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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 71/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 05.03.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
21.02.2025;
tenuto conto che non risultano depositate note di trattazione scritta da parte resistente.
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 71/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. E. Rossini e l'Avv. S. Mucci -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
00019719 14 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023, notificato tramite posta raccomandata in data 12.12.2023,
dell'importo complessivo di € 9.661,16 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni, avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione
Commercianti”, relativamente al periodo dal gennaio 2017 al dicembre
2022.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 17.01.2024, il ricorrente Sig.
[...]
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 Pt_1
00019719 14 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023, notificato tramite posta raccomandata in data 12.12.2023,
dell'importo complessivo di € 9.661,16 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni, avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione
Commercianti”, relativamente al periodo dal gennaio 2017 al dicembre
2022.
Il ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla “Gestione Commercianti”, per erroneità, illegittimità ed infondatezza delle pretese avanzate, perché
fondato su un'erronea considerazione della realtà e/o su un'errata applicazione della normativa, nonché contrario a quanto sostenuto in
Giurisprudenza; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in oggetto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 71/2024 R.G., ritenuta la tempestività
del medesimo, il Giudice Dott. Vincenzo Conte fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 24.10.2024, sospendendo la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito opposto.
In data 14.10.2024 si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e stante la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che inducono a ritenere provati i presupposti per l'iscrizione previdenziale alla gestione de qua e, quindi, la fondatezza del credito in discussione.
All'udienza sopra menzionata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e contestavano quelli ex adverso depositati;
3 chiedevano concordemente rinviarsi per decisione. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, delegava l'istruzione e la definizione del procedimento al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo e fissava per il prosieguo all'udienza del 21.11.2024.
All'udienza suddetta parte ricorrente contestava la memoria difensiva dell' , evidenziando che il Sig. aveva copertura CP_1 Parte_1
contributiva, come da documento n. 5 allegato al ricorso, rilevava la mancata ottemperanza da parte dell' dell'onere della prova con CP_1
riferimento alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla “Gestione
Commercianti” e la non contestazione della non debenza dei contributi per il periodo gennaio 2017-giugno 2017; parte resistente si riportava alla memoria difensiva, contestava tutte le deduzioni avversarie ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni riportate in memoria. Il Giudice Onorario
rinviava per discussione e decisione all'udienza del giorno 05.03.2025.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta depositate unicamente dai procuratori di parte ricorrente, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Giudice Onorario si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avendo inizialmente riguardo al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento.
Occorre preliminarmente dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 4 costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n. 5763/2002 e
Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo poi il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità,
“Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del
credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi CP_1
della pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro,
sentenza n. 14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro,
sentenza n. 22862 del 10.11.2010).
Nella fattispecie in esame, l' ha dedotto di aver desunto la CP_1
prova della partecipazione personale al lavoro aziendale dalla circostanza che la società “SOMMA CONSULTING di BE SI S.a.s.”, di cui il ricorrente era socio accomandatario, avesse indicato nelle dichiarazioni dei redditi che il lavoro svolto nell'impresa dal socio costituisse la sua occupazione prevalente, barrando l'apposito riquadro, oltre che sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti quali il fatto che lo stesso fosse socio accomandatario al 98% della società anzidetta, che la stessa non avesse personale dipendente e che il ricorrente non risultasse avere altra copertura contributiva (aspetto quest'ultimo contestato da parte ricorrente,
come da documento n. 5 versato in atti) ed avesse ricevuto compensi da amministratore dalla medesima suddetta società.
Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che non possono essere condivisibili, atteso che, come sopra visto, l'onere della prova, che grava sull'Ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico, peraltro, nel caso di specie, pure rettificato, può unicamente svolgere una funzione probatoria a condizione
5 che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondano sui dati allegati dall'obbligato
(ex multis, Cassazione n. 1852/2000; Cassazione n. 19467/2018;
Cassazione n. 8611/2019 e Cassazione n. 30716/2019).
Un cenno merita anche il fatto che la società “SOMMA CONSULTING
di BE SI S.a.s.” risulti iscritta nel registro delle imprese, come da documento n. 4 versato in atti, in data 01.07.2017, con la conseguenza che certamente, per il periodo gennaio 2017 - giugno 2017, periodo nel quale la
Società era inesistente, i richiesti contributi non risulterebbero in ogni caso dovuti.
In merito, poi, occorre precisare anche che le dichiarazioni fiscali sono emendabili e ritrattabili, come precisamente avvenuto nel caso de quo e che, comunque, esse non hanno valore confessorio, come sostenuto pure dalla Cassazione, sentenza n. 8370/2014, laddove afferma che "sarebbe
erronea la decisione che desumesse l'obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul
piano previdenziale, essendo il presupposto per l'iscrizione alla gestione
commercianti quello dello svolgimento da parte dell'interessato di attività
commerciale".
Per i soci di società di persone, inoltre, secondo l'ordinamento vigente, opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.
6 È altresì previsto che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, siano considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, ex art. 6 D.P.R. n.
917 del 1986.
La circostanza che per fini fiscali i redditi prodotti dalla società siano qualificabili come redditi d'impresa non può quindi certamente valere a fondare in via automatica l'obbligo di iscrizione del socio di società in nome collettivo nella Gestione Commercianti, essendo all'uopo necessaria la realizzazione delle condizioni sia oggettive sia soggettive previste dalla
Legge n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203 che, come sopra argomentato, non paiono sussistere nella fattispecie in esame.
Da tutto quanto dedotto, quindi, deriva necessariamente che l'onere probatorio a carico dell' non possa dirsi compiutamente Controparte_2
assolto.
La sola partecipazione alla compagine sociale e l'indicazione contenuta nelle dichiarazioni reddituali, infatti, non possono dirsi sufficienti a dimostrare il fatto principale controverso, ossia la prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa all'interno dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza, a prescindere dal numero dei dipendenti della società.
Peraltro, in merito alla cosiddetta “doppia contribuzione” del socio e amministratore di società, ossia alla Gestione Commercianti ed alla Gestione
Separata, va detto che di recente la Cassazione, confermando l'orientamento prevalente, ha nuovamente chiarito che “Qualora il socio
amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione
alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività
7 di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando
le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla
concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera
prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del
contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione
organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle
attività di gestione, di impulso e di rappresentanza“ (da ultimo, Cassazione
n. 10426 del giorno 02.05.2018).
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato pertanto, posto che l'onere della prova, che grava sull'Ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società tramite idonee prove ed allegazioni, non può detto onere certamente ritenersi, nel caso di specie,
assolto, essendo all'uopo necessaria la realizzazione delle condizioni sia oggettive sia soggettive previste dalla Legge n. 662 del 1996, art. 1, commi
202 e 203 che, come sopra argomentato, si ribadisce, non paiono sussistere nella fattispecie in esame.
Da tutto quanto dedotto, quindi, deriva necessariamente che l'onere probatorio a carico dell' non possa dirsi compiutamente Controparte_2
assolto.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza ed in merito si specifica che si è tenuto conto dell'oggetto del contendere e del riparto degli oneri probatori.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle
8 condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia,
per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), e si determina in € 1.585,25 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 15% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4, D.M.
55/2014, non modificato in parte qua). A questo si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• ANNULLA l'avviso di addebito n. 370 2023 00019719 14 000,
formato presso la sede di Modena in data 24.11.2023, notificato CP_1
tramite posta raccomandata in data 12.12.2023.
• DICHIARA non dovuti dal ricorrente Sig. all' i Parte_1 CP_1
contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
9 • CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 1.585,25 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti.
Così deciso in Modena il giorno 19 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 cod. civ., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 05.03.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
21.02.2025;
tenuto conto che non risultano depositate note di trattazione scritta da parte resistente.
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 71/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. E. Rossini e l'Avv. S. Mucci -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
00019719 14 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023, notificato tramite posta raccomandata in data 12.12.2023,
dell'importo complessivo di € 9.661,16 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni, avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione
Commercianti”, relativamente al periodo dal gennaio 2017 al dicembre
2022.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 17.01.2024, il ricorrente Sig.
[...]
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 Pt_1
00019719 14 000, formato presso la sede di Modena in data CP_1
24.11.2023, notificato tramite posta raccomandata in data 12.12.2023,
dell'importo complessivo di € 9.661,16 e riguardante i contributi non versati e le relative sanzioni, avendoli l'Istituto ritenuti dovuti a titolo di “Gestione
Commercianti”, relativamente al periodo dal gennaio 2017 al dicembre
2022.
Il ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla “Gestione Commercianti”, per erroneità, illegittimità ed infondatezza delle pretese avanzate, perché
fondato su un'erronea considerazione della realtà e/o su un'errata applicazione della normativa, nonché contrario a quanto sostenuto in
Giurisprudenza; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in oggetto.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 71/2024 R.G., ritenuta la tempestività
del medesimo, il Giudice Dott. Vincenzo Conte fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 24.10.2024, sospendendo la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito opposto.
In data 14.10.2024 si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e stante la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che inducono a ritenere provati i presupposti per l'iscrizione previdenziale alla gestione de qua e, quindi, la fondatezza del credito in discussione.
All'udienza sopra menzionata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e contestavano quelli ex adverso depositati;
3 chiedevano concordemente rinviarsi per decisione. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, delegava l'istruzione e la definizione del procedimento al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo e fissava per il prosieguo all'udienza del 21.11.2024.
All'udienza suddetta parte ricorrente contestava la memoria difensiva dell' , evidenziando che il Sig. aveva copertura CP_1 Parte_1
contributiva, come da documento n. 5 allegato al ricorso, rilevava la mancata ottemperanza da parte dell' dell'onere della prova con CP_1
riferimento alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla “Gestione
Commercianti” e la non contestazione della non debenza dei contributi per il periodo gennaio 2017-giugno 2017; parte resistente si riportava alla memoria difensiva, contestava tutte le deduzioni avversarie ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni riportate in memoria. Il Giudice Onorario
rinviava per discussione e decisione all'udienza del giorno 05.03.2025.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta depositate unicamente dai procuratori di parte ricorrente, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Giudice Onorario si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avendo inizialmente riguardo al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento.
Occorre preliminarmente dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 4 costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis, Cassazione, n. 5763/2002 e
Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo poi il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità,
“Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del
credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi CP_1
della pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro,
sentenza n. 14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro,
sentenza n. 22862 del 10.11.2010).
Nella fattispecie in esame, l' ha dedotto di aver desunto la CP_1
prova della partecipazione personale al lavoro aziendale dalla circostanza che la società “SOMMA CONSULTING di BE SI S.a.s.”, di cui il ricorrente era socio accomandatario, avesse indicato nelle dichiarazioni dei redditi che il lavoro svolto nell'impresa dal socio costituisse la sua occupazione prevalente, barrando l'apposito riquadro, oltre che sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti quali il fatto che lo stesso fosse socio accomandatario al 98% della società anzidetta, che la stessa non avesse personale dipendente e che il ricorrente non risultasse avere altra copertura contributiva (aspetto quest'ultimo contestato da parte ricorrente,
come da documento n. 5 versato in atti) ed avesse ricevuto compensi da amministratore dalla medesima suddetta società.
Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che non possono essere condivisibili, atteso che, come sopra visto, l'onere della prova, che grava sull'Ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico, peraltro, nel caso di specie, pure rettificato, può unicamente svolgere una funzione probatoria a condizione
5 che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondano sui dati allegati dall'obbligato
(ex multis, Cassazione n. 1852/2000; Cassazione n. 19467/2018;
Cassazione n. 8611/2019 e Cassazione n. 30716/2019).
Un cenno merita anche il fatto che la società “SOMMA CONSULTING
di BE SI S.a.s.” risulti iscritta nel registro delle imprese, come da documento n. 4 versato in atti, in data 01.07.2017, con la conseguenza che certamente, per il periodo gennaio 2017 - giugno 2017, periodo nel quale la
Società era inesistente, i richiesti contributi non risulterebbero in ogni caso dovuti.
In merito, poi, occorre precisare anche che le dichiarazioni fiscali sono emendabili e ritrattabili, come precisamente avvenuto nel caso de quo e che, comunque, esse non hanno valore confessorio, come sostenuto pure dalla Cassazione, sentenza n. 8370/2014, laddove afferma che "sarebbe
erronea la decisione che desumesse l'obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul
piano previdenziale, essendo il presupposto per l'iscrizione alla gestione
commercianti quello dello svolgimento da parte dell'interessato di attività
commerciale".
Per i soci di società di persone, inoltre, secondo l'ordinamento vigente, opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.
6 È altresì previsto che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, siano considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, ex art. 6 D.P.R. n.
917 del 1986.
La circostanza che per fini fiscali i redditi prodotti dalla società siano qualificabili come redditi d'impresa non può quindi certamente valere a fondare in via automatica l'obbligo di iscrizione del socio di società in nome collettivo nella Gestione Commercianti, essendo all'uopo necessaria la realizzazione delle condizioni sia oggettive sia soggettive previste dalla
Legge n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203 che, come sopra argomentato, non paiono sussistere nella fattispecie in esame.
Da tutto quanto dedotto, quindi, deriva necessariamente che l'onere probatorio a carico dell' non possa dirsi compiutamente Controparte_2
assolto.
La sola partecipazione alla compagine sociale e l'indicazione contenuta nelle dichiarazioni reddituali, infatti, non possono dirsi sufficienti a dimostrare il fatto principale controverso, ossia la prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa all'interno dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza, a prescindere dal numero dei dipendenti della società.
Peraltro, in merito alla cosiddetta “doppia contribuzione” del socio e amministratore di società, ossia alla Gestione Commercianti ed alla Gestione
Separata, va detto che di recente la Cassazione, confermando l'orientamento prevalente, ha nuovamente chiarito che “Qualora il socio
amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione
alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività
7 di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando
le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla
concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera
prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del
contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione
organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle
attività di gestione, di impulso e di rappresentanza“ (da ultimo, Cassazione
n. 10426 del giorno 02.05.2018).
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato pertanto, posto che l'onere della prova, che grava sull'Ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società tramite idonee prove ed allegazioni, non può detto onere certamente ritenersi, nel caso di specie,
assolto, essendo all'uopo necessaria la realizzazione delle condizioni sia oggettive sia soggettive previste dalla Legge n. 662 del 1996, art. 1, commi
202 e 203 che, come sopra argomentato, si ribadisce, non paiono sussistere nella fattispecie in esame.
Da tutto quanto dedotto, quindi, deriva necessariamente che l'onere probatorio a carico dell' non possa dirsi compiutamente Controparte_2
assolto.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza ed in merito si specifica che si è tenuto conto dell'oggetto del contendere e del riparto degli oneri probatori.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle
8 condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia,
per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), e si determina in € 1.585,25 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 15% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4, D.M.
55/2014, non modificato in parte qua). A questo si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• ANNULLA l'avviso di addebito n. 370 2023 00019719 14 000,
formato presso la sede di Modena in data 24.11.2023, notificato CP_1
tramite posta raccomandata in data 12.12.2023.
• DICHIARA non dovuti dal ricorrente Sig. all' i Parte_1 CP_1
contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
9 • CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 1.585,25 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti.
Così deciso in Modena il giorno 19 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 cod. civ., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti