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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/10/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
OZ, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1898/2022 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]al Parte_1 C.F._1
Mare in via delle Napee n. 12
(C.F. ), nata a [...] al Mare il 1.11.1958, ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppina Iannacone del Foro di Campobasso e Roberta De Santis del
Foro di Chieti
attori e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Chieti in v.le Europa n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Lullo del Foro di Lanciano
(C.F. , residente in [...]degli Abruzzi in p.zza del Municipio CP_2 C.F._4
n. 3, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Nardi e Luca D'Ambrosio, entrambi del Foro di Teramo
convenuti e
P. IVA ), con sede in Roma in v.le C. Pavese n. 385, Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Francesco
del Foro di Roma, domiciliata in Pescara in p.zza E. Alessandrini n. 25, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Dell'Elce
RI.TA. s.r.l. (C.F. ), con sede in Fermo, p.le Kennedy n. 2, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Mei del Foro di Macerata
chiamati in causa
Oggetto: azione di risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni degli attori: “In via preliminare A) accertare e dichiarare la natura contrattuale del rapporto
paziente-medico instauratosi tra il Sig. ed il Dott. B) per l'effetto porre l'onere della prova Parte_1 CP_1
a carico del Dott. Nel merito, in caso di rigetto della domanda preliminare, limitatamente alla posizione CP_1
del Dott.
1. accertare e dichiarare la condotta negligente, imperita, imprudente ed illecita assunta dal CP_1
Dott. nella fase di valutazione clinica preoperatoria, nella fase di raccolta del consenso informato e nella CP_1
successiva fase operatoria;
2. accertare e dichiarare la condotta negligente, imperita, imprudente ed illecita assunta dal
Dott. nella fase di raccolta del consenso informato;
3. accertare e dichiarare che i Dottori e CP_2 CP_1
non hanno informato il paziente dei rischi connessi all'intervento chirurgico ed in CP_2 Parte_1
particolare dei rischi di recidiva e di aggravamento della curvatura peniena tale da rendergli impossibile la penetrazione;
4) accertare e dichiarare che il Dott. ha sottoposto il Sig. ad una tipologia di intervento CP_1 Parte_1
diversa da quella prospettata;
5) accertare e dichiarare che l'aggravamento della curvatura peniena subito dal Sig.
[...]
è stato causato dall'intervento chirurgico cui lo stesso è stato sottoposto ad opera del Dott. e che è Pt_1 CP_1
pertanto una diretta conseguenza dell'atto medico medesimo;
6) per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità
civile professionale del Dott. e del Dott. per omessa informativa del paziente, e del Dott. CP_1 CP_2 anche per errore medico e mal practice sia nella fase clinica preoperatoria che nella fase operatoria;
7) per CP_1
l'effetto accertare e dichiarare che il Dott. ed il Dott. sono tenuti al risarcimento dei danni CP_1 CP_2
tutti materiali, biologici e morali patiti dal Sig. e dei danni materiali e morali subiti dalla Sig.ra Parte_1 [...]
secondo il diverso grado di responsabilità dei due sanitari;
8) accertare e dichiarare che i danni tutti Parte_2 subiti dai coniugi e sono quantificabili nella misura di € 80.000,00 o nella Parte_1 Parte_2
diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
9) condannare il Dott. ed il Dott. in solido tra CP_1 CP_2
di loro al pagamento delle spese e spettanze di lite di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari”.
Conclusioni del convenuto “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - rigettare integralmente CP_1
le domande proposte dai Sigg.ri e in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2
diritto, come definitivamente accertato dalla CTU che ha escluso qualsiasi nesso causale tra l'intervento chirurgico del
12.02.2015 e i danni lamentati, confermando la piena correttezza dell'operato del dott. - rigettare integralmente CP_1
le domande proposte dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e diritto, atteso che la CTU Parte_2
ha escluso ogni nesso causale tra l'intervento chirurgico e i presunti danni riflessi lamentati, e considerato che la stessa
non ha fornito prova alcuna di specifiche conseguenze dannose autonome e ontologicamente distinte rispetto a quelle già
dedotte dal coniuge quale conseguenza della lesione del diritto alla salute;
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata
ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
in quanto infondata e, per l'effetto, condannare la stessa, in forza della polizza n. Controparte_3
100197545, a manlevare e tenere indenne il dott. da ogni conseguente esborso;
IN OGNI CASO: - condannare CP_1
gli attori in solido al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
Conclusioni del convenuto : “CHIEDE che l'adito Giudice, ogni contraria eccezione e deduzione CP_2
disattese, voglia accertare e dichiarare l'assenza di ogni e qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. CP_2
nella causazione dei danni lamentati dagli attori e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria dagli stessi spiegata in
quanto destituita di ogni fondamento, in fatto come in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Conclusioni della terza chiamata Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via principale: a) accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità della sanitaria (P.IVA CP_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore in riferimento al sinistro per cui è causa ed alle P.IVA_2
richieste dei sig.ri e nonché, in via di rivalsa ed ove occorra, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
1916 c.c., condannare della al pagamento in favore della Controparte_5 [...]
di tutte le somme, a qualunque titolo, che la Compagnia fosse condannata a corrispondere all'esito del CP_6
presente giudizio e, comunque, avendo la Compagnia interesse diretto alla partecipazione proporzionale della
assicuratrice della all'indennizzo dovuto, in caso di pregiudizio di Controparte_5
condanna, sussistendo un rapporto di coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. tra la e Controparte_6
l'assicuratrice della struttura sanitaria;
2. In limine litis: a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952
c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo del Dott. in virtù della polizza n. Controparte_1
100197545; b) rigettare, per l'effetto, le domande tutte proposte dal Dott. nei confronti della Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto ed allo stato non provate;
3. Nel merito a) Controparte_3
senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della
domanda di manleva e garanzia spiegata dal Dott. nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
per assenza di presupposti e requisiti, quale diretta conseguenza della manifesta infondatezza ed inconsistenza
[...]
probatoria della domanda principale avanzata da parte degli attori;
b) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità
in capo al Dott. per avere diligentemente adempiuto alla propria obbligazione e, per l'effetto, Controparte_1
rigettare la domanda principale e quella di manleva e garanzia, nonché qualsivoglia altra domanda formulata da
chicchessia per essere del tutto infondate in fatto e in diritto;
c) rigettare, comunque, le domande tutte come promosse da
ciascun convenuto e/o terzo chiamato e/o da qualsivoglia controparte nei confronti della Controparte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto ed allo stato non provate;
4. In via subordinata: a) nella denegata ipotesi
[...]
di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o
concorsuale della e/o del Dott. per l'evento determinato, con Controparte_5 CP_2
obbligo degli stessi di manlevare e tenere indenne il Dott. da qualunque richiesta di Controparte_1
risarcimento danni;
b) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice circoscrivere l'eventuale
risarcimento dei danni a quelle conseguenze che dovessero essere poste in nesso causale con lo specifico comportamento
tenuto dal Dott. in occasione della prestazioni eventualmente rese in favore del sig. Controparte_1 Pt_1 che dovessero risultare effettivamente dovute all'esito dei mezzi prova forniti dagli attori, tenendo conto, altresì,
[...]
Co della responsabilità esclusiva e/o concorrente della e/o del Dott. Controparte_8 CP_2
nonché delle pregresse e croniche condizioni psico-fisiche dello stesso paziente e delle somme sino ad ora
[...]
percepite; d) in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice accertare la graduazione di
responsabilità tra ciascun convenuto e/o terzo chiamato ai sensi degli artt. 1298, 1299 e/o 2055 c.c. al fine di una
eventuale azione di regresso che la dovesse intraprendere nei confronti delle altre parti in Controparte_6
giudizio;
5. In via ulteriore subordine: a) nell'ipotesi di condanna solidale dei convenuti e/o terzi chiamati insieme al
Dott. per il danno effettivamente causato e provato, con pagamento totale e/o parziale Controparte_1
effettuato in garanzia dalla accertare e dichiarare il diritto di regresso della Compagnia nei Controparte_6
confronti dei suindicati convenuti e/o terzi chiamati condebitori solidali per il recupero dell'intero importo da
quest'ultima eventualmente anticipato;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
principale e conseguentemente di quella di manleva e garanzia, accertare e dichiarare, in ogni caso, che la
[...]
è tenuta a manlevare il proprio assicurato nei limiti e nel rispetto delle condizioni di polizza, Controparte_3
conseguentemente: i. entro il massimale di euro 1.000.000,00 e, in caso di mancata acquisizione del consenso informato,
con garanzia prestata fino a concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari ad 1/3 di euro
1.000.000,00, nonché con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 ed
il massimo di € 13.000,00; ii. con operatività a II° rischio, pertanto, solo ad esaurimento della copertura assicurativa
ovvero per la parte di rischio non coperta dalle altre compagnie assicurative;
iii. nei limiti della quota parte di
responsabilità personale e diretta dell'assicurato, con esclusione quindi di quella che gli possa derivare solo per vincolo
di solidarietà dal rapporto con gli altri soggetti;
iv. senza riconoscere le spese incontrate dall'assicurato per legali o
tecnici non designati dalla 6. In via ulteriormente gradata a) in caso di accoglimento, anche Controparte_6
parziale, della domanda di parte attrice accertare e dichiarare, senza vincolo di solidarietà, l'obbligo della
[...]
e delle altre Compagnie assicurative chiamate in causa di manlevare e garantire il Dott. Controparte_3 [...]
e ripartire, ai sensi dell'art. 1910 c.c., fra le medesime società l'importo della prestazione e/o del Controparte_1
regresso in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti e, in ipotesi di condanna del Dott. e della CP_1
a garantire quest'ultimo con pagamento effettuato integralmente dalla Controparte_3 [...]
nei limiti della quota di responsabilità personale e diretta accertata dal Tribunale sull'assicurato, Controparte_3
dichiarare il diritto di regresso della ex art. 1910 comma IV c.c. nei confronti delle altre Controparte_3
consorelle per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
7. In via
istruttoria: a) ammettere le deduzioni, richieste e produzioni documentali tutte come indicate, formulate ed allegate
nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3, da intendersi qui
integralmente riportate e trascritte;
8. Sulle spese di lite: a) con vittoria di spese anche forfetarie, e compenso per la
prestazione-attività professionale, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Conclusioni della terza chiamata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Chieti adito, ogni contraria CP_5 istanza, deduzione o eccezione disattesa o rigettata: -in via preliminare, revocare la dichiarazione di contumacia
pronunciata, con provvedimento del 10.11.2023, nei confronti della - nel merito: in via principale, per tutte CP_5
e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla
[...]
(cf. p.iva ) nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto e, Controparte_3 P.IVA_1 CP_5
comunque, non provata;
in via subordinata, per tutte e per ciascuna delle ragioni spiegate in atti, nella denegata e non
creduta ipotesi in cui siano accolte le domande spiegate dalla nei confronti della Controparte_3 CP_5
operare la graduazione della responsabilità e per l'effetto accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott.
[...]
e/o del dott. rispetto ai fatti per cui è causa con ogni giuridica conseguenza. In Controparte_1 CP_2
ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale i dottori Parte_1 Parte_2
e , con un'azione di risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria, per errori CP_1 CP_2
nel trattamento, prima farmacologico e poi chirurgico, di una disfunzione erettile del sig. , avendogli Pt_1
prospettato quale unica soluzione un intervento chirurgico senza prima accertarsi della avvenuta stabilizzazione della patologia, raccogliendone il consenso informato in maniera incompleta (in particolare senza dargli indicazione delle possibili complicazioni e rischi), e sottoponendolo ad un intervento chirurgico
(di corporoplastica) diverso da quello prospettatogli.
Tali errori avevano cagionato al sig. una grave incurvatura peniena, con conseguente Pt_1 impossibilità di avere rapporti sessuali, e ripercussioni sulla sfera psichica sua e della coniuge sig.ra
[...]
, per cui, avendo avuto esito negativo le trattative di definire le loro pretese risarcitorie nei confronti Pt_2
dei sanitari (differentemente da quelle intraprese con la casa di cura in cui era stato Controparte_5
effettuato l'intervento, e concluse con una transazione) hanno chiesto la condanna dei dottori e CP_1 CP_2 al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali, quantificati in € 80.000,00.
Si è costituito in giudizio il dott. , chiedendo di essere autorizzato a chiamare in Controparte_1
causa la per esserne manlevato, eccependo l'incompetenza per territorio del Controparte_3
Tribunale di Chieti, in favore di quello di Fermo, comune quest'ultimo in cui si trova la casa di cura privata in cui è stato effettuato l'intervento, sostenendo la correttezza del suo operato, sia Controparte_5
dal punto di vista farmacologico che chirurgico, e delle informazioni fornite al sig. ai fini del rilascio Pt_1
del suo consenso informato, evidenziando come le lesioni lamentate dal sig. fossero conseguenza di Pt_1
altre patologie pregresse di quest'ultimo.
Ha chiesto quindi la dichiarazione di incompetenza per territorio, il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna della a tenerlo indenne dalle conseguenze negative del Controparte_3
procedimento. Si è costituito in giudizio il dott. , dichiarando di avere regolarmente ottenuto dal sig. CP_2 Pt_1
il consenso informato al trattamento chirurgico, evidenziando la sua estraneità a tutti gli altri profili di responsabilità sanitaria dedotti dagli attori, e contestando la quantificazione dei danni effettuata con la domanda introduttiva.
Autorizzatane la citazione, si è costituita in giudizio la chiedendo Controparte_3
preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la che gestiva la CP_5 Controparte_5
di Fermo, in cui è stato effettuato l'intervento chirurgico, chiedendo che ne fosse dichiarata la
[...]
responsabilità con riguardo all'operato dei dottori e , e che fosse condannata a rimborsarle le CP_1 CP_2
somme eventualmente dovute ai danneggiati, eccependo la prescrizione del diritto del dott. nei suoi CP_1
confronti, ai sensi dell'art. 2952 comma 3 c.c., contestando nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria, evidenziando la correttezza dell'operato dell'assicurato dott. CP_1
Ha chiesto quindi il rigetto della domanda di risarcimento e di quella di manleva, in subordine l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente della e del dott. , e dell'obbligo CP_5 CP_2 di questi ultimi di tenere indenne il dott. dalle conseguenze negative del giudizio, in ulteriore CP_1
subordine la riduzione della pretesa risarcitoria in funzione dell'effettiva incidenza delle condotte tenute dal dott. l'accertamento della gradazione della responsabilità tra i convenuti (in vista di un'eventuale CP_1
futura azione di regresso), tenendo conto dei massimali di polizza, e del fatto che quest'ultima prevedeva una operatività a II rischio.
Istruita la causa mediante c.t.u., la inizialmente dichiarata contumace, si è costituita in CP_5
giudizio, eccependo l'infondatezza di tutte le domande nei suoi confronti da parte della la CP_3 mancanza di qualsiasi forma di sua responsabilità per i danni lamentati, contestando l'esistenza di un danno conseguente a eventuali irregolarità nel rilascio del consenso informato, evidenziando come, eventualmente,
la responsabilità dei danni lamentati ricadrebbe unicamente sui dottori e , che operavano CP_1 CP_2
all'interno della come liberi professionisti, e l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata CP_5
dalla sig.ra . Parte_2
Ha chiesto quindi il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla ed Controparte_3
in subordine l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dei dottori e . CP_1 CP_2
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni all'udienza del 25.6.2025, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
1. Salve alcune criticità nel rilascio del consenso informato, i profili di responsabilità sanitaria dedotti dagli attori non hanno avuto riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria.
1.1 Gli ausiliari, al termine delle loro dettagliate ed esaustive analisi, hanno accertato che il sig. , già Pt_1 affetto da ipertensione arteriosa sistemica e ipertrofia prostatica benigna (che nel 2011 era stata trattata con resezione transuretrale), è affetto da malattia di Le Peyronie, con incurvamento dorsale del pene e insufficienza erettile.
1.2 Non hanno ravvisato omissioni o condotte negligenti in occasione delle visite del sig. , effettuate Pt_1
dal dott. il 28.7.2014 ed il 15.9.2014, visite delle quali manca qualsiasi documentazione, per cui CP_1
non è dato sapere in quelle occasioni di quale disturbo il sig. riferì di soffrire al dott. né Pt_1 CP_1
quale diagnosi fu fatta da quest'ultimo, e relativamente alle quali è possibile unicamente affermare che le prescrizioni farmacologiche da parte del dott. all'esito della visita del 28.7.2014, erano dirette al CP_1
trattamento della disfunzione erettile (per la durata di 2 mesi), mentre i farmaci prescritti durante la visita del 15.9.2014 erano finalizzati al trattamento della malattia di Le (per la durata di 4 mesi), Per_1
e che l'approccio sia diagnostico che farmacologico da parte del dott. fu corretto. CP_1
Dalle allegazioni di parte attrice è poi emerso che in occasione della visita di luglio 2014 il sig. Pt_1
già presentava una incurvatura a sinistra della parte terminale del pene, che non riferì però al dott.
cosa che invece fece nella successiva visita di settembre 2014, segnalando al dott. anche la CP_1 CP_1 presenza al tatto di noduli dei corpi cavernosi, per cui il dott. gli prescrisse una terapia specifica CP_1
per la fibromatosi.
Gli ausiliari hanno osservato come l'eventuale mancata diagnosi da parte del dott. della malattia CP_1
di di cui il sig. già era affetto in occasione della visita del mese di luglio 2014, non Persona_2 Pt_1 può essere considerata un errore dal sanitario, poiché l'incurvamento non era stato segnalato dal sig.
, e poteva essere rilevato soltanto in fase di erezione, e poiché l'indurimento dei tessuti del corpo Pt_1
penieno in corrispondenza della fibromatosi poteva sfuggire ad un esame obiettivo, in assenza di specifiche indicazioni da parte del sig. . Pt_1
Inoltre i c.t.u. hanno anche evidenziato che, ad ogni modo, l'eventuale ritardo nella diagnosi e nel trattamento terapeutico della malattia di La Peyronie non ha avuto alcuna influenza nella evoluzione della vicenda clinica del sig. . Pt_1
1.3 Nella successiva visita del 12.01.2015, a fronte dei risultati negativi della terapia farmacologica, il dott.
propose al sig. un intervento di rimozione della placca che causava l'incurvamento CP_1 Pt_1
penieno, che è stato poi effettuato il 12.2.2015 presso la clinica di Fermo, gestita dalla CP_5 CP_5
in occasione del quale “venne praticata incisione del solco balano prepuziale;
venne isolata la tonaca
[...]
albuginea; venne identificato l'incurvamento mediante iniezione di fisiologica nei corpi cavernosi;
vennero apposti
tre punti di correzione in corrispondenza dell'incurvamento”, senza che dalla cartella clinica risultino complicazioni successive all'intervento.
Dopo quasi due anni, in data 3.12.2016 il sig. fu visitato da altro sanitario (dott. , al Pt_1 Per_3
quale riferì dell'incurvamento dorsale del pene, che gli impediva la penetrazione, insorto dopo l'operazione cui era stato sottoposto nel mese di febbraio 2015, e le successive attività diagnostiche e terapeutiche prescrittegli anche da quest'ultimo sanitario non ebbero alcun risultato migliorativo.
La patologia riscontrata dal dott. nella visita del 3.12.2016 (fibromatosi peniena estesa alla Per_3
superficie dorsale del pene per circa 4 cm e incurvamento dell'asta pari ad 80°), e confermata dai c.t.u.,
che hanno rilevato che “l'estensione della placca indurita interessa tutto il dorso del corpo penieno”, non è
tuttavia riconducibile all'intervento chirurgico effettuato il 12.2.2025, per le seguenti ragioni,
dettagliatamente descritte dai c.t.u., e testualmente riportate:
✓ “Un recurvatum come conseguenza del primo intervento potrebbe dipendere da una “ipercorrezione”,
ovvero si procede ad una eccessiva escissione della tonaca albuginea che provoca un “accorciamento
eccessivo” del lato convesso, opposto alla curvatura, per cui il pene si incurva in maniera “speculare”
ovvero laterale destra e questo non si è verificato in quanto non viene né lamentato dal paziente, né
descritto dall'esame doppler.
✓ Per produrre un recurvatum dorsale di quella rilevanza, bisognerebbe volontariamente incidere la tonaca
albuginea dorsalmente, dopo aver isolato il fascio vascolo nervoso, cosa che non viene descritta nell'atto
operatorio e che richiederebbe tempi chirurgici molto più lunghi. Tra l'altro, questo tipo di approccio
andrebbe riservato ai recurvatum ventrali.
✓ Il recurvatum iniziale era sottoglandulare sinistro, quindi molto distale lungo l'asta, come riferito dallo
stesso sig. in sede di visita CTU del 06/09/2024, mentre il secondo recurvatum è medio distale, Pt_1
quindi più prossimale e quindi in una sede completamente differente.
✓ La prova regina deriva però dall'ecocolordoppler dinamico che il paziente esegue in data 03/12/2016 presso
lo studio del dott. che dimostra la presenza di una grossolana placca fibrosa dorso-settale che è la Per_3
vera causa del recurvatum dorsale del pene.
✓ Anche l'obiettività in sede di visita CTU del 06/09/2024 ha consentito di individuare e confermare la
placca che corrisponderebbe, anche a detta dello stesso paziente, alla sede del recurvatum”.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, gli ausiliari hanno anche chiaramente escluso che l'intervento chirurgico sia stato effettuato senza attendere accertamenti sulla stabilità della patologia,
poiché “l'indicazione chirurgica presenta un timing adeguato di 4 mesi, laddove anche le linee guida più recenti,
certamente successive ai fatti in discussione, confermano che la chirurgia può essere intrapresa già solamente dopo
3 mesi in presenza di malattia non in fase acuta (recurvatum stabile e soprattutto assenza di dolore)”.
1.4 Anche la scelta della tecnica di intervento è stata corretta: i sanitari, al fine di correggere la curvatura,
hanno optato per “la procedura di accorciamento tunicale” che prevede l'accorciamento del lato convesso per ottenere il raddrizzamento del pene, da ritenersi corretta in considerazione delle caratteristiche fisiche del sig. e dell'entità dell'incurvamento lamentato, e che espone meno delle altre tecniche a Pt_1
rischi di ipercorrezione, al potenziale danno dei meccanismi veno-occlusivi, alla percezione dei punti di sutura nel sottocute.
1.5 Deve quindi essere escluso che le lesioni attualmente lamentate dal sig. , e riscontrate dal collegio Pt_1 di c.t.u., siano causalmente riconducibili ad errori, diagnostici, terapeutici, o chirurgici da parte del dott.
trattandosi, piuttosto delle conseguenze dell'evoluzione della malattia di Le CP_1 Per_1
2. Gli attori si sono poi lamentati del fatto che il rilascio del consenso informato da parte del sig. , di Pt_1
cui si è occupato il dott. , sia avvenuto pochi minuti prima dell'intervento, e che il modulo da CP_2
quest'ultimo sottoscritto non contenesse riferimenti alle possibili complicazioni e conseguenze dell'intervento (quali l'accorciamento del pene e il peggioramento delle condizioni), e che il consenso sia stato rilasciato per un intervento di corporoplastica secondo NE, e sia stato invece effettuata una plicatura della fascia con un punto, fatti che avrebbero leso il diritto all'autodeterminazione da parte del sig. . Pt_1
2.1 Gli ausiliari nominati durante l'istruttoria, pur rilevando che il modulo sottoscritto dal sig. Pt_1
menzionava il rischio di accorciamento del pene, hanno effettivamente osservato che -in mancanza di documentazione del fatto che il sig. abbia avuto una adeguata informazione sull'intervento Pt_1
qualche giorno prima di sottoporvisi- il rilascio del consenso nello stesso giorno dell'operazione potrebbe avergli impedito di assimilare le informazioni ricevute e valutare se chiedere eventuali chiarimenti al personale sanitario, che il modulo è privo di indicazione del fatto che l'effettuazione dell'intervento non avrebbe eliminato né ritardato il rischio di nuovi incurvamenti e di nuove deformità,
e che il sig. ha espresso il suo consenso all'intervento di NE, e non a quello di plicatura. Pt_1
2.2 Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto va detto che gli ausiliari hanno sottolineato che l'obiettivo dell'intervento chirurgico, che era quello di raddrizzamento del pene, può essere perseguito dal sanitario in base a tecniche chirurgiche diverse (hanno indicato la “tecnica di NE, Yachia o Plicatura”),
tra le quali il chirurgo opta durante l'atto operatorio, e che, si ribadisce, la tecnica di plicatura seguita dott. è la meno invasiva tra quelle appena indicate. CP_1
2.3 Inoltre, ed in via risolutiva, osserva il Tribunale che gli attori non hanno indicato, né tanto meno provato, quale concreta incidenza, e quindi quali reali e specifici danni, abbiano subito in conseguenza del ritardo nella consegna del modulo per il rilascio del consenso informatico, e delle carenze contenutistiche dello stesso, pur riscontrate dal collegio di c.t.u., essendosi invece limitati a lamentare genericamente la lesione del diritto all'autodeterminazione, doglianza che, per quanto possa avere ottenuto dei riscontri istruttori, non li rende titolari di un diritto al risarcimento dei danni, che non possono ritenersi in re ipsa (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 24471 del 4.11.2020).
2.4 Infatti (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 3582 del 12.2.2025) “Il paziente che domanda il risarcimento del danno
da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la
praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la volontà del paziente di sottoporsi
all'intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'omero, in luogo del bendaggio immobilizzante che gli era stato, invece, praticato, potesse evincersi dalla mera circostanza che il detto intervento fosse stato successivamente
eseguito presso altro nosocomio)”.
3 La domanda risarcitoria degli attori deve quindi essere respinta per infondatezza, circostanza che esime dal valutare (se non ai limitati fini della disciplina delle spese) le ulteriori domande di garanzia formulate dal dott. nei confronti della e da quest'ultima nei confronti della CP_1 CP_3 CP_5
[...]
4 Le spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi delle tabelle n. 25bis e n. 2 allegate al d.m. n. 55/2014 (fase di attivazione della mediazione, cui ha partecipato il solo dott. € 1.008,00; fase di studio € 2.552,00, fase CP_1
introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisionale € 4.253,00). Esse dovranno essere rifuse dagli attori ai convenuti dottori e in base al principio di soccombenza, ed all'assicurazione CP_1 CP_2
chiamata in causa sulla base del principio di causalità (poiché la chiamata in causa è stata una CP_3 diretta conseguenza dell'azione risarcitoria spiegata nei confronti del convenuto dott. rivelatasi CP_1
infondata).
4.1 La dovrà poi rifondere le spese di lite sostenute dalla per Controparte_3 CP_5
infondatezza della domanda rivolta nei suoi confronti, dato che:
✓ anche ove fosse stata dichiarata la responsabilità risarcitoria del dott. la non CP_1 CP_3
avrebbe potuto, per disposizioni contrattuali, rispondere che per la quota di responsabilità
personale del dott. medesimo, con esclusione della parte di responsabilità scaturente dal CP_1
vincolo di solidarietà con altri eventuali responsabili;
✓ ogni astratta solidarietà tra la ed i dottori e sarebbe comunque venuta CP_5 CP_1 CP_2
meno in conseguenza della transazione parziale intercorsa tra gli attori e la in data CP_5
26.2.2021 (transazione presente agli atti quando la ha chiesto di essere autorizzata CP_3
alla chiamata in causa);
✓ il dedotto diritto di regresso della nei confronti della ed il dedotto rapporto di CP_3 CP_5
coassicurazione, sono rimasti privi di qualsiasi supporto documentale.
Le spese stesse vengono liquidate tenendo conto dei valori minimi stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al
D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, essendosi la costituita in giudizio pochi CP_5
giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (fase di studio € 1.276,00, fase introduttiva €
814,00, fase decisionale € 2.126,50).
4.2 Al convenuto dott. , ed alla chiamata in causa che non hanno CP_2 Controparte_3
partecipato senza alcun giustificato motivo alla mediazione obbligatoria, deve essere irrogata la sanzione di cui all'art. 12bis comma 2 d.lgs. n. 28/2010 (senza segnalazione all'IVASS, per inapplicabilità ratione temporis dell'art. 12bis comma 4 d. lgs. n. 28/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e Parte_1
nei confronti dei dottori e , e con la chiamata in causa Parte_2 CP_1 CP_2
della e della così decide: Controparte_3 CP_5
• respinge la domanda degli attori nei confronti dei dottori e;
CP_1 CP_2
• condanna gli attori a rifondere le spese di lite sostenute dai convenuti e dalla chiamata in causa quantificate, per il dott. in € 15.111,00, e per il dott. Controparte_3 CP_1 CP_2
e la in € 14.103,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese CP_3
generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 759,00 per esborsi sostenuti dal dott. CP_1
• dispone quanto al dott. la distrazione delle spese in favore del suo procuratore, CP_1
dichiaratosi antistatario;
• pone le spese della c.t.u. a carico degli attori;
• condanna la a rifondere le spese di lite sostenute dalla Controparte_3 CP_5
liquidate in complessivi € 4.216,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle
[...]
spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
• visto l'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010, condanna il dott. e la CP_2 Controparte_3
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 24.10.2025
Il giudice
Marcello OZ