Art. 50. Concorsi ed esami in via di espletamento
I concorsi per l'ammissione in carriera, nonche' i concorsi e gli esami intermedi di progressione di carriera indetti, per gradi dei soppressi ruoli, anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, saranno portati a termine, qualora, alla data predetta, siano state iniziate le prove scritte.
In tal caso i concorsi e gli esami medesimi si intendono banditi per le qualifiche che, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, corrispondono ai gradi predetti.
I concorsi per l'ammissione in carriera, nonche' i concorsi e gli esami intermedi di progressione di carriera indetti, per gradi dei soppressi ruoli, anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, saranno portati a termine, qualora, alla data predetta, siano state iniziate le prove scritte.
In tal caso i concorsi e gli esami medesimi si intendono banditi per le qualifiche che, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, corrispondono ai gradi predetti.