TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2023
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Amoroso, presso cui elettivamente domicilia in San Prisco alla Via Firenze n. 4
RICORRENTE
E
C.F.\P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv.to Pietro
Troianiello, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Gennaro Tescione n.
209
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusto motivo oggettivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.04.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere dipendente della resistente con qualifica di disinfestatore, di
IV livello, con effetto dal 10.03.1997; di aver ricevuto in data 20.01.2023 lettera raccomandata a/r di licenziamento in quanto a seguito della visita medica datoriale del
27.07.2022 sarebbe emersa la sua inidoneità fisica per lo svolgimento di mansioni di autista;
di aver impugnato stragiudizialmente il descritto licenziamento con lettera raccomandata, anticipata via pec e ricevuta dalla resistente il 01.02.2023. Tanto premesso, deduceva la nullità del licenziamento intimatogli in quanto ritorsivo, avendo voluto la resistente società punirlo per non aver voluto accettare la proposta riduzione dell'orario di lavoro con contratto part-time al 50%. Evidenziava che a dire di parte resistente tra le mansioni assegnate ad esso ricorrente rientrerebbero anche quelle di condurre veicoli aziendali e quindi il prefato licenziamento si sarebbe reso necessario perché il medico aziendale aveva indicato di non adibire esso lavoratore alla guida di automezzi aziendali e per tali motivi gli avrebbe preventivamente offerto di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale al 50%. Precisava di non era stato mai autista ma solo disinfestatore e che la mansione di “condurre anche autoveicoli” non potesse essere in alcun modo considerata prevalente per il lavoratore disinfestatore, figura quest'ultima invece notoriamente conosciuta come appiedata. Precisava, altresì, che l'insorgenza della patologia visiva ad un solo occhio era risalente all'adolescenza e comunque era antecedente alla sua assunzione e non era sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “
1. accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, quale illegittimo il licenziamento posto in essere;
2. condannare parte resistente ex art. 8 Legge n. 604/1966 alternativamente alla riassunzione entro 3 (tre) giorni o al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3. condannare in ogni caso la resistente al pagamento di tutte le spese e compensi professionali forensi, anche per il presente giudizio, secondo il
DM 55/2014 ss.mm.ii., oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando con articolate e CP_1
puntuali argomentazioni le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, evidenziava la legittimità del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giustificato motivo. In particolare precisava: di essere una società che non ha mai avuto più di 15 dipendenti e che si occupa, con esclusione dell'ambito sanitario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
di non essersi mai occupata di pulizie;
che la sua clientela era composta quasi esclusivamente da committenti privati e soltanto una piccolissima parte è costituita da committenti pubblici per attività episodiche;
che gli automezzi aziendali sono tutti inferiori ai 35 quintali e conducibili con la semplice patente di tipo B;
che l'attività degli operai è tutta svolta all'esterno dell'azienda ovvero presso i clienti di ella resistente;
che la maggioranza dei servizi da espletare, vengono effettuati da un solo operaio, il quale, prelevato l'automezzo aziendale all'uopo necessario, si reca dal cliente per ivi svolgere il proprio compito rientrando poi all'esito in sede;
che i clienti di ella società ove gli operai si recano ad effettuare lavori c.d. in coppia sono molto pochi;
che il ricorrente è dipendente di ella solo dal 07.02.2017 a seguito dell'acquisto, CP_1
da parte di quest'ultima, del ramo di azienda della Servizi Ecologici Avanzati S.r.L., con cessione del contratto di lavoro con decorrenza dal 07.02.2017 e con conservazione del pregresso inquadramento;
che la conduzione degli automezzi aziendali è un compito accessorio a quello principale e prevalente di disinfestatore che il ricorrente ha sempre espletato per recarsi dai clienti della convenuta ed eseguire i servizi demandatigli;
che tra le mansioni esigibili nell'ambito della declaratoria del 4° livello del c.c.n.l. e nelle esemplificazioni dei connessi profili professionali, vi è esplicitamente il profilo di:
“3.Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi…Esempi..conducenti di veicoli”; che ella società non ha mai avuto contezza che il ricorrente avesse un'ustione corneale all'occhio sinistro e che tale patologia visiva fosse Contr risalente all'età di 15 anni;
che il Sig. da quando è transitato ad ella 2.0 ha Pt_1
sempre ricevuto, in occasione delle visite mediche periodiche ex art. 41 co.2 lett.b) del
D.Lgs.vo 81/2008 e sino al 27.07.2022, giudizio di idoneità alla mansione;
che a seguito del predetto referto medico ella resistente ha consentito a parte avversa l'espletamento della prestazione lavorativa unicamente nei giorni in cui occorreva recarsi presso i clienti ove era necessario svolgere lavori c.d. in coppia, in modo da affidare la guida dell'automezzo aziendale all'altro lavoratore che unitamente a lui doveva ivi recarsi per svolgere il servizio;
che dal 28.07.2022 al 05.10.2022 parte ricorrente, al netto della malattia occorsa per n. 12 giorni, espletava a causa della limitazione imposta dal Medico
Competente e dei limitati lavori c.d. in coppia commissionati, prestazione lavorativa per n. 24 giorni, mentre dal 06.10.2022 al 17-18.01.2023 lavorava per soli n. 23 giorni ,spesso per meno di 8 ore al dì, venendo tutte le altre giornate del detto periodo, retribuite a titolo di ferie, R.O.L. ed ex festività; che, per tale motivo e tenuto anche conto che non vi erano altre mansioni (né equivalenti né tantomeno inferiori) cui potergli affidare e nell'ottica di mantenerlo in servizio contestualmente rispettando il suo diritto alla salute, ella società gli proponeva di trasformare il rapporto in part-time al 50%; che con pec del 14.10.2022 il ricorrente a mezzo del proprio procuratore chiedeva ad ella azienda “la possibilità di tenere immodificato l'orario di lavoro contrattuale” rendendosi anche disponibile “ad eseguire mansioni inferiori all'inquadramento contrattuale come ad esempio
l'assegnazione alle attività di pulizia presso i diversi clienti”; che falliti i numerosi tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, e dopo aver invano auspicato che controparte accettasse la proposta di trasformazione del rapporto in part- time al 50% rendendosi conto che tale esigenza era sorta esclusivamente dalla necessità di contemperare il suo diritto alla salute con quello della libertà di impresa e ribadito che ella convenuta non si occupava di pulizie e che al suo interno non vi erano altre mansioni né equivalenti né inferiori cui affidargli, la stessa dava corso alla risoluzione del rapporto di lavoro con il che il licenziamento veniva impugnato con comunicazione del Pt_1
30.01.2023 cui seguiva la replica del 14.02.2023 dell'avv. Troianiello per ella resistente;
che l'organico aziendale in essere al mese di dicembre 2022 era sostanzialmente rimasto invariato se non addirittura, per gli operai, mutato in ribasso;
che ciò confermava l'inesistenza di posizioni compatibili con lo stato di salute del ricorrente ad eccezione del part-time offertogli e da egli rifiutato;
che i 3 certificati medici ex adverso prodotti di idoneità alla guida non possono essere idonei ad inficiare il giudizio reso il 27.07.2022 dal
Medico Competente. Tanto precisato, riteneva che nulla potesse contestarsi ad ella resistente che a fronte del suindicato giudizio del Medico Competente del 27.07.2022, della conseguente possibilità limitata di impiego di controparte, dell'inesistenza in azienda di mansioni equivalenti e/o inferiori cui affidargli, del rifiuto di questi di trasformare il rapporto di lavoro in part-time al 50% non aveva avuto altra possibilità che quella di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ribadiva, pertanto, la legittimità e fondatezza del recesso intimato. Chiedeva, quindi, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente si limita ad allegare, genericamente, la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019).
Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate che, quanto a natura, può essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, va verificata la sua legittimità. Secondo l'indirizzo espresso dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7755 del
7 agosto 1998 la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, normativa specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici di cui agli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 c.c.
Parte ricorrente contesta che la sola limitazione della capacità fisica non possa integrare un motivo oggettivo di licenziamento atteso che le mansioni da lui svolte, previste peraltro anche dalla sua qualifica professionale, erano quelle di disinfestatore.
Sul punto, per quanto qui rileva, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante ha chiarito che “una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative
(ridotte), non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria (piena) idoneità fisica. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi (cfr. Cass. 5713 del
1993).”
Tanto premesso è evidente, quindi, che, contrariamente alle allegazioni dell'istante, la giurisprudenza equipara le ipotesi di assoluta inidoneità fisica a quelle di parziale inidoneità.
Occorre, tuttavia, che risulti ineseguibile non soltanto l'attività svolta all'attualità dal dipendente, ma anche che sia esclusa la possibilità, alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti secondo il disposto dell'art. 2103 c.c. e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l'attività compatibile con l'idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore.
Il sindacato giudiziale trova un limite nell'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost.
L'esercizio dell'attività economica privata non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute. Il datore di lavoro che riscontri una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, quindi, in relazione alle mansioni espletate è tenuto ad accertare se lo stesso poteva essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha sul punto precisato che
“La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”(cfr. Cass. n.25883 del 28 ottobre
2008).
La S.C. ha, altresì, precisato che “In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt.
1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato, sia pur senza forme rituali, il suo consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l'eventuale recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure tecniche per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge” (cfr. Cass. n. 15500 del 2 luglio 2009).
Mutuando i principi sopraenunciati al caso di specie rileva il Tribunale che parte resistente, come emerge dalla lettera di licenziamento, ha proceduto ad una valutazione di compatibilità delle limitazioni fisiche riscontrate sulla base della visita del medico interno competente, il cui giudizio non è stato, peraltro, impugnato dal ricorrente.
Orbene, atteso che parte resistente deduce l'interesse ad una prestazione piena del dipendente, non essendo ipotizzabile una prestazione ridotta (cfr. Cass. 5713 del 1993 summenzionata) o che comunque la stessa, sia pure proposta in termini orari, era stata respinta da parte ricorrente.
Assorbente, rispetto al vaglio della ricorrenza dell'assolvimento dell'onere probatorio in tema di repechage, è la disamina della sussistenza o meno della limitazione di natura oculistica ai fini dell'espletamento della mansione di autista e la circostanza che la stessa dovesse espletarsi in prevalenza.
Quanto a quest'ultimo profilo i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non hanno fornito elementi utili per suffragare la tesi di parte resistente.
In particolare la teste , cognata del ricorrente, per quanto qui rileva Testimone_1 dichiarava “Sono lavapiatti presso il ristorante Amico IO in Santa Maria Capua Vetere.
Al momento sto fruendo di un congedo. Sono la cognata del ricorrente. Non ho mai lavorato per la resistente. Lavoro per Amico IO dal 2013. Ho lavorato negli ultimi 4-5 anni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con il seguente orario dalle 8 alle 17 o dalle
17 a chiusura. Mi è capitato di incrociare mio GN quando usciva con il camion due/tre volte al mese, in prevalenza di mattina. E' capitato sia che stessi in auto che a piedi. Mi è capitato di vederlo sia da solo che con qualcuno al suo fianco. Quando l'ho visto guidava sempre lui. Preciso che il camion che guidava, che non so descrivere, era quello della disinfestazione non della raccolta ed era sempre lo stesso. Ricordo che era abbastanza grande, non piccolo. Mio GN e mia sorella si sono sposati nel 1987.
Preciso che già nel 1984 mio GN aveva un deficit visivo. Non ricordo il nome dei suoi colleghi di lavoro. Ricordo che ha iniziato a lavorare per la resistente prima degli inizi del 1990. Preciso che non ricordo nel dettaglio la denominazione della datrice di lavoro degli inizi ma mio GN faceva sempre lo stesso lavoro. Preciso che il ricorrente ha due figli.”
Quantunque la deposizione di tale teste debba valutarsi con particolare rigore perché proveniente da un soggetto legato al ricorrente da rapporti di parentale, essa è contenutisticamente sovrapponile, a quella della moglie del ricorrente, Persona_1
che, per quanto qui rileva, dichiarava “Sono la moglie del ricorrente. Siamo
[...]
coniugati dal 1987 e siamo in regime di comunione legale dei beni. Mio marito è affetto dal deficit visivo sin da quando ci siamo conosciuti cioè nel 1984. Ricordo che mio marito presso la resistente svolgeva mansioni di disinfestatore, mi è capitato di vederlo talvolta
a S.Maria Capua Vetere, ricordo che guidava il camion. Ricordo che sul camion vi era una scritta blu, il camion era grande e aveva un tubo sopra. Mi è capitato di vederlo sia da solo che in compagnia. Talvolta era con . Precisamente non ricordo Persona_2
con quale frequenza lo vedessi, generalmente era di mattina. Preciso che il suo deficit visivo è stato inalterato negli anni. Abbiamo due figli adulti che non vivono con noi. Non Con Con ricordo prima della con chi lavorasse, ricordo che per la lavora dal 1997.
Quando l'ho incontrato era sempre sul camion. “
A diverse conclusioni non può certamente giungersi considerando le risposte fornite da parte delle testimoni di parte resistente.
In particolare la teste di parte resistente , per quanto qui rileva, dichiarava Testimone_2
“Sono responsabile dell'ufficio tecnico della resistente presso la quale lavoro dal 2005 e dal 2017, se non erro, con quest'incarico. Mi occupo di sovraintendere e coordinare le attività operative della resistente anche se, dal punto di vista materiale l'organizzazione delle squadre avviene a cura di altra figura e in particolare dell'ufficio programmazione
(attualmente vi è ). Ricordo che il ricorrente era l'operatore più anziano, si CP_2
occupava delle derattizzazioni, monitoraggi, disinfezioni, insomma di tutti i servizi aziendali. Ricordo che il ricorrente guidava gli automezzi. Come scelta aziendale i dipendenti uscivano da soli per l'erogazione dei servizi ma quando il cliente era di dimensioni rilevanti erano in due. La coppia di dipendenti è variabile. Ricordo che il ricorrente rappresentò, in quanto sono anche RLS, di un problema visivo che fu narrato al medico competente, in occasione della visita annuale e, quest'ultimo appose la limitazione alle mansioni. Quando il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato ricordo che ci sono stati avvicendamenti di personale ma non so se ci siano state riduzioni. Siamo, attualmente, in totale 10. Se non erro il numero anche quando c'era il ricorrente era più
o meno lo stesso. Preciso che dopo la visita medica, per quanto ricordi, è stato un periodo in azienda ed ha lavorato secondo le prescrizioni del medico aziendale;
so che vi sono state diversi contatti con la direzione ma non li ho curati io e non posso essere più precisa. Con Preciso che prima di lavorar per la 2.0 lavoravo per la e quando ho fatto CP_1
riferimento al 2005 era perché lavoravo con la Ricordo che il ricorrente CP_1
lavorava come me per la Preciso che dal 2006 ho rivestito mansioni RLS. Da CP_1
quando ho rivestito tale qualifica ricordo che le visite sono state fatte con cadenza annuale.” L'altra teste di parte resistente, signora , per quanto qui rileva dichiarava “ CP_2
Sono responsabile della programmazione presso la resistente, da circa tre anni. Mi occupo di redigere il programma di lavoro per ciascun operatore. Se non erro quando ho iniziato a lavorare gli operatori erano circa 10. Attualmente ne sono 5. La società si occupa di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione per aziende e, in particolare per aziende alimentari. Il furgoncino aziendale reca il logo che presenta il colore rosso e grigio, distintivo dell'azienda. I furgoncini sono guidati da tutti gli operatori previa visita medica.
Preciso che sono guidabili con la patente B. Gli operatori svolgono solo i servizi di cui si occupa l'azienda. Conosco il ricorrente so che svolgeva mansioni di disinfestatore.
Generalmente gli operatori operano da soli, abbiamo 6-7 clienti che, in quanto più grandi, come dimensioni, necessitano la presenza di due operatori stante la mole di lavoro.
Ricordo che la guida del furgoncino per il ricorrente fu limitata dal medico competente e fui costretta a impiegarlo solo per le uscite doppie con riferimento ai clienti che prima ho indicato. Questi clienti di più grandi dimensioni sono ancora presenti quali clienti aziendali. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente ricordo che ci sono state altre assunzioni perché avevamo lavori già programmati che fui costretta a spostare dopo l'estate e alla fine non stati effettuati perché andavano fatti entro la stagione estiva.
Non so se fossero stati assunti con contratto a termine o a tempo indeterminato. Qualcuno
è rimasto e qualche altro no. Tra i clienti di grandi dimensioni ricordo IO, La IA,
D.S. Smit, Parmalat, Kimbo, questi tra i clienti più grandi. So che la visita medica è fatta annuale ma non so altro. Gli operai effettuavano attività solo esterne di intervento. Voglio specificare che il numero di 10 a cui ho fatto riferimento è totale e comprensivo sa degli operatori che degli impiegati. Se non ricordo male all'epoca del ricorrente gli operatori erano 6 mentre adesso sono 5 e uno in prova. Ero io a stabilire chi dovesse andare dove sulla base delle richieste che provenivano mentre preciso che l'orario è a turnazione estiva e invernale e, per il programma di lavoro, il calendario è a zona. Preciso che quando parlo di calendario a zona intendo dire che l'attività la programmo in relazione alla zona per cui se ad esempio ci sono più attività su Napoli concentro tutti i lavori lì in modo da non dover più ritornare.”
Orbene anche i testimoni di parte resistente confermano che il ricorrente svolgesse mansioni di disinfestatore ma che la sua prestazione avesse un'utilità ridotta per l'impossibilità di recarsi sul luogo dell'intervento da solo con il camioncino per l'impossibilità della guida dello stesso, da solo. Prima di verificare se la società avesse o meno assolto l'obbligo del repechage è determinante verificare se la limitazione fisica sia sopravvenuta e idonea a giustificare il licenziamento.
Recentemente la S.C. con ordinanza n. 9158/2022 ha chiarito, richiamando un consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, non ha carattere di definitività, che il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito (cfr. Cass. 06/06/1998 n. 5600 e nel tempo tra le altre Cass. 08/02/2008 n. 3095, 25/07/2011 n. 16195, 04/09/2018 n. 21620 e 16/01/2020
n. 822). Del resto la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 14/12/1998 - nel dare atto del fatto che secondo il diritto vivente la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base di un diverso accertamento onde verificare che il licenziamento sia supportato da una effettiva causa giustificativa (cfr. Cass, ordinanza n. 9158/2022).
Nella specie la giudicante evidenzia come la lettera di licenziamento faccia riferimento genericamente al giudizio del medico aziendale relativo alla limitazione della idoneità piena “non adibire alla guida di automezzi aziendali” senza alcunché aggiungere anche in ordine alla patologia che deve, in assenza di deduzioni e contestazioni di controparte specifiche, identificarsi nel visus. Tale accertamento del medico competente collide con la circostanza fattuale per cui il ricorrente è regolarmente munito di patente di guida idonea per la conduzione del veicolo di lavoro e che, recentemente, ha ottenuto anche il rinnovo della stessa mai peraltro limitata. Dal momento che dalla documentazione in atti emerge come il problema oculistico fosse da sempre presente (cfr. anche le deposizioni dei teti di parte ricorrente) e che le mansioni di fatto disimpegnate dallo stesso fossero sostanzialmente analoghe nel corso del tempo, la valutazione compiuta dal medico competente non può che ritenersi approssimativa, ad avviso della giudicante e pertanto inidonea a fondare la giusta causa di licenziamento perché, pur non dubitando della sua genuinità, potrebbe riferirsi ad una sola situazione momentanea.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere accolta e, considerato il regime giuridico applicabile al caso di specie, ergo l'art. 8 l. 604/66, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato in data 18.01.2023, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In ordine alle spese di lite, la giudicante ritiene che le stesse debbano essere compensate per la metà atteso che la proposta conciliativa formulata dal tribunale è stata accolta da entrambe le parti e che il mancato perfezionamento dell'accordo è da imputarsi al procuratore di parte ricorrente che ha manifestato disaccordo per l'importo a liquidarsi a titolo di spese legali (cfr. verbale in atti). Alla luce delle sopraesposte considerazioni le stesse devono liquidarsi per la metà, la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara illegittimo il licenziamento intimato con missiva del 18.01.2023, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
b) compensa tra le parti la metà delle spese di lite;
c) condanna parte resistente al pagamento della residua metà nei confronti di parte ricorrente che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 01.12.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2023
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Amoroso, presso cui elettivamente domicilia in San Prisco alla Via Firenze n. 4
RICORRENTE
E
C.F.\P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv.to Pietro
Troianiello, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Gennaro Tescione n.
209
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusto motivo oggettivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.04.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere dipendente della resistente con qualifica di disinfestatore, di
IV livello, con effetto dal 10.03.1997; di aver ricevuto in data 20.01.2023 lettera raccomandata a/r di licenziamento in quanto a seguito della visita medica datoriale del
27.07.2022 sarebbe emersa la sua inidoneità fisica per lo svolgimento di mansioni di autista;
di aver impugnato stragiudizialmente il descritto licenziamento con lettera raccomandata, anticipata via pec e ricevuta dalla resistente il 01.02.2023. Tanto premesso, deduceva la nullità del licenziamento intimatogli in quanto ritorsivo, avendo voluto la resistente società punirlo per non aver voluto accettare la proposta riduzione dell'orario di lavoro con contratto part-time al 50%. Evidenziava che a dire di parte resistente tra le mansioni assegnate ad esso ricorrente rientrerebbero anche quelle di condurre veicoli aziendali e quindi il prefato licenziamento si sarebbe reso necessario perché il medico aziendale aveva indicato di non adibire esso lavoratore alla guida di automezzi aziendali e per tali motivi gli avrebbe preventivamente offerto di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale al 50%. Precisava di non era stato mai autista ma solo disinfestatore e che la mansione di “condurre anche autoveicoli” non potesse essere in alcun modo considerata prevalente per il lavoratore disinfestatore, figura quest'ultima invece notoriamente conosciuta come appiedata. Precisava, altresì, che l'insorgenza della patologia visiva ad un solo occhio era risalente all'adolescenza e comunque era antecedente alla sua assunzione e non era sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “
1. accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, quale illegittimo il licenziamento posto in essere;
2. condannare parte resistente ex art. 8 Legge n. 604/1966 alternativamente alla riassunzione entro 3 (tre) giorni o al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3. condannare in ogni caso la resistente al pagamento di tutte le spese e compensi professionali forensi, anche per il presente giudizio, secondo il
DM 55/2014 ss.mm.ii., oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando con articolate e CP_1
puntuali argomentazioni le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, evidenziava la legittimità del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giustificato motivo. In particolare precisava: di essere una società che non ha mai avuto più di 15 dipendenti e che si occupa, con esclusione dell'ambito sanitario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
di non essersi mai occupata di pulizie;
che la sua clientela era composta quasi esclusivamente da committenti privati e soltanto una piccolissima parte è costituita da committenti pubblici per attività episodiche;
che gli automezzi aziendali sono tutti inferiori ai 35 quintali e conducibili con la semplice patente di tipo B;
che l'attività degli operai è tutta svolta all'esterno dell'azienda ovvero presso i clienti di ella resistente;
che la maggioranza dei servizi da espletare, vengono effettuati da un solo operaio, il quale, prelevato l'automezzo aziendale all'uopo necessario, si reca dal cliente per ivi svolgere il proprio compito rientrando poi all'esito in sede;
che i clienti di ella società ove gli operai si recano ad effettuare lavori c.d. in coppia sono molto pochi;
che il ricorrente è dipendente di ella solo dal 07.02.2017 a seguito dell'acquisto, CP_1
da parte di quest'ultima, del ramo di azienda della Servizi Ecologici Avanzati S.r.L., con cessione del contratto di lavoro con decorrenza dal 07.02.2017 e con conservazione del pregresso inquadramento;
che la conduzione degli automezzi aziendali è un compito accessorio a quello principale e prevalente di disinfestatore che il ricorrente ha sempre espletato per recarsi dai clienti della convenuta ed eseguire i servizi demandatigli;
che tra le mansioni esigibili nell'ambito della declaratoria del 4° livello del c.c.n.l. e nelle esemplificazioni dei connessi profili professionali, vi è esplicitamente il profilo di:
“3.Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi…Esempi..conducenti di veicoli”; che ella società non ha mai avuto contezza che il ricorrente avesse un'ustione corneale all'occhio sinistro e che tale patologia visiva fosse Contr risalente all'età di 15 anni;
che il Sig. da quando è transitato ad ella 2.0 ha Pt_1
sempre ricevuto, in occasione delle visite mediche periodiche ex art. 41 co.2 lett.b) del
D.Lgs.vo 81/2008 e sino al 27.07.2022, giudizio di idoneità alla mansione;
che a seguito del predetto referto medico ella resistente ha consentito a parte avversa l'espletamento della prestazione lavorativa unicamente nei giorni in cui occorreva recarsi presso i clienti ove era necessario svolgere lavori c.d. in coppia, in modo da affidare la guida dell'automezzo aziendale all'altro lavoratore che unitamente a lui doveva ivi recarsi per svolgere il servizio;
che dal 28.07.2022 al 05.10.2022 parte ricorrente, al netto della malattia occorsa per n. 12 giorni, espletava a causa della limitazione imposta dal Medico
Competente e dei limitati lavori c.d. in coppia commissionati, prestazione lavorativa per n. 24 giorni, mentre dal 06.10.2022 al 17-18.01.2023 lavorava per soli n. 23 giorni ,spesso per meno di 8 ore al dì, venendo tutte le altre giornate del detto periodo, retribuite a titolo di ferie, R.O.L. ed ex festività; che, per tale motivo e tenuto anche conto che non vi erano altre mansioni (né equivalenti né tantomeno inferiori) cui potergli affidare e nell'ottica di mantenerlo in servizio contestualmente rispettando il suo diritto alla salute, ella società gli proponeva di trasformare il rapporto in part-time al 50%; che con pec del 14.10.2022 il ricorrente a mezzo del proprio procuratore chiedeva ad ella azienda “la possibilità di tenere immodificato l'orario di lavoro contrattuale” rendendosi anche disponibile “ad eseguire mansioni inferiori all'inquadramento contrattuale come ad esempio
l'assegnazione alle attività di pulizia presso i diversi clienti”; che falliti i numerosi tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, e dopo aver invano auspicato che controparte accettasse la proposta di trasformazione del rapporto in part- time al 50% rendendosi conto che tale esigenza era sorta esclusivamente dalla necessità di contemperare il suo diritto alla salute con quello della libertà di impresa e ribadito che ella convenuta non si occupava di pulizie e che al suo interno non vi erano altre mansioni né equivalenti né inferiori cui affidargli, la stessa dava corso alla risoluzione del rapporto di lavoro con il che il licenziamento veniva impugnato con comunicazione del Pt_1
30.01.2023 cui seguiva la replica del 14.02.2023 dell'avv. Troianiello per ella resistente;
che l'organico aziendale in essere al mese di dicembre 2022 era sostanzialmente rimasto invariato se non addirittura, per gli operai, mutato in ribasso;
che ciò confermava l'inesistenza di posizioni compatibili con lo stato di salute del ricorrente ad eccezione del part-time offertogli e da egli rifiutato;
che i 3 certificati medici ex adverso prodotti di idoneità alla guida non possono essere idonei ad inficiare il giudizio reso il 27.07.2022 dal
Medico Competente. Tanto precisato, riteneva che nulla potesse contestarsi ad ella resistente che a fronte del suindicato giudizio del Medico Competente del 27.07.2022, della conseguente possibilità limitata di impiego di controparte, dell'inesistenza in azienda di mansioni equivalenti e/o inferiori cui affidargli, del rifiuto di questi di trasformare il rapporto di lavoro in part-time al 50% non aveva avuto altra possibilità che quella di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ribadiva, pertanto, la legittimità e fondatezza del recesso intimato. Chiedeva, quindi, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente si limita ad allegare, genericamente, la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019).
Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate che, quanto a natura, può essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, va verificata la sua legittimità. Secondo l'indirizzo espresso dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7755 del
7 agosto 1998 la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, normativa specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici di cui agli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 c.c.
Parte ricorrente contesta che la sola limitazione della capacità fisica non possa integrare un motivo oggettivo di licenziamento atteso che le mansioni da lui svolte, previste peraltro anche dalla sua qualifica professionale, erano quelle di disinfestatore.
Sul punto, per quanto qui rileva, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante ha chiarito che “una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative
(ridotte), non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria (piena) idoneità fisica. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi (cfr. Cass. 5713 del
1993).”
Tanto premesso è evidente, quindi, che, contrariamente alle allegazioni dell'istante, la giurisprudenza equipara le ipotesi di assoluta inidoneità fisica a quelle di parziale inidoneità.
Occorre, tuttavia, che risulti ineseguibile non soltanto l'attività svolta all'attualità dal dipendente, ma anche che sia esclusa la possibilità, alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti secondo il disposto dell'art. 2103 c.c. e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l'attività compatibile con l'idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore.
Il sindacato giudiziale trova un limite nell'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost.
L'esercizio dell'attività economica privata non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute. Il datore di lavoro che riscontri una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, quindi, in relazione alle mansioni espletate è tenuto ad accertare se lo stesso poteva essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha sul punto precisato che
“La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”(cfr. Cass. n.25883 del 28 ottobre
2008).
La S.C. ha, altresì, precisato che “In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt.
1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato, sia pur senza forme rituali, il suo consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l'eventuale recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure tecniche per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge” (cfr. Cass. n. 15500 del 2 luglio 2009).
Mutuando i principi sopraenunciati al caso di specie rileva il Tribunale che parte resistente, come emerge dalla lettera di licenziamento, ha proceduto ad una valutazione di compatibilità delle limitazioni fisiche riscontrate sulla base della visita del medico interno competente, il cui giudizio non è stato, peraltro, impugnato dal ricorrente.
Orbene, atteso che parte resistente deduce l'interesse ad una prestazione piena del dipendente, non essendo ipotizzabile una prestazione ridotta (cfr. Cass. 5713 del 1993 summenzionata) o che comunque la stessa, sia pure proposta in termini orari, era stata respinta da parte ricorrente.
Assorbente, rispetto al vaglio della ricorrenza dell'assolvimento dell'onere probatorio in tema di repechage, è la disamina della sussistenza o meno della limitazione di natura oculistica ai fini dell'espletamento della mansione di autista e la circostanza che la stessa dovesse espletarsi in prevalenza.
Quanto a quest'ultimo profilo i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non hanno fornito elementi utili per suffragare la tesi di parte resistente.
In particolare la teste , cognata del ricorrente, per quanto qui rileva Testimone_1 dichiarava “Sono lavapiatti presso il ristorante Amico IO in Santa Maria Capua Vetere.
Al momento sto fruendo di un congedo. Sono la cognata del ricorrente. Non ho mai lavorato per la resistente. Lavoro per Amico IO dal 2013. Ho lavorato negli ultimi 4-5 anni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con il seguente orario dalle 8 alle 17 o dalle
17 a chiusura. Mi è capitato di incrociare mio GN quando usciva con il camion due/tre volte al mese, in prevalenza di mattina. E' capitato sia che stessi in auto che a piedi. Mi è capitato di vederlo sia da solo che con qualcuno al suo fianco. Quando l'ho visto guidava sempre lui. Preciso che il camion che guidava, che non so descrivere, era quello della disinfestazione non della raccolta ed era sempre lo stesso. Ricordo che era abbastanza grande, non piccolo. Mio GN e mia sorella si sono sposati nel 1987.
Preciso che già nel 1984 mio GN aveva un deficit visivo. Non ricordo il nome dei suoi colleghi di lavoro. Ricordo che ha iniziato a lavorare per la resistente prima degli inizi del 1990. Preciso che non ricordo nel dettaglio la denominazione della datrice di lavoro degli inizi ma mio GN faceva sempre lo stesso lavoro. Preciso che il ricorrente ha due figli.”
Quantunque la deposizione di tale teste debba valutarsi con particolare rigore perché proveniente da un soggetto legato al ricorrente da rapporti di parentale, essa è contenutisticamente sovrapponile, a quella della moglie del ricorrente, Persona_1
che, per quanto qui rileva, dichiarava “Sono la moglie del ricorrente. Siamo
[...]
coniugati dal 1987 e siamo in regime di comunione legale dei beni. Mio marito è affetto dal deficit visivo sin da quando ci siamo conosciuti cioè nel 1984. Ricordo che mio marito presso la resistente svolgeva mansioni di disinfestatore, mi è capitato di vederlo talvolta
a S.Maria Capua Vetere, ricordo che guidava il camion. Ricordo che sul camion vi era una scritta blu, il camion era grande e aveva un tubo sopra. Mi è capitato di vederlo sia da solo che in compagnia. Talvolta era con . Precisamente non ricordo Persona_2
con quale frequenza lo vedessi, generalmente era di mattina. Preciso che il suo deficit visivo è stato inalterato negli anni. Abbiamo due figli adulti che non vivono con noi. Non Con Con ricordo prima della con chi lavorasse, ricordo che per la lavora dal 1997.
Quando l'ho incontrato era sempre sul camion. “
A diverse conclusioni non può certamente giungersi considerando le risposte fornite da parte delle testimoni di parte resistente.
In particolare la teste di parte resistente , per quanto qui rileva, dichiarava Testimone_2
“Sono responsabile dell'ufficio tecnico della resistente presso la quale lavoro dal 2005 e dal 2017, se non erro, con quest'incarico. Mi occupo di sovraintendere e coordinare le attività operative della resistente anche se, dal punto di vista materiale l'organizzazione delle squadre avviene a cura di altra figura e in particolare dell'ufficio programmazione
(attualmente vi è ). Ricordo che il ricorrente era l'operatore più anziano, si CP_2
occupava delle derattizzazioni, monitoraggi, disinfezioni, insomma di tutti i servizi aziendali. Ricordo che il ricorrente guidava gli automezzi. Come scelta aziendale i dipendenti uscivano da soli per l'erogazione dei servizi ma quando il cliente era di dimensioni rilevanti erano in due. La coppia di dipendenti è variabile. Ricordo che il ricorrente rappresentò, in quanto sono anche RLS, di un problema visivo che fu narrato al medico competente, in occasione della visita annuale e, quest'ultimo appose la limitazione alle mansioni. Quando il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato ricordo che ci sono stati avvicendamenti di personale ma non so se ci siano state riduzioni. Siamo, attualmente, in totale 10. Se non erro il numero anche quando c'era il ricorrente era più
o meno lo stesso. Preciso che dopo la visita medica, per quanto ricordi, è stato un periodo in azienda ed ha lavorato secondo le prescrizioni del medico aziendale;
so che vi sono state diversi contatti con la direzione ma non li ho curati io e non posso essere più precisa. Con Preciso che prima di lavorar per la 2.0 lavoravo per la e quando ho fatto CP_1
riferimento al 2005 era perché lavoravo con la Ricordo che il ricorrente CP_1
lavorava come me per la Preciso che dal 2006 ho rivestito mansioni RLS. Da CP_1
quando ho rivestito tale qualifica ricordo che le visite sono state fatte con cadenza annuale.” L'altra teste di parte resistente, signora , per quanto qui rileva dichiarava “ CP_2
Sono responsabile della programmazione presso la resistente, da circa tre anni. Mi occupo di redigere il programma di lavoro per ciascun operatore. Se non erro quando ho iniziato a lavorare gli operatori erano circa 10. Attualmente ne sono 5. La società si occupa di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione per aziende e, in particolare per aziende alimentari. Il furgoncino aziendale reca il logo che presenta il colore rosso e grigio, distintivo dell'azienda. I furgoncini sono guidati da tutti gli operatori previa visita medica.
Preciso che sono guidabili con la patente B. Gli operatori svolgono solo i servizi di cui si occupa l'azienda. Conosco il ricorrente so che svolgeva mansioni di disinfestatore.
Generalmente gli operatori operano da soli, abbiamo 6-7 clienti che, in quanto più grandi, come dimensioni, necessitano la presenza di due operatori stante la mole di lavoro.
Ricordo che la guida del furgoncino per il ricorrente fu limitata dal medico competente e fui costretta a impiegarlo solo per le uscite doppie con riferimento ai clienti che prima ho indicato. Questi clienti di più grandi dimensioni sono ancora presenti quali clienti aziendali. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente ricordo che ci sono state altre assunzioni perché avevamo lavori già programmati che fui costretta a spostare dopo l'estate e alla fine non stati effettuati perché andavano fatti entro la stagione estiva.
Non so se fossero stati assunti con contratto a termine o a tempo indeterminato. Qualcuno
è rimasto e qualche altro no. Tra i clienti di grandi dimensioni ricordo IO, La IA,
D.S. Smit, Parmalat, Kimbo, questi tra i clienti più grandi. So che la visita medica è fatta annuale ma non so altro. Gli operai effettuavano attività solo esterne di intervento. Voglio specificare che il numero di 10 a cui ho fatto riferimento è totale e comprensivo sa degli operatori che degli impiegati. Se non ricordo male all'epoca del ricorrente gli operatori erano 6 mentre adesso sono 5 e uno in prova. Ero io a stabilire chi dovesse andare dove sulla base delle richieste che provenivano mentre preciso che l'orario è a turnazione estiva e invernale e, per il programma di lavoro, il calendario è a zona. Preciso che quando parlo di calendario a zona intendo dire che l'attività la programmo in relazione alla zona per cui se ad esempio ci sono più attività su Napoli concentro tutti i lavori lì in modo da non dover più ritornare.”
Orbene anche i testimoni di parte resistente confermano che il ricorrente svolgesse mansioni di disinfestatore ma che la sua prestazione avesse un'utilità ridotta per l'impossibilità di recarsi sul luogo dell'intervento da solo con il camioncino per l'impossibilità della guida dello stesso, da solo. Prima di verificare se la società avesse o meno assolto l'obbligo del repechage è determinante verificare se la limitazione fisica sia sopravvenuta e idonea a giustificare il licenziamento.
Recentemente la S.C. con ordinanza n. 9158/2022 ha chiarito, richiamando un consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, non ha carattere di definitività, che il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito (cfr. Cass. 06/06/1998 n. 5600 e nel tempo tra le altre Cass. 08/02/2008 n. 3095, 25/07/2011 n. 16195, 04/09/2018 n. 21620 e 16/01/2020
n. 822). Del resto la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 14/12/1998 - nel dare atto del fatto che secondo il diritto vivente la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base di un diverso accertamento onde verificare che il licenziamento sia supportato da una effettiva causa giustificativa (cfr. Cass, ordinanza n. 9158/2022).
Nella specie la giudicante evidenzia come la lettera di licenziamento faccia riferimento genericamente al giudizio del medico aziendale relativo alla limitazione della idoneità piena “non adibire alla guida di automezzi aziendali” senza alcunché aggiungere anche in ordine alla patologia che deve, in assenza di deduzioni e contestazioni di controparte specifiche, identificarsi nel visus. Tale accertamento del medico competente collide con la circostanza fattuale per cui il ricorrente è regolarmente munito di patente di guida idonea per la conduzione del veicolo di lavoro e che, recentemente, ha ottenuto anche il rinnovo della stessa mai peraltro limitata. Dal momento che dalla documentazione in atti emerge come il problema oculistico fosse da sempre presente (cfr. anche le deposizioni dei teti di parte ricorrente) e che le mansioni di fatto disimpegnate dallo stesso fossero sostanzialmente analoghe nel corso del tempo, la valutazione compiuta dal medico competente non può che ritenersi approssimativa, ad avviso della giudicante e pertanto inidonea a fondare la giusta causa di licenziamento perché, pur non dubitando della sua genuinità, potrebbe riferirsi ad una sola situazione momentanea.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere accolta e, considerato il regime giuridico applicabile al caso di specie, ergo l'art. 8 l. 604/66, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato in data 18.01.2023, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In ordine alle spese di lite, la giudicante ritiene che le stesse debbano essere compensate per la metà atteso che la proposta conciliativa formulata dal tribunale è stata accolta da entrambe le parti e che il mancato perfezionamento dell'accordo è da imputarsi al procuratore di parte ricorrente che ha manifestato disaccordo per l'importo a liquidarsi a titolo di spese legali (cfr. verbale in atti). Alla luce delle sopraesposte considerazioni le stesse devono liquidarsi per la metà, la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara illegittimo il licenziamento intimato con missiva del 18.01.2023, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
b) compensa tra le parti la metà delle spese di lite;
c) condanna parte resistente al pagamento della residua metà nei confronti di parte ricorrente che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 01.12.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza