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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
ST , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 10484 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Vendita di cose immobili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ESPOSITO GIOVANNI e dell'avv. GIOVANNI DI MAURO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli al Centro
Direzionale Isola E 1,
ATTORE
e
C.F. ed Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona dei rispettivi Controparte_2 P.IVA_2
rapp.ti legali p.t., con il patrocinio dell'avv. RUSSO STEFANO
MARIA, con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107, elett.te domiciliati presso il difensore avv. RUSSO STEFANO MARIA presso il domicilio digitale di quest'ultimo
Proc. n. 10484 /2024 R.G – Sentenza Pagina 1 di 7 ( ), Email_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 01/12/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere e contestualmente disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
Ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
chiedendo accertarsi, nei loro confronti, Controparte_2
l'inadempimento di queste ultime al contratto preliminare “inter partes”
e, per l'effetto, emettersi sentenza costitutiva, ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento dei beni meglio descritti in citazione in favore di
[...]
, con ordine a di prestare, in conformità Parte_1 Controparte_2
agli obblighi contrattuali assunti, in sede di stipula dell'atto definitivo di compravendita, ogni assenso necessario affinché si realizzi il trasferimento della piena proprietà dell'intero compendio immobiliare in oggetto, comprensivo quindi, anche dell'area esterna rinunciando, sempre in sede di stipula del definitivo, al diritto di superficie novantanovennale alla medesima concessa giusto atto notaio del Per_1
14/03/2011 (Rep. 15475 Racc. 9094), con condanna, altresì, dei citati convenuti “al risarcimento dei danni patiti dalla promissaria acquirente, per il ritardo della vendita e per la temerarietà ed illegittimità del rifiuto alla stipula oltre interessi e rivalutazione”.
Proc. n. 10484 /2024 R.G – Sentenza Pagina 2 di 7 Solo in subordine, accertato l'inadempimento delle società
[...]
e della società l'attore ha chiesto CP_1 Controparte_2
condannarsi la promittente venditrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c. al versamento della somma pari ad Euro 270.000,00 quale doppio della caparra versata oltre interessi di mora e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Il tutto con il favore delle spese di lite.
Le convenute, regolarmente costituitesi in giudizio, hanno avversato l'avversa domanda, di cui hanno chiesto il rigetto, denunciando da un lato l'inefficacia del contratto preliminare per lo spirare del termine essenziale pattuito ovvero l'altrui grave inadempimento ed hanno, altresì, proposto domanda riconvenzionale tendente alla condanna di parte attrice, in forza del contratto preliminare sottoscritto in data
27.03.2024 e in ragione della mancata stipula del contratto definitivo, al ripristino dello status quo ante in relazione al compendio immobiliare sito in Casandrino, alla Via Paolo Borsellino n. 164 a sue spese.
Il tutto con il favore delle spese di lite.
Differita l'udienza con decreto del 23/09/2025 reso ex art. 171-bis c.p.c., le parti depositavano nota congiunta il 6.11.2025 con la quale concludevano come di seguito riportato: “congiuntamente Chiedono che codesto Ill.mo Giudice voglia: 1) dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
2) ordinare, all'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e, segnatamente, la trascrizione
Proc. n. 10484 /2024 R.G – Sentenza Pagina 3 di 7 relativa alla domanda presentata in data 06.03.2025, Registro Generale
n. 10918, Registro Particolare n. 8374
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e (C.F. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
ed A (C.F. ), avente Controparte_3 C.F._1
ad oggetto: - immobile riportato in Catasto Fabbricati di Casandrino al foglio 3, particella 86, sub. sub.
1. Via Napoli, Piano TS1, categoria
D/1, R.C.12.085,09; - immobile riportato in Catasto fabbricati di
Casandrino al foglio 3, particella 86, sub. 2, Via Napoli, Piano 1, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, sup. cat. mq. 94, RC. 178,95; - area esterna di totali 3425 mq. lordi, riportata nel Catasto Terreni dello stesso Comune al fl. 3 p.lla 86 di are 34.25, ente urbano”.
Per tali ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
01/12/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla quale le parti hanno concluso confermando la nota congiunta del 6.11.2025.
***
Orbene, su domanda congiunta delle parti, va dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi oggettivi di natura fattuale o atti volontari delle parti (come, ad es., in casi di rinunzia alla pretesa o all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) idonei a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Proc. n. 10484 /2024 R.G – Sentenza Pagina 4 di 7 In questo senso, e sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (così Trib. Foggia, 05/07/2018).
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, nei termini su esposti, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito (Trib. Foggia, 29/01/2019; Cass., n.
31955/2018; Cass., n. 12887/2009). Ne consegue il carattere meramente processuale della pronunzia, come tale inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio (Cass., n.
1695/2018; Cass., n. 17312/2015; Cass., n. 10960/2010; Cass., n.
15062/2001; Cass., Sez. Un., n. 1048/2000)
Pertanto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, anche d'ufficio, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio stesso, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno
Proc. n. 10484 /2024 R.G – Sentenza Pagina 5 di 7 dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza
(cfr., tra le tante, Trib. Bari, 27/06/2018; Cass., n. 19568/2017; Cass., n.
22650/2008; Cass., n. 271/2006; Cass., n. 14775/2004).
Nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere è stata richiesta da tutte le parti, per avere le stesse, nelle more del giudizio, bonariamente definito la vertenza, dirimendo pertanto ogni questione connessa alla presente controversia.
Le parti hanno inoltre concordato in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, sicché null'altro deve statuirsi al riguardo.
A ciò consegue l'accoglimento della ulteriore richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in favore di
[...]
(C.F. ) e contro Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. e (C.F. ),
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in data del 06.03.2025, con nota di trascrizione n. 39 (reg. gen n. 10918, reg. part. n. 8374), sui beni oggetto di causa, catastalmente meglio descritti ed individuati nell'istanza congiunta del 6.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, con l'unica precisazione che alcun esonero da responsabilità può essere previsto in favore del conservatore dei Registri Immobiliari, non esistendo nell'ordinamento una norma che consenta al giudice di esonerare un p.u. dalle responsabilità del suo ufficio.
A tanto deve pervenirsi ex art. 2884 cod. civ. con la presente sentenza, su congiunta domanda delle parti che hanno acconsentito alla cancellazione della formalità pregiudizievole (cfr. gli artt. 2668 e 2883 cod. civ.).
Proc. n. 10484 /2024 R.G – Sentenza Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) Dichiara l'integrale cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
3) Ordina, su domanda congiunta delle parti, al Conservatore dei
RR.II. di Napoli (Servizio di Pubblicità immobiliare di Napoli 2) di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita con nota n. 39 del 06.03.2025, registro generale n. 10918; registro particolare n. 8374, in favore di Parte_1
(C.F. ) e contro C.F._1 Controparte_1
(C.F. e (C.F. , sui P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
beni meglio indicati nella SEZIONE B della suddetta nota.
Così deciso in Aversa il 05/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca ST )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 10484 /2024 R.G – Sentenza Pagina 7 di 7