizioni.
7.5. Va infine disatteso anche l'ultimo motivo di gravame.
Il fu convocato dal TM per l'udienza del 26/11/2024 dove però non Parte_1
comparve personalmente, comparendo invece l'avv. Gabriele Gambardella, delegato del suo difensore avv. Leonardo Gallo, che si riportò “alla comparsa di costituzione ed in
primis alla eccepita incompetenza funzionale del Tribunale”, senza chiedere, neppure in via subordinata, che il fosse ascoltato in altra udienza . Parte_1
La mancata comparizione fu quindi una scelta processuale della parte e di conseguenza non ha determinato la nullità della sentenza successivamente resa, con la quale il TM si
è limitato all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti sicuramente rientranti nella sua competenza per la previsione dell'art. 38 att.cod.civ.
La doglianza è comunque incompleta giacché l'appellante si è limitato a chiedere alla
Corte di Appello di dichiarare la nullità della sentenza senza tener conto che l'eventuale riscontro del vizio procedurale avrebbe comportato non già l'invocata nullità della sentenza ma la rinnovazione del solo atto nullo.
8. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa – indeterminabile a complessità media --, negli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta della metà.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello civile di Salerno, Sezione minorenni, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_1
Minorenni di Salerno n. 28/2025 pubblicata il 25/02/2025 e notificata il 07/03/2025,
così provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di in € 2.605,50 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per CP_2
spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Mariano Cairone.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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