Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 18/12/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01857/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2025, proposto da -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Savino, con domicilio digitale PEC g.savino@avvocatinocera-pec.it;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti emessi dalla Prefettura di -OMISSIS- - Area IV - il 7.10.2025, recanti la revoca dei “ nulla osta al lavoro subordinato ” in precedenza rilasciati ai cittadini extracomunitari ivi indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi per le parti i difensori presenti nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, come specificato nel verbale, relatore il dott. GI SO;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente gravame, notificato il 12 novembre 2025 e depositato il 18 seguente, gli esponenti hanno impugnato i provvedimenti di revoca dei “nulla osta al lavoro subordinato ”, già rilasciati dalla Prefettura di -OMISSIS- a loro favore su richiesta del sig. -OMISSIS-.
Le determinazioni in contestazione sono state adottate dall’Amministrazione all’esito dell’accertamento dei seguenti elementi:
- insussistenza della cd. “ capacità economica ” in capo all’azienda richiedente;
- irregolarità del D.U.R.C. aziendale;
- presenza di segnalazioni di p.g. per la commissione di reati ostativi in capo alla parte datoriale, con particolare riferimento alla materia del favoreggiamento all’immigrazione clandestina;
- carenze documentali inerenti alle cd. “ certificazioni di idoneità alloggiativa”, alla C.C.I.A. e alle comunicazioni di ospitalità.
2. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità delle gravate determinazioni, articolando i motivi che seguono:
- “ violazione di legge e difetto di istruttoria ”, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare le nuove certificazione di idoneità alloggiativa trasmesse via P.E.C. al S.U.I. in data 7 e 10 giugno 2025;
- “ violazione dei principi di proporzionalità e gradualità ”, poiché l’evidenziata carenza reddituale dell’impresa richiedente nonché l’irregolarità del suo D.U.R.C. non costituirebbero ragioni in grado di comportare la revoca dei nulla osta de quibus ;
- “ violazione della procedura per il contratto di attesa occupazione ”, in quanto la Prefettura di -OMISSIS- non avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- “ insussistenza della condanna ostativa ”, per l’asserita assenza di precedenti penali a carico dell’istante in materia di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e, sotto concorrente aspetto, poiché la condanna per “porto abusivo d’armi”, emessa a carico dello stesso, non rientrerebbe nel catalogo del cd. “ reati ostativi ” di cui all’art. 22 T.U.I..
3. Costituitosi in resistenza, l’intimato Ministero dell’Interno ha dedotto l’infondatezza del gravame .
4. Il ricorso è stato chiamato all’udienza del -OMISSIS- per la trattazione dell’incidente cautelare.
5. Nell’udienza camerale, sentite le parti, è stato dato avviso di una possibile definizione del giudizio con sentenza breve, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
6. Venendo ora a scrutinare il gravame, osserva il Collegio che - in disparte le carenze documentali evidenziate dalla Prefettura e la sussistenza o meno di effettive segnalazioni per reati ostativi in capo alla parte datoriale (comunque indicate nel parere reso dalla Questura di -OMISSIS- il -OMISSIS-) - gli esponenti non hanno efficacemente smentito la dirimente contestazione relativa alla cd . “carenza della capacità economica” del datore di lavoro, che si configura come presupposto indefettibile per la legittimità dei titoli di soggiorno in parola.
6.1. Al riguardo, l’art. 22 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.) stabilisce che “ il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il Centro per l’Impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa (…) Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno”.
6.2. In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive testualmente indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma si estende “a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro” (T.A.R. Campania, -OMISSIS-, 10 ottobre 2025, n. 1640).
Ancora, nella stessa linea, il massimo organo di Giustizia amministrativa ha confermato, anche di recente, che “ la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale … e deriva che il difetto di reddito adeguato in capo al datore di lavoro costituisce legittimo motivo della revoca” (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 dicembre 2025, n. 9631).
6.3. Ciò posto, nel caso di specie l’Amministrazione, a sostegno degli atti di autotutela in discussione, ha valorizzato, tra i vari elementi, proprio l’insussistenza del requisito reddituale in capo all’impresa richiedente, in conformità al parere trasmesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, col quale è stato comunicato che “il DURC nell’anno 2023 risultava non regolare, nell’anno 2024 il DURC risulta non effettuabile e la ditta non risulta in banca dati NET INPS, entrambi motivi ostativi alla richiesta di manodopera straniera. Nella condizione attuale, ed a seguito di ulteriori controlli effettuati si riscontra altresì la pregressa carenza reddituale per sostenere il costo della manodopera extracomunitaria richiesta, atteso che, da accesso all’applicativo Punto fisco , risulta (…) che l’azienda aveva un volume d’affari di euro 6.250,00 che, al netto degli acquisti pari ad euro 8.646,00 rendeva un valore negativo pari ad euro -2.396,00 importo non sufficiente a coprire il costo anche di una sola quota (…)”.
6.4. Orbene, tali circostanze risultano incontestate, non essendo state in alcun modo smentite da parte ricorrente che (a pagina 3 del ricorso) si è limitata a sostenere genericamente che “il DURC irregolare e le carenze reddituali, in assenza di accertati motivi ostativi tassativi, non sono causa autonoma di revoca, ma eventualmente sanabili”.
Diversamene, alla stregua delle conclusioni raggiunte sul punto dalla giurisprudenza richiamata, condivise dal Collegio, detti requisiti risultano imprescindibili e devono necessariamente sussistere ab origine , già in sede di richiesta del nulla osta.
7. Quanto alla successiva censura relativa alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, va riaffermato il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo il quale “ il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legato all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore” (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. III, 11 aprile 2025, n. 3158). Nel caso d’interesse tale requisito non sussiste, considerato, tra l’altro, che la ditta interessata, come ammesso in ricorso (a pag. 3), è stata posta “in liquidazione dal -OMISSIS-ed è stata poi cancellata il -OMISSIS-” .
La doglianza va pertanto respinta siccome infondata.
8. In conclusione, a prescindere dalle altre ragioni opposte dall’Amministrazione – le quali, tra l’altro, richiederebbero ulteriori approfondimenti istruttori – le considerazioni sin qui svolte sono sufficienti per respingere il gravame in trattazione, venendo in rilievo un atto plurimotivato basato su molteplici ed autonomi elementi ostativi.
9. Nondimeno, in considerazione della natura e della peculiarità della controversia, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
10. Ad avviso del Collegio, sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per cui la Segreteria va incaricata di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e degli altri dati idonei ad identificarli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di -OMISSIS- - Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Contributo irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del -OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.