Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 novembre 2024, iscritta al n. 2904 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Vicenza n. 5 presso lo studio dell'avv. Cristiano Schiada, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da atto introduttivo e note scritte depositate il 21 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che: in data 18 maggio 2013 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torri in Sabina, Rieti, parte I, anno
2013, n. 2); dalla loro unione sono nati i figli a Roma il 29 Persona_1
giugno 2013; a Roma il 28 ottobre 2019 e a CP_1 Persona_2
Roma il 30 agosto 2022; la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le condizioni della separazione, inerenti la prole e i rapporti economici.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Preliminarmente il collegio rileva che il Tribunale di Viterbo non è competente a decidere la controversia per difetto del criterio territoriale.
L'art. 473-bis.47, primo comma, c.p.c. individua la competenza territoriale per le domande di separazione personale dei coniugi, quale quella in esame, nel
Tribunale individuato a sensi dell'art. 473-bis.11, primo comma, c.p.c., cioè in quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Nel ricorso le parti espressamente affermano che “la dimora coniugale è stata fissata a Torri in Sabina
(RI) in Via Porta Romana n. 16”; dal certificato di stato di famiglia si desume che l'intero nucleo familiare è residente in detto indirizzo.
Trattandosi di criterio di competenza territoriale non derogabile per accordo delle parti, come stabilito dall'art. 28 c.p.c., in relazione all'art. 70, primo comma, nn. 1
e 2, c.p.c. l'incompetenza è rilevabile d'ufficio (art. 38, terzo comma, c.p.c.).
Il collegio, pertanto, rileva d'ufficio la propria incompetenza per territorio, essendo competente a decidere il Tribunale di Rieti, nel cui ambito territoriale è ricompreso
Torri in Sabina, luogo della residenza abituale dei minori.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la propria incompetenza per territorio a decidere nella causa in esame, competente essendo il Tribunale ordinario di Rieti;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
pag. 3 di 3