Versione
11 gennaio 1974
11 gennaio 1974
Art. 12. (Requisiti per il diritto alla pensione di invalidita')
Il diritto alla pensione di invalidita' si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui.
Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilita' materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.
L'accertamento dell'invalidita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di sottoporre l'iscritto a visita medica nonche' agli eventuali accertamenti clinici necessari.
L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformita' a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.
La continuazione dell'attivita' di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidita', non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreche' l'attivita' medesima risulti svolta con usura, il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa come al quarto comma del presente articolo.
Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.
Il diritto alla pensione di invalidita' si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui.
Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilita' materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.
L'accertamento dell'invalidita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di sottoporre l'iscritto a visita medica nonche' agli eventuali accertamenti clinici necessari.
L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformita' a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.
La continuazione dell'attivita' di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidita', non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreche' l'attivita' medesima risulti svolta con usura, il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa come al quarto comma del presente articolo.
Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2938Provvedimento: […] Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle norme di diritto (art. 3, n. 2 della legge n. 121 del 1985 e art. 12 della legge n. 903 del 1973) sotto l'aspetto che l'attestato dell'ordinario diocesano costituisce atto amministrativo, […] Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge nelle due figure della non applicazione e della falsa ed errata applicazione dei combinati disposti degli artt. 12 e 13 della legge n. 903 del 1973. […] Il legislatore italiano ha quindi espressamente disciplinato (in particolare con l'art. 12 della richiamata legge n. 903 del 1973) la fattispecie dell'invalidità del sacerdote (in specie del parroco), […]Leggi di più...
- parroco·
- modalità·
- necessità·
- impossibilità permanente del sacerdote di esercitare il proprio ministero·
- valutazione in concreto da parte del giudice·
- conseguenze·
- valutazione suddetta·
- fondi speciali di previdenza·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- casse di mutualità e fondi previdenziali