Articolo 20 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 gennaio 1968
Art. 20.
A gruppi da cinque a cinquanta persone puo' essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, e' valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed e' di durata non superiore a quattro mesi.
Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei
componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).
Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.
Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.
Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di eta' inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.
La domanda del passaporto collettivo e' presentata dal capogruppo.
Per ogni componente il gruppo - esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci - e' dovuta una tassa di lire trecento.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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