Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent. N. …….................sent.
N………………….R.G. N………………….R.G.
N………………….cron. N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep. N…………………...rep.
Udienza del 19/03/2025 OGGETTO…………….... OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
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…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
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…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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…………………………. NOTIF. APPELLO NOTIF. APPELLO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2435/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO , pendente TRA P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
OCE E, presso lo studio dell'Avv. FEZZA GIUSEPPE e CARMEN LORETO, che la rapp. e dif. giusta procura in atti;
OPPONENTE E
, avente sede in Nocera Superiore (SA) alla Via Portaromana, Controparte_1
n.° 15-19, Partita IVA: , in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. P.IVA_2 rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di Controparte_1 mandato in calce del presente atto, dagli Avv.ti Antonello Manuel REGA, Codice Fiscale:
e Codice Fiscale: CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, presso il cui studio elett.te domicilia in Sarno (SA) alla Via Bruto Fabricatore, n.° 23;
[...] OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 26/4/2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 555/2019 del 20/3 quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Controparte_1
€ 51.701,16, oltre interessi e spese, per lavori di manutenzione e impiantistica relativi ad arredi e strumenti per la refrigerazione, presso i supermercati del Vs. gruppo, siti in Pagani (SA), alla Via Ammaturo, n.55, dall'anno 2015 all'anno 2018 ed in Nocera Inferiore (SA), alla Via Grimaldi, n.105, di cui alle fatture n.71 del 27.05.2015, nn. 95-96-97-100-101 del 20.12.2018 e nn.102-103-104-105 del 21.12.2018.
N.R.G. 2435/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
e strumenti per la refrigerazione eseguiti presso i supermercati della società ingiunta dalla stessa regolarmente pagati, come da documentazione prodotta, dalla quale emerge come per gli anni 2015, 2016 e 2017 per i lavori svolti sono state emesse nell'immediatezza le fatture, consegnate e regolarmente pagate dalla Parte_1
Con riguardo ai lavori asseritamente non pagati, con particolare riferimento ai lavori relativi al carico dell'impianto di refrigerazione con gas R422 (ex R22) effettuato quasi mensilmente e indicativamente pari, nella maggior parte dei casi, all'intera capacità dell'impianto stesso ovvero circa 40kG (cfr. fatture n.95, 97, 100, 101), per un totale di oltre 300kG di gas, evidenzia che tale periodicità risulta in contrasto con la normativa vigente (DPR 43/2012 e Regolamento Europeo sui gas fluorurati ad effetto serra n°517/2014), che impone una determinata periodicità dei controlli delle perdite di gas refrigerante da parte degli operatori accreditati e che il carico dell'impianto di refrigerazione con gas R422 (ex R22) sia effettuato da personale qualificato ai sensi dell'art. 8 del DPR 43/2012. Con riguardo alla riparazione di macchinari e arredi, evidenzia che la stessa risulta in contrasto con la normativa vigente (art. 7 del DM 37/08) che impone il rilascio della dichiarazione di conformità e la lista dettagliata delle forniture utilizzate nella riparazione (cfr. fatture n.71 del 27.05.2015, nn. 95-96-97-100-101 del 20.12.2018 e nn.102-103-104- 105 del 21.12.2018). Evidenzia, poi che, essendo trascorso un lungo lasso di tempo dall'intervento all'emissione della fattura non si evincono visivamente tali interventi. Con riguardo alla riparazione dell'impianto di refrigerazione, evidenzia che anche tale intervento risulta in contrasto con la normativa vigente (art. 7 del DM 37/08), che impone il rilascio della dichiarazione di conformità e la lista dettagliata delle forniture utilizzate nella riparazione, documentazione necessaria anche ai fini del rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 9 del DM 37/08. Aggiunge che le fatture indicano presunti lavori eseguiti per i quali non vi è l'annotazione obbligatoria sul registro dell'impianto di refrigerazione, non sono state rilasciate le certificazioni obbligatorie da parte dei tecnici che hanno effettuato tali lavori, non vi sono le dichiarazioni previste ex lege per le riparazioni effettuate né la lista dettagliata delle forniture utilizzate nella riparazione: vi è soltanto l'elenco di presunti lavori eseguiti i quali non trovano alcun riscontro sia fattuale che normativo, nonché l'importo indicato per tali lavori è stato determinato unilateralmente dalla società opposta, senza alcuna specificazione delle somme dovute, mai concordate tra le parti. Concludeva dunque chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In data 10/12/2019, tardivamente (udienza del 12/12/2019) si costituiva la
[...] evidenziando che la prova ed il costo dell'attività professionale risulta CP_1 suffragata dai fogli lavoro attestanti l'attività svolta ed i materiali utilizzati od i manufatti preventivati e consegnati, firmati e timbrati dai due punti vendita serviti della Società
N.R.G. 2435/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 opponente di a puntuale corredo delle voci riportate in fattura. Parte_3
Evidenzia che le somme richieste attengono a prestazioni effettuate tra il 2015 e il 2018 di cui solo una piccola parte attiene al 2015, anno per il quale vi è anche fattura emessa nello stesso anno e non onorata: A fine 2018, giustamente, a fronte di sempre piccoli e parziali pagamenti, riportati anche nell'atto di opposizione, la società opposta decide di contabilizzare tutto il lavoro svolto ed interrompere ogni rapporto commerciale. Aggiunge che già in data 03 dicembre 2018, veniva formalizzata, a mezzo PEC, con atto di messa in mora la richiesta della parte opposta, che rimaneva senza risposta. Evidenzia, inoltre, che la era perfettamente a conoscenza delle prestazioni Parte_1 ricevute e dei relativi costi per le quali ha sempre timbrato e firmato i fogli lavoro e le bolle di consegna in cui sempre veniva riportata la somma dovuta oltre IVA. Per quanto attiene, poi, alle presunte anomalie che secondo l'opponente minerebbero la pretesa economica della Società evidenzia che tutti gli interventi sono stati CP_1 effettuati a chiamata e che la società opposta è in possesso di tutti i patentini ed autorizzazioni di legge. Alla prima udienza del 12/12/2019, la società reiterava il disconoscimento Parte_1 formulato in via preliminare, nonché provved cere anche i fogli lavoro – intervento allegati in sede di costituzione. Il Giudice, con provvedimento del 26/3/2020, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione “rilevato che parte opponente contesta il credito ingiunto, deducendo di non aver mai commissionato né ricevuto le prestazioni asseritamente eseguite da controparte;
rilevato inoltre che l'opponente ha disconosciuto i fogli lavoro allegati da controparte e che taluni di essi non recano timbro né sottoscrizione della controparte…”. La causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi
N.R.G. 2435/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie deve ritenersi che, nei limiti di cui si dirà, parte opposta, attrice in senso sostanziale ha fornito la prova dell'attività professionale ed il costo della stessa, attraverso i fogli lavoro attestanti l'attività svolta ed i materiali utilizzati od i manufatti preventivati e consegnati, firmati dai due punti vendita serviti della Società opponente di Parte_3
a puntuale corredo delle voci riportate in fattura.
[...]
Non è ammissibile il disconoscimento delle firme da parte della legale rappresentante, essendo le sottoscrizioni non riconducibili alla stessa, ma ai diversi responsabili dei punti vendita. Secondo la Cassazione il disconoscimento della sottoscrizione da parte di una persona giuridica virgola perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessità di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. n. 5620/2010; ass. 7240/2019). Pertanto, la dichiarazione di disconoscimento formulata in modo generico e diretta solo a negare che la firma apposta fosse personalmente riferita a sé, non permette di escludere la sottoscrizione ad opera di altre persone fisiche abilitate a farlo. La prova del contratto di opera ex art. 2226 c.c. si evince dai versati fogli di lavoro e schede tecniche di assistenza e dalle fatture. Né la ha prodotto alcuna documentazione atta a superare la prova Parte_1 documentale delle ragioni di credito vantate dall'ingiungente. La prova del credito è però limitata alle fatture per le quali parte opposta ha depositato documentazione sottoscritta dal cliente. In relazione alla fattura n. 95 del 20/12/2018, risulta dovuta la somma di € 7780,80; in relazione alla fattura 96 del 20/12/2018, spetta la somma di € 292,80; in relazione alla fattura 102 del 21/12/2018, spetta la somma di € 326,90; in relazione alla fattura n. 104 del 21/12/2018, spetta la somma di € 2120,70, per un totale di € 10521,2. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso
N.R.G. 2435/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposto, va Parte_1 condannata al pagamento della somma di € 10521,2 oltre interessi legali ex dl.gs 231/02, dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate nei limiti del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono pertanto dovute le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). Parte opponente è tenuta altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 2435 /2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO , pendente tra e Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa così pro
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 555/2019 del 20/3/2019;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € Controparte_1
1 231/02, dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo;
5.condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t.,, delle spese del Controparte_1 procedimento monitorio che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratosene anticipatari;
6.condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del Controparte_1 pr liquidano in € 3397,00 per compensi, oltre rimborso
N.R.G. 2435/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratosene anticipatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 09/04/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2435/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6