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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/07/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di cui all' R.G. 3014/22, promossa
DA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Pietro Marzano e Angelo Fricchione, Parte_1 unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Napoli, al Viale A. Gramsci, n. 18
RICORRENTE CONTRO
n persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Controparte_1 Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio , entrambi domiciliati presso lo Studio Legale “Avvocati Giuslavoristi” in Caserta, alla Via Forgione, 12
RESISTENTE Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/05/2022 nei confronti di e di la ricorrente esponeva di CP_2 CP_1 essere stata assunta dalla in data 27.10.2005, e di essere passata, in data 1° dicembre 2014, ex art 2212 cc, a CP_3 seguito di trasferimento di ramo d'azienda, alle dipendenze della società che gestisce supermercati ed Controparte_1 ipermercati sul territorio campano, con servizio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari freschi, conservati e/o preparati, ove veniva inquadrata con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full time al V livello del CCNL Commercio, addetta a svolgere le mansioni di “addetta al reparto salumeria” presso il supermercato sito in Torre del Greco (NA), alla Via Giovanni XXIII, recante insegna “Decò”; la ricorrente allegava di aver svolto le mansioni analiticamente indicate in ricorso e di avere diritto ad essere inquadrata nel superiore III livello del CCNL o, in subordine, nel IV livello del CCNL. La disdettava l'applicazione del CCNL Confcommercio e, a decorrere dal mese di agosto 2018, Controparte_1 il rapporto di lavoro veniva regolato dal CCNL ANPIT Cisal Terziario. In forza della nuova contrattazione collettiva, la ricorrente veniva inquadrata al livello “D2” del nuovo CCNL adottato, con applicazione di un superminimo non assorbibile, volto a compensare la perdita della mensilità aggiuntiva (quattordicesima mensilità), non prevista nel Ccnl Cisal-Anpit e di un superminimo assorbibile volto a compensare il divario sussistente tra le retribuzioni delle due contrattazioni collettive.
Anche qui, la ricorrente riteneva errata l'attribuzione del livello “D2” del CCNL Cisal e di avere diritto ad essere inquadrata a pieno titolo, avendo già maturato il diritto, al superiore livello “B2” corrispondente al livello III del Ccnl commercio, o, in subordine, al livello C1 o, in ulteriore subordine, al livello C2 Ccnl Cisal-Anpit. Nel mese di novembre 2019 la società sottoscriveva un contratto con la concedendo il CP_1 CP_2 fitto d'azienda di alcuni propri punti vendita, tra i quali anche quello ubicato a Torre del Greco alla Via Giovanni XXIII e, con decorrenza dal mese di gennaio 2020, l'inquadramento della ricorrente è stato modificato con attribuzione del livello D1. La ricorrente pertanto chiedeva di accertare che aveva sempre svolto mansioni superiori, e di essere inquadrata:
- al superiore III livello sin dal mese di dicembre 2014, e in subordine al livello IV, e, con decorrenza dal mese di agosto 2018 al superiore livello B2 (ex B3) ovvero, in subordine, al livello C1 (ex C) del CCNL ANPIT Cisal;
in via ulteriormente subordinata:
- al superiore IV livello del CCNL Commercio sin dal mese di dicembre 2014 e, con decorrenza dal mese di agosto 2018, al superiore livello C2 (ex D1) CCNL ANPIT Cisal e, per l'effetto
1 condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., e la in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., in solido ovvero ognuna per le proprie responsabilità al pagamento delle somme indicate in ricorso, così come calcolate in relazione alla domanda principale e alle subordinate anche in considerazione del ricalcolo delle mensilità aggiuntive e del tfr, ovvero quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione. Si costituivano le resistenti e che chiedevano il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2 Con interveniva conciliazione giudiziale in corso di causa, pertanto la causa proseguiva solo nei CP_2 confronti della CP_1 Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, escusso solo il teste di parte ricorrente, a seguito di rinuncia degli altri testi da parte del resistente, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, si rileva che il ricorso contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge. E' noto che affinché si abbia nullità del ricorso è necessario che non siano dedotte o comunque non siano comprensibili, a seguito dell'esame dell'intero contenuto dell'atto, anche alla luce della documentazione depositata, le ragioni della pretesa (Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020 n. 14379; Cass civile sez. lavoro n. 16855 del 10/11/2003, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011 ed altre analoghe).
La ricorrente come sopra esposto, inquadrata dal 2014 al 2018 nel livello V, chiedeva in via preliminare il riconoscimento del livello III o in subordine del livello IV Ccnl Confcommercio, e dal 23/7/2018, inquadrata al livello D2 Cisal-Anpit, il riconoscimento del livello B2 (ex B3) ovvero, in subordine, al livello C1 (ex C) o C2 del CCNL ANPIT Cisal. La questione di pone solo nei confronti di avendo la ricorrente conciliato con che le ha CP_1 CP_2 riconosciuto “per le mansioni attualmente svolte, a decorrere dal mese di giugno 2023, il livello C2 del CCNL Commercio Cisal ANPIT, per cui la retribuzione sarà maggiorata passando la paga base da € 1.222,06 a € 1.366,48, fermi gli altri importi a titolo di superminimo, scatti d'anzianità e EPMR”.
Va evidenziato, sotto il profilo strettamente processuale, che, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per la promozione automatica e, quindi, il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. Cass. n. 5203/2000), spettando, poi, al datore dedurre e provare l'eventuale fatto impeditivo, costituito dalla utilizzazione in mansioni superiori per sostituire lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge (tre mesi) o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e 2174/1999). In particolare, la Suprema Corte ha statuito che: “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto- Cfr. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003).”
La lavoratrice allegava “di essere addetta principalmente al taglio dei formaggi, alla disossatura e all'affettamento dei prosciutti;
cura la fase di cottura del pane e/o di altri prodotti che vengono preparati, gestisce gli ordinativi dei prodotti del reparto salumeria sia freschi che confezionati ed effettua anche le operazioni di vendita al pubblico di tutti i prodotti da banco”. Allegava altresì che “nella sua qualità di addetta al reparto salumeria del punto vendita, in primo luogo è tenuta a conoscere tutti i prodotti in quanto cura le fasi di affettatura, taglio e manutenzione dei diversi beni alimentari e, in secondo luogo, deve padroneggiare le varie modalità di taglio e disossatura (diverso ovviamente in base al tipo di prodotto), onde evitare che una procedura sbagliata possa danneggiare la merce. La ricorrente, nello svolgimento della prestazione utilizza non solo affettatrici, ma anche coltelli diversi a seconda del taglio e della merce. Già solo per tale mansione non può certamente risultare sufficiente la mera manualità pratica nell'utilizzo di una affettatrice in quanto ogni prodotto, diverso per genere – qualità – consistenza – peso, deve essere lavorato/tagliato in modo specifico, onde evitare che un taglio sbagliato possa danneggiare la merce”.
Al fine di dirimere la controversia al vaglio, appare opportuno riprodurre il contenuto delle declaratorie contrattuali, destinate a venire in rilievo nella fattispecie in esame.
2 Il CCNL Commercio all'art. 100, rubricato “classificazione”, espressamente prevede che rientrano nel V livello di inquadramento i lavoratori “… che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite”. Nel superiore III livello del CCNL Commercio rientrano “… i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.”
Nel IV livello rientrano “… i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite…” nonché, in particolare “- banconiere di spacci di carne;
- specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”.
E' stato sentito il teste di parte ricorrente , che lavorava presso lo stesso supermercato della Testimone_1 ricorrente, al reparto macelleria. Egli ha dichiarato:
“Facevamo i turni di circa 8 ore e poteva capitare che lavoravamo insieme, se avevamo lo stesso turno;
il più delle volte capitava che lavoravamo insieme, con orario o dalla mattina alla sera con spacco a ora di pranzo, o le mezze giornate. Adesso sto in pensione. (…). La ricorrente faceva il salumiere, stava al banco salumi e lavorava li. Vendeva i prodotti e li prezzava, vendeva al pubblico. L'ho vista affettare i salumi, disossare no. L'ho vista tagliare i formaggi e vendere al banco ai clienti. L'ho vista qualche volta fare le baghette nel fornetto che si trovava al banco gastronomia, che serviva a finire di cuocere le baghette surgelate precotte. Al banco salumi non c'erano piatti cucinati, c'era gastronomia fredda come in tutti i supermercati. Non so se la ricorrente gestiva gli ordini dei prodotti del reparto salumeria Con Per
c'erano anche altri dipendenti, erano in tre compresa la ricorrente. Uno si chiamava e l'altro era un ragazzo di Castellammare di nome Per_2 Per
Adr: chi organizzava il lavoro era . Organizzava i turni infrasettimanali e provvedeva agli ordini dei prodotti. Per
Adr: ho visto rifornire il banco frigo del take away sia da che da che da Lo stesso facevamo Pt_1 Per_2 noi macellai con il banco pollame del take away.
Adr: chi caricava il banco controllava anche le scadenze dei prodotti. Adr non so se la ricorrente compilava anche le schede dei prodotti difettosi, segnalazioni di non conformità o analoghi, o se facesse ausiliario agli inventari. Noi se avevamo un prodotto difettoso lo mandavamo indietro. Non so come facevano loro del banco salumi. Per Per Adr era quello che organizzava anche il lavoro, e facevano il lavoro anche insieme a . Per_2 Pt_1 Ricordo ma c'era prima. Tes_2 Per
Adr: non so se il taglio e la disossatura e la rifilatura dei salumi era affidata solo a e o anche a Per_2 Pt_1
Adr: il supermercato Decò era della società CP_1
Adr: io sono stato trasferito dalla Decò di Torre Del Greco alla Decò di Ercolano, e poi sono stato trasferito di nuovo a Torre del Greco ma in un altro punto vendita a via cavallo, fino alla pensione nel 2019.”
Dalle dichiarazioni rese è emerso che la ricorrente affettava i salumi, tagliava i formaggi e vendeva ai clienti. Controllava, come tutti coloro che rifornivano il banco frigo del take away, le scadenze dei prodotti. Come si rileva dal raffronto delle declaratorie innanzi riprodotte, l'inquadramento nel superiore livello III presuppone lo svolgimento di mansioni con un contenuto professionale di concetto oppure lo svolgimento di lavori tecnico manuali specializzati, analiticamente indicati. Dall'unica testimonianza resa non è emersa la prova che procedeva al disossamento o alla rifilatura dei salumi Per dei prosciutti, né che gestiva gli ordini dei prodotti, né che organizzava il lavoro, compito che spettava a tale “ ”, né è emerso che redigeva le schede dei prodotti difettosi, segnalazioni di non conformità o analoghi, o se facesse ausiliario agli inventari. Altresì il teste non ha saputo riferire se “il taglio e la disossatura e la rifilatura dei salumi era affidata solo Per a e o anche a (la ricorrente). Per_2 Pt_1 Non può quindi ritenersi provato, in relazione al periodo dal 1/12/2014 al 23/7/2018, che la ricorrente svolgesse mansioni di III livello. Non sono emerse le caratteristiche di lavoratore specializzato provetto con autonomia operativa.
Lo stesso dicasi per il periodo 23/7/2018-gennaio 2019 (data di subentro della in cui richiede il CP_2 corrispondente livello B2 (ex B3 del Ccnl Commercio) del Ccnl Cisal Anpit. Detto Ccnl prevede, alla tab 1 art 173, la classificazione unica e i criteri di inquadramento. Anche i corrispondenti profili di livello B e in particolare il livello B2 richiedono attività di gestione con responsabilità del risultato (dell'intero gruppo o squadra specialistica coordinata- Livello B2/a Impiegato Gestionale, Livello B2/b Impiegato o Operaio, Altamente Specializzato Plurisettoriale e Coordinatore), o attività impiegatizia di o un lavoro Altamente Specializzato (B3). Controparte_5
3 La ricorrente chiedeva il via subordinata al riconoscimento del livello B2, il riconoscimento del livello C1 (ex livello C). Il profilo C1 e C2 sono stati previsti nel Ccnl del 2020/2022. Nel Ccnl del 2020/2022 è stata sostituita la tab 1 (“In sostituzione della Tab. 1 e successive definizioni dell'art. 173 del CCNL “Commercio” del 28/12/2016, le Parti introducono il seguente testo, rigorizzato al sistema d'inquadramento E.Q.F. con aggiornamento dei Parametri, così come definito nel Verbale di Accordo del 18/11/2019”. Si legge nel Ccnl 2020/2022, all'articolo “decorrenza”, che “Le previsioni di cui al presente Accordo integrano a tutti gli effetti il CCNL “Commercio” del 28/12/2016 che è così contrattualmente rinnovato, ex art. 26 del CCNL stesso, per il triennio 1° Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2022”. Pertanto le ulteriori classificazioni relative al livello C, e in particolare la divisione in C1 e C2, non si applica al periodo in contestazione che va dal 23/7/2018 al dicembre 2019; poi è subentrato in nuovo contratto con il cui CP_2 contenuto non è più oggetto del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale. A detto periodo, quindi, va applicato il Ccnl Cisal Anpit del 2016 (Art. 26 - Il presente CCNL, che recepisce il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Parti il 9 aprile 2016, decorre dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che normativa.”). Ne consegue che non solo non è valutabile l'applicazione del livello C1 al periodo 23/7/2018 al dicembre 2019, ma neanche l'applicazione del livello C2, non previsto. Per il periodo in questione esisteva solo l'unico livello C, e a seguire il livello D2 e D1. Va evidenziato che il lavoratore di livello C, previsto dal Ccnl Cisal Anpit 2016, è l'impiegato di concetto o il lavoratore specializzato, con autonomia professionale e responsabilità elevata settoriale e di coordinamento organizzativo (tab 1 art 173 Ccnl 2016). Questo livello implica coordinamento e una certa autonomia operativa non riscontrate nel caso che occupa. Nel ruolo specifico commercio è il lavoratore che ha “la responsabilità di gestire e coordinare unità autonome integrate negli Ipermercati e/o Centri Commerciali, aventi le caratteristiche dimensionali di Micro azienda (
[...]
)”, o che “normalmente in Controparte_6 CP_7
per le proprie competenze e conoscenze plurisettoriali sugli alimenti, la loro qualità, caratteristiche e
[...] preparazione, l'esposizione dei prodotti, il ricevimento dei Clienti, gestisce e controlla le attività coordinate e il rispetto delle disposizioni aziendali e legali pertinenti. Forma e coordina il personale sottoposto, con responsabilità dei risultati dell'intero gruppo coordinato -Ispettore di negozio, Punto Vendita” Nel ruolo specifico “Vendite di cibi e bevande che effettuano anche lavorazioni, preparazioni e confezionamento” rientrano i lavoratori che svolgono attività di gestione del reparto macelleria, reparto cucina, reparto pasticceria, gelateria, gastronomia, freschi e panetteria” e gli “Altri Lavoratori con le Autonomie, Responsabilità e Competenze richieste dalla Declaratoria di livello B2, i cui profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti”. Lavorando la ricorrente nel reparto salumeria, affine allo stesso può essere considerato il ruolo “macelleria”. Tuttavia, le mansioni della ricorrente non sono sussumibili nel profilo C, che richiede “possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali sulle carni (suine, equine, vaccine, ovine ecc.), pur eseguendo le fasi di lavoro, coordina e forma almeno 4 sottoposti, con responsabilità diretta dei risultati ottenuti. Effettua la scelta e/o gli acquisti delle materie prime e quanto necessario, cura la corretta gestione del sistema di controllo igienico e sanitario, nonché l'approntamento di tutta la documentazione di supporto. Garantisce la corretta gestione dei prodotti, gli inventari e delle disposizioni sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e ambientale”. Nessuna attività di coordinamento, scelta di acquisti o materie prime, di controllo igienico sanitario ecc. è emersa dalla prova testimoniale.
Va verificato infine se, per il periodo dal 1/12/2014 al 23/7/2018, possano riconoscersi alla lavoratrice mansioni di IV livello Ccnl Confcommercio, in cui rientrano “… i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite…” nonché, in particolare come indicato nel n. 23 dell' art 100 Ccnl “banconiere di spacci di carne;
- specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”. La ricorrente è stata inquadrata al V livello CCnl Confcommercio dal 2014 al luglio 2018 al quale sono inquadrati
“i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite” e cioè , in base al n. 23) del V livello Ccnl Confcommercio: “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio” Può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto mansioni corrispondenti al IV livello Ccnl Confcommercio per il periodo dal 2014 al 23/7/2018.
4 Ciò in quanto dal confronto tra le declaratorie emerge che la declaratoria di IV livello comprende anche figure analoghe a quelle della ricorrente (commesso addetto alla vendita, commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
banconiere di spacci di carne;
operaio specializzato;
specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita ove per specialista correttamente è da intendersi specifica conoscenza tecnica, pena una evidente discriminazione rispetto alle altre figure comprese nel IV livello); inoltre le attività di V livello consistono in operazioni semplici, ripetitive, ausiliarie, e tutte le figure professionali analoghe a quelle appena elencate nel IV livello, ma di V livello, sono indicate come “aiuto commesso”, “aiuto banconista” ecc., e per dette figure è espressamente previsto che permangono nel V livello solo per i primi 18 mesi di servizio. Pertanto è lecito desumere che il V livello è attribuito a chi svolge operazioni semplici, iniziali, che abbisogna di supervisione e di supporto anche nello svolgimento di dette semplici operazioni, tanto che la figura professionale spesso è indicata come “aiuto”. La ricorrente svolgeva comunque mansioni di addetta al reparto salumeria, e seppur non è emersa la prova di mansioni di gestione, coordinamento o di alta specializzazione, è emerso comunque che ella provvedeva al taglio all'affettatura, alla vendita, a mansioni quindi specifiche affinate anche con l'esperienza (specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite) Aiuta a dette conclusioni la presunzione semplice che, lavorando come addetta alla salumeria dal 2005, la ricorrente deve aver acquisito le capacità specifiche per svolgere la mansione in modo specialistico. Quindi il ricorso va in parte qua accolto e alla ricorrente va riconosciuto il livello IV Ccnl Confcommercio per il periodo dal 1/12/2014 al 23/7/2018.
Per il periodo successivo, in base alla declaratorie vigenti all'epoca del nuovo contratto, la lavoratrice è stata correttamente inquadrata al livello D2. Dal 23/7/2018 è stata inquadrata nel livello D2 del Ccnl Cisal Anpit, che prevede autonomia esecutiva (quando il Lavoratore, al fine di garantire il raggiungimento del risultato richiesto, in forza delle proprie competenze specifiche settoriali, nell'ambito delle sue mansioni e nel rispetto delle disposizioni generali ricevute, utilizza correttamente programmi e attrezzature, scegliendo strumenti, la sequenza delle lavorazioni, le tecniche d'intervento e dei servizi, ecc.) ed operativa: quando il Lavoratore ottempera a disposizioni o procedure e effettua operazioni omogenee alle ordinarie responsabilità della vita, quali guida di automezzi, semplici gestioni o controlli amministrativi preimpostati, acquisti di materiali di ordinario consumo e altre attività, per le quali siano richieste competenze acquisite dopo un modesto periodo formativo e/o d'affiancamento. La declaratoria del livello D2 Declaratoria livello D2: Operatore Comune, prevede:
“Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/2” dell'art. 173 del presente CCNL, con specifica collaborazione e nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto la direzione o il controllo, anche documentale o remoto, di altro Responsabile, svolge mansioni pratiche ed esecutive, che possono essere articolate su più esemplificazioni professionalmente omogenee, cioè di pari livello. Può utilizzare macchine e/o apparecchiature di uso corrente o ad esse analoghe. È richiesta normale formazione specifica e/o esperienza pratica.” Può anche coordinare organizzativamente un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i che operano nella sua area di competenza) non ha responsabilità in quanto ottempera disposizioni settoriali, ed ha competenze attuative complesse (quando il Lavoratore ha competenza e responsabilità Puntuali, rispetto alla sua specifica area d'attività. In tale area, può coordinare altri lavoratori -Lavoratore Comune Settoriale). E'definito Operatore Esecutivo Settoriale D2 (E.Q.F.: Livello 1) (Ex livello E del CCNL “Commercio”).
Tra i ruoli specifici commercio c'è il banconiere comune.
Ora, nell'impossibilità giuridica di riconoscere alla ricorrente, per il periodo dal 23/7/2018 al dicembre 2019, il livello B3 non sussistendone i presupposti, o C1/C2 in quanto non previsto dal CCnl 2016 (e comunque non riscontrato dalla testimonianza), e non potendosi riconoscere il livello C del Ccnl 2016 sia per carenza di specifica domanda sia per gli esiti della prova testimoniale, come sopra già evidenziato (Nessuna attività di coordinamento, scelta di acquisti o materie prime, di controllo igienico sanitario ecc. è emersa dalla prova testimoniale), il ricorso va in parte qua rigettato.
Rilevata l'assenza di calcoli parziali relativi al periodo in oggetto (1/12/2014-23/7/2018) nei conteggi di parte e nel ricorso;
rilevato tuttavia che nella sentenza prodotta da parte resistente n. Controparte_8 1539/2024, pubbl. il 25/07/2024 RG n. rg 6604/2021, decisa in relazione ad un'identica fattispecie, per il periodo da dicembre 2014 a luglio 2018 è stato riconosciuto al ricorrente, per il superiore inquadramento (IV livello) l'importo di € 5.509,89 nonché € 1.020,32, per differenza relativa alle mensilità aggiuntive ed € 483,72 per ricalcolo tfr, questo Giudice ritiene idoneo a soddisfare il calcolo delle differenze retributive dovute alla ricorrente il dato già calcolato nella suddetta sentenza. La concreta erogazione della somma calcolata a titolo di TFR alla lavoratrice è, tuttavia, preclusa, attesa la prosecuzione del rapporto di lavoro con ex art 2112 cc e quindi l'assenza del presupposto della cessazione del CP_2 rapporto di lavoro.
5 La quantificazione del credito è stata operata, pertanto, tenendo conto dei conteggi redatti nella sentenza n. 1539/2024 pubbl. il 25/07/2024 RG n. 6604/2021, relativa a identica fattispecie (quanto a periodo e livello riconosciuto, a favore di diverso ricorrente ma nei confronti della stessa resistente), e non oggetto di specifica contestazione nonché non impugnata. Le somme innanzi indicate sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992). Su tali somme spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive. L'esito della lite solo parzialmente favorevole alla ricorrente segue la regola della soccombenza reciproca ed è liquidata nella misura della metà con compensazione dell'altra metà, come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, CP_1 della somma di € 6.530,21, al lordo delle ritenute di legge, per la causali di cui motivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
accerta che il ricalcolo del tfr è pari ad euro 483,72; condanna la convenuta in persona del l.r., al pagamento, in favore del ricorrente, della metà spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione, con compensazione dell'altra metà.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di cui all' R.G. 3014/22, promossa
DA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Pietro Marzano e Angelo Fricchione, Parte_1 unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Napoli, al Viale A. Gramsci, n. 18
RICORRENTE CONTRO
n persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Controparte_1 Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio , entrambi domiciliati presso lo Studio Legale “Avvocati Giuslavoristi” in Caserta, alla Via Forgione, 12
RESISTENTE Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/05/2022 nei confronti di e di la ricorrente esponeva di CP_2 CP_1 essere stata assunta dalla in data 27.10.2005, e di essere passata, in data 1° dicembre 2014, ex art 2212 cc, a CP_3 seguito di trasferimento di ramo d'azienda, alle dipendenze della società che gestisce supermercati ed Controparte_1 ipermercati sul territorio campano, con servizio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari freschi, conservati e/o preparati, ove veniva inquadrata con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo full time al V livello del CCNL Commercio, addetta a svolgere le mansioni di “addetta al reparto salumeria” presso il supermercato sito in Torre del Greco (NA), alla Via Giovanni XXIII, recante insegna “Decò”; la ricorrente allegava di aver svolto le mansioni analiticamente indicate in ricorso e di avere diritto ad essere inquadrata nel superiore III livello del CCNL o, in subordine, nel IV livello del CCNL. La disdettava l'applicazione del CCNL Confcommercio e, a decorrere dal mese di agosto 2018, Controparte_1 il rapporto di lavoro veniva regolato dal CCNL ANPIT Cisal Terziario. In forza della nuova contrattazione collettiva, la ricorrente veniva inquadrata al livello “D2” del nuovo CCNL adottato, con applicazione di un superminimo non assorbibile, volto a compensare la perdita della mensilità aggiuntiva (quattordicesima mensilità), non prevista nel Ccnl Cisal-Anpit e di un superminimo assorbibile volto a compensare il divario sussistente tra le retribuzioni delle due contrattazioni collettive.
Anche qui, la ricorrente riteneva errata l'attribuzione del livello “D2” del CCNL Cisal e di avere diritto ad essere inquadrata a pieno titolo, avendo già maturato il diritto, al superiore livello “B2” corrispondente al livello III del Ccnl commercio, o, in subordine, al livello C1 o, in ulteriore subordine, al livello C2 Ccnl Cisal-Anpit. Nel mese di novembre 2019 la società sottoscriveva un contratto con la concedendo il CP_1 CP_2 fitto d'azienda di alcuni propri punti vendita, tra i quali anche quello ubicato a Torre del Greco alla Via Giovanni XXIII e, con decorrenza dal mese di gennaio 2020, l'inquadramento della ricorrente è stato modificato con attribuzione del livello D1. La ricorrente pertanto chiedeva di accertare che aveva sempre svolto mansioni superiori, e di essere inquadrata:
- al superiore III livello sin dal mese di dicembre 2014, e in subordine al livello IV, e, con decorrenza dal mese di agosto 2018 al superiore livello B2 (ex B3) ovvero, in subordine, al livello C1 (ex C) del CCNL ANPIT Cisal;
in via ulteriormente subordinata:
- al superiore IV livello del CCNL Commercio sin dal mese di dicembre 2014 e, con decorrenza dal mese di agosto 2018, al superiore livello C2 (ex D1) CCNL ANPIT Cisal e, per l'effetto
1 condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., e la in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., in solido ovvero ognuna per le proprie responsabilità al pagamento delle somme indicate in ricorso, così come calcolate in relazione alla domanda principale e alle subordinate anche in considerazione del ricalcolo delle mensilità aggiuntive e del tfr, ovvero quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione. Si costituivano le resistenti e che chiedevano il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2 Con interveniva conciliazione giudiziale in corso di causa, pertanto la causa proseguiva solo nei CP_2 confronti della CP_1 Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, escusso solo il teste di parte ricorrente, a seguito di rinuncia degli altri testi da parte del resistente, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, si rileva che il ricorso contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge. E' noto che affinché si abbia nullità del ricorso è necessario che non siano dedotte o comunque non siano comprensibili, a seguito dell'esame dell'intero contenuto dell'atto, anche alla luce della documentazione depositata, le ragioni della pretesa (Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020 n. 14379; Cass civile sez. lavoro n. 16855 del 10/11/2003, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011 ed altre analoghe).
La ricorrente come sopra esposto, inquadrata dal 2014 al 2018 nel livello V, chiedeva in via preliminare il riconoscimento del livello III o in subordine del livello IV Ccnl Confcommercio, e dal 23/7/2018, inquadrata al livello D2 Cisal-Anpit, il riconoscimento del livello B2 (ex B3) ovvero, in subordine, al livello C1 (ex C) o C2 del CCNL ANPIT Cisal. La questione di pone solo nei confronti di avendo la ricorrente conciliato con che le ha CP_1 CP_2 riconosciuto “per le mansioni attualmente svolte, a decorrere dal mese di giugno 2023, il livello C2 del CCNL Commercio Cisal ANPIT, per cui la retribuzione sarà maggiorata passando la paga base da € 1.222,06 a € 1.366,48, fermi gli altri importi a titolo di superminimo, scatti d'anzianità e EPMR”.
Va evidenziato, sotto il profilo strettamente processuale, che, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per la promozione automatica e, quindi, il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. Cass. n. 5203/2000), spettando, poi, al datore dedurre e provare l'eventuale fatto impeditivo, costituito dalla utilizzazione in mansioni superiori per sostituire lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge (tre mesi) o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e 2174/1999). In particolare, la Suprema Corte ha statuito che: “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto- Cfr. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003).”
La lavoratrice allegava “di essere addetta principalmente al taglio dei formaggi, alla disossatura e all'affettamento dei prosciutti;
cura la fase di cottura del pane e/o di altri prodotti che vengono preparati, gestisce gli ordinativi dei prodotti del reparto salumeria sia freschi che confezionati ed effettua anche le operazioni di vendita al pubblico di tutti i prodotti da banco”. Allegava altresì che “nella sua qualità di addetta al reparto salumeria del punto vendita, in primo luogo è tenuta a conoscere tutti i prodotti in quanto cura le fasi di affettatura, taglio e manutenzione dei diversi beni alimentari e, in secondo luogo, deve padroneggiare le varie modalità di taglio e disossatura (diverso ovviamente in base al tipo di prodotto), onde evitare che una procedura sbagliata possa danneggiare la merce. La ricorrente, nello svolgimento della prestazione utilizza non solo affettatrici, ma anche coltelli diversi a seconda del taglio e della merce. Già solo per tale mansione non può certamente risultare sufficiente la mera manualità pratica nell'utilizzo di una affettatrice in quanto ogni prodotto, diverso per genere – qualità – consistenza – peso, deve essere lavorato/tagliato in modo specifico, onde evitare che un taglio sbagliato possa danneggiare la merce”.
Al fine di dirimere la controversia al vaglio, appare opportuno riprodurre il contenuto delle declaratorie contrattuali, destinate a venire in rilievo nella fattispecie in esame.
2 Il CCNL Commercio all'art. 100, rubricato “classificazione”, espressamente prevede che rientrano nel V livello di inquadramento i lavoratori “… che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite”. Nel superiore III livello del CCNL Commercio rientrano “… i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.”
Nel IV livello rientrano “… i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite…” nonché, in particolare “- banconiere di spacci di carne;
- specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”.
E' stato sentito il teste di parte ricorrente , che lavorava presso lo stesso supermercato della Testimone_1 ricorrente, al reparto macelleria. Egli ha dichiarato:
“Facevamo i turni di circa 8 ore e poteva capitare che lavoravamo insieme, se avevamo lo stesso turno;
il più delle volte capitava che lavoravamo insieme, con orario o dalla mattina alla sera con spacco a ora di pranzo, o le mezze giornate. Adesso sto in pensione. (…). La ricorrente faceva il salumiere, stava al banco salumi e lavorava li. Vendeva i prodotti e li prezzava, vendeva al pubblico. L'ho vista affettare i salumi, disossare no. L'ho vista tagliare i formaggi e vendere al banco ai clienti. L'ho vista qualche volta fare le baghette nel fornetto che si trovava al banco gastronomia, che serviva a finire di cuocere le baghette surgelate precotte. Al banco salumi non c'erano piatti cucinati, c'era gastronomia fredda come in tutti i supermercati. Non so se la ricorrente gestiva gli ordini dei prodotti del reparto salumeria Con Per
c'erano anche altri dipendenti, erano in tre compresa la ricorrente. Uno si chiamava e l'altro era un ragazzo di Castellammare di nome Per_2 Per
Adr: chi organizzava il lavoro era . Organizzava i turni infrasettimanali e provvedeva agli ordini dei prodotti. Per
Adr: ho visto rifornire il banco frigo del take away sia da che da che da Lo stesso facevamo Pt_1 Per_2 noi macellai con il banco pollame del take away.
Adr: chi caricava il banco controllava anche le scadenze dei prodotti. Adr non so se la ricorrente compilava anche le schede dei prodotti difettosi, segnalazioni di non conformità o analoghi, o se facesse ausiliario agli inventari. Noi se avevamo un prodotto difettoso lo mandavamo indietro. Non so come facevano loro del banco salumi. Per Per Adr era quello che organizzava anche il lavoro, e facevano il lavoro anche insieme a . Per_2 Pt_1 Ricordo ma c'era prima. Tes_2 Per
Adr: non so se il taglio e la disossatura e la rifilatura dei salumi era affidata solo a e o anche a Per_2 Pt_1
Adr: il supermercato Decò era della società CP_1
Adr: io sono stato trasferito dalla Decò di Torre Del Greco alla Decò di Ercolano, e poi sono stato trasferito di nuovo a Torre del Greco ma in un altro punto vendita a via cavallo, fino alla pensione nel 2019.”
Dalle dichiarazioni rese è emerso che la ricorrente affettava i salumi, tagliava i formaggi e vendeva ai clienti. Controllava, come tutti coloro che rifornivano il banco frigo del take away, le scadenze dei prodotti. Come si rileva dal raffronto delle declaratorie innanzi riprodotte, l'inquadramento nel superiore livello III presuppone lo svolgimento di mansioni con un contenuto professionale di concetto oppure lo svolgimento di lavori tecnico manuali specializzati, analiticamente indicati. Dall'unica testimonianza resa non è emersa la prova che procedeva al disossamento o alla rifilatura dei salumi Per dei prosciutti, né che gestiva gli ordini dei prodotti, né che organizzava il lavoro, compito che spettava a tale “ ”, né è emerso che redigeva le schede dei prodotti difettosi, segnalazioni di non conformità o analoghi, o se facesse ausiliario agli inventari. Altresì il teste non ha saputo riferire se “il taglio e la disossatura e la rifilatura dei salumi era affidata solo Per a e o anche a (la ricorrente). Per_2 Pt_1 Non può quindi ritenersi provato, in relazione al periodo dal 1/12/2014 al 23/7/2018, che la ricorrente svolgesse mansioni di III livello. Non sono emerse le caratteristiche di lavoratore specializzato provetto con autonomia operativa.
Lo stesso dicasi per il periodo 23/7/2018-gennaio 2019 (data di subentro della in cui richiede il CP_2 corrispondente livello B2 (ex B3 del Ccnl Commercio) del Ccnl Cisal Anpit. Detto Ccnl prevede, alla tab 1 art 173, la classificazione unica e i criteri di inquadramento. Anche i corrispondenti profili di livello B e in particolare il livello B2 richiedono attività di gestione con responsabilità del risultato (dell'intero gruppo o squadra specialistica coordinata- Livello B2/a Impiegato Gestionale, Livello B2/b Impiegato o Operaio, Altamente Specializzato Plurisettoriale e Coordinatore), o attività impiegatizia di o un lavoro Altamente Specializzato (B3). Controparte_5
3 La ricorrente chiedeva il via subordinata al riconoscimento del livello B2, il riconoscimento del livello C1 (ex livello C). Il profilo C1 e C2 sono stati previsti nel Ccnl del 2020/2022. Nel Ccnl del 2020/2022 è stata sostituita la tab 1 (“In sostituzione della Tab. 1 e successive definizioni dell'art. 173 del CCNL “Commercio” del 28/12/2016, le Parti introducono il seguente testo, rigorizzato al sistema d'inquadramento E.Q.F. con aggiornamento dei Parametri, così come definito nel Verbale di Accordo del 18/11/2019”. Si legge nel Ccnl 2020/2022, all'articolo “decorrenza”, che “Le previsioni di cui al presente Accordo integrano a tutti gli effetti il CCNL “Commercio” del 28/12/2016 che è così contrattualmente rinnovato, ex art. 26 del CCNL stesso, per il triennio 1° Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2022”. Pertanto le ulteriori classificazioni relative al livello C, e in particolare la divisione in C1 e C2, non si applica al periodo in contestazione che va dal 23/7/2018 al dicembre 2019; poi è subentrato in nuovo contratto con il cui CP_2 contenuto non è più oggetto del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale. A detto periodo, quindi, va applicato il Ccnl Cisal Anpit del 2016 (Art. 26 - Il presente CCNL, che recepisce il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Parti il 9 aprile 2016, decorre dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che normativa.”). Ne consegue che non solo non è valutabile l'applicazione del livello C1 al periodo 23/7/2018 al dicembre 2019, ma neanche l'applicazione del livello C2, non previsto. Per il periodo in questione esisteva solo l'unico livello C, e a seguire il livello D2 e D1. Va evidenziato che il lavoratore di livello C, previsto dal Ccnl Cisal Anpit 2016, è l'impiegato di concetto o il lavoratore specializzato, con autonomia professionale e responsabilità elevata settoriale e di coordinamento organizzativo (tab 1 art 173 Ccnl 2016). Questo livello implica coordinamento e una certa autonomia operativa non riscontrate nel caso che occupa. Nel ruolo specifico commercio è il lavoratore che ha “la responsabilità di gestire e coordinare unità autonome integrate negli Ipermercati e/o Centri Commerciali, aventi le caratteristiche dimensionali di Micro azienda (
[...]
)”, o che “normalmente in Controparte_6 CP_7
per le proprie competenze e conoscenze plurisettoriali sugli alimenti, la loro qualità, caratteristiche e
[...] preparazione, l'esposizione dei prodotti, il ricevimento dei Clienti, gestisce e controlla le attività coordinate e il rispetto delle disposizioni aziendali e legali pertinenti. Forma e coordina il personale sottoposto, con responsabilità dei risultati dell'intero gruppo coordinato -Ispettore di negozio, Punto Vendita” Nel ruolo specifico “Vendite di cibi e bevande che effettuano anche lavorazioni, preparazioni e confezionamento” rientrano i lavoratori che svolgono attività di gestione del reparto macelleria, reparto cucina, reparto pasticceria, gelateria, gastronomia, freschi e panetteria” e gli “Altri Lavoratori con le Autonomie, Responsabilità e Competenze richieste dalla Declaratoria di livello B2, i cui profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti”. Lavorando la ricorrente nel reparto salumeria, affine allo stesso può essere considerato il ruolo “macelleria”. Tuttavia, le mansioni della ricorrente non sono sussumibili nel profilo C, che richiede “possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali sulle carni (suine, equine, vaccine, ovine ecc.), pur eseguendo le fasi di lavoro, coordina e forma almeno 4 sottoposti, con responsabilità diretta dei risultati ottenuti. Effettua la scelta e/o gli acquisti delle materie prime e quanto necessario, cura la corretta gestione del sistema di controllo igienico e sanitario, nonché l'approntamento di tutta la documentazione di supporto. Garantisce la corretta gestione dei prodotti, gli inventari e delle disposizioni sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e ambientale”. Nessuna attività di coordinamento, scelta di acquisti o materie prime, di controllo igienico sanitario ecc. è emersa dalla prova testimoniale.
Va verificato infine se, per il periodo dal 1/12/2014 al 23/7/2018, possano riconoscersi alla lavoratrice mansioni di IV livello Ccnl Confcommercio, in cui rientrano “… i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite…” nonché, in particolare come indicato nel n. 23 dell' art 100 Ccnl “banconiere di spacci di carne;
- specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”. La ricorrente è stata inquadrata al V livello CCnl Confcommercio dal 2014 al luglio 2018 al quale sono inquadrati
“i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite” e cioè , in base al n. 23) del V livello Ccnl Confcommercio: “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio” Può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto mansioni corrispondenti al IV livello Ccnl Confcommercio per il periodo dal 2014 al 23/7/2018.
4 Ciò in quanto dal confronto tra le declaratorie emerge che la declaratoria di IV livello comprende anche figure analoghe a quelle della ricorrente (commesso addetto alla vendita, commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
banconiere di spacci di carne;
operaio specializzato;
specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita ove per specialista correttamente è da intendersi specifica conoscenza tecnica, pena una evidente discriminazione rispetto alle altre figure comprese nel IV livello); inoltre le attività di V livello consistono in operazioni semplici, ripetitive, ausiliarie, e tutte le figure professionali analoghe a quelle appena elencate nel IV livello, ma di V livello, sono indicate come “aiuto commesso”, “aiuto banconista” ecc., e per dette figure è espressamente previsto che permangono nel V livello solo per i primi 18 mesi di servizio. Pertanto è lecito desumere che il V livello è attribuito a chi svolge operazioni semplici, iniziali, che abbisogna di supervisione e di supporto anche nello svolgimento di dette semplici operazioni, tanto che la figura professionale spesso è indicata come “aiuto”. La ricorrente svolgeva comunque mansioni di addetta al reparto salumeria, e seppur non è emersa la prova di mansioni di gestione, coordinamento o di alta specializzazione, è emerso comunque che ella provvedeva al taglio all'affettatura, alla vendita, a mansioni quindi specifiche affinate anche con l'esperienza (specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite) Aiuta a dette conclusioni la presunzione semplice che, lavorando come addetta alla salumeria dal 2005, la ricorrente deve aver acquisito le capacità specifiche per svolgere la mansione in modo specialistico. Quindi il ricorso va in parte qua accolto e alla ricorrente va riconosciuto il livello IV Ccnl Confcommercio per il periodo dal 1/12/2014 al 23/7/2018.
Per il periodo successivo, in base alla declaratorie vigenti all'epoca del nuovo contratto, la lavoratrice è stata correttamente inquadrata al livello D2. Dal 23/7/2018 è stata inquadrata nel livello D2 del Ccnl Cisal Anpit, che prevede autonomia esecutiva (quando il Lavoratore, al fine di garantire il raggiungimento del risultato richiesto, in forza delle proprie competenze specifiche settoriali, nell'ambito delle sue mansioni e nel rispetto delle disposizioni generali ricevute, utilizza correttamente programmi e attrezzature, scegliendo strumenti, la sequenza delle lavorazioni, le tecniche d'intervento e dei servizi, ecc.) ed operativa: quando il Lavoratore ottempera a disposizioni o procedure e effettua operazioni omogenee alle ordinarie responsabilità della vita, quali guida di automezzi, semplici gestioni o controlli amministrativi preimpostati, acquisti di materiali di ordinario consumo e altre attività, per le quali siano richieste competenze acquisite dopo un modesto periodo formativo e/o d'affiancamento. La declaratoria del livello D2 Declaratoria livello D2: Operatore Comune, prevede:
“Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/2” dell'art. 173 del presente CCNL, con specifica collaborazione e nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto la direzione o il controllo, anche documentale o remoto, di altro Responsabile, svolge mansioni pratiche ed esecutive, che possono essere articolate su più esemplificazioni professionalmente omogenee, cioè di pari livello. Può utilizzare macchine e/o apparecchiature di uso corrente o ad esse analoghe. È richiesta normale formazione specifica e/o esperienza pratica.” Può anche coordinare organizzativamente un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i che operano nella sua area di competenza) non ha responsabilità in quanto ottempera disposizioni settoriali, ed ha competenze attuative complesse (quando il Lavoratore ha competenza e responsabilità Puntuali, rispetto alla sua specifica area d'attività. In tale area, può coordinare altri lavoratori -Lavoratore Comune Settoriale). E'definito Operatore Esecutivo Settoriale D2 (E.Q.F.: Livello 1) (Ex livello E del CCNL “Commercio”).
Tra i ruoli specifici commercio c'è il banconiere comune.
Ora, nell'impossibilità giuridica di riconoscere alla ricorrente, per il periodo dal 23/7/2018 al dicembre 2019, il livello B3 non sussistendone i presupposti, o C1/C2 in quanto non previsto dal CCnl 2016 (e comunque non riscontrato dalla testimonianza), e non potendosi riconoscere il livello C del Ccnl 2016 sia per carenza di specifica domanda sia per gli esiti della prova testimoniale, come sopra già evidenziato (Nessuna attività di coordinamento, scelta di acquisti o materie prime, di controllo igienico sanitario ecc. è emersa dalla prova testimoniale), il ricorso va in parte qua rigettato.
Rilevata l'assenza di calcoli parziali relativi al periodo in oggetto (1/12/2014-23/7/2018) nei conteggi di parte e nel ricorso;
rilevato tuttavia che nella sentenza prodotta da parte resistente n. Controparte_8 1539/2024, pubbl. il 25/07/2024 RG n. rg 6604/2021, decisa in relazione ad un'identica fattispecie, per il periodo da dicembre 2014 a luglio 2018 è stato riconosciuto al ricorrente, per il superiore inquadramento (IV livello) l'importo di € 5.509,89 nonché € 1.020,32, per differenza relativa alle mensilità aggiuntive ed € 483,72 per ricalcolo tfr, questo Giudice ritiene idoneo a soddisfare il calcolo delle differenze retributive dovute alla ricorrente il dato già calcolato nella suddetta sentenza. La concreta erogazione della somma calcolata a titolo di TFR alla lavoratrice è, tuttavia, preclusa, attesa la prosecuzione del rapporto di lavoro con ex art 2112 cc e quindi l'assenza del presupposto della cessazione del CP_2 rapporto di lavoro.
5 La quantificazione del credito è stata operata, pertanto, tenendo conto dei conteggi redatti nella sentenza n. 1539/2024 pubbl. il 25/07/2024 RG n. 6604/2021, relativa a identica fattispecie (quanto a periodo e livello riconosciuto, a favore di diverso ricorrente ma nei confronti della stessa resistente), e non oggetto di specifica contestazione nonché non impugnata. Le somme innanzi indicate sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992). Su tali somme spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive. L'esito della lite solo parzialmente favorevole alla ricorrente segue la regola della soccombenza reciproca ed è liquidata nella misura della metà con compensazione dell'altra metà, come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, CP_1 della somma di € 6.530,21, al lordo delle ritenute di legge, per la causali di cui motivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
accerta che il ricalcolo del tfr è pari ad euro 483,72; condanna la convenuta in persona del l.r., al pagamento, in favore del ricorrente, della metà spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione, con compensazione dell'altra metà.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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