Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 08/04/2026, n. 95
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Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Mancanza del debito di custodia

    La Corte ha ritenuto che il consegnatario avesse un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale, in quanto i beni erano in uso continuativo e non gestiti in un magazzino. La giurisprudenza distingue tra debito di custodia (gestione di magazzino, carico/scarico) e debito di vigilanza (sorveglianza sull'uso corretto dei beni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 08/04/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche
    Numero : 95
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo