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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta da:
1) dott. IA CA Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. AU LI Consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 939 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Falqui Cao. Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Galioto. Controparte_1
Appellata
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 9.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO Con ricorso depositato il 28.06.2019 conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Palermo G.L. l' nella qualità di titolare del Fondo di Garanzia, Pt_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 6.391,34 a titolo a titolo di T.F.R. per avere prestato attività di lavoro subordinato, dall'1.03.2007 al 31.05.2011, alle dipendenze della ditta “GR ET”. Riferiva e documentava l'istante che:
- aveva ottenuto per la superiore causale un decreto ingiuntivo (n.196/2014) emesso dal Tribunale di Palermo, notificato alla debitrice, non opposto nei termini e divenuto esecutivo;
- era stato esperito un infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare effettuato presso i locali dell'azienda il 7.3.2016;
- il Tribunale di Palermo, con sentenza n.104/2016, depositata il 13.07.2016, aveva dichiarato il fallimento della ditta GR ET;
- aveva inoltrato richiesta di ammissione al passivo fallimentare per la somma complessiva lorda di euro 7.288,17 a titolo di residuo spettanza di fine rapporto e T.F.R.; - con decreto del 7.02.2017 il Tribunale di Palermo, accogliendo l'istanza del curatore fallimentare, aveva dichiarato la chiusura del fallimento, ai sensi dell'art.63 comma 6 del D.L. n.159/2011, senza procedere alla verifica dei crediti, risultando tutti i beni della ditta e dello stesso GR ET, sottoposti a sequestro giudiziario penale;
- il Tribunale di Palermo Sez. I Penale aveva revocato il sequestro dell'impresa GR ET e dei beni aziendali (revoca divenuta definitiva il 21.06.2018);
- la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia ex art.2 L.297/1982, inoltrata dalla ricorrente il 28.03.2018, era stata rigettata dall' con la motivazione “I beni della ditta Pt_1 sono stati sottoposti a confisca, l S.V. potrà chiedere il pagamento del dovuto mediante le procedure di soddisfazione dei crediti previste dal D.Lgs. n.159/2011, successivamente modificato dalla Legge n.228/2012”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1172/2023, in accoglimento del ricorso, condannava l' al pagamento di €6.391,34 a titolo di TFR Pt_1 oltre accessori e spese di lite. Riteneva il decidente che “nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 64, comma 7, del D.lgs. n. 159/2011, in cui il fallimento già aperto nei confronti dell'azienda sottoposta a misura di prevenzione viene chiuso in quanto la misura applicata riguarda l'intera massa fallimentare, se non si sono già verificate le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo, i lavoratori potranno avere accesso alla tutela secondo quanto innanzi previsto per le aziende non assoggettabili a procedura concorsuale”. Ragion per cui nel caso di specie - risultando irrilevante la condizione o meno di azienda sottoposta a sequestro giudiziario” - “va rilevata sia la volontà di tutela del proprio credito che l'inizio di una azione esecutiva individuale, nonché il tentativo infruttuoso di espropriazione immobiliare della ditta datrice di lavoro”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 14.09.2023, l' lamentando un'erronea lettura della disciplina di settore (D.Lgs. Pt_1
159/2011) e della Circolare n.103/2020. Pt_1
Ha resistito in giudizio, con memoria del 27.09.2025, chiedendo la Controparte_1 conferma della pronuncia oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 9.10.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI L'appello merita accoglimento. Conduce a tale determinazione l'esame della normativa di riferimento. In via preliminare è opportuno evidenziare come l'adito Tribunale erroneamente richiami a sostegno della propria decisione l'art.64, comma 7, D.lgs. 159/2011 (“Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento”) e non, come correttamente, l'art.63 d.lgs. 159/2011 (“Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”); previsione quest'ultima che si lascia preferire nell'odierna vicenda processuale risultando pacifico che il provvedimento di sequestro penale della ditta GR ET ha cronologicamente anticipato la sentenza di fallimento della medesima ditta. In proposito recita, dunque, l'art.63, comma 7, secondo parte, cit. “Se la revoca [del sequestro] interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento”. A sua volta l'art.121 cit. così dispone: “Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art.118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi”. Infine ai sensi dell'art.2, comma 5, L.297/82 “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. Tanto premesso occorre rilevare che:
- non ha mai documentato di avere avviato alcuna azione di esecuzione Controparte_1 forzata individuale nei confronti della società debitrice, sia quando la stessa era ancora in bonis perché non sottoposta a procedura concorsuale, sia allorquando, revocato il provvedimento di sequestro penale, la società aveva nuovamente riacquisito la disponibilità dei propri beni;
- la sola azione di riscossione coattiva del credito documentata in atti è un pignoramento di beni mobili avviato (infruttuosamente) da altro creditore (tale ) in Parte_2 forza di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, n.2838/2015) distinto da quello allegato da all'istanza di ammissione al Controparte_1 passivo (decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, n.196/2014);
- l'odierna appellante non ha altresì documentato di avere domandato, una volta chiuso il fallimento ai sensi dell'art.63, comma 6, D.lgs. 159/2011, il riconoscimento del proprio credito al giudice penale ai sensi degli artt.52 e ss. del D.lgs. 159/2011;
- la lavoratrice, riscontrata la revoca del sequestro penale, avrebbe potuto chiedere la riapertura del fallimento, cosa che non ha fatto, essendosi il patrimonio del fallito arricchito dei beni aziendali già oggetto di sequestro. A differenza, dunque, di quanto affermato dal primo giudice non vi è prova né della volontà della di tutela del proprio credito (non ha sollecitato l'intervento del CP_1 giudice penale in costanza di sequestro;
non ha chiesto la riapertura del fallimento dopo la revoca del sequestro penale), né dell'inizio di una azione esecutiva individuale (la sola documentata è ad iniziativa di altro creditore), né del tentativo infruttuoso di espropriazione immobiliare ai danni del debitore (rimedio invero nemmeno allegato dall'istante). Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1172/2023 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 4 aprile 2023, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1 Condanna l'appellata al pagamento in favore dell delle spese del doppio grado del Pt_1 giudizio, che liquida, per il primo, in euro 910,00 e per l'appello in euro 1.050,00 , oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso in Palermo il 9 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AU LI IA CA