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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/09/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, corso Parte_1 CodiceFiscale_1 Vecchio, n. 54, presso lo studio dell'avv.to Laura Chiappelli che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 13/01/2025);
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Controparte_1 CodiceFiscale_2 vico dei Tintori, n. 6, presso lo studio dell'avv.to Luisa Mazzitelli, che, unitamente e disgiuntamente dall'avv.to Stefania Settimi, la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente nonché
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, via Controparte_2 CodiceFiscale_3 San Nicandro, n. 104, presso lo studio dell'avv.to Stefania Capponi e rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Tarchiani del Foro di Arezzo, come da procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: mantenimento del figlio maggiorenne;
conclusioni: le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di udienza del 9/07/2025; la Procura della precisava le conclusioni in data 8/08/2025, nulla Parte_2 opponendo all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 2/04/2025, la ricorrente, richiamata la sentenza di adozione da parte dei resistenti pronunciata nell'anno 2021, chiedeva disporsi il mantenimento a carico dei genitori in misura pari ad euro 500,00 ciascuno, oltre alla partecipazione in pari quota alle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Terni. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambi i genitori. In particolare, la madre eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto degli elementi di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto della pretesa attorea poiché infondata, non provata e sproporzionata nel quantum, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in ragione della violazione dell'art. 473bis.18 c.p.c. Parimenti, il padre domandava il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato. pagina 1 di 2 Alla prima udienza del 1°/07/2025, le parti raggiungevano un accordo e, su istanza della resistente, veniva disposto un rinvio al fine di verificare la remissione della querela proposta dalla ricorrente. Alla successiva udienza dell'8/07/2025, previa verifica e integrazione della remissione della querela, le parti chiedevano l'accoglimento dell'accordo. L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme ai principi di diritto, e, quanto ai profili economici, congruo rispetto alle condizioni delle parti, come emerse nel corso del procedimento. Il Collegio accoglie, pertanto, le conclusioni congiunte formulate, con compensazione delle spese del procedimento in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-la madre corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 150,00 Pt_1 mensili;
-il padre corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 200,00 Pt_1 mensili;
-tali versamenti saranno effettuati, a far data dal mese di luglio 2025, sul conto corrente n. 1000/00008073, Intesa San Paolo, IBAN [...], intestato alla figlia;
-si dà atto che si impegna a comunicare i risultati universitari ad entrambi i genitori non Pt_1 appena ottenuti ed eventuali spostamenti di città con e-mail ( ). Email_1
Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 1°/09/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, corso Parte_1 CodiceFiscale_1 Vecchio, n. 54, presso lo studio dell'avv.to Laura Chiappelli che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 13/01/2025);
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Controparte_1 CodiceFiscale_2 vico dei Tintori, n. 6, presso lo studio dell'avv.to Luisa Mazzitelli, che, unitamente e disgiuntamente dall'avv.to Stefania Settimi, la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente nonché
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, via Controparte_2 CodiceFiscale_3 San Nicandro, n. 104, presso lo studio dell'avv.to Stefania Capponi e rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Tarchiani del Foro di Arezzo, come da procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: mantenimento del figlio maggiorenne;
conclusioni: le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale di udienza del 9/07/2025; la Procura della precisava le conclusioni in data 8/08/2025, nulla Parte_2 opponendo all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 2/04/2025, la ricorrente, richiamata la sentenza di adozione da parte dei resistenti pronunciata nell'anno 2021, chiedeva disporsi il mantenimento a carico dei genitori in misura pari ad euro 500,00 ciascuno, oltre alla partecipazione in pari quota alle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Terni. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambi i genitori. In particolare, la madre eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto degli elementi di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto della pretesa attorea poiché infondata, non provata e sproporzionata nel quantum, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in ragione della violazione dell'art. 473bis.18 c.p.c. Parimenti, il padre domandava il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato. pagina 1 di 2 Alla prima udienza del 1°/07/2025, le parti raggiungevano un accordo e, su istanza della resistente, veniva disposto un rinvio al fine di verificare la remissione della querela proposta dalla ricorrente. Alla successiva udienza dell'8/07/2025, previa verifica e integrazione della remissione della querela, le parti chiedevano l'accoglimento dell'accordo. L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme ai principi di diritto, e, quanto ai profili economici, congruo rispetto alle condizioni delle parti, come emerse nel corso del procedimento. Il Collegio accoglie, pertanto, le conclusioni congiunte formulate, con compensazione delle spese del procedimento in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-la madre corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 150,00 Pt_1 mensili;
-il padre corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 200,00 Pt_1 mensili;
-tali versamenti saranno effettuati, a far data dal mese di luglio 2025, sul conto corrente n. 1000/00008073, Intesa San Paolo, IBAN [...], intestato alla figlia;
-si dà atto che si impegna a comunicare i risultati universitari ad entrambi i genitori non Pt_1 appena ottenuti ed eventuali spostamenti di città con e-mail ( ). Email_1
Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 1°/09/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
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