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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7236 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/06/2025 da
Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA
[...]
Parte_2
con il proc. e dom. avv. PELIZZO GUGLIELMO avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 29/06/2002 in REMANZACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di REMANZACCO (UD), al n. 4, Parte 2, Serie
A, Ufficio 1, anno 2002;
Oggetto: separazione consensuale - preso atto che dall'unione sono nati i figli (06/10/2005),
_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_2
(13/01/2011), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della IA minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei SI.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 29/06/2002 in
[...]
REMANZACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di REMANZACCO (UD), al n. 4, Parte 2, Serie
A, Ufficio 1, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza ove lo ritenga più opportuno, dando atto che i ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per la IA minorenne.
2. Dà atto che la casa coniugale sita in Basiliano (UD) Via Della
Resistenza n. 4/2, di proprietà esclusiva del SI. rimarrà al Parte_1 suddetto con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, avendo le parti definito separatamente ciò che la SI.ra asporterà. Parte_2
3. Dispone che la IA minore sia affidata in modo condiviso ad Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, ove trasferirà anche la residenza.
4. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della IA, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della minore. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione della IA, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la IA si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
5. Dispone, in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore , nonché degli impegni di lavoro dei genitori, salvo diverse Per_2 intese, che la IA abbia a vedere e stare con il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Quanto alle visite durante la settimana, dispone che le stesse siano concordate, anche con possibilità di pernotto, secondo le volontà della ragazza e le disponibilità dei genitori. Prende atto che nei giorni di spettanza di ciascun genitore questi provvederà al trasporto della IA a scuola, così come ad accompagnare la stessa alle attività sportive e/o ad ogni altro impegno, visita medica, evento ludico.
6. Parimenti, dispone che durante le vacanze estive la minore abbia a trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio;
dispone, inoltre, che le vacanze natalizie e pasquali siano divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale,
Natale e Santo Stefano, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri della IA
e delle eSIenze dei genitori.
7. Dà atto che Il IG , dal mese di luglio del corrente anno, _1 presta la propria attività lavorativa presso l'azienda di famiglia. Ciò posto, dà atto che le parti hanno convenuto che non vi è necessità di prevedere un contributo al mantenimento del ragazzo in quanto economicamente autosufficiente a partire dal mese di luglio. Dà atto che _1 continuerà ad utilizzare l'autovettura Polo, tg FA486 GR, intestata al SI.
, in relazione alla quale provvederà a sostenere tutte le spese Parte_1
e gli oneri, siano essi sia di carattere ordinario che straordinario. Dà atto che tutte spese afferenti all'acquisto - con rogito notarile di data
30/04/2025- dell'immobile intestato ad sito in Via Bovolars, _1
n.30 Remanzacco (UD) Ivi inclusa la rata del mutuo, le utenze, le imposte, spese condominiali e qualsiasi altra spesa anche non indicata espressamente sarà sostenuta integralmente dallo stesso e/o dalla madre, SI.ra . Parte_2
8. Dà atto che l'assegno unico universale sarà percepito in via unica ed esclusiva dalla SI.ra . Parte_2
9. Le spese straordinarie in favore della IA , individuate come Per_2 da regolamento dell'osservatorio del diritto di famiglia sezione di Udine
(prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti dichiarano di conoscere, sono poste a carico tra gli odierni ricorrenti pro quota al 50%, così come al 50% saranno le relative detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per gli stessi.
10. Dispone che il padre versi mensilmente, entro il giorno 15, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA , Per_2 bonificando il relativo importo (rivalutato, annualmente, in base agli indici
ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di Udine) sul conto corrente della madre e tramite le coordinate bancarie dalla medesima fornite.
11. Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12. Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni qui indicate, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
13. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REMANZACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.4, Parte 2, Serie A,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 30/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7236 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/06/2025 da
Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA
[...]
Parte_2
con il proc. e dom. avv. PELIZZO GUGLIELMO avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 29/06/2002 in REMANZACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di REMANZACCO (UD), al n. 4, Parte 2, Serie
A, Ufficio 1, anno 2002;
Oggetto: separazione consensuale - preso atto che dall'unione sono nati i figli (06/10/2005),
_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_2
(13/01/2011), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della IA minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei SI.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 29/06/2002 in
[...]
REMANZACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di REMANZACCO (UD), al n. 4, Parte 2, Serie
A, Ufficio 1, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza ove lo ritenga più opportuno, dando atto che i ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per la IA minorenne.
2. Dà atto che la casa coniugale sita in Basiliano (UD) Via Della
Resistenza n. 4/2, di proprietà esclusiva del SI. rimarrà al Parte_1 suddetto con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, avendo le parti definito separatamente ciò che la SI.ra asporterà. Parte_2
3. Dispone che la IA minore sia affidata in modo condiviso ad Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, ove trasferirà anche la residenza.
4. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della IA, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della minore. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione della IA, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la IA si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
5. Dispone, in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore , nonché degli impegni di lavoro dei genitori, salvo diverse Per_2 intese, che la IA abbia a vedere e stare con il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Quanto alle visite durante la settimana, dispone che le stesse siano concordate, anche con possibilità di pernotto, secondo le volontà della ragazza e le disponibilità dei genitori. Prende atto che nei giorni di spettanza di ciascun genitore questi provvederà al trasporto della IA a scuola, così come ad accompagnare la stessa alle attività sportive e/o ad ogni altro impegno, visita medica, evento ludico.
6. Parimenti, dispone che durante le vacanze estive la minore abbia a trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio;
dispone, inoltre, che le vacanze natalizie e pasquali siano divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale,
Natale e Santo Stefano, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri della IA
e delle eSIenze dei genitori.
7. Dà atto che Il IG , dal mese di luglio del corrente anno, _1 presta la propria attività lavorativa presso l'azienda di famiglia. Ciò posto, dà atto che le parti hanno convenuto che non vi è necessità di prevedere un contributo al mantenimento del ragazzo in quanto economicamente autosufficiente a partire dal mese di luglio. Dà atto che _1 continuerà ad utilizzare l'autovettura Polo, tg FA486 GR, intestata al SI.
, in relazione alla quale provvederà a sostenere tutte le spese Parte_1
e gli oneri, siano essi sia di carattere ordinario che straordinario. Dà atto che tutte spese afferenti all'acquisto - con rogito notarile di data
30/04/2025- dell'immobile intestato ad sito in Via Bovolars, _1
n.30 Remanzacco (UD) Ivi inclusa la rata del mutuo, le utenze, le imposte, spese condominiali e qualsiasi altra spesa anche non indicata espressamente sarà sostenuta integralmente dallo stesso e/o dalla madre, SI.ra . Parte_2
8. Dà atto che l'assegno unico universale sarà percepito in via unica ed esclusiva dalla SI.ra . Parte_2
9. Le spese straordinarie in favore della IA , individuate come Per_2 da regolamento dell'osservatorio del diritto di famiglia sezione di Udine
(prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti dichiarano di conoscere, sono poste a carico tra gli odierni ricorrenti pro quota al 50%, così come al 50% saranno le relative detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per gli stessi.
10. Dispone che il padre versi mensilmente, entro il giorno 15, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA , Per_2 bonificando il relativo importo (rivalutato, annualmente, in base agli indici
ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di Udine) sul conto corrente della madre e tramite le coordinate bancarie dalla medesima fornite.
11. Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12. Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni qui indicate, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
13. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REMANZACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.4, Parte 2, Serie A,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 30/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini