CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1248\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia d'impresa
Nelle persone dei magistrati dott. PP ON Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa ES IU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1248/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) con l'avv. Francesco Pederzani, come da Parte_1 C.F._1 procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, a Borgo Felino n. 63, Parma – Email_1 appellante e appellato incidentale
CONTRO
(P. Iva: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del curatore fallimentare p.t. , con l'avv. Luca Paci, come da procura acclusa Persona_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Via E. De Amicis n. 45, Milano - Email_2
appellato e appellante incidentale
Oggetto: contratto preliminare di compravendita di partecipazioni
*
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano, sezione Imprese, n. 3170/2024 del 29.02.2024 – Est. Dott.ssa Maria
IE Ricci, Pres. Dott.ssa Amina Simonetti – pubblicata in data 21.03.2024, pronunciata nella causa civile iscritta con il numero R.G. 20839/2020 e per l'effetto: 1) in via preliminare, disporre
l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti, limitatamente a quanto indicato nel paragrafo mezzi istruttori del presente atto;
3) nel merito in via principale, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, sezione Imprese, n. 3170/2024 del 29.02.2024 nel giudizio distinto con il n. R.G. 20839/2020, respingendo la domanda originariamente proposta dall'attore per i motivi indicati al paragrafo A), per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
4) nel merito in via subordinata, confermata la statuizione del Giudice di prime cure sulla essenzialità del termine, sulla risoluzione del contratto e sulla imputabilità all'attore dell'inadempimento, riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sezione Imprese, n. 3170/2024 del
29.02.2024 nel giudizio distinto con il n. R.G. 20839/2020 e, qualificata la domanda del convenuto in primo grado quale “eccezione riconvenzionale”, accertare che il sig. ha subito un danno Pt_1 patrimoniale nella misura di € 144.701,08 e per l'effetto condannare il , quale parte Controparte_1 inadempiente, al pagamento della somma di euro 144.701,08 oltre interessi in favore dell'Appellante, somma da porre in compensazione con quanto dovuto all'attore in ragione dei versamenti effettuati medio tempore in adempimento del contratto. 5) nel merito in via riconvenzionale, confermata la statuizione del Giudice di prime cure sulla essenzialità del termine, sulla risoluzione del contratto e sulla imputabilità all'attore dell'inadempimento, riformare parzialmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano sezione Imprese, n. 3170/2024 del 29.02.2024 nel giudizio distinto con il n. R.G.
20839/2020 e, dichiarata ammissibile la domanda riconvenzionale, accertare che il Sig. ha Pt_1 subito un danno patrimoniale nella misura di € 144.701,08 e per l'effetto condannare il CP_1
, quale parte inadempiente, al pagamento della somma di euro 144.701,08 oltre interessi in
[...] favore dell'Appellante, somma da porre in compensazione con quanto dovuto all'attore in ragione dei versamenti effettuati medio tempore in adempimento del contratto. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
pagina 2 di 12 In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”: 1) il sig. è sempre stato disponibile alla stipulazione del contratto Pt_1 definitivo di compravendita delle quote, a fronte del pagamento del corrispettivo delle stesse da parte di ai sensi degli accordi assunti tra le parti;
2) l'inadempimento da parte di ha CP_1 CP_1 cagionato al sig. un danno patrimoniale, essendogli venuto meno l'incasso di quanto pattuito Pt_1 dal contratto preliminare, pari al prezzo convenuto (euro 1.525.039) dedotto quanto versato dalla società attrice a titolo di acconto e caparra (pari ad euro 144.701,08); 3) mai sollecitò o CP_1 richiese al sig. la stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle quote oggetto di Pt_1 contratto. Si indica come teste: la sig.ra residente in [...] Mulazzano Testimone_1
(LO).”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: -) In via preliminare ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. -) Nel merito, sull'appello principale: rigettare
l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della
Sentenza impugnata. -) Nel merito, in principalità in via di appello incidentale condizionato: nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse ritenere inammissibile l'appello principale e dovesse ritenere seppure parzialmente fondati i motivi di impugnazione proposti dall'appellante, accertata e dichiarata in ogni caso la non imputabilità alla società in bonis della mancata stipula del contratto definitivo di cessione, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita: a. in via principale, dichiarare la legittimità del recesso comunicato da parte attrice/appellata, con conseguente condanna del Sig. alla restituzione del doppio della caparra di € 40.000,00 e così per € 80.000,00, oltre alla Pt_1 restituzione della somma di € 104.701,08 corrisposta a titolo di acconto;
ovvero in subordine b. nel caso di ritenuta rilevanza dell'imputabilità ai fini anche della dichiarazione di risoluzione per decorso del termine essenziale, confermare comunque la dichiarazione di risoluzione ex art. 1457 c.c., con condanna del Sig. alla restituzione di quanto corrispostogli dall'attrice/appellata in bonis in Pt_1 esecuzione del contratto stesso, ammontante a totali € 144.701,08; in ogni caso oltre interessi dal dovuto al saldo ex art. 1284 c.c.
-) Nel merito, in via subordinata: accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la risoluzione del contratto preliminare de quo ex art. 1353 c.c. (punto b4 dell'atto di citazione), condannare il Sig. Parte_1 alla restituzione di quanto corrispostogli dall'attrice in bonis in esecuzione del contratto
[...] stesso, ammontante a totali € 144.701,08, oltre interessi dal dovuto al saldo, da computarsi ex art. pagina 3 di 12 1284 c.c. -) In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario, del cp e dell'iva come per legge, dandosi atto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. -) In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, si ripropongono le medesime istanze istruttorie formulate in primo grado, e non accolte, di cui alla memoria 28/7/21 ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, depositata in data 29/7/21 e così: si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale del convenuto/appellante sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che il Sig. ha lasciato inutilmente spirare il termine indicato nel contratto preliminare per la Pt_1 stipula del definitivo. 2) Vero che il Sig. si è reso inadempiente alla stipula del contratto Pt_1 definitivo. Ci si oppone alle istanze istruttorie richieste da controparte per le motivazioni indicate nella memoria 17/9/21 ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., depositata in data 17/9/21, qui da intendersi integralmente richiamate.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3170\2024 del 21.3.2024 che, Parte_1 in parziale accoglimento delle domande svolte da ha: Controparte_1
- dichiarato la risoluzione ex art. 1457 c.c. del contratto preliminare sottoscritto fra le parti in data
29.3.2012;
- dichiarato l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- condannato quest'ultimo al pagamento delle spese del grado - € 14.000,00 per compensi ed €
1.545,00 per esborsi -.
Fallimento società ritualmente costituita, ha insistito per il rigetto CP_1 Controparte_1 dell'impugnazione e ha svolto appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento delle domande di Parte_1
B. Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio chiedendo: Controparte_1 Parte_1
a) in via principale, di accertare la legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c. con riferimento al contratto preliminare concluso fra le parti in data 29.3.201, con condanna del convenuto alla restituzione del doppio della caparra versata (euro 40.000,00) per complessivi euro 80.000,00 oltre che di quanto corrisposto a titolo di acconto sul prezzo, pari ad euro 104.701,08, oltre interessi;
b) in via subordinata, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1457 c.c., per infruttuoso decorso del termine essenziale, con condanna di alla Parte_1 restituzione di quanto corrispostogli, pari ad euro 144.701,08, oltre interessi;
pagina 4 di 12 c) in via ulteriormente subordinata, di accertare l'inefficacia del contratto preliminare per mancato avveramento della condizione sospensiva rappresentata dalla stipula del contratto definitivo, con condanna del convenuto alla restituzione di quanto corrispostogli, pari ad euro 144.701,08 oltre interessi.
A tal fine ha addotto:
- di aver concluso in data 29 marzo 2012 un contratto preliminare con in virtù del Parte_1 quale quest'ultimo si era impegnato a cedere all'allora in bonis parte della Controparte_1 propria partecipazione al capitale sociale di Sillaro Costruzioni Srl;
- che il prezzo della cessione veniva concordato tra le parti in € 1.000.000,00, di cui € 40.000,00 da versare contestualmente alla stipula del preliminare a titolo di caparra confirmatoria e la restante parte in rate di diverso importo e scadenza, indicate nel contratto stesso;
-che all'art. 4 dei “patti speciali” del suddetto contratto, le parti avevano pattuito che: “la partecipazione oggetto della presente scrittura verrà trasferita contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile da stipularsi entro e non oltre il 30 giugno 2014; tale termine deve intendersi essenziale nell'interesse di entrambe le parti pena la decadenza degli effetti del presente atto”;
-che aveva versato a la somma di € 40.000,00 a titolo di caparra Controparte_1 Pt_1 confirmatoria, nonché la somma di € 104.701,08 a titolo di acconto, ma che, ciò nonostante, la cessione non si era perfezionata, a causa dell'inadempimento della controparte, che non ha perfezionato il contratto definitivo entro il termine concordato (30 giugno 2014);
-che con raccomandata del 21.11.14 la società, ancora in bonis, prendendo atto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare, stante il comportamento omissivo del convenuto e lo spirare del termine del 30 giugno 2014, fissato per la stipulazione del definitivo, aveva chiesto la restituzione delle somme versate, senza ottenere un positivo riscontro;
- che in data 6 ottobre 2016 era stato dichiarato il fallimento della società Controparte_1
.
[...]
In punto di diritto ha rilevato di avere legittimamente receduto dal contratto preliminare, in ragione dell'inadempimento di e di avere conseguentemente domandato il pagamento del doppio della Pt_1 caparra corrisposta, ai sensi dell'art. 1385 c.c.
In via subordinata ha inoltre chiesto di accertare la risoluzione del contratto per infruttuoso decorso del termine essenziale e, in via ulteriormente subordinata, di accertare la “natura condizionale” del contratto preliminare, in quanto subordinato alla stipulazione del contratto definitivo nel termine pattuito.
pagina 5 di 12 ha a sua volta eccepito l'inadempimento della controparte per non aver corrisposto il Parte_1 prezzo pattuito. Sul punto ha evidenziato che ha interrotto le tranches di pagamento pattuite nel CP_1 preliminare, avendo corrisposto l'ultimo versamento nel mese di novembre 2013.
Ha quindi ritenuto che il recesso del sia tardivo e infondato, stante l'inadempimento CP_1 imputabile alla sola società CP_1 ha pertanto insistito per il rigetto delle domande attoree e ha chiesto, in via riconvenzionale, di Pt_1 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di Controparte_1 condannandola altresì al pagamento della somma di € 184.701,08, a titolo di risarcimento del danno - importo pari alla differenza tra quanto dovuto dalla società in base agli accordi e quanto CP_1 effettivamente corrisposto dalla stessa - .
C. La sentenza del Tribunale
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto le domande svolte da parte attrice.
-In estrema sintesi, il primo giudice ha rigettato la domanda principale del , avente ad CP_1 oggetto l'accertamento della legittimità del recesso, e la consequenziale condanna del convenuto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria oltre che della somma già versata a titolo di anticipazione del prezzo di cessione della partecipazione, ritenendo che non sia stato Pt_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare.
Ciò in quanto, a fronte dell'unica obbligazione contratta da ossia l'impegno di cedere a Pt_1 CP_1 parte della propria partecipazione in Sillaro Costruzioni Srl entro e non oltre il 30 giugno 2014, CP_1 avrebbe dovuto corrispondere il prezzo pattuito entro la medesima data. Secondo il Tribunale, anche qualora fosse stato effettivamente convocato innanzi ad un notaio per la sottoscrizione del Pt_1 definitivo, un suo rifiuto a procedere sarebbe stato giustificato dalla condotta di la quale ha CP_1 sospeso i versamenti pattuiti dal novembre 2013 in poi, corrispondendo la sola somma di € 144.701,08
(circa il 10% dell'importo concordato).
Pertanto, ha ritenuto gravemente inadempiente in ragione del mancato e ingiustificato CP_1 pagamento del prezzo pattuito, e conseguentemente ha accertato l'illegittimità del recesso esercitato da quest'ultima.
- Il Tribunale ha invece accolto la domanda subordinata svolta da e ha dichiarato l'intervenuta CP_1 risoluzione del contratto preliminare per scadenza del termine essenziale concordato, condannando lla restituzione della somma complessiva di euro 144.701,88 in favore del . Pt_1 CP_1
pagina 6 di 12 Ha ritenuto la natura essenziale e bilaterale del termine pattuito e precisato che nel caso di specie la sola aveva contestato a l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per scadenza del CP_1 Pt_1 termine essenziale e chiesto la restituzione di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 1457 c.c.
- Ha infine ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da - volta ad accertare Pt_1 la risoluzione per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c. e il risarcimento del danno- ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 93 della Legge Fallimentare, dal momento che ogni pretesa creditoria nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo.
Al riguardo ha ulteriormente precisato che, anche ove la suddetta domanda venisse considerata quale semplice eccezione riconvenzionale, non potrebbe comunque essere accolta, non avendo Pt_1 provato né l'an né il quantum della pretesa risarcitoria fatta valere. Più precisamente, secondo il primo giudice, avrebbe qualificato tale pretesa risarcitoria quale “mancato guadagno”, nonostante la Pt_1 partecipazione, oggetto del preliminare, risulti ancora in capo al convenuto e non essendo stata dedotta alcuna concreta circostanza idonea a meglio definire il mancato guadagno, essendosi il convenuto limitato a sostenere di non aver “potuto vendere ad altri soggetti terzi, potenzialmente interessati all'acquisto, le proprie quote societarie”.
D. L'appello principale ha impugnato la sentenza in oggetto articolando tre motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo ha ritenuto l'erroneità della declaratoria di essenzialità del termine apposto al contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Con il secondo motivo ha impugnato la parte della sentenza in cui il giudice ha rigettato l'eccezione riconvenzionale avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da ritenendo Pt_1 la pretesa sottesa non provata.
Con il terzo motivo l'appellante ha ritenuto l'erroneità della statuizione del giudice di primo grado, relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale.
E. La posizione dell'appellato e l'appello incidentale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., ritenendo non sussistere una ragionevole probabilità che lo stesso venga accolto.
pagina 7 di 12 Ha quindi insistito per il rigetto dell'appello, ritenendo l'infondatezza dei motivi articolati dalla controparte, e ha a sua volta posto in essere appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale.
In estrema sintesi, ha impugnato la parte della sentenza che ha rigettato la domanda principale, volta ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso esercitato e la conseguenziale restituzione del doppio della caparra.
Secondo la prospettazione del , sarebbe stato inadempiente per avere lasciato spirare CP_1 Pt_1 il termine per la stipula del contratto definitivo, dal momento che le rate di acconto sul prezzo erano state individuate entro termini non pattuiti come essenziali e ben avrebbe potuto corrispondere CP_1 il corrispettivo totale in sede di stipula del definitivo.
F. Il processo di secondo grado
All'esito della prima udienza, il 30.10.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta dall'appellante e ha fissato l'udienza del 14.01.2026 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Tale udienza è stata poi anticipata al 22.10.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Preliminarmente occorre precisare che è priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Trattasi evidentemente di eccezione superata dal fatto stesso che la causa è stata trattata e assunta in decisone ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
2. Nel merito, con riguardo all'appello principale occorre osservare quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante ha contestato l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1457 c.c.al caso di specie, ritenendo che le parti non abbiano inteso conferire al termine natura essenziale e che, comunque, l'essenzialità dello stesso può essere stabilita a favore di una sola delle parti e non di entrambe. Ha inoltre osservato che la colpa del contraente- specificatamente di - è ostativa alla CP_1 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Il motivo è infondato.
L'art. 4 dei “patti speciali” del contratto preliminare stabilisce che: “la partecipazione oggetto della presente scrittura verrà trasferita contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile da stipularsi pagina 8 di 12 entro e non oltre il 30 giugno 2014; tale termine deve intendersi essenziale nell'interesse di entrambe le parti pena la decadenza degli effetti del presente atto”.
La natura essenziale del termine è desumibile dalla lettura del testo contrattuale, come specificatamente chiarito dal primo giudice, alla cui motivazione sul punto si rimanda, ritenendone l'esaustività. Inoltre, occorre osservare al riguardo che nonostante la promissaria acquirente abbia Controparte_1 corrisposto una minima parte del dovuto a titolo di corrispettivo della cessione, i contraenti non hanno mai concordato delle proroghe del termine finale previsto per la stipula del definitivo. Infatti, dopo lo scadere del termine, nel novembre del 2014, ha trasmesso a una Controparte_1 Pt_1 raccomandata con la quale ha comunicato di aver preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare, alla luce dello spirare del termine pattuito del 30.6.2014.
Occorre poi chiarire che, per giurisprudenza costante, è ammissibile l'apposizione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto nell'interesse di entrambi i contraenti (Cass. n.
20052/2024; Cass. n. 16880/2013; Cass. n. 8881/2000; Cass. n. 8733/1998), quando il suo decorso renderebbe la prestazione inutile per entrambi.
Nel caso di specie, il termine del 30 giugno 2014, previsto nel contratto preliminare del 29 marzo 2012, per la stipula del contratto definitivo, è effettivamente stato apposto nell'interesse di entrambe le parti.
Infatti, entro tale data avrebbe dovuto corrispondere l'intero prezzo della cessione, Controparte_1
e una volta incassato il prezzo, avrebbe dovuto provvedere al trasferimento della Pt_1 partecipazione societaria.
Ne consegue che quest'ultimo non avrebbe avuto interesse a procedere al trasferimento della quota se, alla suddetta data pattuita, non avesse corrisposto per intero il prezzo. Pertanto, è stata CP_1 CP_1 inadempiente rispetto alla propria obbligazione, dal momento che ha interrotto i pagamenti pattuiti, nel novembre 2013, dopo aver corrisposto l'ultimo versamento (per circa il 10% del prezzo complessivo). tuttavia, alla scadenza del termine essenziale non ha offerto la consegna della quota, Pt_1 subordinandola al previo pagamento del prezzo, né ha manifestato la volontà di esigere la prestazione delle controparte, nonostante la scadenza del termine - né tantomeno di intendere risolvere il contratto per inadempimento - dandone notizia entro tre giorni, ai sensi della seconda parte del primo comma del
1457 c.c.
Pertanto, avendo le parti lasciato spirare il termine essenziale, il contratto si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Premesso quanto sopra, occorre ulteriormente precisare che la questione relativa all'essenzialità del termine previsto nel contratto preliminare assume carattere pregiudiziale e assorbente rispetto ad ogni valutazione sulla sussistenza e sulla gravità del comportamento inadempiente delle parti. A tal pagina 9 di 12 riguardo, va richiamato il principio espresso dalla S.C. di Cassazione la quale, al fine di chiarire i rapporti tra la previsione di cui all'art. 1455 e quella di cui all'art. 1457 c.c., ha affermato che “qualora sia pattuito un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine alla importanza dell'inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertare la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento” (Cass. civ. sent. 3993/2011).
Non sussiste infine alcun profilo di carenza nella cooperazione all'adempimento imputabile a CP_1 come invece lamentato da in quanto non risulta che al momento stabilito quale Pt_1 Pt_1 termine essenziale per la stipulazione del rogito, abbia offerto la consegna della quota, né che abbia manifestato la volontà di esigere la prestazione della controparte. ha manifestato la propria disponibilità alla cessione delle quote in oggetto soltanto a maggio Pt_1
2019 (pec del 2.05.2019, all. n. 4, fasc. primo grado, , allorquando il termine per la conclusione Pt_1 del definitivo era da tempo spirato e dopo che la ormai dichiarata fallita, aveva Controparte_1 comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare.
Per tali ragioni il Tribunale ha correttamente ritenuto intervenuta la risoluzione di diritto del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Il secondo ed il terzo motivo d'appello devono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appellante ha impugnato innanzitutto la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, pronunciata dal Tribunale sulla base del disposto di cui all'art. 24 L. Fall., allora vigente (“Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”). Sul punto ha rappresentato che non sarebbero comprese nella suddetta previsione le azioni non strettamente connesse al fallimento, nascenti da situazioni giuridiche preesistenti allo stesso. Per tale ragione ha ritenuto che la domanda riconvenzionale svolta non debba essere accertata dal giudice del , ma possa essere conosciuta dal giudice adito. CP_1
Ha inoltre osservato che comunque, ove tale domanda fosse qualificata come eccezione riconvenzionale, contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo grado, il danno dedotto non necessiterebbe di essere specificamente provato, essendo individuabile nell'interesse positivo
(specificatamente nella differenza tra l'importo pattuito e dovuto da e quanto corrisposto in CP_1 concreto).
Parte appellante ha quindi ritenuto che “nel caso di specie è stato dimostrato e recepito nella sentenza di primo grado il grave inadempimento di che si è unilateralmente sottratta alle proprie CP_1 obbligazioni, pur a fronte della perdurante disponibilità del signor a concludere il contratto Pt_1
pagina 10 di 12 definitivo. Dalla condotta inadempiente di controparte discende, dunque, il diritto al risarcimento dell'appellante, anche ove non ne avesse compiutamente fornito la prova in quanto la stessa discende dall'incommerciabilità delle partecipazioni sociali ed è quindi in re ipsa.”.
Anche tali doglianze sono infondate.
L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, a ottenere esclusivamente la paralisi e la reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. nel caso di specie, ha domandato: “In via riconvenzionale, dichiarare che il contratto Pt_1 preliminare stipulato inter partes è risolto per inadempimento unilaterale della Controparte_1
[... e, conseguentemente, dichiarare che detto inadempimento ha cagionato a un Parte_1 danno pari almeno alla somma di euro 184.701,08 oltre interessi, così come richiesta in giudizio da parte attrice” (si legga la comparsa di costituzione del primo grado di giudizio).
Si tratta di una domanda riconvenzionale, correttamente dichiarata inammissibile dal primo giudice, in quanto volta ad ottenere l'accertamento della risoluzione per inadempimento della controparte e il risarcimento del danno (Cass. n.6714/2025: “qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Tale principio opera anche quando, in un processo promosso da un soggetto "in bonis" per ottenere il proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, successivamente, a seguito del fallimento del convenuto, il curatore si costituisca per coltivare la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, sicché in tal caso la domanda del fallito può essere coltivata dalla curatela in sede ordinaria, mentre quella nei confronti del fallito, divenuta improcedibile in sede ordinaria, deve essere necessariamente riproposta in sede fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo).
pagina 11 di 12 L'accertamento della natura di domanda riconvenzionale e la statuizione di inammissibilità della stessa assorbe ogni altra ulteriore questione sulla fondatezza della stessa, valutabile nella sola ipotesi in cui fosse stata considerata quale semplice eccezione riconvenzionale.
3. Infine, il rigetto dell'appello principale assorbe ogni valutazione sull'appello incidentale, svolto dal subordinatamente all'eventuale accoglimento dell'impugnazione di Controparte_1 Pt_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellato, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere (precisamente: euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva, euro 5.103 per la fase decisionale).
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
3170/2024, del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 3170\2024 del Parte_1
Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in complessivi euro
[...]
9.991,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 22.10.2025.
Il Consigliere est.
ES IU
Il Presidente
PP ON
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia d'impresa
Nelle persone dei magistrati dott. PP ON Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa ES IU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1248/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) con l'avv. Francesco Pederzani, come da Parte_1 C.F._1 procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, a Borgo Felino n. 63, Parma – Email_1 appellante e appellato incidentale
CONTRO
(P. Iva: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del curatore fallimentare p.t. , con l'avv. Luca Paci, come da procura acclusa Persona_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Via E. De Amicis n. 45, Milano - Email_2
appellato e appellante incidentale
Oggetto: contratto preliminare di compravendita di partecipazioni
*
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano, sezione Imprese, n. 3170/2024 del 29.02.2024 – Est. Dott.ssa Maria
IE Ricci, Pres. Dott.ssa Amina Simonetti – pubblicata in data 21.03.2024, pronunciata nella causa civile iscritta con il numero R.G. 20839/2020 e per l'effetto: 1) in via preliminare, disporre
l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti, limitatamente a quanto indicato nel paragrafo mezzi istruttori del presente atto;
3) nel merito in via principale, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, sezione Imprese, n. 3170/2024 del 29.02.2024 nel giudizio distinto con il n. R.G. 20839/2020, respingendo la domanda originariamente proposta dall'attore per i motivi indicati al paragrafo A), per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
4) nel merito in via subordinata, confermata la statuizione del Giudice di prime cure sulla essenzialità del termine, sulla risoluzione del contratto e sulla imputabilità all'attore dell'inadempimento, riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sezione Imprese, n. 3170/2024 del
29.02.2024 nel giudizio distinto con il n. R.G. 20839/2020 e, qualificata la domanda del convenuto in primo grado quale “eccezione riconvenzionale”, accertare che il sig. ha subito un danno Pt_1 patrimoniale nella misura di € 144.701,08 e per l'effetto condannare il , quale parte Controparte_1 inadempiente, al pagamento della somma di euro 144.701,08 oltre interessi in favore dell'Appellante, somma da porre in compensazione con quanto dovuto all'attore in ragione dei versamenti effettuati medio tempore in adempimento del contratto. 5) nel merito in via riconvenzionale, confermata la statuizione del Giudice di prime cure sulla essenzialità del termine, sulla risoluzione del contratto e sulla imputabilità all'attore dell'inadempimento, riformare parzialmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano sezione Imprese, n. 3170/2024 del 29.02.2024 nel giudizio distinto con il n. R.G.
20839/2020 e, dichiarata ammissibile la domanda riconvenzionale, accertare che il Sig. ha Pt_1 subito un danno patrimoniale nella misura di € 144.701,08 e per l'effetto condannare il CP_1
, quale parte inadempiente, al pagamento della somma di euro 144.701,08 oltre interessi in
[...] favore dell'Appellante, somma da porre in compensazione con quanto dovuto all'attore in ragione dei versamenti effettuati medio tempore in adempimento del contratto. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
pagina 2 di 12 In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”: 1) il sig. è sempre stato disponibile alla stipulazione del contratto Pt_1 definitivo di compravendita delle quote, a fronte del pagamento del corrispettivo delle stesse da parte di ai sensi degli accordi assunti tra le parti;
2) l'inadempimento da parte di ha CP_1 CP_1 cagionato al sig. un danno patrimoniale, essendogli venuto meno l'incasso di quanto pattuito Pt_1 dal contratto preliminare, pari al prezzo convenuto (euro 1.525.039) dedotto quanto versato dalla società attrice a titolo di acconto e caparra (pari ad euro 144.701,08); 3) mai sollecitò o CP_1 richiese al sig. la stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle quote oggetto di Pt_1 contratto. Si indica come teste: la sig.ra residente in [...] Mulazzano Testimone_1
(LO).”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: -) In via preliminare ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. -) Nel merito, sull'appello principale: rigettare
l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della
Sentenza impugnata. -) Nel merito, in principalità in via di appello incidentale condizionato: nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse ritenere inammissibile l'appello principale e dovesse ritenere seppure parzialmente fondati i motivi di impugnazione proposti dall'appellante, accertata e dichiarata in ogni caso la non imputabilità alla società in bonis della mancata stipula del contratto definitivo di cessione, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita: a. in via principale, dichiarare la legittimità del recesso comunicato da parte attrice/appellata, con conseguente condanna del Sig. alla restituzione del doppio della caparra di € 40.000,00 e così per € 80.000,00, oltre alla Pt_1 restituzione della somma di € 104.701,08 corrisposta a titolo di acconto;
ovvero in subordine b. nel caso di ritenuta rilevanza dell'imputabilità ai fini anche della dichiarazione di risoluzione per decorso del termine essenziale, confermare comunque la dichiarazione di risoluzione ex art. 1457 c.c., con condanna del Sig. alla restituzione di quanto corrispostogli dall'attrice/appellata in bonis in Pt_1 esecuzione del contratto stesso, ammontante a totali € 144.701,08; in ogni caso oltre interessi dal dovuto al saldo ex art. 1284 c.c.
-) Nel merito, in via subordinata: accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la risoluzione del contratto preliminare de quo ex art. 1353 c.c. (punto b4 dell'atto di citazione), condannare il Sig. Parte_1 alla restituzione di quanto corrispostogli dall'attrice in bonis in esecuzione del contratto
[...] stesso, ammontante a totali € 144.701,08, oltre interessi dal dovuto al saldo, da computarsi ex art. pagina 3 di 12 1284 c.c. -) In ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario, del cp e dell'iva come per legge, dandosi atto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. -) In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, si ripropongono le medesime istanze istruttorie formulate in primo grado, e non accolte, di cui alla memoria 28/7/21 ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, depositata in data 29/7/21 e così: si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale del convenuto/appellante sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che il Sig. ha lasciato inutilmente spirare il termine indicato nel contratto preliminare per la Pt_1 stipula del definitivo. 2) Vero che il Sig. si è reso inadempiente alla stipula del contratto Pt_1 definitivo. Ci si oppone alle istanze istruttorie richieste da controparte per le motivazioni indicate nella memoria 17/9/21 ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., depositata in data 17/9/21, qui da intendersi integralmente richiamate.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3170\2024 del 21.3.2024 che, Parte_1 in parziale accoglimento delle domande svolte da ha: Controparte_1
- dichiarato la risoluzione ex art. 1457 c.c. del contratto preliminare sottoscritto fra le parti in data
29.3.2012;
- dichiarato l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- condannato quest'ultimo al pagamento delle spese del grado - € 14.000,00 per compensi ed €
1.545,00 per esborsi -.
Fallimento società ritualmente costituita, ha insistito per il rigetto CP_1 Controparte_1 dell'impugnazione e ha svolto appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento delle domande di Parte_1
B. Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio chiedendo: Controparte_1 Parte_1
a) in via principale, di accertare la legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c. con riferimento al contratto preliminare concluso fra le parti in data 29.3.201, con condanna del convenuto alla restituzione del doppio della caparra versata (euro 40.000,00) per complessivi euro 80.000,00 oltre che di quanto corrisposto a titolo di acconto sul prezzo, pari ad euro 104.701,08, oltre interessi;
b) in via subordinata, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1457 c.c., per infruttuoso decorso del termine essenziale, con condanna di alla Parte_1 restituzione di quanto corrispostogli, pari ad euro 144.701,08, oltre interessi;
pagina 4 di 12 c) in via ulteriormente subordinata, di accertare l'inefficacia del contratto preliminare per mancato avveramento della condizione sospensiva rappresentata dalla stipula del contratto definitivo, con condanna del convenuto alla restituzione di quanto corrispostogli, pari ad euro 144.701,08 oltre interessi.
A tal fine ha addotto:
- di aver concluso in data 29 marzo 2012 un contratto preliminare con in virtù del Parte_1 quale quest'ultimo si era impegnato a cedere all'allora in bonis parte della Controparte_1 propria partecipazione al capitale sociale di Sillaro Costruzioni Srl;
- che il prezzo della cessione veniva concordato tra le parti in € 1.000.000,00, di cui € 40.000,00 da versare contestualmente alla stipula del preliminare a titolo di caparra confirmatoria e la restante parte in rate di diverso importo e scadenza, indicate nel contratto stesso;
-che all'art. 4 dei “patti speciali” del suddetto contratto, le parti avevano pattuito che: “la partecipazione oggetto della presente scrittura verrà trasferita contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile da stipularsi entro e non oltre il 30 giugno 2014; tale termine deve intendersi essenziale nell'interesse di entrambe le parti pena la decadenza degli effetti del presente atto”;
-che aveva versato a la somma di € 40.000,00 a titolo di caparra Controparte_1 Pt_1 confirmatoria, nonché la somma di € 104.701,08 a titolo di acconto, ma che, ciò nonostante, la cessione non si era perfezionata, a causa dell'inadempimento della controparte, che non ha perfezionato il contratto definitivo entro il termine concordato (30 giugno 2014);
-che con raccomandata del 21.11.14 la società, ancora in bonis, prendendo atto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare, stante il comportamento omissivo del convenuto e lo spirare del termine del 30 giugno 2014, fissato per la stipulazione del definitivo, aveva chiesto la restituzione delle somme versate, senza ottenere un positivo riscontro;
- che in data 6 ottobre 2016 era stato dichiarato il fallimento della società Controparte_1
.
[...]
In punto di diritto ha rilevato di avere legittimamente receduto dal contratto preliminare, in ragione dell'inadempimento di e di avere conseguentemente domandato il pagamento del doppio della Pt_1 caparra corrisposta, ai sensi dell'art. 1385 c.c.
In via subordinata ha inoltre chiesto di accertare la risoluzione del contratto per infruttuoso decorso del termine essenziale e, in via ulteriormente subordinata, di accertare la “natura condizionale” del contratto preliminare, in quanto subordinato alla stipulazione del contratto definitivo nel termine pattuito.
pagina 5 di 12 ha a sua volta eccepito l'inadempimento della controparte per non aver corrisposto il Parte_1 prezzo pattuito. Sul punto ha evidenziato che ha interrotto le tranches di pagamento pattuite nel CP_1 preliminare, avendo corrisposto l'ultimo versamento nel mese di novembre 2013.
Ha quindi ritenuto che il recesso del sia tardivo e infondato, stante l'inadempimento CP_1 imputabile alla sola società CP_1 ha pertanto insistito per il rigetto delle domande attoree e ha chiesto, in via riconvenzionale, di Pt_1 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di Controparte_1 condannandola altresì al pagamento della somma di € 184.701,08, a titolo di risarcimento del danno - importo pari alla differenza tra quanto dovuto dalla società in base agli accordi e quanto CP_1 effettivamente corrisposto dalla stessa - .
C. La sentenza del Tribunale
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto le domande svolte da parte attrice.
-In estrema sintesi, il primo giudice ha rigettato la domanda principale del , avente ad CP_1 oggetto l'accertamento della legittimità del recesso, e la consequenziale condanna del convenuto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria oltre che della somma già versata a titolo di anticipazione del prezzo di cessione della partecipazione, ritenendo che non sia stato Pt_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare.
Ciò in quanto, a fronte dell'unica obbligazione contratta da ossia l'impegno di cedere a Pt_1 CP_1 parte della propria partecipazione in Sillaro Costruzioni Srl entro e non oltre il 30 giugno 2014, CP_1 avrebbe dovuto corrispondere il prezzo pattuito entro la medesima data. Secondo il Tribunale, anche qualora fosse stato effettivamente convocato innanzi ad un notaio per la sottoscrizione del Pt_1 definitivo, un suo rifiuto a procedere sarebbe stato giustificato dalla condotta di la quale ha CP_1 sospeso i versamenti pattuiti dal novembre 2013 in poi, corrispondendo la sola somma di € 144.701,08
(circa il 10% dell'importo concordato).
Pertanto, ha ritenuto gravemente inadempiente in ragione del mancato e ingiustificato CP_1 pagamento del prezzo pattuito, e conseguentemente ha accertato l'illegittimità del recesso esercitato da quest'ultima.
- Il Tribunale ha invece accolto la domanda subordinata svolta da e ha dichiarato l'intervenuta CP_1 risoluzione del contratto preliminare per scadenza del termine essenziale concordato, condannando lla restituzione della somma complessiva di euro 144.701,88 in favore del . Pt_1 CP_1
pagina 6 di 12 Ha ritenuto la natura essenziale e bilaterale del termine pattuito e precisato che nel caso di specie la sola aveva contestato a l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per scadenza del CP_1 Pt_1 termine essenziale e chiesto la restituzione di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 1457 c.c.
- Ha infine ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da - volta ad accertare Pt_1 la risoluzione per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c. e il risarcimento del danno- ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 93 della Legge Fallimentare, dal momento che ogni pretesa creditoria nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo.
Al riguardo ha ulteriormente precisato che, anche ove la suddetta domanda venisse considerata quale semplice eccezione riconvenzionale, non potrebbe comunque essere accolta, non avendo Pt_1 provato né l'an né il quantum della pretesa risarcitoria fatta valere. Più precisamente, secondo il primo giudice, avrebbe qualificato tale pretesa risarcitoria quale “mancato guadagno”, nonostante la Pt_1 partecipazione, oggetto del preliminare, risulti ancora in capo al convenuto e non essendo stata dedotta alcuna concreta circostanza idonea a meglio definire il mancato guadagno, essendosi il convenuto limitato a sostenere di non aver “potuto vendere ad altri soggetti terzi, potenzialmente interessati all'acquisto, le proprie quote societarie”.
D. L'appello principale ha impugnato la sentenza in oggetto articolando tre motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo ha ritenuto l'erroneità della declaratoria di essenzialità del termine apposto al contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Con il secondo motivo ha impugnato la parte della sentenza in cui il giudice ha rigettato l'eccezione riconvenzionale avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da ritenendo Pt_1 la pretesa sottesa non provata.
Con il terzo motivo l'appellante ha ritenuto l'erroneità della statuizione del giudice di primo grado, relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale.
E. La posizione dell'appellato e l'appello incidentale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., ritenendo non sussistere una ragionevole probabilità che lo stesso venga accolto.
pagina 7 di 12 Ha quindi insistito per il rigetto dell'appello, ritenendo l'infondatezza dei motivi articolati dalla controparte, e ha a sua volta posto in essere appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale.
In estrema sintesi, ha impugnato la parte della sentenza che ha rigettato la domanda principale, volta ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso esercitato e la conseguenziale restituzione del doppio della caparra.
Secondo la prospettazione del , sarebbe stato inadempiente per avere lasciato spirare CP_1 Pt_1 il termine per la stipula del contratto definitivo, dal momento che le rate di acconto sul prezzo erano state individuate entro termini non pattuiti come essenziali e ben avrebbe potuto corrispondere CP_1 il corrispettivo totale in sede di stipula del definitivo.
F. Il processo di secondo grado
All'esito della prima udienza, il 30.10.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta dall'appellante e ha fissato l'udienza del 14.01.2026 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Tale udienza è stata poi anticipata al 22.10.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Preliminarmente occorre precisare che è priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Trattasi evidentemente di eccezione superata dal fatto stesso che la causa è stata trattata e assunta in decisone ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
2. Nel merito, con riguardo all'appello principale occorre osservare quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante ha contestato l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1457 c.c.al caso di specie, ritenendo che le parti non abbiano inteso conferire al termine natura essenziale e che, comunque, l'essenzialità dello stesso può essere stabilita a favore di una sola delle parti e non di entrambe. Ha inoltre osservato che la colpa del contraente- specificatamente di - è ostativa alla CP_1 risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Il motivo è infondato.
L'art. 4 dei “patti speciali” del contratto preliminare stabilisce che: “la partecipazione oggetto della presente scrittura verrà trasferita contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile da stipularsi pagina 8 di 12 entro e non oltre il 30 giugno 2014; tale termine deve intendersi essenziale nell'interesse di entrambe le parti pena la decadenza degli effetti del presente atto”.
La natura essenziale del termine è desumibile dalla lettura del testo contrattuale, come specificatamente chiarito dal primo giudice, alla cui motivazione sul punto si rimanda, ritenendone l'esaustività. Inoltre, occorre osservare al riguardo che nonostante la promissaria acquirente abbia Controparte_1 corrisposto una minima parte del dovuto a titolo di corrispettivo della cessione, i contraenti non hanno mai concordato delle proroghe del termine finale previsto per la stipula del definitivo. Infatti, dopo lo scadere del termine, nel novembre del 2014, ha trasmesso a una Controparte_1 Pt_1 raccomandata con la quale ha comunicato di aver preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare, alla luce dello spirare del termine pattuito del 30.6.2014.
Occorre poi chiarire che, per giurisprudenza costante, è ammissibile l'apposizione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto nell'interesse di entrambi i contraenti (Cass. n.
20052/2024; Cass. n. 16880/2013; Cass. n. 8881/2000; Cass. n. 8733/1998), quando il suo decorso renderebbe la prestazione inutile per entrambi.
Nel caso di specie, il termine del 30 giugno 2014, previsto nel contratto preliminare del 29 marzo 2012, per la stipula del contratto definitivo, è effettivamente stato apposto nell'interesse di entrambe le parti.
Infatti, entro tale data avrebbe dovuto corrispondere l'intero prezzo della cessione, Controparte_1
e una volta incassato il prezzo, avrebbe dovuto provvedere al trasferimento della Pt_1 partecipazione societaria.
Ne consegue che quest'ultimo non avrebbe avuto interesse a procedere al trasferimento della quota se, alla suddetta data pattuita, non avesse corrisposto per intero il prezzo. Pertanto, è stata CP_1 CP_1 inadempiente rispetto alla propria obbligazione, dal momento che ha interrotto i pagamenti pattuiti, nel novembre 2013, dopo aver corrisposto l'ultimo versamento (per circa il 10% del prezzo complessivo). tuttavia, alla scadenza del termine essenziale non ha offerto la consegna della quota, Pt_1 subordinandola al previo pagamento del prezzo, né ha manifestato la volontà di esigere la prestazione delle controparte, nonostante la scadenza del termine - né tantomeno di intendere risolvere il contratto per inadempimento - dandone notizia entro tre giorni, ai sensi della seconda parte del primo comma del
1457 c.c.
Pertanto, avendo le parti lasciato spirare il termine essenziale, il contratto si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Premesso quanto sopra, occorre ulteriormente precisare che la questione relativa all'essenzialità del termine previsto nel contratto preliminare assume carattere pregiudiziale e assorbente rispetto ad ogni valutazione sulla sussistenza e sulla gravità del comportamento inadempiente delle parti. A tal pagina 9 di 12 riguardo, va richiamato il principio espresso dalla S.C. di Cassazione la quale, al fine di chiarire i rapporti tra la previsione di cui all'art. 1455 e quella di cui all'art. 1457 c.c., ha affermato che “qualora sia pattuito un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine alla importanza dell'inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertare la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento” (Cass. civ. sent. 3993/2011).
Non sussiste infine alcun profilo di carenza nella cooperazione all'adempimento imputabile a CP_1 come invece lamentato da in quanto non risulta che al momento stabilito quale Pt_1 Pt_1 termine essenziale per la stipulazione del rogito, abbia offerto la consegna della quota, né che abbia manifestato la volontà di esigere la prestazione della controparte. ha manifestato la propria disponibilità alla cessione delle quote in oggetto soltanto a maggio Pt_1
2019 (pec del 2.05.2019, all. n. 4, fasc. primo grado, , allorquando il termine per la conclusione Pt_1 del definitivo era da tempo spirato e dopo che la ormai dichiarata fallita, aveva Controparte_1 comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare.
Per tali ragioni il Tribunale ha correttamente ritenuto intervenuta la risoluzione di diritto del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Il secondo ed il terzo motivo d'appello devono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appellante ha impugnato innanzitutto la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, pronunciata dal Tribunale sulla base del disposto di cui all'art. 24 L. Fall., allora vigente (“Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”). Sul punto ha rappresentato che non sarebbero comprese nella suddetta previsione le azioni non strettamente connesse al fallimento, nascenti da situazioni giuridiche preesistenti allo stesso. Per tale ragione ha ritenuto che la domanda riconvenzionale svolta non debba essere accertata dal giudice del , ma possa essere conosciuta dal giudice adito. CP_1
Ha inoltre osservato che comunque, ove tale domanda fosse qualificata come eccezione riconvenzionale, contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo grado, il danno dedotto non necessiterebbe di essere specificamente provato, essendo individuabile nell'interesse positivo
(specificatamente nella differenza tra l'importo pattuito e dovuto da e quanto corrisposto in CP_1 concreto).
Parte appellante ha quindi ritenuto che “nel caso di specie è stato dimostrato e recepito nella sentenza di primo grado il grave inadempimento di che si è unilateralmente sottratta alle proprie CP_1 obbligazioni, pur a fronte della perdurante disponibilità del signor a concludere il contratto Pt_1
pagina 10 di 12 definitivo. Dalla condotta inadempiente di controparte discende, dunque, il diritto al risarcimento dell'appellante, anche ove non ne avesse compiutamente fornito la prova in quanto la stessa discende dall'incommerciabilità delle partecipazioni sociali ed è quindi in re ipsa.”.
Anche tali doglianze sono infondate.
L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, a ottenere esclusivamente la paralisi e la reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. nel caso di specie, ha domandato: “In via riconvenzionale, dichiarare che il contratto Pt_1 preliminare stipulato inter partes è risolto per inadempimento unilaterale della Controparte_1
[... e, conseguentemente, dichiarare che detto inadempimento ha cagionato a un Parte_1 danno pari almeno alla somma di euro 184.701,08 oltre interessi, così come richiesta in giudizio da parte attrice” (si legga la comparsa di costituzione del primo grado di giudizio).
Si tratta di una domanda riconvenzionale, correttamente dichiarata inammissibile dal primo giudice, in quanto volta ad ottenere l'accertamento della risoluzione per inadempimento della controparte e il risarcimento del danno (Cass. n.6714/2025: “qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Tale principio opera anche quando, in un processo promosso da un soggetto "in bonis" per ottenere il proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, successivamente, a seguito del fallimento del convenuto, il curatore si costituisca per coltivare la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, sicché in tal caso la domanda del fallito può essere coltivata dalla curatela in sede ordinaria, mentre quella nei confronti del fallito, divenuta improcedibile in sede ordinaria, deve essere necessariamente riproposta in sede fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo).
pagina 11 di 12 L'accertamento della natura di domanda riconvenzionale e la statuizione di inammissibilità della stessa assorbe ogni altra ulteriore questione sulla fondatezza della stessa, valutabile nella sola ipotesi in cui fosse stata considerata quale semplice eccezione riconvenzionale.
3. Infine, il rigetto dell'appello principale assorbe ogni valutazione sull'appello incidentale, svolto dal subordinatamente all'eventuale accoglimento dell'impugnazione di Controparte_1 Pt_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellato, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere (precisamente: euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva, euro 5.103 per la fase decisionale).
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
3170/2024, del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 3170\2024 del Parte_1
Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in complessivi euro
[...]
9.991,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 22.10.2025.
Il Consigliere est.
ES IU
Il Presidente
PP ON
pagina 12 di 12