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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4236/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 4236/2024 promossa con ricorso congiunto da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Stefano Bruno Ferraro con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Spinea (VE) in data 22.05.1999 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1999, parte II^, Serie A, n. 20;
Per_ che dalla predetta unione sono nate le figlie, entrambe maggiorenni, (n. il 07.07.2001) e (n. Per_2 il 27.06.2005); che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“
1. Vivranno separati di tetto e di mensa.
2. Si porteranno reciproco rispetto.
pagina 1 di 2
3. La casa coniugale viene assegnata alla moglie che la abiterà unitamente alle due figlie maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
4. La quota parte di proprietà del marito, pari al 50%, della casa coniugale e pertinenze (come meglio identificata al punto 3 della narrativa), verrà ceduta a titolo gratuito alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento con separato atto notarile a rogarsi entro il termine di sei mesi dall'avvenuta omologa della presente separazione.
5. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, una unica somma forfettaria ed omnicomprensiva di euro 40.000,00 a pagarsi in unica soluzione entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta omologa della presente separazione.
6. Quanto al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, il padre corrisponderà alla madre -per ciascuna delle figlie- la somma mensile di euro 400,00 per ciascuna, a titolo di contributo al loro mantenimento.
7. Quanto alle spese straordinarie, i ricorrenti si riportano al protocollo vigente in Venezia, con suddivisione paritaria (al 50%).
8. Le spese affrontate per la prole sono portare in detrazione fiscale per l'intero dalla madre, la quale sarà anche destinataria dell'assegno unico (se ed in quanto erogabile).
9. I coniugi, per quanto qui occorrer possa, si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 10.06.2025 esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spinea (VE) (N. 20 Parte II Serie A dell'anno 1999).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 4236/2024 promossa con ricorso congiunto da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Stefano Bruno Ferraro con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Spinea (VE) in data 22.05.1999 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1999, parte II^, Serie A, n. 20;
Per_ che dalla predetta unione sono nate le figlie, entrambe maggiorenni, (n. il 07.07.2001) e (n. Per_2 il 27.06.2005); che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“
1. Vivranno separati di tetto e di mensa.
2. Si porteranno reciproco rispetto.
pagina 1 di 2
3. La casa coniugale viene assegnata alla moglie che la abiterà unitamente alle due figlie maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
4. La quota parte di proprietà del marito, pari al 50%, della casa coniugale e pertinenze (come meglio identificata al punto 3 della narrativa), verrà ceduta a titolo gratuito alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento con separato atto notarile a rogarsi entro il termine di sei mesi dall'avvenuta omologa della presente separazione.
5. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, una unica somma forfettaria ed omnicomprensiva di euro 40.000,00 a pagarsi in unica soluzione entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta omologa della presente separazione.
6. Quanto al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, il padre corrisponderà alla madre -per ciascuna delle figlie- la somma mensile di euro 400,00 per ciascuna, a titolo di contributo al loro mantenimento.
7. Quanto alle spese straordinarie, i ricorrenti si riportano al protocollo vigente in Venezia, con suddivisione paritaria (al 50%).
8. Le spese affrontate per la prole sono portare in detrazione fiscale per l'intero dalla madre, la quale sarà anche destinataria dell'assegno unico (se ed in quanto erogabile).
9. I coniugi, per quanto qui occorrer possa, si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 10.06.2025 esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spinea (VE) (N. 20 Parte II Serie A dell'anno 1999).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
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