CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 660/2024 con OGGETTO: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo, etc. - Sez. Spec. Impresa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDI Parte_1 C.F._1
SILVIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BALSIMELLI ELENA
C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. CHERICI LUCIA
1 APPELLATI- APPELANTI INCIDENTALI
(C.F. CP_3 C.F._3
APPELLATO - CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 411/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese, pubblicata il
07/02/2024.
CONCLUSIONI
In data primo luglio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“voglia l'adita Corte d'appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, accogliere l'appello e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ritenuta l'assenza di responsabilità dell'appellante in ordine alla denunciata erogazione non autoriz- Pt_1 zata di compensi agli amministratori, rigettare integralmente la domanda di risarci- mento danni avanzata dal nei suoi confronti, revocando Controparte_2
e/o annullando la sentenza impugnata in parte qua;
voglia, inoltre, dichiarare inammissibile, per i motivi esposti, l'appello incidentale pro- posto dalla o rigettarlo. Controparte_4
Con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di lite Controparte_5 in suo favore sia per il primo grado di giudizio che per il presente”.
Per Controparte_1
“voglia l'adita Corte d'appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ritenuta l'assenza di responsabilità dell'appellante incidentale in ordine alla denunciata CP_1 erogazione non autorizzata di compensi agli amministratori, rigettare integralmente la domanda di risarcimento danni avanzata dal nei suoi Controparte_2 confronti, revocando e/o annullando la sentenza impugnata in parte qua;
2 voglia, inoltre, dichiarare inammissibile, per i motivi esposti, l'appello incidentale pro- posto dalla o rigettarlo. Controparte_4
Con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di lite Controparte_5 in suo favore sia per il primo grado di giudizio che per il presente”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclu- sioni
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con confer- ma della sentenza nella parte gravata dall'appello principale;
3) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda dell'attore in primo grado e oggetto di impugnativa incidentale, e, per l'effetto, con- dannare l'appellante sull'appello incidentale, al pagamento delle somme che saranno determinate come di giustizia, in misura pari ad € 374.260,00, salvo il più o il meno di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
4) Vittoria di spese e compensi di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Il conveniva in giudizio gli ex ammini- Controparte_2 stratori E per sentirli con- CP_3 Controparte_1 Parte_1 dannare ex art. 146 L.F. al pagamento in solido della somma di € 525.339,30 a titolo di risarcimento danni, di cui a) € 180.797,18 per erogazione di compensi agli amministratori, in assenza di una delibera autorizzativa dell'assemblea;
b) € 79.085,00 per azzeramento delle rimanenze dal 2015 al 2016;
c) € 261.127,58 in relazione al credito insoluto di per forniture di beni e servizi ver- so la Costruzioni ST S.r.l., di cui i convenuti e erano soci e amministratori CP_1 Pt_1
3 d) € 4.048,72 per il bonifico effettuato in data 3/4/2019 da a favore di sé CP_1 stesso.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la domanda.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese con sen- tenza n. 411/2024 pubblicata il 07/02/2024 così statuiva:
“accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti in ordine alla denunciata ero- gazione non autorizzata di compensi agli amministratori, condanna:
- e in solido tra loro, a pagare la somma di € 92.315 oltre CP_3 Pt_1 CP_1 interessi decorrenti dalla domanda,
- e in solido tra loro, a pagare l'ulteriore somma di € 39.835 oltre in- Pt_1 CP_1 teressi decorrenti dalla domanda,
- a pagare l'ulteriore somma di € 36.140 oltre interessi decorrenti dalla CP_1 domanda;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese del giudizio, liquidate in € 15.816, di cui € 14.103 per compensi professionali ed € 1.713 per esborsi”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“3.1 I compensi degli amministratori. Par Lo Statuto di , riconosciuto agli amministratori il diritto al rimborso delle spe- se, dispone che “inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale” (art. 16). È pacifico che l'assemblea dei soci non ha mai deliberato un compenso in favore degli amministratori;
risulta invece che, in data 26/2/2007, fu lo stesso CdA a riconoscere ai suoi componenti il compenso mensile di € 1000 al presidente e di € 500 ai consiglieri.
Gli amministratori non possono disporre di un diritto che, per Statuto, spetta ai soci, dunque, quella delibera è da ritenersi tamquam non esset e i compensi pagati in sua esecuzione non dovuti.
I convenuti sottolineano – e questo argomento è stato valorizzato anche in sede cautelare – che i componenti del CdA erano gli stessi soci, talché la diversa sede in cui fu assunta la deliberazione (il CdA, appunto, anziché l'assemblea) è da configurare co- me irregolarità formale, non tale da trasformare in danno da illecito un compenso co- munque dovuto e perfettamente congruo nel suo ammontare.
4 Par L'assunto non è condivisibile, non foss'altro perché è stato chiarito che i soci di non erano gli stessi amministratori, bensì e la DE Srl, soggetto evi- Pt_1 CP_1 dentemente distinto da L'attore, per il vero, ha insistito per CP_3
l'acquisizione di prove che avrebbero dovuto chiarire se la DE Srl sia società par- tecipata al 99% proprio da attualmente essendo detenuta la quasi tota- CP_3 lità delle quote da una società fiduciaria (Fidereveuropa), e dalle quali avrebbe potuto Par derivare la conclusione che il socio effettivo di era proprio non la so- CP_3 cietà portante il suo nome.
Tuttavia, la circostanza […] è irrilevante: la titolarità delle quote di capitale di una società, quand'anche totalitaria, in capo a un soggetto, non implica identità giuri- dica tra la società partecipata e il suo socio, né significa necessariamente simulazione o interposizione fittizia della società nei rapporti giuridici.
Né vale a convalidare il titolo del diritto al compenso il fatto che questo sia stato percepito in misura equa e proporzionata all'attività svolta: valutazione che avrebbe potuto essere fatta a fronte di una domanda giudiziale di determinazione del giusto compenso per l'opera prestata, che in questa sede non è però stata proposta.
Affermano a questo punto i convenuti che gli importi registrati a libro giornale come compensi per gli amministratori non corrisponderebbero a quelli realmente ero- gati: i quali, dai bilanci depositati, risultano di ammontare inferiore, la differenza es- sendo stata contabilizzata sotto la voce “compensi da liquidare”. Tuttavia, una volta appurato, sulla base del libro giornale, che i compensi sono stati riconosciuti, il fatto poi che essi siano anche stati materialmente pagati o registrati a debito della Società non cambia i suoi effetti sul patrimonio sociale.
Infine, e contestano l'addebito, anche a loro carico, dei compensi CP_3 Pt_1 erogati successivamente al momento in cui essi hanno cessato la carica di amministra- tori (rispettivamente, il 6/12/2013 per e il 27/5/2015 per date di regi- CP_3 Pt_1 strazione al Registro delle Imprese).
Quest'ultimo assunto è sicuramente da condividere, non essendo conforme ai principi del nostro ordinamento ascrivere a responsabilità risarcitoria di una persona
5 il danno provocato dalla condotta di un'altra, fuori dai casi di responsabilità indiretta e/o solidale espressamente disciplinati dalla legge.
Ciò detto, risulta che sono stati erogati compensi:
- negli anni 2012-2013 per € 92.315, il cui risarcimento è dovuto in solido da
[...]
e Pt_3 CP_1 Pt_1
- nel 2014 per € 26.436, dovuti in risarcimento in solido da e Pt_1 CP_1
- per il 2015, l'attore ha riferito che le somme complessivamente pagate sono state di € 25.905, senza precisare gli importi erogati nei primi cinque mesi, in cui vi era la gestione congiunta potendosi presumere che l'ammontare complessivo CP_6 sia composto dagli oneri fiscali e previdenziali, lo si imputa solidalmente ai due ammi- nistratori per il periodo gennaio-maggio, e al solo per i mesi successivi;
a tal fi- CP_1 ne, si scompone la somma in tre parti (considerando che gli emolumenti per il presi- dente erano il doppio di quelli per il consigliere) per i primi cinque mesi e in due parti per i restanti sette, per un totale di 29, di cui 15 da riferire al periodo gennaio-maggio e
14 ai mesi giugno-dicembre; ne deriva che e sono tenuti in solido a risarci- Pt_1 CP_1 re la somma di € 13.399 e in via esclusiva, l'ulteriore somma di € 12.506; CP_1
- ST, inoltre, è tenuto a risarcire in via esclusiva l'importo ancora ulteriore di
€ 36.140 per i compensi erogati nel 2016 e nel 2017.
Sugli importi sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda […]
3.2 Il valore delle rimanenze.
Contestando la difesa dei convenuti, l'attore afferma che:
i. non vi è prova che le rimanenze appostate per 79 mila euro nel 2015 fossero rappresentate dai cumuli di materiale che, nel 2020, il Curatore ha ceduto alla Pt_4
[...]
ii. ipotizzata come vera detta circostanza, e che la perdita di valore delle rima- nenze sia stata dunque da ricollegare alla scadenza dell'autorizzazione all'attività svol- Par ta da , essa avrebbe dovuto essere contabilizzata nel bilancio del 2014, non in quello del 2016; mentre, non essendo mai stata affermata la falsità dei bilanci depositati, si deve supporre che le rimanenze ancora valorizzate nel 2015 non fossero costituite da
6 quello stesso materiale che, a detta dei convenuti, una volta scaduta l'autorizzazione comunale (marzo 2014) aveva perso ogni valore. Par Osserva tuttavia il collegio che, in considerazione dell'attività svolta da – che era, appunto, quella di trasformazione di rifiuti – e del fatto che l'azienda era già stata ceduta dopo la scadenza dell'autorizzazione, si può ben ritenere che le rimanenze non fossero altro che quei cumuli di materiale;
e da ciò deriva l'irrilevanza dell'azzeramento del suo valore operato in bilancio, che è solo un dato contabile, essen- do sufficiente a smentire l'addebito di distrazione operato dall'attore il fatto che essi sono stati consegnati al curatore – tanto che è stato proprio quest'ultimo a cederli
(gratuitamente) alla Pt_5
La domanda, sul punto, è respinta.
3.3 Il credito verso Controparte_7
La domanda attorea si fonda essenzialmente sul fatto che ER avrebbe intrattenu- Co to per anni rapporti commerciali con nonostante che questa fosse debitrice di som- me sempre maggiori, operando in conflitto di interessi a tutto vantaggio dell'altra so- cietà, partecipata e gestita dagli stessi e CP_1 Pt_1
L'assunto non solo non è stato provato, ma dagli atti emerge la sua smentita. In- fatti:
I) il partitario (doc. 18) evidenzia un andamento altalenante del rapporto tra ER Co e caratterizzato dall'alternanza di periodi di forte salita e stazionamento del debito Co di su importi considerevoli (anche superiori a 400 mila euro) e periodi in cui il saldo Par si riduce fin quasi all'azzeramento; tra il 2012 e il 2013 il credito di sale costante- mente fino a un picco di oltre 424 mila euro, ma a inizio 2013 e a inizio 2014 i paga- menti di CS lo riconducono a poco più di 57 mila euro, nonostante le forniture conti- nuamente effettuate nel corso di quegli anni;
il fatto, quindi, che nel corso del 2014-
2015 il saldo del partitario fosse nuovamente risalito fino a quasi 295 mila euro non rappresentava di per sé alcuna anomalia rispetto all'andamento ordinario del rappor- Par to contrattuale, nel corso del quale aveva maturato crediti anche notevolmente su- periori;
dopo che il credito era nuovamente salito fino a 400 mila euro (gennaio 2017),
7 Par Co non risultano più forniture da parte di ma solo pagamenti da parte di che han- no portato il saldo creditore ai 291 mila indicati dall'attore;
II) i bilanci 2014-2016 di CS (non ne sono prodotti altri) evidenziano un patrimo- nio netto di questa società sempre ampiamente positivo, anche se in leggera discesa
(dai 607 mila del 2014 ai 446 mila del 2016). Co L'attore rileva che la richiesta al GD di autorizzazione alla transazione con e l'autorizzazione medesima, poggiano su un parere rilasciato dall'avv. Falsini, che ha rilevato che “la situazione patrimoniale della società risulta negativa, sia per la pre- senza di un patrimonio netto negativo, sia per la presenza di ipoteche e debiti verso l'erario, oltre ai tempi ed all'incertezza connessa all'esito di un eventuale giudizio”; sennonché si può osservare che:
- quelle dell'avv. Falsini, del curatore e del GD sono valutazioni, che non costitui- scono prova di veridicità dei fatti posti a loro fondamento,
- l'autorizzazione del GD, per giunta, è dell'ottobre 2020, anno tristemente noto per la pandemia e il blocco quasi totale di molte attività produttive, e non è quindi indi- cativa della situazione patrimoniale e finanziaria di CS tra il 2016 e il 2019 (data del Par fallimento di );
- nelle premesse della transazione non vi è alcun accenno ad una eventuale situa- zione di difficoltà di CS, ma, semmai, al fatto che il credito della ER di 291 mila euro era contestato dalla presunta debitrice, la quale anzi si affermava a sua volta creditri- ce di importi anche superiori;
- l'esistenza di controcrediti non è ipotesi inverosimile, atteso che, nello stesso par- titario già sopra menzionato, diversi “incassi fattura” risultano avvenuti tramite com- Co pensazione con crediti di Co Non si rinvengono, pertanto, elementi che consentano di affermare che fosse in Par crisi, negli anni in cui era gestita dai convenuti, di tal che si rendesse necessaria un'azione di recupero;
dovendosi aggiungere che anche i tempi e i modi di gestire i rapporti con clienti e fornitori rientrano nelle libere scelte dell'imprenditore, secondo la cd. business judgment rule, e possono essere censurate solo laddove siano connotate da totale irragionevolezza: e, nel nostro caso, non ha nulla di palesemente irragionevole il
8 fatto di aver mantenuto rapporti commerciali con un cliente storico (CS), con il quale le poste dare / avere erano tenute nella forma del conto corrente, il cui andamento aveva spesso evidenziato pagamenti molto distanziati nel tempo ma assai sostanziosi.
Il solo potenziale conflitto di interessi – pur nella specie ravvisabile in capo a e soci e amministratori di ambedue le società – non genera responsabilità CP_1 Pt_1 risarcitoria, se non risulta che esso ha provocato un danno;
e, nel caso in esame, le Co modalità di gestione del rapporto con non sono indice univoco di un trattamento di favore verso il cliente, a sua volta giustificabile solo come espressione del conflitto di interessi.
Anche su questo punto, pertanto, la domanda dev'essere respinta, rilevandosi che, anche in sede penale, e sono stati assolti per insussistenza del fatto, non es- CP_1 Pt_1
Par sendo stata data prova il credito potesse essere esatto dagli amministratori della , ben potendo esserci controcrediti […]
3.4 Il bonifico a favore di Controparte_1
Il convenuto non ha contestato il fatto di aver disposto personalmente il bonifico, benché, alla sua data, gli fosse già subentrato il nuovo AU (ancora però privo Tes_1 di delega ad operare sul c/c), ma ha documentato di aver pagato all'Agenzia delle En- trate, il 29/3/2019, una somma (€ 4.048,72) esattamente pari a quella del bonifico medesimo, effettuato dalla Società a suo favore cinque giorni dopo.”.
Gli appelli.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando il seguente motivo di impugnazione:
-violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., errata motivazione ed errata valutazione delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
Si costituiva in giudizio che formulava appello incidentale, Controparte_1 con motivo corrispondente a quello dell'appello principale di Parte_1
Si costituiva in giudizio anche il che conte- Controparte_2 stava la censure mosse da e alla sentenza e formulava a Parte_1 Controparte_1 sua volta appello incidentale, formulando i seguenti motivi:
9 1) responsabilità degli amministratori per € 79.085,00, per inesistente azzeramen- to delle rimanenze in violazione del principio di continuità dei valori contabili ex art. 2426 c.c.;
2) responsabilità per mancato recupero dell'insoluto di euro 291.127,58 maturato in conflitto di interessi ex art. 2392 comma 1 c.c.;
3) responsabilità per il pagamento di € 4.048,72 da parte della società a mani di in violazione dell'art. 2467 c.c.. Controparte_1
Rimaneva contumace la difesa del fallimento dava atto nella Controparte_3 propria comparsa che “in data 08/07/2024 la Curatela transava la causa con CP_3 dove si precisava che “La volontà delle parti di transigere la controversia con riferi- mento alle reciproche pretese e per quanto riguarda il fallimento con specifico riferi- mento unicamente alla quota ideale di responsabilità patrimoniale ascrivibile a
[...] in relazione al credito di cui risulta debitore in solido in forza della richiamata CP_3 sentenza”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c., in data primo luglio 2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
Gli appelli non sono fondati.
3. e formulano il medesimo, unico, articolato moti- Controparte_1 Parte_1 vo di impugnazione (“violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., errata moti- vazione ed errata valutazione delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”), contestando la condanna relativa al rimborso dei compensi agli amministratori, in sintesi deducendo: “il fondamento della decisione adottata dal Tribunale di Firenze è che tali compensi furono deliberati dal C.d.A., inve- ce che dall'assemblea dei soci, con ciò contravvenendo a quanto previsto nello statuto societario. La motivazione adottata dal collegio è da censurarsi per vari motivi.
1. Il
C.d.A. che, in data 26.2.2007, deliberò un compenso di € 1.000 mensili in favore del presidente e di € 500 ciascuno in favore dei consiglieri e era com- CP_1 Pt_1 CP_3 posto dagli stessi soci di Gli amministratori e in- CP_2 CP_1 Pt_1 CP_3
10 fatti, erano, e sono tuttora, i tre soci di È vero che partecipava CP_2 CP_3 al C.d.A. come persona fisica/amministratore, mentre socio di era/è la CP_2 società di cui egli era legale rappresentante, ma certamente la sua presenza in un or- gano e nell'altro rappresenta sicuro indice della assenza di ogni rischio di pregiudizio per gli interessi dei soci. […] 2. Il Tribunale non ha poi considerato un ulteriore fonda- mentale dato. L'assemblea dei soci, ogni anno, fino al 2016, ha approvato i bilanci ove erano esposti i costi per compensi corrisposti o da corrispondere agli (e, comunque, de- liberati in favore degli) amministratori. Dunque, vi è stata, ogni anno, una ratifica da parte dell'assemblea dei soci 3. In ultimo;
come si può sostenere che, siccome i compen- si furono erroneamente deliberati in sede di C.d.A. invece che in sede di assemblea dei soci, ciò ha provocato un corrispondente danno alla società? Il Tribunale non ha addot- to sul punto alcuna motivazione, essendosi limitato ad effettuare una semplice equa- zione: irregolarità formale della delibera = danno. […] La decisione del Tribunale delle
Imprese appare errata anche sul quantum della condanna. I convenuti e Pt_1 CP_1 sono stati condannati a versare alla società le somme deliberate come com- CP_3 pensi per il solo fatto che erano stati deliberati dal C.d.A., invece che dall'assemblea dei soci. I tre sono stati condannati a versare, a titolo di risarcimento danni, quanto deli- berato, non quanto pagato dalla società a titolo di compensi. Fin dalla costituzione nel primo grado del giudizio, così come gli altri ex amministratori, contestava di Pt_1 aver riscosso le somme indicate dalla curatela. Le stesse, infatti, pur se riportate nel li- bro giornale, in parte non sono mai state erogate. Nel libro giornale del 2012 prodotto dalla stessa attrice, erano annotati compensi amministratori per € 51.338,94 euro, ma
€ 10.000,00 si trovano nel bilancio dello stesso anno come passività da liquidare (doc.
1). Nel libro giornale del 2013 sono annotati compensi per € 40.976, ma € 27.500 si trovano nel bilancio come compensi da liquidare (doc. 2). Nel libro giornale del 2014 sono annotati compensi per € 26.435,69, ma € 16.000 si trovano nel bilancio come compensi da liquidare (doc. 3). Nel libro giornale 2015 sono annotati compensi per €
25.905,00, ma € 14.500 si trovano nel bilancio come compensi da liquidare (doc. 4).
Parte attrice, a fronte di tale puntuale e documentata contestazione, non ha dato prova della effettiva corresponsione (e dunque della uscita dalle casse della società) di com-
11 pensi per 180 mila euro. Tale aspetto è stato velocemente liquidato dal Tribunale il quale, in sentenza, afferma che il fatto che i compensi “siano anche stati materialmente pagati o registrati a debito della Società non cambia i suoi effetti sul patrimonio socia- le.” L'assunto non è condivisibile”.
Il motivo è infondato.
L'art. 16 dello statuto della società prevedeva: “Agli ammini- Controparte_2 stratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i so- ci possono assegnare loro un compenso annuale”.
Ciò posto deve osservarsi che:
a) secondo la chiara previsione statutaria gli amministratori, in difetto di apposita delibera dei soci, avevano diritto unicamente al rimborso delle spese e non ad un com- penso (vedi Cass. sez. I, 09/01/2019, n.285: “il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si ap- plicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni”; vedi anche Cass. sez. lav.,
21/06/2017, n.15382);
b) la previsione statutaria, in conformità all'art. 2389 c.c. richiedeva per l'attribuzione e quantificazione dei compensi una delibera dei soci, dell'assemblea e, co- me osservato dal Tribunale, non può considerarsi equivalente la delibera del Consiglio di amministrazione del febbraio 2017: non era personalmente socio della Parte_6
una parte delle quote era infatti detenuta dalla Controparte_2 Controparte_8
soggetto comunque giuridicamente distinto;
[...]
c) i giudici di legittimità hanno poi chiarito che per la determinazione dei compensi agli amministratori “è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può con- siderarsi implicita in quella di approvazione del bilancio” (vedi Cass. 25/10/2022,
n.31575; Cass. Sez. Un., 29/08/2008, n.21933);
d) posto che in assenza della necessaria delibera dei soci agli amministratori era at- tribuito unicamente il diritto al rimborso delle spese, l'erogazione dei compensi in difetto delle condizioni statutarie e di legge ha determinato obbiettivamente un danno per la so- cietà, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla congruità dei compensi;
12 e) l'annotazione progressiva delle operazioni nel libro giornale, ovvero nelle scrittu- re obbligatorie nelle quali deve essere registra ogni movimento aziendale in modo detta- gliato e cronologico, è di per sé indicativa della corresponsione dei relativi importi, al- meno nei rapporti sociali interni;
le movimentazioni annotate nel libro giornale non so- no poi contraddette dall'indicazione, nei bilanci annuali degli importi residui ancora da erogare, che comunque, inseriti nello stato patrimoniale, attestano semplicemente, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, il debito residuo complessivo (ad esempio l'indicazione nel bilancio del 2016, tra le passività, di € 14.500,00 per “ammini- str/compensi da liq” attesta che al 31 dicembre 2014 i compensi precedenti erano stati interamente erogati, salvo un residuo complessivo di € 14.500,00).
4. Con il primo motivo di appello incidentale (“responsabilità degli amministrato- ri per € 79.085,00, per inesistente azzeramento delle rimanenze in violazione del prin- cipio di continuità dei valori contabili ex art. 2426 c.c.”) il fallimento in sintesi deduce:
“la tesi accolta dal Tribunale è che le rimanenze azzerate fossero rappresentate da dei cumuli di materiale che con la scadenza dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti nel 2014 avevano perso valore. Il punto contraddittorio della motivazione risiede nel fatto che se ciò fosse vero il valore avrebbe dovuto essere azzerato nel 2015, anno suc- cessivo alla scadenza dell'autorizzazione, fatto invece non avvenuto […] l'azzeramento del loro valore resta un dato non spiegabile e tale da far presumere un atto distratti- vo”.
Il motivo è infondato.
La società svolgeva attività di recupero rifiuti con trasformazio- Controparte_2 ne dei medesimi in materiali inerti;
a seguito della revoca delle necessarie autorizzazioni il “materiale primo secondario” (“MPS”) presente in azienda, da trasformare in materiale latero cementizio (“mistocementato”) è stato correttamente svalutato, ma non vi alcun elemento che indichi che vi sia stata una “distrazione” da parte degli amministratori: la qualificazione quale rimanenze di tale “materiale primo secondario” è coerente con l'attività in precedenza svolta dalla società; è documentale che in effetti in azienda, dopo il fallimento, fu rinvenuta una cospicua quantità di tale materiale, ceduto poi gratuita-
13 mente dal curatore alla stessa società alla quale furono venduti i macchinari, anche allo scopo di liberare i terreni (vedi doc. 11 di parte convenuta in primo grado, accordo tra il fallimento e la Parte_7
…
La circostanza che la svalutazione sia stata effettuata nel bilancio 2016 anziché immediatamente in quello del 2015 è poi del tutto irrilevante.
5. Con il secondo motivo di appello incidentale (“responsabilità per mancato recu- pero dell'insoluto di euro 291.127,58 maturato in conflitto di interessi ex art. 2392 comma 1 c.c.”) il fallimento in sintesi deduce: “tra l'attivo da recuperare, il CP_2 ha rinvenuto un insoluto verso la società Parte_8 quest'ultima partecipata dai due soci della società fallita, nonché amministratori,
[...]
e , per l'importo di euro 291.127,58. L'insoluto è maturato a Pt_1 Controparte_1 far data dall'anno 2008, data in cui apriva, di fatto, una linea di Controparte_2
14 credito a favore della di beni e servizi, Controparte_9 atteso il mancato ripetuto rispetto del saldo alle scadenze delle fatture e giungendo a sommare un debito che ha portato a maturare un insoluto di € 291.127,58 della
[...] nell'arco di vari anni […] L'omissione di recupero delle Parte_9 somme dovute per aperto conflitto di interessi con la società debitrice Parte_10
[...
sicuramente un atto gestorio significativo e violativo delle citate norme. […] Il Tri- bunale fa riferimento alla business judgement rule in base alla quale i tempi e i modi di gestire i rapporti con i clienti fornitori rientra nelle libere scelte dell'imprenditore e possono essere censurati solo se siano connotati da totale irragionevolezza. Il Giudizio di merito del Tribunale è connotato da irragionevolezza data da mancata considera- zione avere considerato il conflitto di interessi tra le società […] Il Tribunale aggiunge che la domanda deve essere respinta rilevandosi che anche in sede penale e CP_1 Pt_1 sono stati assolti per insussistenza del fatto non essendo stata data la prova il credito potesse essere esatto per gli amministratori della ben potendo esserci con- CP_2 tro crediti. Nel caso di specie l'assoluzione ex art. 530 comma 2 esclude l'effetto preclu- sivo erroneamente ritenuto dal Tribunale. Sul punto la Cassazione afferma che il giudi- cato di assoluzione non ha effetto preclusivo nel giudizio civile quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.” (Cass. civ., sez. II, ord., 28 febbraio 2022, n. 6593). Tale assunto contraddice l'affermazione del Tribunale”.
Il motivo è infondato.
Alla data del fallimento, secondo le scritture contabili, la vanta- Controparte_2 va un credito nei confronti della società di € Parte_8
291.127,58; tale credito è stato oggetto il 23 ottobre 2020 di una transazione con la cura- tela, nella quale era previsto il pagamento da parte della Parte_8
“a fini meramente transattivi e senza riconoscimento di obbligo e debito alcuno”
[...] di € 30.000,00, con rinunzia da parte della medesima società a far valere “gli asseriti controcrediti maturati”; nelle premesse della transazione era infatti dato atto che la Co-
aveva “contestato l'importo dedotto in pagamento addu- Controparte_10 cendo l'esistenza di controcrediti di importo maggiore risetto a quello richiesto dalla
Curatela” (vedi doc. 24 del fallimento in primo grado); il giudice delegato nel decreto di
15 autorizzazione aveva ritenuto condivisibili le considerazioni del curatore “giacché, pur risultando l'importo offerto assolutamente esiguo, l'attenta analisi della situazione pa- trimoniale della debitrice non consente di valutare positivamente l'avvio di un recupe- ro in via giudiziale” (vedi doc. 23 fallimento in primo grado).
Ciò posto il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che:
- il partitario relativo ai rapporti tra le due società documenta un andamento alta- lenante del credito, con pagamenti ed anche sostanziale azzeramento;
dopo che il credito era salito fino a 400 mila euro (gennaio 2017), non risultano più forniture ma solo pa- gamenti da parte della che hanno portato il saldo cre- Parte_8 ditore ai 291 mila indicati dal fallimento;
- gli unici bilanci prodotti della sono del 2014-2016 ed Parte_8 attestano un patrimonio netto della società debitrice sempre ampiamente positivo;
- nelle premesse della transazione si dà atto del fatto che il credito era comunque contestato, la affermava di vantare controcrediti consistenti Parte_8
e ciò appariva plausibile, in relazione all'attività svolta.
Le conclusioni del Tribunale in merito ai rapporti tra (“EC”) e Controparte_2
Co
(“ ) (“Non si rinvengono, pertanto, elementi che Parte_8
Co Par consentano di affermare che fosse in crisi, negli anni in cui era gestita dai con- venuti, di tal che si rendesse necessaria un'azione di recupero […] Il solo potenziale con- flitto di interessi – pur nella specie ravvisabile in capo a e soci e ammini- CP_1 Pt_1 stratori di ambedue le società – non genera responsabilità risarcitoria, se non risulta che esso ha provocato un danno;
e, nel caso in esame, le modalità di gestione del rap- Co porto con non sono indice univoco di un trattamento di favore verso il cliente, a sua volta giustificabile solo come espressione del conflitto di interessi”) risultano dunque ancorate ad elementi obbiettivi e condivisibili;
il riferimento poi alle in parte analoghe motivazioni della sentenza penale di assoluzione non significano che il Tribunale abbia attribuito a tale pronunzia efficacia di giudicato.
6. Con il terzo motivo di appello incidentale (“responsabilità per il pagamento di €
4.048,72 da parte della società a mani di in violazione dell'art. 2467 Controparte_1
16 c.c.”) il fallimento in sintesi deduce: “il Tribunale qualifica il pagamento da parte della società a mani di a favore di sé stesso quale rimborso legittimo di una Controparte_1 somma precedentemente anticipata. invece ha operato un rimborso a sé stesso CP_1 illegittimo in violazione dell'art. 2467 c.c. , motivo per cui la sentenza è viziata sul pun- to per contrarietà alla legge”.
Il motivo è destituito di fondamento e neppure si confronta con la puntuale e con- divisibile motivazione del Tribunale : “il convenuto non ha contestato il fatto di aver di- sposto personalmente il bonifico, benché, alla sua data, gli fosse già subentrato il nuovo
AU (ancora però privo di delega ad operare sul c/c) ma ha documentato di Tes_1 aver pagato all'Agenzia delle Entrate, il 29/3/2019, una somma (€ 4.048,72) esatta- mente pari a quella del bonifico medesimo, effettuato dalla Società a suo favore cinque giorni dopo […] l'assoluta identità dei due importi e la vicinanza temporale dei due ver- samenti lascia presumere che si sia realmente trattato di una anticipazione di paga- mento da parte del convenuto Come tale, esso non può essere equiparato ad un finan- ziamento (postergato), tale dovendosi intendere l'erogazione di una somma destinata a sopperire ad una necessità finanziaria della società, non ravvisabile nel caso di un pa- gamento di modestissima entità, anticipato e restituito a stretto giro”.
7. Gli appelli vanno quindi integralmente respinti, con conferma della sentenza im- pugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello, considerata la soccombenza reciproca nel grado (con rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale del fallimento) possono interamente compensarsi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da Parte_1
e avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
17 n. 411/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il 07/02/2024, così provvede:
RIGETTA gli appelli proposti e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di ap- pello;
- dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modifica- to dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 660/2024 con OGGETTO: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo, etc. - Sez. Spec. Impresa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDI Parte_1 C.F._1
SILVIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BALSIMELLI ELENA
C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. CHERICI LUCIA
1 APPELLATI- APPELANTI INCIDENTALI
(C.F. CP_3 C.F._3
APPELLATO - CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 411/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese, pubblicata il
07/02/2024.
CONCLUSIONI
In data primo luglio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“voglia l'adita Corte d'appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, accogliere l'appello e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ritenuta l'assenza di responsabilità dell'appellante in ordine alla denunciata erogazione non autoriz- Pt_1 zata di compensi agli amministratori, rigettare integralmente la domanda di risarci- mento danni avanzata dal nei suoi confronti, revocando Controparte_2
e/o annullando la sentenza impugnata in parte qua;
voglia, inoltre, dichiarare inammissibile, per i motivi esposti, l'appello incidentale pro- posto dalla o rigettarlo. Controparte_4
Con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di lite Controparte_5 in suo favore sia per il primo grado di giudizio che per il presente”.
Per Controparte_1
“voglia l'adita Corte d'appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ritenuta l'assenza di responsabilità dell'appellante incidentale in ordine alla denunciata CP_1 erogazione non autorizzata di compensi agli amministratori, rigettare integralmente la domanda di risarcimento danni avanzata dal nei suoi Controparte_2 confronti, revocando e/o annullando la sentenza impugnata in parte qua;
2 voglia, inoltre, dichiarare inammissibile, per i motivi esposti, l'appello incidentale pro- posto dalla o rigettarlo. Controparte_4
Con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di lite Controparte_5 in suo favore sia per il primo grado di giudizio che per il presente”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclu- sioni
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con confer- ma della sentenza nella parte gravata dall'appello principale;
3) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda dell'attore in primo grado e oggetto di impugnativa incidentale, e, per l'effetto, con- dannare l'appellante sull'appello incidentale, al pagamento delle somme che saranno determinate come di giustizia, in misura pari ad € 374.260,00, salvo il più o il meno di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
4) Vittoria di spese e compensi di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Il conveniva in giudizio gli ex ammini- Controparte_2 stratori E per sentirli con- CP_3 Controparte_1 Parte_1 dannare ex art. 146 L.F. al pagamento in solido della somma di € 525.339,30 a titolo di risarcimento danni, di cui a) € 180.797,18 per erogazione di compensi agli amministratori, in assenza di una delibera autorizzativa dell'assemblea;
b) € 79.085,00 per azzeramento delle rimanenze dal 2015 al 2016;
c) € 261.127,58 in relazione al credito insoluto di per forniture di beni e servizi ver- so la Costruzioni ST S.r.l., di cui i convenuti e erano soci e amministratori CP_1 Pt_1
3 d) € 4.048,72 per il bonifico effettuato in data 3/4/2019 da a favore di sé CP_1 stesso.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la domanda.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese con sen- tenza n. 411/2024 pubblicata il 07/02/2024 così statuiva:
“accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti in ordine alla denunciata ero- gazione non autorizzata di compensi agli amministratori, condanna:
- e in solido tra loro, a pagare la somma di € 92.315 oltre CP_3 Pt_1 CP_1 interessi decorrenti dalla domanda,
- e in solido tra loro, a pagare l'ulteriore somma di € 39.835 oltre in- Pt_1 CP_1 teressi decorrenti dalla domanda,
- a pagare l'ulteriore somma di € 36.140 oltre interessi decorrenti dalla CP_1 domanda;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese del giudizio, liquidate in € 15.816, di cui € 14.103 per compensi professionali ed € 1.713 per esborsi”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“3.1 I compensi degli amministratori. Par Lo Statuto di , riconosciuto agli amministratori il diritto al rimborso delle spe- se, dispone che “inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale” (art. 16). È pacifico che l'assemblea dei soci non ha mai deliberato un compenso in favore degli amministratori;
risulta invece che, in data 26/2/2007, fu lo stesso CdA a riconoscere ai suoi componenti il compenso mensile di € 1000 al presidente e di € 500 ai consiglieri.
Gli amministratori non possono disporre di un diritto che, per Statuto, spetta ai soci, dunque, quella delibera è da ritenersi tamquam non esset e i compensi pagati in sua esecuzione non dovuti.
I convenuti sottolineano – e questo argomento è stato valorizzato anche in sede cautelare – che i componenti del CdA erano gli stessi soci, talché la diversa sede in cui fu assunta la deliberazione (il CdA, appunto, anziché l'assemblea) è da configurare co- me irregolarità formale, non tale da trasformare in danno da illecito un compenso co- munque dovuto e perfettamente congruo nel suo ammontare.
4 Par L'assunto non è condivisibile, non foss'altro perché è stato chiarito che i soci di non erano gli stessi amministratori, bensì e la DE Srl, soggetto evi- Pt_1 CP_1 dentemente distinto da L'attore, per il vero, ha insistito per CP_3
l'acquisizione di prove che avrebbero dovuto chiarire se la DE Srl sia società par- tecipata al 99% proprio da attualmente essendo detenuta la quasi tota- CP_3 lità delle quote da una società fiduciaria (Fidereveuropa), e dalle quali avrebbe potuto Par derivare la conclusione che il socio effettivo di era proprio non la so- CP_3 cietà portante il suo nome.
Tuttavia, la circostanza […] è irrilevante: la titolarità delle quote di capitale di una società, quand'anche totalitaria, in capo a un soggetto, non implica identità giuri- dica tra la società partecipata e il suo socio, né significa necessariamente simulazione o interposizione fittizia della società nei rapporti giuridici.
Né vale a convalidare il titolo del diritto al compenso il fatto che questo sia stato percepito in misura equa e proporzionata all'attività svolta: valutazione che avrebbe potuto essere fatta a fronte di una domanda giudiziale di determinazione del giusto compenso per l'opera prestata, che in questa sede non è però stata proposta.
Affermano a questo punto i convenuti che gli importi registrati a libro giornale come compensi per gli amministratori non corrisponderebbero a quelli realmente ero- gati: i quali, dai bilanci depositati, risultano di ammontare inferiore, la differenza es- sendo stata contabilizzata sotto la voce “compensi da liquidare”. Tuttavia, una volta appurato, sulla base del libro giornale, che i compensi sono stati riconosciuti, il fatto poi che essi siano anche stati materialmente pagati o registrati a debito della Società non cambia i suoi effetti sul patrimonio sociale.
Infine, e contestano l'addebito, anche a loro carico, dei compensi CP_3 Pt_1 erogati successivamente al momento in cui essi hanno cessato la carica di amministra- tori (rispettivamente, il 6/12/2013 per e il 27/5/2015 per date di regi- CP_3 Pt_1 strazione al Registro delle Imprese).
Quest'ultimo assunto è sicuramente da condividere, non essendo conforme ai principi del nostro ordinamento ascrivere a responsabilità risarcitoria di una persona
5 il danno provocato dalla condotta di un'altra, fuori dai casi di responsabilità indiretta e/o solidale espressamente disciplinati dalla legge.
Ciò detto, risulta che sono stati erogati compensi:
- negli anni 2012-2013 per € 92.315, il cui risarcimento è dovuto in solido da
[...]
e Pt_3 CP_1 Pt_1
- nel 2014 per € 26.436, dovuti in risarcimento in solido da e Pt_1 CP_1
- per il 2015, l'attore ha riferito che le somme complessivamente pagate sono state di € 25.905, senza precisare gli importi erogati nei primi cinque mesi, in cui vi era la gestione congiunta potendosi presumere che l'ammontare complessivo CP_6 sia composto dagli oneri fiscali e previdenziali, lo si imputa solidalmente ai due ammi- nistratori per il periodo gennaio-maggio, e al solo per i mesi successivi;
a tal fi- CP_1 ne, si scompone la somma in tre parti (considerando che gli emolumenti per il presi- dente erano il doppio di quelli per il consigliere) per i primi cinque mesi e in due parti per i restanti sette, per un totale di 29, di cui 15 da riferire al periodo gennaio-maggio e
14 ai mesi giugno-dicembre; ne deriva che e sono tenuti in solido a risarci- Pt_1 CP_1 re la somma di € 13.399 e in via esclusiva, l'ulteriore somma di € 12.506; CP_1
- ST, inoltre, è tenuto a risarcire in via esclusiva l'importo ancora ulteriore di
€ 36.140 per i compensi erogati nel 2016 e nel 2017.
Sugli importi sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda […]
3.2 Il valore delle rimanenze.
Contestando la difesa dei convenuti, l'attore afferma che:
i. non vi è prova che le rimanenze appostate per 79 mila euro nel 2015 fossero rappresentate dai cumuli di materiale che, nel 2020, il Curatore ha ceduto alla Pt_4
[...]
ii. ipotizzata come vera detta circostanza, e che la perdita di valore delle rima- nenze sia stata dunque da ricollegare alla scadenza dell'autorizzazione all'attività svol- Par ta da , essa avrebbe dovuto essere contabilizzata nel bilancio del 2014, non in quello del 2016; mentre, non essendo mai stata affermata la falsità dei bilanci depositati, si deve supporre che le rimanenze ancora valorizzate nel 2015 non fossero costituite da
6 quello stesso materiale che, a detta dei convenuti, una volta scaduta l'autorizzazione comunale (marzo 2014) aveva perso ogni valore. Par Osserva tuttavia il collegio che, in considerazione dell'attività svolta da – che era, appunto, quella di trasformazione di rifiuti – e del fatto che l'azienda era già stata ceduta dopo la scadenza dell'autorizzazione, si può ben ritenere che le rimanenze non fossero altro che quei cumuli di materiale;
e da ciò deriva l'irrilevanza dell'azzeramento del suo valore operato in bilancio, che è solo un dato contabile, essen- do sufficiente a smentire l'addebito di distrazione operato dall'attore il fatto che essi sono stati consegnati al curatore – tanto che è stato proprio quest'ultimo a cederli
(gratuitamente) alla Pt_5
La domanda, sul punto, è respinta.
3.3 Il credito verso Controparte_7
La domanda attorea si fonda essenzialmente sul fatto che ER avrebbe intrattenu- Co to per anni rapporti commerciali con nonostante che questa fosse debitrice di som- me sempre maggiori, operando in conflitto di interessi a tutto vantaggio dell'altra so- cietà, partecipata e gestita dagli stessi e CP_1 Pt_1
L'assunto non solo non è stato provato, ma dagli atti emerge la sua smentita. In- fatti:
I) il partitario (doc. 18) evidenzia un andamento altalenante del rapporto tra ER Co e caratterizzato dall'alternanza di periodi di forte salita e stazionamento del debito Co di su importi considerevoli (anche superiori a 400 mila euro) e periodi in cui il saldo Par si riduce fin quasi all'azzeramento; tra il 2012 e il 2013 il credito di sale costante- mente fino a un picco di oltre 424 mila euro, ma a inizio 2013 e a inizio 2014 i paga- menti di CS lo riconducono a poco più di 57 mila euro, nonostante le forniture conti- nuamente effettuate nel corso di quegli anni;
il fatto, quindi, che nel corso del 2014-
2015 il saldo del partitario fosse nuovamente risalito fino a quasi 295 mila euro non rappresentava di per sé alcuna anomalia rispetto all'andamento ordinario del rappor- Par to contrattuale, nel corso del quale aveva maturato crediti anche notevolmente su- periori;
dopo che il credito era nuovamente salito fino a 400 mila euro (gennaio 2017),
7 Par Co non risultano più forniture da parte di ma solo pagamenti da parte di che han- no portato il saldo creditore ai 291 mila indicati dall'attore;
II) i bilanci 2014-2016 di CS (non ne sono prodotti altri) evidenziano un patrimo- nio netto di questa società sempre ampiamente positivo, anche se in leggera discesa
(dai 607 mila del 2014 ai 446 mila del 2016). Co L'attore rileva che la richiesta al GD di autorizzazione alla transazione con e l'autorizzazione medesima, poggiano su un parere rilasciato dall'avv. Falsini, che ha rilevato che “la situazione patrimoniale della società risulta negativa, sia per la pre- senza di un patrimonio netto negativo, sia per la presenza di ipoteche e debiti verso l'erario, oltre ai tempi ed all'incertezza connessa all'esito di un eventuale giudizio”; sennonché si può osservare che:
- quelle dell'avv. Falsini, del curatore e del GD sono valutazioni, che non costitui- scono prova di veridicità dei fatti posti a loro fondamento,
- l'autorizzazione del GD, per giunta, è dell'ottobre 2020, anno tristemente noto per la pandemia e il blocco quasi totale di molte attività produttive, e non è quindi indi- cativa della situazione patrimoniale e finanziaria di CS tra il 2016 e il 2019 (data del Par fallimento di );
- nelle premesse della transazione non vi è alcun accenno ad una eventuale situa- zione di difficoltà di CS, ma, semmai, al fatto che il credito della ER di 291 mila euro era contestato dalla presunta debitrice, la quale anzi si affermava a sua volta creditri- ce di importi anche superiori;
- l'esistenza di controcrediti non è ipotesi inverosimile, atteso che, nello stesso par- titario già sopra menzionato, diversi “incassi fattura” risultano avvenuti tramite com- Co pensazione con crediti di Co Non si rinvengono, pertanto, elementi che consentano di affermare che fosse in Par crisi, negli anni in cui era gestita dai convenuti, di tal che si rendesse necessaria un'azione di recupero;
dovendosi aggiungere che anche i tempi e i modi di gestire i rapporti con clienti e fornitori rientrano nelle libere scelte dell'imprenditore, secondo la cd. business judgment rule, e possono essere censurate solo laddove siano connotate da totale irragionevolezza: e, nel nostro caso, non ha nulla di palesemente irragionevole il
8 fatto di aver mantenuto rapporti commerciali con un cliente storico (CS), con il quale le poste dare / avere erano tenute nella forma del conto corrente, il cui andamento aveva spesso evidenziato pagamenti molto distanziati nel tempo ma assai sostanziosi.
Il solo potenziale conflitto di interessi – pur nella specie ravvisabile in capo a e soci e amministratori di ambedue le società – non genera responsabilità CP_1 Pt_1 risarcitoria, se non risulta che esso ha provocato un danno;
e, nel caso in esame, le Co modalità di gestione del rapporto con non sono indice univoco di un trattamento di favore verso il cliente, a sua volta giustificabile solo come espressione del conflitto di interessi.
Anche su questo punto, pertanto, la domanda dev'essere respinta, rilevandosi che, anche in sede penale, e sono stati assolti per insussistenza del fatto, non es- CP_1 Pt_1
Par sendo stata data prova il credito potesse essere esatto dagli amministratori della , ben potendo esserci controcrediti […]
3.4 Il bonifico a favore di Controparte_1
Il convenuto non ha contestato il fatto di aver disposto personalmente il bonifico, benché, alla sua data, gli fosse già subentrato il nuovo AU (ancora però privo Tes_1 di delega ad operare sul c/c), ma ha documentato di aver pagato all'Agenzia delle En- trate, il 29/3/2019, una somma (€ 4.048,72) esattamente pari a quella del bonifico medesimo, effettuato dalla Società a suo favore cinque giorni dopo.”.
Gli appelli.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando il seguente motivo di impugnazione:
-violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., errata motivazione ed errata valutazione delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
Si costituiva in giudizio che formulava appello incidentale, Controparte_1 con motivo corrispondente a quello dell'appello principale di Parte_1
Si costituiva in giudizio anche il che conte- Controparte_2 stava la censure mosse da e alla sentenza e formulava a Parte_1 Controparte_1 sua volta appello incidentale, formulando i seguenti motivi:
9 1) responsabilità degli amministratori per € 79.085,00, per inesistente azzeramen- to delle rimanenze in violazione del principio di continuità dei valori contabili ex art. 2426 c.c.;
2) responsabilità per mancato recupero dell'insoluto di euro 291.127,58 maturato in conflitto di interessi ex art. 2392 comma 1 c.c.;
3) responsabilità per il pagamento di € 4.048,72 da parte della società a mani di in violazione dell'art. 2467 c.c.. Controparte_1
Rimaneva contumace la difesa del fallimento dava atto nella Controparte_3 propria comparsa che “in data 08/07/2024 la Curatela transava la causa con CP_3 dove si precisava che “La volontà delle parti di transigere la controversia con riferi- mento alle reciproche pretese e per quanto riguarda il fallimento con specifico riferi- mento unicamente alla quota ideale di responsabilità patrimoniale ascrivibile a
[...] in relazione al credito di cui risulta debitore in solido in forza della richiamata CP_3 sentenza”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c., in data primo luglio 2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
Gli appelli non sono fondati.
3. e formulano il medesimo, unico, articolato moti- Controparte_1 Parte_1 vo di impugnazione (“violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., errata moti- vazione ed errata valutazione delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”), contestando la condanna relativa al rimborso dei compensi agli amministratori, in sintesi deducendo: “il fondamento della decisione adottata dal Tribunale di Firenze è che tali compensi furono deliberati dal C.d.A., inve- ce che dall'assemblea dei soci, con ciò contravvenendo a quanto previsto nello statuto societario. La motivazione adottata dal collegio è da censurarsi per vari motivi.
1. Il
C.d.A. che, in data 26.2.2007, deliberò un compenso di € 1.000 mensili in favore del presidente e di € 500 ciascuno in favore dei consiglieri e era com- CP_1 Pt_1 CP_3 posto dagli stessi soci di Gli amministratori e in- CP_2 CP_1 Pt_1 CP_3
10 fatti, erano, e sono tuttora, i tre soci di È vero che partecipava CP_2 CP_3 al C.d.A. come persona fisica/amministratore, mentre socio di era/è la CP_2 società di cui egli era legale rappresentante, ma certamente la sua presenza in un or- gano e nell'altro rappresenta sicuro indice della assenza di ogni rischio di pregiudizio per gli interessi dei soci. […] 2. Il Tribunale non ha poi considerato un ulteriore fonda- mentale dato. L'assemblea dei soci, ogni anno, fino al 2016, ha approvato i bilanci ove erano esposti i costi per compensi corrisposti o da corrispondere agli (e, comunque, de- liberati in favore degli) amministratori. Dunque, vi è stata, ogni anno, una ratifica da parte dell'assemblea dei soci 3. In ultimo;
come si può sostenere che, siccome i compen- si furono erroneamente deliberati in sede di C.d.A. invece che in sede di assemblea dei soci, ciò ha provocato un corrispondente danno alla società? Il Tribunale non ha addot- to sul punto alcuna motivazione, essendosi limitato ad effettuare una semplice equa- zione: irregolarità formale della delibera = danno. […] La decisione del Tribunale delle
Imprese appare errata anche sul quantum della condanna. I convenuti e Pt_1 CP_1 sono stati condannati a versare alla società le somme deliberate come com- CP_3 pensi per il solo fatto che erano stati deliberati dal C.d.A., invece che dall'assemblea dei soci. I tre sono stati condannati a versare, a titolo di risarcimento danni, quanto deli- berato, non quanto pagato dalla società a titolo di compensi. Fin dalla costituzione nel primo grado del giudizio, così come gli altri ex amministratori, contestava di Pt_1 aver riscosso le somme indicate dalla curatela. Le stesse, infatti, pur se riportate nel li- bro giornale, in parte non sono mai state erogate. Nel libro giornale del 2012 prodotto dalla stessa attrice, erano annotati compensi amministratori per € 51.338,94 euro, ma
€ 10.000,00 si trovano nel bilancio dello stesso anno come passività da liquidare (doc.
1). Nel libro giornale del 2013 sono annotati compensi per € 40.976, ma € 27.500 si trovano nel bilancio come compensi da liquidare (doc. 2). Nel libro giornale del 2014 sono annotati compensi per € 26.435,69, ma € 16.000 si trovano nel bilancio come compensi da liquidare (doc. 3). Nel libro giornale 2015 sono annotati compensi per €
25.905,00, ma € 14.500 si trovano nel bilancio come compensi da liquidare (doc. 4).
Parte attrice, a fronte di tale puntuale e documentata contestazione, non ha dato prova della effettiva corresponsione (e dunque della uscita dalle casse della società) di com-
11 pensi per 180 mila euro. Tale aspetto è stato velocemente liquidato dal Tribunale il quale, in sentenza, afferma che il fatto che i compensi “siano anche stati materialmente pagati o registrati a debito della Società non cambia i suoi effetti sul patrimonio socia- le.” L'assunto non è condivisibile”.
Il motivo è infondato.
L'art. 16 dello statuto della società prevedeva: “Agli ammini- Controparte_2 stratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i so- ci possono assegnare loro un compenso annuale”.
Ciò posto deve osservarsi che:
a) secondo la chiara previsione statutaria gli amministratori, in difetto di apposita delibera dei soci, avevano diritto unicamente al rimborso delle spese e non ad un com- penso (vedi Cass. sez. I, 09/01/2019, n.285: “il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si ap- plicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni”; vedi anche Cass. sez. lav.,
21/06/2017, n.15382);
b) la previsione statutaria, in conformità all'art. 2389 c.c. richiedeva per l'attribuzione e quantificazione dei compensi una delibera dei soci, dell'assemblea e, co- me osservato dal Tribunale, non può considerarsi equivalente la delibera del Consiglio di amministrazione del febbraio 2017: non era personalmente socio della Parte_6
una parte delle quote era infatti detenuta dalla Controparte_2 Controparte_8
soggetto comunque giuridicamente distinto;
[...]
c) i giudici di legittimità hanno poi chiarito che per la determinazione dei compensi agli amministratori “è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può con- siderarsi implicita in quella di approvazione del bilancio” (vedi Cass. 25/10/2022,
n.31575; Cass. Sez. Un., 29/08/2008, n.21933);
d) posto che in assenza della necessaria delibera dei soci agli amministratori era at- tribuito unicamente il diritto al rimborso delle spese, l'erogazione dei compensi in difetto delle condizioni statutarie e di legge ha determinato obbiettivamente un danno per la so- cietà, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla congruità dei compensi;
12 e) l'annotazione progressiva delle operazioni nel libro giornale, ovvero nelle scrittu- re obbligatorie nelle quali deve essere registra ogni movimento aziendale in modo detta- gliato e cronologico, è di per sé indicativa della corresponsione dei relativi importi, al- meno nei rapporti sociali interni;
le movimentazioni annotate nel libro giornale non so- no poi contraddette dall'indicazione, nei bilanci annuali degli importi residui ancora da erogare, che comunque, inseriti nello stato patrimoniale, attestano semplicemente, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, il debito residuo complessivo (ad esempio l'indicazione nel bilancio del 2016, tra le passività, di € 14.500,00 per “ammini- str/compensi da liq” attesta che al 31 dicembre 2014 i compensi precedenti erano stati interamente erogati, salvo un residuo complessivo di € 14.500,00).
4. Con il primo motivo di appello incidentale (“responsabilità degli amministrato- ri per € 79.085,00, per inesistente azzeramento delle rimanenze in violazione del prin- cipio di continuità dei valori contabili ex art. 2426 c.c.”) il fallimento in sintesi deduce:
“la tesi accolta dal Tribunale è che le rimanenze azzerate fossero rappresentate da dei cumuli di materiale che con la scadenza dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti nel 2014 avevano perso valore. Il punto contraddittorio della motivazione risiede nel fatto che se ciò fosse vero il valore avrebbe dovuto essere azzerato nel 2015, anno suc- cessivo alla scadenza dell'autorizzazione, fatto invece non avvenuto […] l'azzeramento del loro valore resta un dato non spiegabile e tale da far presumere un atto distratti- vo”.
Il motivo è infondato.
La società svolgeva attività di recupero rifiuti con trasformazio- Controparte_2 ne dei medesimi in materiali inerti;
a seguito della revoca delle necessarie autorizzazioni il “materiale primo secondario” (“MPS”) presente in azienda, da trasformare in materiale latero cementizio (“mistocementato”) è stato correttamente svalutato, ma non vi alcun elemento che indichi che vi sia stata una “distrazione” da parte degli amministratori: la qualificazione quale rimanenze di tale “materiale primo secondario” è coerente con l'attività in precedenza svolta dalla società; è documentale che in effetti in azienda, dopo il fallimento, fu rinvenuta una cospicua quantità di tale materiale, ceduto poi gratuita-
13 mente dal curatore alla stessa società alla quale furono venduti i macchinari, anche allo scopo di liberare i terreni (vedi doc. 11 di parte convenuta in primo grado, accordo tra il fallimento e la Parte_7
…
La circostanza che la svalutazione sia stata effettuata nel bilancio 2016 anziché immediatamente in quello del 2015 è poi del tutto irrilevante.
5. Con il secondo motivo di appello incidentale (“responsabilità per mancato recu- pero dell'insoluto di euro 291.127,58 maturato in conflitto di interessi ex art. 2392 comma 1 c.c.”) il fallimento in sintesi deduce: “tra l'attivo da recuperare, il CP_2 ha rinvenuto un insoluto verso la società Parte_8 quest'ultima partecipata dai due soci della società fallita, nonché amministratori,
[...]
e , per l'importo di euro 291.127,58. L'insoluto è maturato a Pt_1 Controparte_1 far data dall'anno 2008, data in cui apriva, di fatto, una linea di Controparte_2
14 credito a favore della di beni e servizi, Controparte_9 atteso il mancato ripetuto rispetto del saldo alle scadenze delle fatture e giungendo a sommare un debito che ha portato a maturare un insoluto di € 291.127,58 della
[...] nell'arco di vari anni […] L'omissione di recupero delle Parte_9 somme dovute per aperto conflitto di interessi con la società debitrice Parte_10
[...
sicuramente un atto gestorio significativo e violativo delle citate norme. […] Il Tri- bunale fa riferimento alla business judgement rule in base alla quale i tempi e i modi di gestire i rapporti con i clienti fornitori rientra nelle libere scelte dell'imprenditore e possono essere censurati solo se siano connotati da totale irragionevolezza. Il Giudizio di merito del Tribunale è connotato da irragionevolezza data da mancata considera- zione avere considerato il conflitto di interessi tra le società […] Il Tribunale aggiunge che la domanda deve essere respinta rilevandosi che anche in sede penale e CP_1 Pt_1 sono stati assolti per insussistenza del fatto non essendo stata data la prova il credito potesse essere esatto per gli amministratori della ben potendo esserci con- CP_2 tro crediti. Nel caso di specie l'assoluzione ex art. 530 comma 2 esclude l'effetto preclu- sivo erroneamente ritenuto dal Tribunale. Sul punto la Cassazione afferma che il giudi- cato di assoluzione non ha effetto preclusivo nel giudizio civile quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.” (Cass. civ., sez. II, ord., 28 febbraio 2022, n. 6593). Tale assunto contraddice l'affermazione del Tribunale”.
Il motivo è infondato.
Alla data del fallimento, secondo le scritture contabili, la vanta- Controparte_2 va un credito nei confronti della società di € Parte_8
291.127,58; tale credito è stato oggetto il 23 ottobre 2020 di una transazione con la cura- tela, nella quale era previsto il pagamento da parte della Parte_8
“a fini meramente transattivi e senza riconoscimento di obbligo e debito alcuno”
[...] di € 30.000,00, con rinunzia da parte della medesima società a far valere “gli asseriti controcrediti maturati”; nelle premesse della transazione era infatti dato atto che la Co-
aveva “contestato l'importo dedotto in pagamento addu- Controparte_10 cendo l'esistenza di controcrediti di importo maggiore risetto a quello richiesto dalla
Curatela” (vedi doc. 24 del fallimento in primo grado); il giudice delegato nel decreto di
15 autorizzazione aveva ritenuto condivisibili le considerazioni del curatore “giacché, pur risultando l'importo offerto assolutamente esiguo, l'attenta analisi della situazione pa- trimoniale della debitrice non consente di valutare positivamente l'avvio di un recupe- ro in via giudiziale” (vedi doc. 23 fallimento in primo grado).
Ciò posto il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che:
- il partitario relativo ai rapporti tra le due società documenta un andamento alta- lenante del credito, con pagamenti ed anche sostanziale azzeramento;
dopo che il credito era salito fino a 400 mila euro (gennaio 2017), non risultano più forniture ma solo pa- gamenti da parte della che hanno portato il saldo cre- Parte_8 ditore ai 291 mila indicati dal fallimento;
- gli unici bilanci prodotti della sono del 2014-2016 ed Parte_8 attestano un patrimonio netto della società debitrice sempre ampiamente positivo;
- nelle premesse della transazione si dà atto del fatto che il credito era comunque contestato, la affermava di vantare controcrediti consistenti Parte_8
e ciò appariva plausibile, in relazione all'attività svolta.
Le conclusioni del Tribunale in merito ai rapporti tra (“EC”) e Controparte_2
Co
(“ ) (“Non si rinvengono, pertanto, elementi che Parte_8
Co Par consentano di affermare che fosse in crisi, negli anni in cui era gestita dai con- venuti, di tal che si rendesse necessaria un'azione di recupero […] Il solo potenziale con- flitto di interessi – pur nella specie ravvisabile in capo a e soci e ammini- CP_1 Pt_1 stratori di ambedue le società – non genera responsabilità risarcitoria, se non risulta che esso ha provocato un danno;
e, nel caso in esame, le modalità di gestione del rap- Co porto con non sono indice univoco di un trattamento di favore verso il cliente, a sua volta giustificabile solo come espressione del conflitto di interessi”) risultano dunque ancorate ad elementi obbiettivi e condivisibili;
il riferimento poi alle in parte analoghe motivazioni della sentenza penale di assoluzione non significano che il Tribunale abbia attribuito a tale pronunzia efficacia di giudicato.
6. Con il terzo motivo di appello incidentale (“responsabilità per il pagamento di €
4.048,72 da parte della società a mani di in violazione dell'art. 2467 Controparte_1
16 c.c.”) il fallimento in sintesi deduce: “il Tribunale qualifica il pagamento da parte della società a mani di a favore di sé stesso quale rimborso legittimo di una Controparte_1 somma precedentemente anticipata. invece ha operato un rimborso a sé stesso CP_1 illegittimo in violazione dell'art. 2467 c.c. , motivo per cui la sentenza è viziata sul pun- to per contrarietà alla legge”.
Il motivo è destituito di fondamento e neppure si confronta con la puntuale e con- divisibile motivazione del Tribunale : “il convenuto non ha contestato il fatto di aver di- sposto personalmente il bonifico, benché, alla sua data, gli fosse già subentrato il nuovo
AU (ancora però privo di delega ad operare sul c/c) ma ha documentato di Tes_1 aver pagato all'Agenzia delle Entrate, il 29/3/2019, una somma (€ 4.048,72) esatta- mente pari a quella del bonifico medesimo, effettuato dalla Società a suo favore cinque giorni dopo […] l'assoluta identità dei due importi e la vicinanza temporale dei due ver- samenti lascia presumere che si sia realmente trattato di una anticipazione di paga- mento da parte del convenuto Come tale, esso non può essere equiparato ad un finan- ziamento (postergato), tale dovendosi intendere l'erogazione di una somma destinata a sopperire ad una necessità finanziaria della società, non ravvisabile nel caso di un pa- gamento di modestissima entità, anticipato e restituito a stretto giro”.
7. Gli appelli vanno quindi integralmente respinti, con conferma della sentenza im- pugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello, considerata la soccombenza reciproca nel grado (con rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale del fallimento) possono interamente compensarsi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da Parte_1
e avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
17 n. 411/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il 07/02/2024, così provvede:
RIGETTA gli appelli proposti e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di ap- pello;
- dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modifica- to dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18