Versione
2 gennaio 1968
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11 agosto 2023
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Art. 20.
A gruppi da cinque a cinquanta persone puo' essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, e' valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed e' di durata non superiore a quattro mesi.
Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei
componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).
Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.
Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.
Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di eta' inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.
La domanda del passaporto collettivo e' presentata dal capogruppo.
Per ogni componente il gruppo - esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci - e' dovuta una tassa di lire trecento.
A gruppi da cinque a cinquanta persone puo' essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, e' valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed e' di durata non superiore a quattro mesi.
Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei
componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).
Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.
Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.
Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di eta' inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.
La domanda del passaporto collettivo e' presentata dal capogruppo.
Per ogni componente il gruppo - esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci - e' dovuta una tassa di lire trecento.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Rimini, sentenza 30/12/2024, n. 1187Provvedimento: N. R.G. 4253/2019 TRIBUNALE DI RIMINI Sezione Unica Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: Dott.ssa Chiara Zito Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4253/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024, promossa da: Parte_1 , (C.F.: C.F._1 ), nata in [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Francesca Giovanetti (C.F.: C.F._2 ), elettivamente domiciliata presso lo studio della …Leggi di più...
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