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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16484 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. RI ZI, in funzione del giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 33203/2021, trattenuta in decisione all'udienza dell' 01.07.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via del Fontanile Anagnino n°231, nella qualità di rappresentante e di socia dell'
[...]
già elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio Controparte_1 CP_2
n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Itri (C.F. ), dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa in virtù di mandato su separato atto da intendersi rilasciata in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/57098579 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTRICE
E
L' (già , Controparte_1 CP_3
(P. IVA , C.F. ), in persona del Presidente p.t. IG. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_4 nato a [...] il [...], residente in [...],
C.F. , , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giambattista Vico n. 22, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Sarti Magi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta, redatta con le modalità previste dalla disciplina convenzionale di cui al D.M n°44/2011 e successive modificazioni, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CONVENUTA
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi
Materia: Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)
Codice: 150001
Oggetto: Associazione – Comitato
All'udienza dell'01/07/2025 compariva per l'attrice, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Itri,
l'Avv. Italia Di Paola, la quale si riportava integralmente ai propri scritti difensivi e precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione che dovevano qui intendersi integralmente riportate e trascritte.
L'Avv. Di Paola chiedeva che i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorressero dall'01 settembre 2025.
L'Avv. Di Paola faceva presente che la sentenza depositata fosse inconferente, irrilevante in quanto relativa ad un arco temporale precedente all'istruttoria svolta nel presente processo non essendo peraltro la stessa entrata nel merito della controversia.
Era presente per l'Associazione convenuta l'Avv. Tommaso Sarti Magi il quale si riportava integralmente ai propri scritti difensivi e precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri atti che dovevano intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
L'Avv. Sarti Magi rilevava come la sentenza fosse prettamente attinente al caso di specie e che il passaggio in giudicato della stessa fosse avvenuto dopo i termini istruttori.
Non si opponeva alla richiesta di differimento dei termini per le conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato ufficio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., IG. al fine di ottenere l'annullamento della delibera CP_4 assembleare del 23/11/2020 e di ogni altra successiva eventuale delibera posta in essere in esecuzione della predetta, per violazione dell'atto costitutivo e dello statuto e per violazione di legge.
A fondamento dell'impugnativa veniva prospettato che: - fra essa attrice ed il IG. nella qualità di Presidente della CP_4 Controparte_1
già ( d'ora in poi breviter l' ) pendeva un giudizio
[...] CP_2 CP_1 dinanzi alla intestata Sezione, Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore,
R.G. n° 64914/2020;
- oggetto del suddetto processo era la impugnazione avanzata da essa istante del verbale di deliberazione assembleare del 04/08/2020 con il quale era stata illegittimamente decisa la nomina del IG. quale nuovo presidente dell'Associazione con nomina CP_4 di altri componenti nel direttivo;
- in particolare essa esponente aveva dedotto che nel mese di settembre dell'anno 2020 era venuta a conoscenza, perché comunicatole dai Consiglieri IGg.ri e Persona_1 Per_2
, che in data 04/08/2020 si sarebbe tenuta una riunione assembleare
[...] della Associazione per deliberare: “ nomina nuovo presidente dell'associazione; dimissioni consiglieri e loro sostituzione;
varie ed eventuali” e che in suddetta seduta sarebbe stata decisa la nomina del nuovo presidente nella persona del IG. nonché CP_4 accettate le dimissioni dei Consiglieri IGg.ri e con nomina Persona_1 Persona_2 dei nuovi consiglieri nelle persone dei IGg.ri Parte_2 Persona_3
- pertanto, con atto di citazione, erano state impugnate ai sensi dell'art. 23 c.c. tutte le delibere dell'Associazione assunte con il verbale dell'assemblea del 04/08/2020 e cioè la deliberazione di nomina del nuovo presidente nella persona del IG. e CP_4 quella di nomina dei nuovi consiglieri nelle persone dei IGg.ri e Parte_2 [...]
in quanto la delibera risultava invalida perché contraria alla legge ed allo statuto, Per_3 con particolare riferimento alla violazione degli artt. 5,6,14,17 e 19 dello Statuto;
- essa attrice, tramite il proprio procuratore, a seguito dell'accesso al fascicolo telematico, avvenuto in prossimità della udienza di prima comparizione del 04/05/2021 del suddetto giudizio, aveva appreso che con la costituzione in giudizio il sedicente nuovo presidente dell'Associazione IG. nella qualità di legale rappresentante della predetta, CP_4 aveva richiesto, inter alia, dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto, in data 23/11/2020, si sarebbe svolta un'altra assemblea degli associati che sarebbe stata a deliberare sui seguenti argomenti:
- ammissione dei nuovi associati;
- nomina del nuovo presidente dell' e del nuovo vice-presidente; CP_1
- dimissioni dei consiglieri e del Tesoriere e loro sostituzione;
- nuova sede legale;
- varie ed eventuali;
- il verbale della riunione del 23/11/2020 non era mai stato notificato/comunicato ad essa istante;
- era, pertanto, intenzione di essa esponente impugnare tutte le decisioni assunte con la delibera degli associati del 23/11/2020 e cioè:
- 1) l'ammissione dei nuovi associati nonché la loro inserzione nel libro degli associati;
- 2) la nomina del nuovo presidente IG. e la nomina a vice-presidente CP_4 del IG. Persona_3 - 3) la conferma del consiglio direttivo( IGg.ri Persona_3 Parte_2 Persona_4
e in ratifica dell'assemblea del 04 agosto 2020; CP_4
- 4) l'elezione di domicilio presso lo studio BSTC in Roma, Via Giambattista Vico n°22;
- nel predetto verbale, non essendo mai stata convocata l'assemblea degli associati per il 23/11/2020, si riportavano circostanze non corrispondenti alla realtà che attestavano falsamente: “ sono presenti i soci , nonché Parte_3 Parte_1 Controparte_5
“ si apre la riunione giusta convocazione del 10 novembre 2020. Il socio Parte_1 notizia i presenti di aver affittato una sala nello studio del Dott. in Roma, Per_5
Via Crescenzio n°82, per lo svolgimento dell'assemblea. Dopo breve discussione i soci
[...]
e si allontanano, abbandonando l'assemblea”; Pt_3 Parte_1 Controparte_5
- invero essa attrice si trovava insieme ai IGg.ri e Parte_3 Controparte_5 presso lo studio del commercialista Dott. per altra questione e non certo Controparte_6 per partecipare alla assemblea del 23/11/2020;
- nello stesso giorno era presente il IG. ed altre persone che pretendevano CP_4 di svolgere un'assemblea ancorchè la stessa non fosse stata mai convocata;
- tanto prospettato essa istante formulava le seguenti conclusioni:
- “ in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e l'annullamento, della delibera assembleare del 23/11/2020, non notificata né comunicata all'attrice, della già e di ogni altra successiva eventuale Controparte_1 CP_2 delibera posta in essere in esecuzione di tale delibera, per tutti i motivi indicati nelle premesse del presente atto, per violazione dell'atto costitutivo e dello statuto,
e per violazione di legge;
- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre 15% spese generali forfettarie ed oneri di legge”.
Si costituiva in giudizio l' già in persona Controparte_1 CP_2 del Presidente p.t., IG. che, con comparsa di risposta, CP_4 nel resistere alla domanda ex adverso proposta e nell'opporsi alla richiesta concessione della sospensione della delibera impugnata, così replicava:
i) non si ravvisava la opportunità di trattare unitariamente il presente processo e quello annotato al R.G. n° 64914/2020 atteso che gli stessi versavano in fase processuale non omogenea;
ii) la IG.ra era stata convocata ed aveva inizialmente partecipato alla assemblea del Parte_1
20/11/2020 abbandonando la seduta in corso di svolgimento della stessa;
iii) la delibera del 04/08/2020 e quella del 23/11/2020 erano valide sicchè dovevano essere osservate le decisioni dei rispettivi consessi assembleari;
iv) a tutto voler concedere il bene mobile registrato( di marca Ferrari) era di proprietà dell'Associazione della quale l'attrice non era Presidente dall'anno 2014 sicchè non avrebbe potuto impossessarne;
tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IG.ra , per tutti i motivi sopra esposti, e dichiarare nullo l'atto Parte_1 di citazione proposto;
in via preliminare non concedere la riunione del presente procedimento con quello
R.G. n° 64914/2020 pendente avanti al dott. RI ZI per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito rigettare la domanda di parte attrice dichiarandola del tutto infondata sia in fatto che in diritto e non provata per le motivazioni di cui in premessa;
con vittoria di compenso, rimborso spese generali 15%, anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e valutazione del Giudice circa i requisiti per una condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.”.
Espletata la prova testimoniale la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti nei termini sopra indicati, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata.
Deduce la difesa della parte convenuta che l'accertamento di cui alla sentenza n° 9844/2020, inerente la impugnazione della delibera assembleare del 04/08/2020, precluderebbe l'accertamento della validità della assemblea del 23/11/2020.
Dissente il giudicante da siffatta impostazione dovendo evidenziarsi che le esplicitazioni in ordine alla validità dell'assemblea del 04/08/2020( sub specie di partecipazione della IG.ra Parte_1 alla seduta) sono state adottate incidenter tantum avendo ad oggetto la richiamata pronuncia il solo rilievo che avrebbe dovuto ritenersi venuto meno l'interesse ad agire in ragione dell'effetto sostitutivo della delibera del 23/11/2020.
Dovendosi muovere dal superiore presupposto occorre ex novo osservare che:
- è emerso ex actis che gli associati IG. e IG. sono stati Parte_4 Parte_5 convocati dalla IG.ra per la partecipazione alla assemblea in seconda convocazione Parte_3 per il giorno lunedì 23 novembre 2020 alle ore 17,30 presso lo studio commerciale del Dott. , Via Crescenzio n°82, in Roma;
i predetti documenti, allegati agli atti Controparte_6 della parte convenuta, non sono stati fatti oggetto di contestazione di falso materiale e/o ideologico e non è stata disconosciuta la sottoscrizione della IG.ra quest'ultima, Parte_3 però, ha inattendibilmente dichiarato di aver accompagnato la madre, che si era recata presso lo studio del Dott. per conferire con il predetto professionista in ordine a Controparte_6 questioni esulanti quelle associative e non anche per partecipare alla suddetta assemblea;
- al contrario la redazione del verbale assembleare del 23 novembre 2020 e la deposizione nel presente giudizio di tutti i presenti, eccezion fatta per l'attrice, la IG.ra e Parte_3
l'Avv. , rende noto che: Controparte_5
- gli associati si sono riuniti in seconda convocazione presso lo studio del Dott. Controparte_6 in Roma, Via Crescenzio n°82; dopo una iniziale discussione in ordine al contenitore che avrebbe dovuto raccogliere le deliberazioni assembleari( il verbale in possesso dell' ovvero CP_1 quello detenuto dall'attrice), i IGg.ri , e hanno Parte_1 Parte_3 Controparte_5 abbandonato la riunione;
siffatta ricostruzione dei fatti appare credibile dovendo valutarsi che la difesa della parte attrice ha sintomaticamente omesso di intimare a teste il Dott. il quale avrebbe potuto Controparte_6 in via dirimente confermare se avesse posto a disposizione una sala nel proprio studio commerciale per la riunione assembleare e/o se fosse presente in studio per conferire con l'attrice su altre tematiche;
- appare di univoca percezione il rilievo che la riunione del 23/11/2020 è stata convocata e che hanno presenziato alla stessa la IG.ra , la IG.ra e Parte_1 Parte_3
l'Avv. i quali hanno abbandonato la stessa in ragione di dissidi di natura Controparte_5 procedurale intercorsi con il IG. CP_4
- in ogni caso la IG.ra ha dichiarato di non essere presidente dell' a Parte_1 CP_1 decorrere dall'anno 2014 sicchè non avrebbe dovuto promuovere l'incidente di natura cautelare ex art. 670 c.p.c. al fine di impossessarsi di un bene mobile registrato( una autovettura di marca che illo tempore era di proprietà dell' . CP_7 CP_1
Non rileva la circostanza che il predetto bene mobile registrato in corso di causa sia stato restituito agli eredi del IG. a compensazione del debito nei confronti del de cuius Persona_6 per la somma di € 70.000,00 contratto dall'Associazione.
In forza dei superiori rilievi consegue che l'assemblea del 23/11/2020 è stata convocata;
la stessa, pur ove non ritualmente convocata, è stata tenuta nell'ora comunicata in Roma,
Via Crescenzio n°82, presso lo studio del Dott. la riunione in una fase iniziale è stata Per_5 abbandonata dalla IG.ra che non può pretendere di sindacarne ex post i contenuti. Parte_1
Diversamente nella stessa riunione sono stati esaminati e deliberati tutti i punti posti all'ordine del giorno.
Ed infatti sul punto 1 dell'ordine del giorno( ammissione di nuovi associati):
è stato preso atto che sono stati ammessi nuovi associati;
sul punto 2 dell'ordine del giorno( nomina del nuovo Presidente dell'Associazione e del nuovo
Vice-Presidente):
è stato nominato con voto unanime dei presenti quale Presidente dell'Associazione il IG. CP_4
e quale Vice-Presidente il IG.
[...] Persona_3 sul punto 3 dell'ordine del giorno( dimissioni dei Consiglieri e del Tesoriere e loro sostituzione);
è stato confermato il Consiglio Direttivo e nominato quale Tesoriere il IG. Persona_4
sul punto 4 dell'ordine del giorno( nuova sede legale):
è stato preso atto che avrebbe dovuto essere convocata un'assemblea straordinaria per il trasferimento della sede legale potendo in via provvisoria essere indicato un domicilio legale presso lo studio legale BSTC con sede in Roma, Via Giovambattista Vico n° 22;
sul punto 5 dell'ordine del giorno( varie ed eventuali):
è stato inter alia attestato che i pagamenti delle quote degli associati erano regolari.
Essendo lo scrivente in possesso di profili indiziari convergenti per inferire che la riunione dell'Associazione del 23 novembre 2020 ritualmente convocata ed, in ogni caso, regolarmente tenuta in seconda convocazione abbia condotto alla adozione delle determinazioni indicate nel pertinente ordine del giorno deve opinarsi che non ricorrano i presupposti per la caducazione della stessa.
Le spese di lite( comprensive di quelle inerenti l'incidente di natura cautelare) seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisano i profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
PQM
Respinge la domanda.
Condanna la IG.ra a rifondere in favore dell convenuta le spese Parte_1 CP_1 del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 15.500,00( di cui € 2.000,00 per la fase cautelare e di cui € 13.500,00 per la fase di merito) oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. RI ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. RI ZI, in funzione del giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 33203/2021, trattenuta in decisione all'udienza dell' 01.07.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via del Fontanile Anagnino n°231, nella qualità di rappresentante e di socia dell'
[...]
già elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio Controparte_1 CP_2
n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Itri (C.F. ), dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa in virtù di mandato su separato atto da intendersi rilasciata in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/57098579 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTRICE
E
L' (già , Controparte_1 CP_3
(P. IVA , C.F. ), in persona del Presidente p.t. IG. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_4 nato a [...] il [...], residente in [...],
C.F. , , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giambattista Vico n. 22, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Sarti Magi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta, redatta con le modalità previste dalla disciplina convenzionale di cui al D.M n°44/2011 e successive modificazioni, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CONVENUTA
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi
Materia: Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)
Codice: 150001
Oggetto: Associazione – Comitato
All'udienza dell'01/07/2025 compariva per l'attrice, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Itri,
l'Avv. Italia Di Paola, la quale si riportava integralmente ai propri scritti difensivi e precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione che dovevano qui intendersi integralmente riportate e trascritte.
L'Avv. Di Paola chiedeva che i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorressero dall'01 settembre 2025.
L'Avv. Di Paola faceva presente che la sentenza depositata fosse inconferente, irrilevante in quanto relativa ad un arco temporale precedente all'istruttoria svolta nel presente processo non essendo peraltro la stessa entrata nel merito della controversia.
Era presente per l'Associazione convenuta l'Avv. Tommaso Sarti Magi il quale si riportava integralmente ai propri scritti difensivi e precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri atti che dovevano intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
L'Avv. Sarti Magi rilevava come la sentenza fosse prettamente attinente al caso di specie e che il passaggio in giudicato della stessa fosse avvenuto dopo i termini istruttori.
Non si opponeva alla richiesta di differimento dei termini per le conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato ufficio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., IG. al fine di ottenere l'annullamento della delibera CP_4 assembleare del 23/11/2020 e di ogni altra successiva eventuale delibera posta in essere in esecuzione della predetta, per violazione dell'atto costitutivo e dello statuto e per violazione di legge.
A fondamento dell'impugnativa veniva prospettato che: - fra essa attrice ed il IG. nella qualità di Presidente della CP_4 Controparte_1
già ( d'ora in poi breviter l' ) pendeva un giudizio
[...] CP_2 CP_1 dinanzi alla intestata Sezione, Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore,
R.G. n° 64914/2020;
- oggetto del suddetto processo era la impugnazione avanzata da essa istante del verbale di deliberazione assembleare del 04/08/2020 con il quale era stata illegittimamente decisa la nomina del IG. quale nuovo presidente dell'Associazione con nomina CP_4 di altri componenti nel direttivo;
- in particolare essa esponente aveva dedotto che nel mese di settembre dell'anno 2020 era venuta a conoscenza, perché comunicatole dai Consiglieri IGg.ri e Persona_1 Per_2
, che in data 04/08/2020 si sarebbe tenuta una riunione assembleare
[...] della Associazione per deliberare: “ nomina nuovo presidente dell'associazione; dimissioni consiglieri e loro sostituzione;
varie ed eventuali” e che in suddetta seduta sarebbe stata decisa la nomina del nuovo presidente nella persona del IG. nonché CP_4 accettate le dimissioni dei Consiglieri IGg.ri e con nomina Persona_1 Persona_2 dei nuovi consiglieri nelle persone dei IGg.ri Parte_2 Persona_3
- pertanto, con atto di citazione, erano state impugnate ai sensi dell'art. 23 c.c. tutte le delibere dell'Associazione assunte con il verbale dell'assemblea del 04/08/2020 e cioè la deliberazione di nomina del nuovo presidente nella persona del IG. e CP_4 quella di nomina dei nuovi consiglieri nelle persone dei IGg.ri e Parte_2 [...]
in quanto la delibera risultava invalida perché contraria alla legge ed allo statuto, Per_3 con particolare riferimento alla violazione degli artt. 5,6,14,17 e 19 dello Statuto;
- essa attrice, tramite il proprio procuratore, a seguito dell'accesso al fascicolo telematico, avvenuto in prossimità della udienza di prima comparizione del 04/05/2021 del suddetto giudizio, aveva appreso che con la costituzione in giudizio il sedicente nuovo presidente dell'Associazione IG. nella qualità di legale rappresentante della predetta, CP_4 aveva richiesto, inter alia, dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto, in data 23/11/2020, si sarebbe svolta un'altra assemblea degli associati che sarebbe stata a deliberare sui seguenti argomenti:
- ammissione dei nuovi associati;
- nomina del nuovo presidente dell' e del nuovo vice-presidente; CP_1
- dimissioni dei consiglieri e del Tesoriere e loro sostituzione;
- nuova sede legale;
- varie ed eventuali;
- il verbale della riunione del 23/11/2020 non era mai stato notificato/comunicato ad essa istante;
- era, pertanto, intenzione di essa esponente impugnare tutte le decisioni assunte con la delibera degli associati del 23/11/2020 e cioè:
- 1) l'ammissione dei nuovi associati nonché la loro inserzione nel libro degli associati;
- 2) la nomina del nuovo presidente IG. e la nomina a vice-presidente CP_4 del IG. Persona_3 - 3) la conferma del consiglio direttivo( IGg.ri Persona_3 Parte_2 Persona_4
e in ratifica dell'assemblea del 04 agosto 2020; CP_4
- 4) l'elezione di domicilio presso lo studio BSTC in Roma, Via Giambattista Vico n°22;
- nel predetto verbale, non essendo mai stata convocata l'assemblea degli associati per il 23/11/2020, si riportavano circostanze non corrispondenti alla realtà che attestavano falsamente: “ sono presenti i soci , nonché Parte_3 Parte_1 Controparte_5
“ si apre la riunione giusta convocazione del 10 novembre 2020. Il socio Parte_1 notizia i presenti di aver affittato una sala nello studio del Dott. in Roma, Per_5
Via Crescenzio n°82, per lo svolgimento dell'assemblea. Dopo breve discussione i soci
[...]
e si allontanano, abbandonando l'assemblea”; Pt_3 Parte_1 Controparte_5
- invero essa attrice si trovava insieme ai IGg.ri e Parte_3 Controparte_5 presso lo studio del commercialista Dott. per altra questione e non certo Controparte_6 per partecipare alla assemblea del 23/11/2020;
- nello stesso giorno era presente il IG. ed altre persone che pretendevano CP_4 di svolgere un'assemblea ancorchè la stessa non fosse stata mai convocata;
- tanto prospettato essa istante formulava le seguenti conclusioni:
- “ in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e l'annullamento, della delibera assembleare del 23/11/2020, non notificata né comunicata all'attrice, della già e di ogni altra successiva eventuale Controparte_1 CP_2 delibera posta in essere in esecuzione di tale delibera, per tutti i motivi indicati nelle premesse del presente atto, per violazione dell'atto costitutivo e dello statuto,
e per violazione di legge;
- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre 15% spese generali forfettarie ed oneri di legge”.
Si costituiva in giudizio l' già in persona Controparte_1 CP_2 del Presidente p.t., IG. che, con comparsa di risposta, CP_4 nel resistere alla domanda ex adverso proposta e nell'opporsi alla richiesta concessione della sospensione della delibera impugnata, così replicava:
i) non si ravvisava la opportunità di trattare unitariamente il presente processo e quello annotato al R.G. n° 64914/2020 atteso che gli stessi versavano in fase processuale non omogenea;
ii) la IG.ra era stata convocata ed aveva inizialmente partecipato alla assemblea del Parte_1
20/11/2020 abbandonando la seduta in corso di svolgimento della stessa;
iii) la delibera del 04/08/2020 e quella del 23/11/2020 erano valide sicchè dovevano essere osservate le decisioni dei rispettivi consessi assembleari;
iv) a tutto voler concedere il bene mobile registrato( di marca Ferrari) era di proprietà dell'Associazione della quale l'attrice non era Presidente dall'anno 2014 sicchè non avrebbe potuto impossessarne;
tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione attiva della IG.ra , per tutti i motivi sopra esposti, e dichiarare nullo l'atto Parte_1 di citazione proposto;
in via preliminare non concedere la riunione del presente procedimento con quello
R.G. n° 64914/2020 pendente avanti al dott. RI ZI per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito rigettare la domanda di parte attrice dichiarandola del tutto infondata sia in fatto che in diritto e non provata per le motivazioni di cui in premessa;
con vittoria di compenso, rimborso spese generali 15%, anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e valutazione del Giudice circa i requisiti per una condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.”.
Espletata la prova testimoniale la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti nei termini sopra indicati, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata.
Deduce la difesa della parte convenuta che l'accertamento di cui alla sentenza n° 9844/2020, inerente la impugnazione della delibera assembleare del 04/08/2020, precluderebbe l'accertamento della validità della assemblea del 23/11/2020.
Dissente il giudicante da siffatta impostazione dovendo evidenziarsi che le esplicitazioni in ordine alla validità dell'assemblea del 04/08/2020( sub specie di partecipazione della IG.ra Parte_1 alla seduta) sono state adottate incidenter tantum avendo ad oggetto la richiamata pronuncia il solo rilievo che avrebbe dovuto ritenersi venuto meno l'interesse ad agire in ragione dell'effetto sostitutivo della delibera del 23/11/2020.
Dovendosi muovere dal superiore presupposto occorre ex novo osservare che:
- è emerso ex actis che gli associati IG. e IG. sono stati Parte_4 Parte_5 convocati dalla IG.ra per la partecipazione alla assemblea in seconda convocazione Parte_3 per il giorno lunedì 23 novembre 2020 alle ore 17,30 presso lo studio commerciale del Dott. , Via Crescenzio n°82, in Roma;
i predetti documenti, allegati agli atti Controparte_6 della parte convenuta, non sono stati fatti oggetto di contestazione di falso materiale e/o ideologico e non è stata disconosciuta la sottoscrizione della IG.ra quest'ultima, Parte_3 però, ha inattendibilmente dichiarato di aver accompagnato la madre, che si era recata presso lo studio del Dott. per conferire con il predetto professionista in ordine a Controparte_6 questioni esulanti quelle associative e non anche per partecipare alla suddetta assemblea;
- al contrario la redazione del verbale assembleare del 23 novembre 2020 e la deposizione nel presente giudizio di tutti i presenti, eccezion fatta per l'attrice, la IG.ra e Parte_3
l'Avv. , rende noto che: Controparte_5
- gli associati si sono riuniti in seconda convocazione presso lo studio del Dott. Controparte_6 in Roma, Via Crescenzio n°82; dopo una iniziale discussione in ordine al contenitore che avrebbe dovuto raccogliere le deliberazioni assembleari( il verbale in possesso dell' ovvero CP_1 quello detenuto dall'attrice), i IGg.ri , e hanno Parte_1 Parte_3 Controparte_5 abbandonato la riunione;
siffatta ricostruzione dei fatti appare credibile dovendo valutarsi che la difesa della parte attrice ha sintomaticamente omesso di intimare a teste il Dott. il quale avrebbe potuto Controparte_6 in via dirimente confermare se avesse posto a disposizione una sala nel proprio studio commerciale per la riunione assembleare e/o se fosse presente in studio per conferire con l'attrice su altre tematiche;
- appare di univoca percezione il rilievo che la riunione del 23/11/2020 è stata convocata e che hanno presenziato alla stessa la IG.ra , la IG.ra e Parte_1 Parte_3
l'Avv. i quali hanno abbandonato la stessa in ragione di dissidi di natura Controparte_5 procedurale intercorsi con il IG. CP_4
- in ogni caso la IG.ra ha dichiarato di non essere presidente dell' a Parte_1 CP_1 decorrere dall'anno 2014 sicchè non avrebbe dovuto promuovere l'incidente di natura cautelare ex art. 670 c.p.c. al fine di impossessarsi di un bene mobile registrato( una autovettura di marca che illo tempore era di proprietà dell' . CP_7 CP_1
Non rileva la circostanza che il predetto bene mobile registrato in corso di causa sia stato restituito agli eredi del IG. a compensazione del debito nei confronti del de cuius Persona_6 per la somma di € 70.000,00 contratto dall'Associazione.
In forza dei superiori rilievi consegue che l'assemblea del 23/11/2020 è stata convocata;
la stessa, pur ove non ritualmente convocata, è stata tenuta nell'ora comunicata in Roma,
Via Crescenzio n°82, presso lo studio del Dott. la riunione in una fase iniziale è stata Per_5 abbandonata dalla IG.ra che non può pretendere di sindacarne ex post i contenuti. Parte_1
Diversamente nella stessa riunione sono stati esaminati e deliberati tutti i punti posti all'ordine del giorno.
Ed infatti sul punto 1 dell'ordine del giorno( ammissione di nuovi associati):
è stato preso atto che sono stati ammessi nuovi associati;
sul punto 2 dell'ordine del giorno( nomina del nuovo Presidente dell'Associazione e del nuovo
Vice-Presidente):
è stato nominato con voto unanime dei presenti quale Presidente dell'Associazione il IG. CP_4
e quale Vice-Presidente il IG.
[...] Persona_3 sul punto 3 dell'ordine del giorno( dimissioni dei Consiglieri e del Tesoriere e loro sostituzione);
è stato confermato il Consiglio Direttivo e nominato quale Tesoriere il IG. Persona_4
sul punto 4 dell'ordine del giorno( nuova sede legale):
è stato preso atto che avrebbe dovuto essere convocata un'assemblea straordinaria per il trasferimento della sede legale potendo in via provvisoria essere indicato un domicilio legale presso lo studio legale BSTC con sede in Roma, Via Giovambattista Vico n° 22;
sul punto 5 dell'ordine del giorno( varie ed eventuali):
è stato inter alia attestato che i pagamenti delle quote degli associati erano regolari.
Essendo lo scrivente in possesso di profili indiziari convergenti per inferire che la riunione dell'Associazione del 23 novembre 2020 ritualmente convocata ed, in ogni caso, regolarmente tenuta in seconda convocazione abbia condotto alla adozione delle determinazioni indicate nel pertinente ordine del giorno deve opinarsi che non ricorrano i presupposti per la caducazione della stessa.
Le spese di lite( comprensive di quelle inerenti l'incidente di natura cautelare) seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisano i profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
PQM
Respinge la domanda.
Condanna la IG.ra a rifondere in favore dell convenuta le spese Parte_1 CP_1 del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 15.500,00( di cui € 2.000,00 per la fase cautelare e di cui € 13.500,00 per la fase di merito) oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. RI ZI