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Improcedibile
Sentenza 3 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/03/2026, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02698/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 01651 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02698/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2698 del 2024, proposto da
SA ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Camillo De Felice e Marco
Visconti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Visconti in Roma, via Franco Michelini
Tocci n. 50;
contro
Comune di Cava dè Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Cascone e IA EN, con domicilio digitale come da
PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alfredo Studio
Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
nei confronti N. 02698/2024 REG.RIC.
O.M.P.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RE Di LI, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n.122/2024 del 9 gennaio 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava dè Tirreni e di O.M.P.M.
S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere Angela
ON e uditi per le parti gli avvocati Camillo De Felice, Marco Visconti,
IA EN e RE Di LI;
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sezione staccata di Salerno ha così statuito: - ha accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società O.M.P.M. s.r.l., annullando, per l'effetto, la determina n. 94677 del 30 novembre 2018 del comune di Cava de'Tirreni, con la quale
è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017, riguardante l'esecuzione di lavori di recupero ai fini abitativi, ai sensi della l.r. n.
15/2000, del sottotetto pertinente all'unità residenziale ivi situata, al corso Umberto I, N. 02698/2024 REG.RIC.
n. 371, terzo piano, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico; - ha accolto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 settembre 2019 dalla medesima società e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ivi impugnato (e precisamente il provvedimento del Comune n. 47741 del 3 luglio 2019, col quale è stato confermato l'annullamento d'ufficio n. 94677 del 30 novembre 2018); - ha dichiarato improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 29 settembre 2020 e in data 13 gennaio 2021, per mezzo dei quali la società ha impugnato dapprima il provvedimento n. 39432 del 19 giugno 2020, col quale è stato denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto l'8 novembre 2018, prot. n. 88402 e, successivamente, l'ordinanza n. 177 del 20 ottobre 2020, prot. n. 352, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edili, segnatamente di tre finestre raso falda realizzate sul tetto dell'unità immobiliare;
- il giudice di primo grado ha, in particolare, dichiarato fondata, quanto al ricorso introduttivo, la censura che si appuntava sulla violazione dell'art. 21 nonies della l. n.
241/90, sul difetto di istruttoria e sull'erroneità della motivazione posta a sostegno del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017, ritenendo smentita per tabulas ed erronea la motivazione dell'atto di secondo grado, fondata – in via esclusiva – sull'assenza di un titolo abilitativo relativo alle finestre realizzate nella struttura lignea del tetto, stante il successivo rinvenimento da parte dello stesso Comune degli atti di assenso edilizi e ambientali riguardanti la realizzazione di tali finestre approvati con l'autorizzazione n. 47 del 25 novembre
2002, favorevolmente riscontrata anche dalla Soprintendenza;
- analogamente, il Tar ha ritenuto viziata la motivazione dell'atto di conferma dell'annullamento in autotutela impugnato con i primi motivi aggiunti, nella quale, preso atto del rinvenimento della cit. autorizzazione n. 47/2002, si richiamano
“incongruenze sia in merito al posizionamento delle finestre raso-falda sulle falde di coperture, sia in merito alla geometria del piccolo ambiente presente all'interno del N. 02698/2024 REG.RIC.
sottotetto”, constatando altresì – una volta acquisita la sussistenza dei suddetti titoli abilitativi concernenti le tre finestre poste nel sottotetto, così come il “piccolo ambiente presente all'interno del sottotetto” – la mancanza di alcun riferimento all'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di primo grado (diverso dal mero ripristino della legalità violata) nonché di alcuna considerazione delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241/90;
- all'accoglimento delle suddette censure, nei termini indicati, è conseguita la declaratoria di improcedibilità dei successivi due ricorsi per motivi aggiunti, siccome diretti all'impugnazione di provvedimenti – il diniego di sanatoria e l'ordine di demolizione – la cui efficacia era venuta meno per effetto della reviviscenza del permesso di costruire del 2017, annullato dalla P.A. resistente;
- di tali statuizioni, come sopra sintetizzate, ha domandato la riforma l'appellante signora SA ZZ, proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano dell'immobile in questione, la quale aveva segnalato l'asserita commissione di abusi edilizi durante l'esecuzione dei lavori;
- il Comune di Cava de' Tirreni si è costituito in senso adesivo all'appello, di cui ha chiesto l'accoglimento, deducendo l'erroneità della sentenza di prime cure e difendendo la legittimità dei provvedimenti annullati dal Tar;
- si è costituita in resistenza la società O.M.P.M., originaria ricorrente, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello, in ragione del nuovo annullamento del permesso di costruire da parte del Comune, e argomentandone nel merito l'infondatezza;
- all'udienza del 24 febbraio 2026, udita la rituale discussione, su richiesta delle parti la causa è passata in decisione;
Considerato che: N. 02698/2024 REG.RIC.
- in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla società originaria ricorrente e condivisa anche dall'appellato Comune, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- infatti, nella riedizione del potere seguita alla qui appellata sentenza del Tar, di annullamento dei provvedimenti impugnati indicati nelle premesse, il Comune di Cava de' Tirreni ha adottato il provvedimento n. 23876 del 6 maggio 2024, col quale ha nuovamente disposto l'annullamento del permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre
2017, e con l'atto n. 27288 del 22.5.2024 ha trasmesso “immagini grafiche corrette,
a rettifica di quelle erroneamente graficizzate nel Provvedimento Conclusivo prot.
23876 del 6.5.2024”;
- in particolare, l'annullamento del permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017
è stato nuovamente disposto col provvedimento dirigenziale n. 23876/2024, sull'assunto che l'apertura delle tre finestre a raso falda poste nella struttura lignea del tetto non coinciderebbe col posizionamento indicato nei grafici allegati all'autorizzazione edilizia n. 472/2002 in quanto “sul prospetto Nord tutte le finestre sono completamente disallineate e difformi dalla posizione riportata in grafici di progetto (assentiti) del 2002”; inoltre sarebbe stata realizzata una quarta “finestra” sul prospetto est, “mai assentita”;
- tali atti sono stati impugnati dalla società O.M.P.M. dinanzi al Tar della Campania- sezione staccata di Salerno che, con sentenza n. 704/2024 del 14 aprile 2025, ha respinto il ricorso proposto, confermando la legittimità dei provvedimenti comunali; avverso tale sentenza la società ricorrente ha proposto appello, iscritto al n. 764/2025, anch'esso passato in decisione all'udienza del 24 febbraio 2026;
Ritenuto che:
- a seguito dell'annullamento del permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017, nuovamente disposto dal Comune col provvedimento n. 23876 del 6 maggio 2024, nella riedizione del potere seguita al riavvio del procedimento, l'appello proposto dalla N. 02698/2024 REG.RIC.
signora SA ZZ contro la sentenza n. 122/2024 del Tar Campania – Salerno è improcedibile, non avendo più l'appellante interesse ad affermare la legittimità degli atti a questo precedenti, con i quali analogamente era stato disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3602/2017 cit.;
- tali circostanze costituiscono prova della sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la decisione del giudizio con sentenza di merito non potrebbe arrecare alcuna utilità all'appellante, in ragione del fatto nuovo sopravvenuto alla proposizione del gravame;
- al riguardo deve, infatti, rilevarsi che l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è resa possibile (traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda) soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457; 12 giugno 2013, n. 3256; id., Sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6190); per costante giurisprudenza, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è quindi ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell'utilità o del vantaggio al quale mira il ricorso giurisdizionale, di modo che anche il suo esito eventualmente positivo non potrebbe più giovare al ricorrente;
- a tale proposito, la sopravvenuta carenza di interesse può essere determinata anche dal sopravvenire di un nuovo provvedimento che non soddisfi integralmente il ricorrente, determinando un nuovo assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'amministrato, ovvero dal verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della N. 02698/2024 REG.RIC.
proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (ex multis Cons. Stato, V, 10 settembre 2010, n. 6549; 13 luglio 2010, n. 4540).
- l'art. 84 cod. proc. amm. (“Rinuncia”) prevede inoltre che “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
- alla luce dei su riportati principi, la rigorosa indagine circa l'utilità conseguibile per effetto della definizione dell'appello proposto conduce al sicuro convincimento che il provvedimento sopravvenuto in corso di causa, sostitutivo del precedente, impedisca di riconoscere all'appellante alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione;
- la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello consegue, precisamente, a una modificazione della situazione esistente in ragione della sopravvenienza provvedimentale, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito che pronunci sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, anche sotto un profilo meramente strumentale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale o in vista della determinazione del precetto conformativo dell'azione amministrativa pro futuro;
Ritenuto che l'appello proposto va conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese di giudizio possono essere interamente compensate, ravvisandosi giusti motivi, alla luce delle circostanze sopra esposte e della definizione della vertenza con una pronunzia di rito, in mancanza di opposizione delle parti costituite.
P.Q.M. N. 02698/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela ON, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela ON ER IE N. 02698/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2026
N. 01651 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02698/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2698 del 2024, proposto da
SA ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Camillo De Felice e Marco
Visconti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Visconti in Roma, via Franco Michelini
Tocci n. 50;
contro
Comune di Cava dè Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Cascone e IA EN, con domicilio digitale come da
PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alfredo Studio
Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
nei confronti N. 02698/2024 REG.RIC.
O.M.P.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RE Di LI, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n.122/2024 del 9 gennaio 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava dè Tirreni e di O.M.P.M.
S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere Angela
ON e uditi per le parti gli avvocati Camillo De Felice, Marco Visconti,
IA EN e RE Di LI;
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sezione staccata di Salerno ha così statuito: - ha accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società O.M.P.M. s.r.l., annullando, per l'effetto, la determina n. 94677 del 30 novembre 2018 del comune di Cava de'Tirreni, con la quale
è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017, riguardante l'esecuzione di lavori di recupero ai fini abitativi, ai sensi della l.r. n.
15/2000, del sottotetto pertinente all'unità residenziale ivi situata, al corso Umberto I, N. 02698/2024 REG.RIC.
n. 371, terzo piano, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico; - ha accolto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 settembre 2019 dalla medesima società e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ivi impugnato (e precisamente il provvedimento del Comune n. 47741 del 3 luglio 2019, col quale è stato confermato l'annullamento d'ufficio n. 94677 del 30 novembre 2018); - ha dichiarato improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 29 settembre 2020 e in data 13 gennaio 2021, per mezzo dei quali la società ha impugnato dapprima il provvedimento n. 39432 del 19 giugno 2020, col quale è stato denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto l'8 novembre 2018, prot. n. 88402 e, successivamente, l'ordinanza n. 177 del 20 ottobre 2020, prot. n. 352, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edili, segnatamente di tre finestre raso falda realizzate sul tetto dell'unità immobiliare;
- il giudice di primo grado ha, in particolare, dichiarato fondata, quanto al ricorso introduttivo, la censura che si appuntava sulla violazione dell'art. 21 nonies della l. n.
241/90, sul difetto di istruttoria e sull'erroneità della motivazione posta a sostegno del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017, ritenendo smentita per tabulas ed erronea la motivazione dell'atto di secondo grado, fondata – in via esclusiva – sull'assenza di un titolo abilitativo relativo alle finestre realizzate nella struttura lignea del tetto, stante il successivo rinvenimento da parte dello stesso Comune degli atti di assenso edilizi e ambientali riguardanti la realizzazione di tali finestre approvati con l'autorizzazione n. 47 del 25 novembre
2002, favorevolmente riscontrata anche dalla Soprintendenza;
- analogamente, il Tar ha ritenuto viziata la motivazione dell'atto di conferma dell'annullamento in autotutela impugnato con i primi motivi aggiunti, nella quale, preso atto del rinvenimento della cit. autorizzazione n. 47/2002, si richiamano
“incongruenze sia in merito al posizionamento delle finestre raso-falda sulle falde di coperture, sia in merito alla geometria del piccolo ambiente presente all'interno del N. 02698/2024 REG.RIC.
sottotetto”, constatando altresì – una volta acquisita la sussistenza dei suddetti titoli abilitativi concernenti le tre finestre poste nel sottotetto, così come il “piccolo ambiente presente all'interno del sottotetto” – la mancanza di alcun riferimento all'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di primo grado (diverso dal mero ripristino della legalità violata) nonché di alcuna considerazione delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241/90;
- all'accoglimento delle suddette censure, nei termini indicati, è conseguita la declaratoria di improcedibilità dei successivi due ricorsi per motivi aggiunti, siccome diretti all'impugnazione di provvedimenti – il diniego di sanatoria e l'ordine di demolizione – la cui efficacia era venuta meno per effetto della reviviscenza del permesso di costruire del 2017, annullato dalla P.A. resistente;
- di tali statuizioni, come sopra sintetizzate, ha domandato la riforma l'appellante signora SA ZZ, proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano dell'immobile in questione, la quale aveva segnalato l'asserita commissione di abusi edilizi durante l'esecuzione dei lavori;
- il Comune di Cava de' Tirreni si è costituito in senso adesivo all'appello, di cui ha chiesto l'accoglimento, deducendo l'erroneità della sentenza di prime cure e difendendo la legittimità dei provvedimenti annullati dal Tar;
- si è costituita in resistenza la società O.M.P.M., originaria ricorrente, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello, in ragione del nuovo annullamento del permesso di costruire da parte del Comune, e argomentandone nel merito l'infondatezza;
- all'udienza del 24 febbraio 2026, udita la rituale discussione, su richiesta delle parti la causa è passata in decisione;
Considerato che: N. 02698/2024 REG.RIC.
- in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla società originaria ricorrente e condivisa anche dall'appellato Comune, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- infatti, nella riedizione del potere seguita alla qui appellata sentenza del Tar, di annullamento dei provvedimenti impugnati indicati nelle premesse, il Comune di Cava de' Tirreni ha adottato il provvedimento n. 23876 del 6 maggio 2024, col quale ha nuovamente disposto l'annullamento del permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre
2017, e con l'atto n. 27288 del 22.5.2024 ha trasmesso “immagini grafiche corrette,
a rettifica di quelle erroneamente graficizzate nel Provvedimento Conclusivo prot.
23876 del 6.5.2024”;
- in particolare, l'annullamento del permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017
è stato nuovamente disposto col provvedimento dirigenziale n. 23876/2024, sull'assunto che l'apertura delle tre finestre a raso falda poste nella struttura lignea del tetto non coinciderebbe col posizionamento indicato nei grafici allegati all'autorizzazione edilizia n. 472/2002 in quanto “sul prospetto Nord tutte le finestre sono completamente disallineate e difformi dalla posizione riportata in grafici di progetto (assentiti) del 2002”; inoltre sarebbe stata realizzata una quarta “finestra” sul prospetto est, “mai assentita”;
- tali atti sono stati impugnati dalla società O.M.P.M. dinanzi al Tar della Campania- sezione staccata di Salerno che, con sentenza n. 704/2024 del 14 aprile 2025, ha respinto il ricorso proposto, confermando la legittimità dei provvedimenti comunali; avverso tale sentenza la società ricorrente ha proposto appello, iscritto al n. 764/2025, anch'esso passato in decisione all'udienza del 24 febbraio 2026;
Ritenuto che:
- a seguito dell'annullamento del permesso di costruire n. 3602 del 23 ottobre 2017, nuovamente disposto dal Comune col provvedimento n. 23876 del 6 maggio 2024, nella riedizione del potere seguita al riavvio del procedimento, l'appello proposto dalla N. 02698/2024 REG.RIC.
signora SA ZZ contro la sentenza n. 122/2024 del Tar Campania – Salerno è improcedibile, non avendo più l'appellante interesse ad affermare la legittimità degli atti a questo precedenti, con i quali analogamente era stato disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3602/2017 cit.;
- tali circostanze costituiscono prova della sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la decisione del giudizio con sentenza di merito non potrebbe arrecare alcuna utilità all'appellante, in ragione del fatto nuovo sopravvenuto alla proposizione del gravame;
- al riguardo deve, infatti, rilevarsi che l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è resa possibile (traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda) soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457; 12 giugno 2013, n. 3256; id., Sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6190); per costante giurisprudenza, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è quindi ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell'utilità o del vantaggio al quale mira il ricorso giurisdizionale, di modo che anche il suo esito eventualmente positivo non potrebbe più giovare al ricorrente;
- a tale proposito, la sopravvenuta carenza di interesse può essere determinata anche dal sopravvenire di un nuovo provvedimento che non soddisfi integralmente il ricorrente, determinando un nuovo assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'amministrato, ovvero dal verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della N. 02698/2024 REG.RIC.
proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (ex multis Cons. Stato, V, 10 settembre 2010, n. 6549; 13 luglio 2010, n. 4540).
- l'art. 84 cod. proc. amm. (“Rinuncia”) prevede inoltre che “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
- alla luce dei su riportati principi, la rigorosa indagine circa l'utilità conseguibile per effetto della definizione dell'appello proposto conduce al sicuro convincimento che il provvedimento sopravvenuto in corso di causa, sostitutivo del precedente, impedisca di riconoscere all'appellante alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione;
- la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello consegue, precisamente, a una modificazione della situazione esistente in ragione della sopravvenienza provvedimentale, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito che pronunci sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, anche sotto un profilo meramente strumentale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale o in vista della determinazione del precetto conformativo dell'azione amministrativa pro futuro;
Ritenuto che l'appello proposto va conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese di giudizio possono essere interamente compensate, ravvisandosi giusti motivi, alla luce delle circostanze sopra esposte e della definizione della vertenza con una pronunzia di rito, in mancanza di opposizione delle parti costituite.
P.Q.M. N. 02698/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela ON, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela ON ER IE N. 02698/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO