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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/09/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 428/2025 R.G.A.C., promosso da:
(C.F. ) nata a [...]il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta (CL) in via Sardegna n.17, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Giuseppe Ragusa, del foro di Brescia e Angelo Capizzi, presso il cui studio sito in
Caltanissetta in via Rosso di San Secondo n.22 ha eletto domicilio;
Ricorrente
Nei confronti di:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Convenuto ex lege
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 01.07.2025, il ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e che di seguito si trascrivono: “In via principale:
-accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, disponendo la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile, e del prenome da a , ordinando Pt_1 Per_1 all'ufficiale di stato civile competente la correzione , in tutti gli atti anagrafici, del genere dal femminile al maschile e del prenome da a . Pt_1 Per_1
-Dichiarare che nulla osta agli interventi di riassegnazione chirurgica del sesso.
In subordine:
-Ove ritenuto necessario, autorizzare il ricorrente a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,
premesso di essere nubile e senza figli, ha chiesto all'intestato Tribunale disporsi e Parte_1 adottarsi i provvedimenti, già in epigrafe riportati, e conseguenti alla sua disforia di identità di genere.
All' udienza del giorno 01.07.2025, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e assunto l'interrogatorio libero del ricorrente, la parte precisava le sue conclusioni e insisteva per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso e la causa è stata assunta in decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi che nel presente giudizio non vi sono parti controinteressate in quanto la parte è di stato libero e senza figli e pertanto, correttamente, l'azione è stata proposta soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
La domanda principale proposta dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 1 legge n. 164/1982, a mente del quale: “la rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31, co. 4 D. Lgs. n. 150/2011 (che ha abrogato e sostituito l'art. 3 L. 164/1982) afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
È noto che la Suprema Corte, seguendo una lettura costituzionalmente orientata e conforme ai parametri della CEDU, ha escluso che la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo costituisca requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione del sesso ed invero, “tale correzione
"chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (così, Cass., sez. I,
20/07/2015, n. 15138).
Siffatta interpretazione ha ricevuto altresì l'avallo della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164
(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
l'interpretazione costituzionalmente conforme della legge citata consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere” (così Corte Cost. n.
13/07/2017, n. 180).
Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova della serietà, univocità e tendenziale irreversibilità del percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere intrapreso da Parte_1
La serietà della scelta di cambiamento di sesso, in uno all'intervenuta transizione dell'identità di genere,
è emersa, innanzitutto, nel corso dell'interrogatorio libero della parte, già presentatasi con evidenti tratti maschili (cfr. verbale udienza) laddove questa ha dichiarato di avere sempre avvertito di sentire tratti maschili, affermando che già dalle scuole elementari, la stessa si percepiva bambino, rappresentando il vivo ricordo di essere stata rimproverata per essere andata nel bagno dei maschi.
Parte ricorrente ha ribadito più volte, nel corso dell'udienza, la ferma volontà di adeguare i dati anagrafici a quelli della personalità, nonché di avere ormai raggiunto un suo equilibrio interiore e la consapevolezza a proposito della sua identità di genere. Il ricorrente ha anche rappresentato di aver ottenuto una piena serenità d'animo a seguito del riconoscimento della sua persona, quale uomo, anche da parte della sua famiglia e dei suoi amici “ ho cominciato ad avere delle amicizie e ad essere accettato per come sono, poi da un paio di anni, da quando ho maturato questa mia consapevolezza e sono più sereno, anche il mio rendimento è migliorato e tra un paio di mesi conseguirò la laurea triennale in scienze tecniche e psicologiche, io frequento
l'università Kore di Enna, voglio poi conseguire la laurea magistrale e poi proseguire i miei studi in psicoterapia.”(cfr. verbale udienza 01.07.2025)
In questa sede, la parte ha affermato di essere seguita da uno psicologo e da un medico endocrinologo, per l'effettuazione delle terapie ormonali ed ha aggiunto di essersi già sottoposta ad un intervento chirurgico di mastectomia (cfr. all.4 intervento chirurgico del 02.10.2024 per mastectomia ecreazione torace maschile presso Centro Day Surgery in Firenze) e ha manifestato ulteriormente la volontà di sottoporsi ad intervento demolitorio-ricostruttivo affermando di volere continuare nel percorso chirurgico, per colmare la disforia dell'identità di genere.
Le certificazioni mediche in atti confermano la diagnosi di disforia di genere (cfr., in particolare, certificato a firma della dott.ssa , psicologa- psicoterapeuta ) così come ulteriore Persona_2 conferma perviene dal percorso di terapia ormonale di modifica degli aspetti esteriori intrapreso dalla ricorrente (cfr. lettera di dimissioni del 2/10/2024 allegato al ricorso) .
Il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente consentito al ricorrente di conseguire un maggiore benessere psicofisico, come peraltro evidenziato nel corso dell'interrogatorio libero, consolidando la percezione di sé al maschile, ormai stabile, integrata ed irreversibile. Ritiene, pertanto, il Tribunale, alla luce dell'audizione della parte e delle risultanze mediche, che presenta un disturbo di identità di genere che l'ha portata, nel tempo, a costruire e Parte_1 mantenere un'univoca e ormai consolidata identità psicologica di genere maschile.
Ne consegue che, in accoglimento delle domande attoree, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione del nome “ ” in Per_1 sostituzione del nome “ ”, ordinandosi all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di Pt_1
“sesso femminile” con quella di “sesso maschile”. Deve osservarsi a proposito della chiesta modifica del nome che, pur mancando una specifica previsione normativa nella citata legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso,: “ deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto e normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome riveste nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione e imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona” ( cfr.
Tribunale di Padova sez. I, 17/06/2024).
Infine si osserva che nessuna statuizione deve adottarsi a proposito dell'autorizzazione alla sottoposizione al trattamento chirurgico atteso che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 /
2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nella fattispecie posta all'attenzione di questo Tribunale le modificazioni dei caratteri sessuali già riscontrate ai fini della rettificazione anagrafiche escludono la necessità di sottoposizione ad ulteriori trattamenti sanitari ai fini che qui interessano e, segnatamente, di certezza dell'ordinamento e degli atti dello stato civile e dei rapporti giuridici. Invero come osservato dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia che traeva origine da un caso simile e sovrapponibile a quello per è causa, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario ai fini della pronuncia in questa sede adottata restando nella discrezionalità e volontà eventuale del ricorrente ai fini della realizzazione di un suo maggiore benessere psicofisico e che come tale soggiace, ai fini della sua esecuzione oggi, al solo consenso informato della parte.
Le spese del presente giudizio, stante l'assenza di controinteressati, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 428/2025 R.G.A.C.:
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , da femminile a maschile, con Parte_1 modifica del prenome da “ ” a “ ”; Pt_1 Per_1
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mazzarino (CL) di effettuare la rettificazione di ogni attestazione contenuta nei Registri dello Stato Civile, con sostituzione del sesso da femminile a maschile e modifica del nome da “ a “ ”; Pt_1 Per_1 nulla dispone rispetto alla domanda di nulla osta al trattamento medico chirurgico idoneo a realizzare l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla condizione psico-sessuale maschile.
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso il 22 settembre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale di
Caltanissetta.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata