Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1140
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 gennaio 1971
Art. 4.
Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna". - Alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , sono aggiunte, dopo le parole "su ogni delega di rappresentanza", le altre "relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta" e, dopo le parole "su ogni delega o mandato di rappresentanza", le altre, "relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta".
All'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , sono aggiunte le seguenti parole: "o dei funzionari che lo ricevono o ai quali e' esibito o delle altre parti interessate".
Al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , le parole "nonche' al prelievo stabilito nel primo comma" sono sostituite con le seguenti "nonche' al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma".
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971