Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23375 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08926/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8926 del 2022, proposto da AR ZA, IE ZA, IR ZA, LE ZA, EL ZA, RT ZA, AN MA ZA, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolo' MA D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- Della Determinazione Dirigenziale n. prot. C1/100998/2022 n. rep. C1/1295/2022 del 18.05.2022, notificata il 27.05.2022 da Roma Capitale – Municipio Roma VII avente ad oggetto: “ Sanzione edilizia ingiunzione a rimuovere o demolire le opere abusive realizzate in via Demetriade n. 75 a carico di De MI RT, De MI SA, De MI OR, ZA RT, ZA AN MA, ZA IE, ZA LE, ZA EL, ZA IR, ZA AR (art. 15 comma 1 D.P.R. L. R. Lazio n. 15/2008). Fasc. DS 2076 ”;
- Della nota prot. CI-N. 91234 del 04.05.2022 di Roma Capitale – Municipio Roma VII – Ufficio Disciplina Edilizia avente ad oggetto: “ Avviso di avvio del procedimento amministrativo per opere abusive realizzate in Via Demetriade n. 75 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa RA MAni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, attuali proprietari dell’immobile, sito in Roma, via Demetriade n. 75, distinto al NCEU al foglio 914, particella 216, subalterno 1 (consistenza 277 mq, sup catastale 322 mq), accorpato con immobile di proprietà De MI, di cui al foglio 914, particella 216, subalterno 12, consistenza 553 mq, hanno proposto ricorso dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale domandando l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. prot. C1/100998/2022 - n. rep. CI/1295/2022 del 18.05.2022, notificata (anche a De MI) da Roma Capitale, Direzione tecnica del Municipio VII, che ha ordinato la demolizione dei manufatti insistenti sulla proprietà dei ricorrenti e destinati alla attività artigianale ivi svolta dalla “Autocarrozzeria ZA”, poiché realizzati in zona N (verde pubblico) e soggetta a duplice vincolo, archeologico e paesistico e, pertanto, del tutto inedificabile.
Nelle premesse del provvedimento si richiamano le tre risalenti istanze di concessione di condono edilizio ai sensi della Legge n. 87 del 1985, a suo tempo presentate dal sig. ZA GI (padre di ZA UD) e così identificate:
- Istanza prot. 64165/85 del 31.10.1985 volta ad ottenere la sanatoria in relazione ad un immobile destinato ad attività artigianale per 384,76 mq di superficie utile, sito in Roma, via Demetriade, n. 75, distinto al NCEU al foglio 914, particella 216, subalterno 2;
- Istanza prot. 138553/87 del 21.05.1987 volta ad ottenere la sanatoria in relazione ad una tettoia e muro di recinzione a servizio dell’attività artigianale per 384,76 mq di superficie utile, sito in Roma, via Demetriade, n. 75, distinto al NCEU al foglio 914, particella 216, subalterno 1;
- Istanza prot. 6831/95 del 19.01.1995 finalizzata ad ottenere la sanatoria in relazione ad accorpamento delle superfici adibite ad attività artigianale per 1231,00 mq di superficie utile, sito in Roma, via Demetriade, n. 75, distinto al NCEU al foglio 914, particella 216, subalterno 1-2.
Nella stessa determina dirigenziale qui impugnata (n. prot. C1/100998/2022 - n. rep. CI/1295/2022 del 18.05.2022) si legge inoltre che il compentente Ufficio di Roma Capitale, nell’istruite le domande di condono sopra menzionate e tra loro strettamente connesse, rilevò che nell’area interessata insisteva (ed insiste tutt’oggi) un vincolo archeologico ai sensi del D.lgs. 42/2004, imposto con D.M. 02.03.1998, e un vincolo paesistico ex D.M. 03.09.1961; in ragione di ciò, l’allora Soprintendenza Archeologica di Roma formulò parere negativo sulle istanze di condono presentate, richiedendo ai sensi della L. 47/1985 il ripristino dello stato dei luoghi.
Conseguentemente, le suddette istanze di condono furono rigettate mediante altrettanti provvedimenti di reiezione emessi dall’Ufficio competente (Dipartimento VI) del Comune di Roma e, precisamente: l’istanza 64165/85 fu rigettata con D.D. 219 del 29.03.2006; l’istanza 138553/87 fu rigettata con D.D. 215 del 20.03.2006; l’istanza 6831/95 fu rigettata con D.D. 220 del 20.03.2006.
Tramite nota prot. 29254 del 29.04.2010 veniva comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio in relazione ai suddetti abusi edilizi.
Il provvedimento oggi in disamina, preso atto del carattere completamente abusivo di quanto realizzato sulla particella catastale di cui al Foglio n. 914, n. 216, sub 1, ha ordinato agli odierni ricorrenti - divenuti nelle more pieni proprietari – “ la rimozione o la demolizione, entro 90 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, di tutte le opere abusivamente realizzate così come specificate in narrativa e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo realizzate ”.
2. I ricorrenti basano la impugnazione sui seguenti motivi:
I) In via preliminare: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies l. n. 241/1990; dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990; nullità/annullabilità del provvedimento amministrativo; erroneità della notifica del provvedimento : la Determinazione Dirigenziale impugnata non è stata notificata al signor ZA UD (deceduto, proprietario di 3/18 dell’unità immobiliare) né tantomeno agli eredi di quest’ultimo; inoltre la determinazione non è stata notificata alla ER ZA S.n.c. che aveva presentato una delle istanze di condono citate nel provvedimento, vale a dire quella per l’accorpamento degli immobili (respinta con D.D. 32053/2006, peraltro non notificata agli altri proprietari De MI, seppure direttamente interessati).
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380/2001 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 21 octies, comma 1, Legge n. 241/1990 – violazione di legge – eccesso di potere – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – disparità di trattamento – violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza : la motivazione sarebbe illegittima in quanto frutto di un difetto nella fase istruttoria: la stessa p.A. non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria in quanto ha emesso un ordine di demolizione per l’unità complessiva di mq. 1231 (particella 216, sub 1-2), basato sul rigetto dell’istanza di condono (D.D. 220/2006) senza tenere conto che nei confronti dei De MI vi era invece stato un parere favorevole vincolante dei confronti dei signori De MI; di conseguenza – per esigenze di parità di trattamento, essendo la situazione fattuale immobiliare identica – l’Amministrazione non avrebbe mai potuto rigettare le istanze dei ZA e della ER ZA; inoltre l’ordine di demolizione nei confronti dei De MI sarebbe illegittimo, perché in precedenza vi era stato parere favorevole.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/2011 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 21 octies, comma 1, Legge n. 241/1990 – violazione di legge – eccesso di potere – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – errata indicazione da parte di Roma Capitale : Roma Capitale ha errato nell’indicazione del subalterno 2, in quanto avrebbe dovuto fare riferimento al subalterno 1, di proprietà della famiglia ZA, per una consistenza pari a 384,76 mq.; come risulta dalla visura catastale prodotta, i signori de MI sono proprietari dell’immobile di cui al foglio 914, particella 216, sub 2, per una consistenza di 553 mq (e non già di mq 384,76). Nella motivazione del provvedimento Roma Capitale fa riferimento alla determinazione n. 32037 rep. n. 219 del 20.03.2006 avente ad oggetto il rigetto della domanda di concessione in sanatoria avanzata dal sig. GI ZA il 31.10.1985 ex l. n. 47/1985 (a seguito della nota prot. n. 38961 del 17.12.2002 della Soprintendenza Archeologica di Roma con la quale è stato espresso parere sfavorevole al rilascio di tale concessione in sanatoria). Ne deriva che, delle due l’una: o l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare non il subalterno n. 2, ma il subalterno 1, di proprietà della famiglia ZA; oppure Roma Capitale ha comunque errato nell’attribuzione della metratura di riferimento in merito al subalterno 2 della famiglia De MI (dato che quest’ultimo ha una consistenza pari a 553 mq.). Tutto ciò dimostrerebbe un’istruttoria poco approfondita e incompleta.
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 dpr n. 380/2001 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97, c. 2, Cost. e dell’art. 1 legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità.
3. Si è costituita in resistenza, in data 2.8.2022, Roma Capitale, che ha depositato la documentazione afferente alla vicenda per cui è causa.
Lo stesso Comune ha poi prodotto una memoria difensiva in vista della camera di consiglio cautelare del 26.5.2023 nella quale il Collegio ha preso atto della rinuncia alla misura cautelare da parte dei ricorrenti, dichiarando l’improcedibilità della relativa istanza.
4. Sono stati quindi prodotti: ulteriori documenti da parte ricorrente e memorie conclusionali da entrambe le parti.
5. All’udienza straordinaria (per lo smaltimento dell’arretrato) del 3 ottobre 2025, svoltasi regolarmente in modalità telematica (ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dall'art. 17, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113), dopo una breve discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il Collegio ritiene opportuno rilevare che, sulla legittimità dei tre provvedimenti di diniego del condono edilizio - uno dei quali riguardante proprio il manufatto abusivo realizzato sul terreno di proprietà dei ricorrenti in Via Demetriade n. 75 – si è già precedentemente pronunciato questo TAR con la sentenza n. 2841 del 9.3.2021, su ricorso del sig. UD ZA, comproprietario, passata in giudicato in quanto non impugnata.
Sebbene gli odierni ricorrenti non siano stati parte del giudizio definito da detta sentenza e, prima ancora, non abbiano presentato, in prima persona, l’istanza di condono a suo tempo proposta, invero, soltanto dal titolare dell’autocarrozzeria ivi esercitata (che se l’è vista respingere dal competente Dipartimento di Roma Capitale nel 2006), resta il fatto che il manufatto ritenuto abusivo è anche di loro proprietà e che le sue caratteristiche obbiettive, così come la sua collocazione in area fortemente vincolata, contestate dal provvedimento qui impugnato, sono state a suo tempo confermate in modo pieno dalla sentenza “de qua”.
Ne consegue che non sembra (più) revocabile in dubbio quanto accertato dal Comune resistente con l’ordinanza di demolizione nella quale si richiama la vicenda relativa ai procedimenti di sanatoria, non per opporre direttamente i relativi esiti ai ricorrenti (formalmente estranei a tali procedimenti) ma, ben diversamente, per fornire un saldo supporto motivazionale al provvedimento demolitorio impugnato, desumibile dalla istruttoria già svoltasi nella risalente vicenda della sanatoria negata al sig. UD ZA.
È appena il caso di ricordare, infatti, che i provvedimenti repressivi in materia edilizia - a prescindere dall’avvenuta presentazione di istanze di condono (che possono mancare del tutto essendo rimessa ad una libera iniziativa dell’interessato la loto presentazione) e dal loro esito negativo, richiedono la sola individuazione dell’intervento materiale modificativo e l’accertamento dell’illiceità edilizia di esso, in quanto realizzato in assenza del richiesto permesso di costruire e/o per la insistenza in zone vincolate che in ogni caso non avrebbero ammesso il rilascio del titolo prescritto, in relazione al tipo di manufatto edificato.
7. È quindi opportuno riportare di seguito i passaggi più significativi della suddetta pronuncia:
(i) “ Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha sottolineato che la zona in questione, intermedia tra il Parco Archeologico delle Tombe di Via Latina, di cui villa e basilica fanno parte, di proprietà del Demanio dello Stato (da cui è separata soltanto dal sedime della via Demetriade) e l’area di Tor Fiscale, era già sottoposta a vincolo archeologico e paesistico in base al Piano Regolatore Generale di Roma del 1962 risultando, così, a tutti gli effetti, “ancora prima dell’imposizione del vincolo archeologico ex d.lvo 42/04 con il citato DM, inedificabile in assenza di puntuale autorizzazione da parte della Soprintendenza ”;
(ii) “ Poiché il vincolo apposto dall’Amministrazione Comunale avrebbe potuto essere da questa revocato in qualsiasi momento, il MIBAC ha successivamente apposto anche quello di cui al DM 2.03.1998, per garantire, in ogni caso, un’ottimale e continuativa tutela di tutta l’area, di rilevantissimo interesse e valore storico, archeologico e monumentale, che si estende da via Arco di Travertino fino a via del Quadraro, che era tra l’altro, già soggetta pure a vincolo paesistico in base alla legge n. 1497/1939 “Roma Vecchia”, apposto con DM 30.09.1961. ”;
(iii) “ Oggetto delle richieste di condono risultano, come illustrato dall’Amministrazione, due capannoni ad uso carrozzeria, con struttura portante di carpenteria metallica, imbullonata ed annegata in plinti di c.a., tamponature in muratura di blocchi di tufo e copertura tipo eternit, la successiva costruzione di un muro di recinzione e di una tettoia e l’accorpamento delle due unità immobiliari, determinante una superficie totale di corpi di fabbrica abusivi di ben mq 1231. Il sedime su cui sono stati costruiti i capannoni è posto lungo il tracciato, ben noto, della via Latina Antica, lungo i cui bordi si susseguono senza soluzione di continuità monumenti sepolcrali, tombe, ville, terme, cosicchè i capannoni, oltre a poter essere all’origine di danni irreparabili al patrimonio archeologico per la loro stessa edificazione, sono stati riconosciuti “ostacolo fisico alla realizzazione del progetto di ricongiungimento dei due tronchi, attualmente separati dalla via Demetriade e dalle strutture abusive, della via Latina Antica, tronchi giacenti nel parco archeologico demaniale e a Tor Fiscale, ove la via Latina coincide con l’attuale via di Campo Barbarico, impedendo l’ampliamento di un percorso archeologico destinato alla pubblica fruizione ”.
(iv) “ La Soprintendenza ha, inoltre, spiegato che proprio in quest’ottica di salvaguardia e di recupero del patrimonio archeologico, nessuna autorizzazione ex l. 47/85 è stata rilasciata per i capannoni industriali del ricorrente la cui presenza è stata ritenuta del tutto incompatibile con la corretta tutela del sito ed, anzi, un “esempio eclatante di degrado dell’Agro Romano”, fonte di pregiudizio per l’intera sua memoria storica. Alla luce di tali notazioni dell’Ufficio, competente, come detto, ad esprimere il giudizio di compatibilità archeologica e paesaggistica, non possono essere in alcun modo condivise le argomentazioni di parte ricorrente volte a confutare il parere negativo alla sanatoria attraverso il riferimento alle previsioni del nuovo PRG che avrebbero individuato “il percorso panoramico in un luogo diverso e lontano da via Demetriade” o attraverso l’affermazione di un’asserita irragionevolezza o sproporzione delle determinazioni assunte dall’Amministrazione rispetto al sacrificio imposto agli interessi del privato (tutt’altro che ingiustificato visto l’interesse pubblico sotteso all’apposizione dei vincoli) ….”.
8. Alla luce di quanto precede possono essere esaminati i motivi di ricorso.
9. In relazione alla presunta mancata notifica del provvedimento impugnato, dedotta nel primo motivo, va detto che, per la parte del provvedimento riguardante gli odierni ricorrenti in quanto autonomamente riferita all’abuso relativo alla particella catastale, che è nella loro proprietà comune indivisa (e cioè la particella n. 216 sub 1 di Via Demetriade 75), il provvedimento è risultato ritualmente notificato dalla Polizia Locale a ciascuno.
In ogni caso, le argomentazioni avversarie non potrebbero comunque condurre all’annullamento del provvedimento, seguendo il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ nel caso del provvedimento di diniego di un’istanza di condono edilizio (ma, non diversamente, in presenza di un ordine di demolizione) la mancata e/o non corretta notifica dell'atto non determina l’illegittimità del provvedimento, ma incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per impugnare ” (ex multis, TAR Lazio, sez. IV Ter, 23.10.2023, n. 15672). Quindi “ nel caso del provvedimento di diniego di un'istanza di condono, la mancata e/o non corretta notifica dell'atto non determina l'illegittimità del provvedimento, ma incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per impugnare. La notifica del provvedimento di diniego, infatti, lungi dal costituire requisito necessario ai fini dell'esistenza o della validità dell'atto, è prevista dalla legge ai soli fini della certezza della sua conoscenza e, quindi, della sua efficacia nei confronti del destinatario, il quale, impugnandola, ha dimostrato di averne avuto conoscenza, seppure tardiva, con conseguente slittamento del dies a quo per la decorrenza del termine per proporre ricorso ” (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 12/06/2014, n. 3268 e Sez. VII, 29/10/2018, n.6337)” (TAR Lazio, II-bis, n. n. 2841/2021 del 09.03.2021).
Ciò comporta, come anticipato, l’irrilevanza sulla validità della determinazione dirigenziale impugnata dei dedotti vizi di irregolarità della notifica o invalidità della stessa.
10. Sul secondo motivo di ricorso, fermo restando che gli odierni ricorrenti non sono legittimati a denunciare vizi nell’interesse dei proprietari dell’immobile contiguo e accorpato, il Collegio non può non rilevare che qualsiasi doglianza sollevata rispetto alla definizione delle istanze di condono è oramai irricevibile, essendo la relativa vicenda procedimentale già compiutamente definita e consolidata.
11. Con riguardo al terzo motivo, relativo ai refusi rilevati rispetto alla indicazione delle particelle in proprietà, si osserva che tale violazione procedimentale non è comunque idonea a giustificare l'annullamento del provvedimento, essendo in ogni caso noto il manufatto da demolire, oggetto delle istanze di condono ormai respinte, richiamate appositamente nel provvedimento.
Nel caso in disamina deve ritenersi, d’altro canto, che ricorra l’ipotesi del provvedimento di natura vincolata in quanto dagli atti di causa emerge che gli abusi edilizi de quibus , realizzati al numero civico 75 di via Demetriade, si collocano in un’area sottoposta a vincolo archeologico indiretto ex d.lgs. n. 42/2004, imposto con DM 2.03.1998, in quanto posta di fronte alle strutture dell’imponente Villa di Età Romana cosiddetta “di Demetriade” e della Basilica paleocristiana del protomartire SA ST (vedi parere del MIBAC richiamato nella motivazione provvedimentale e già posto a fondamento dei dinieghi di sanatoria).
Pure le ulteriori doglianze, anche incentrate sulla disparità di trattamento – che peraltro non risulta, visto che anche gli altri proprietari sono stati interessati dall’ordine di demolizione – non convincono, stante la fondatezza sostanziale del provvedimento demolitorio adottato.
Né si rilevano vizi istruttori, avendo Roma Capitale richiamato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, con atto prot. n. 38961/03 ove si richiedeva la rimozione dell’intero compendio e il ripristino dello stato dei luoghi.
Nelle stesse premesse del provvedimento impugnato si legge, infatti, in coerenza con il suddetto parere, che il manufatto in oggetto, realizzato in via Demetriade, n. 75, ricade in zona N (verde pubblico) ed è soggetta a vincolo sia archeologico che paesistico.
Si richiama la già sopra menzionata sentenza di questa Sezione n. 2841 del 9.3.2021 la quale, come detto, ha valorizzato il citato parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sottolineando che “ la zona in questione, intermedia tra il Parco Archeologico delle Tombe di Via Latina, di cui villa e basilica fanno parte, di proprietà del Demanio dello Stato (da cui è separata soltanto dal sedime della via Demetriade) e l’area di Tor Fiscale, era già sottoposta a vincolo archeologico e paesistico in base al Piano Regolatore Generale di Roma del 1962 risultando, così, a tutti gli effetti, “ancora prima dell’imposizione del vincolo archeologico ex d.lvo 42/04 con il citato DM, inedificabile in assenza di puntuale autorizzazione da parte della Soprintendenza.
Poiché il vincolo apposto dall’Amministrazione Comunale avrebbe potuto essere da questa revocato in qualsiasi momento, il MIBAC ha successivamente apposto anche quello di cui al DM 2.03.1998, per garantire, in ogni caso, un’ottimale e continuativa tutela di tutta l’area, di rilevantissimo interesse e valore storico, archeologico e monumentale, che si estende da via Arco di Travertino fino a via del Quadraro, che era tra l’altro, già soggetta pure a vincolo paesistico in base alla legge n. 1497/1939 “Roma Vecchia”, apposto con DM 30.09.1961…omissis….La Soprintendenza ha, inoltre, spiegato che proprio in quest’ottica di salvaguardia e di recupero del patrimonio archeologico, nessuna autorizzazione ex l. 47/85 è stata rilasciata per i capannoni industriali del ricorrente la cui presenza è stata ritenuta del tutto incompatibile con la corretta tutela del sito ed, anzi, un “esempio eclatante di degrado dell’Agro Romano”, fonte di pregiudizio per l’intera sua memoria storica.
Alla luce di tali notazioni dell’Ufficio, competente, come detto, ad esprimere il giudizio di compatibilità archeologica e paesaggistica, non possono essere in alcun modo condivise le argomentazioni di parte ricorrente volte a confutare il parere negativo alla sanatoria attraverso il riferimento alle previsioni del nuovo PRG che avrebbero individuato “il percorso panoramico in un luogo diverso e lontano da via Demetriade” o attraverso l’affermazione di un’asserita irragionevolezza o sproporzione delle determinazioni assunte dall’Amministrazione rispetto al sacrificio imposto agli interessi del privato (tutt’altro che ingiustificato visto l’interesse pubblico sotteso all’apposizione dei vincoli) o, ancora, attraverso le accuse di “genericità” nei confronti della valutazione effettuata dalla Soprintendenza , che sarebbe stata inficiata dallo “snaturamento” del potere, determinato “dal perseguimento di valori di tutela paesaggistica estranei agli scopi connessi alla tutela storico-artistica a cui tende l’istituto del vincolo indiretto ”.
Può quindi concludersi che il capannone realizzato, oltre ad essere privo di titolo edilizio, insiste in zona che è coperta da vincolo di inedificabilità assoluta nella quale, in realtà, il permesso di costruzione non poteva e non può essere ottenuto, permanendo il duplice vincolo sia archeologico che paesistico di cui sopra.
In questo quadro la parziale difformità tra la consistenza dimensionale del manufatto come indicata nel provvedimento impugnato e quella emergente dalle risultanze catastali), pur non essendo stata spiegata dalle parti ed integrando una inesattezza non chiarita dall’istruttoria di causa, come detto non può viziare il provvedimento.
Sul punto il Collegio rileva che affinché possa dirsi esistente una congrua motivazione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi è sufficiente, come avvenuto nel caso di specie, che tali provvedimenti contengano la descrizione dell’abuso (con gli elementi di riferimento necessari per l’identificazione dell’area e/o del manufatto in cui lo stesso è stato realizzato) il riferimento agli atti di accertamento nonché la ragione giuridica per la quale il predetto provvedimento è stato adottato. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “… L’omessa indicazione nell'ordinanza di demolizione delle norme in forza delle quali l'Amministrazione ha adottato la sanzione non rifluisce negativamente sulla legittimità dell’atto, quando il provvedimento nella parte descrittiva e prescrittiva elenca sia gli estremi di fatto e il tipo d’abuso che la sanzione concretamente adottata, sì da rendere edotto il destinatario delle ragioni giuridiche sottese all'adozione della sanzione inflittagli .” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 settembre 2021, n. 2499).
Ciò posto, l’onere motivazionale gravante sul Comune è attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 17.10.2017, n. 8); sebbene nella fattispecie, alla luce della documentazione in atti, possa persistere qualche elemento di dubbio sulla dimensioni del manufatto, resta fermo e provato che lo stesso è stato certamente realizzato in assenza del necessario titolo abilitativo e, ciò che più conta, in zona assolutamente inedificabile in ragione del regime vincolistico che copriva e copre l’intera proprietà dei ricorrenti.
Ne consegue che l’illiceità edilizia concerne l’intera costruzione e deve ritenersi infondata la censura relativa al difetto di motivazione.
12. Per le ragioni esposte, in conclusione, nessuna delle censure di parte ricorrente merita accoglimento ed il ricorso va pertanto respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AR LO, Presidente FF
UD Vallorani, Consigliere
RA MAni, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MAni | MA AR LO |
IL SEGRETARIO