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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5517/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Paola Guido come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Silvana Mostacchi e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 16.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta nuova CTU medico-legale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell' indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli
Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie il CTU dott.ssa , chiamato a rivalutare il quadro patologico della parte Persona_1 ricorrente, ha riconosciuto la stessa incapace di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana sin dal 09.11.2021, data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 20.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere del chiesto beneficio con decorrenza dal 09.11.2021.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 09.11.2021; - condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5517/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Paola Guido come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Silvana Mostacchi e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 16.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta nuova CTU medico-legale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell' indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli
Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie il CTU dott.ssa , chiamato a rivalutare il quadro patologico della parte Persona_1 ricorrente, ha riconosciuto la stessa incapace di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana sin dal 09.11.2021, data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 20.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere del chiesto beneficio con decorrenza dal 09.11.2021.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 09.11.2021; - condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)