Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1980, n. 850
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 dicembre 1980
Art. 2.
Sugli assegni vitalizi diretti ed indiretti degli assuntori ferroviari cessati dal servizio in data anteriore al 1 marzo 1968, l'integrazione temporanea mensile, istituita con la legge 27 settembre 1963, n. 1315 , raddoppiata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754 , e soppressa con l' articolo 36 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' mantenuta quale assegno personale fino al 31 dicembre 1975 od alla data di cessazione dei singoli assegni vitalizi, se anteriore. La stessa norma si applica agli assegni vitalizi di reversibilita' posti in essere nel periodo suddetto.
Gli assegni di cui al comma precedente, nonche' quelli decorrenti da data successiva al 1 marzo 1968, sono maggiorati, purche' in godimento al 1 gennaio 1976, a partire dalla data stessa:
a) del 60 per cento, corrispondente alla integrazione temporanea mensile complessivamente risultante dall' articolo 2 della legge 27 settembre 1963, n. 1315 , e dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754 ;
b) del 12 per cento, previsto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081 , da applicare sul solo assegno vitalizio gia' in godimento, esclusa la maggiorazione di cui alla precedente lettera a).
I benefici di cui agli articoli 3 ed 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , nei confronti dei titolari dei suddetti assegni vitalizi, sono attribuiti dalle date stabilite dagli articoli stessi e sulla base degli assegni maggiorati ai sensi del comma precedente.
Eventuali ritenute per assorbimento della maggiorazione del 12 per cento di cui alla lettera b) del secondo comma, ove in corso al 1 gennaio 1976, cessano dalla data stessa. A tale titolo nessun recupero o rimborso dovra' effettuarsi per il periodo precedente al 1 gennaio 1976, qualora non risulti gia' effettuato.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980